INDICE
Capo I Personale di
Accademie e Conservatori
Capo II Personale delle scuole italiane allestero
Capo III Personale delle istituzioni educative
Capo IV Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP
Capo V Procedure di cui allart.14
Capo VI Disposizioni conclusive
ART. 1 Validità del
presente accordo.
Il presente accordo costituisce parte integrante,
inscindibilmente connessa del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola
(che di seguito verrà denominato "CCNL"), secondo
quanto disposto dallart.44 del succitato contratto.
Capo I - PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 2 Destinatari
La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i
docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i
pianisti accompagnatori delle Accademie di Belle Arti, Accademia
Nazionale di Danza, Accademia Nazionale dArte Drammatica e
i Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti
sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza
contrattuale ha come destinatari, altresė, i modelli viventi
delle Accademie di Belle Arti.
ART. 3 - Contrattazione
decentrata
1 - Ai sensi e per quanto previsto dallart.15 del CCNL,
con apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da
effettuare a livello di Ministero di Pubblica Istruzione, sono
regolate le seguenti materie:
- la definizione dei criteri e delle modalità per
lattuazione della mobilità professionale e territoriale
del personale delle Istituzioni di Alta Cultura;
- la definizione dei criteri e delle modalità relativi alla
utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di
sostenere i processi formativi ed il miglioramento
dellofferta formativa.
2 - Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà
conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via
principale, saranno richiesti, per laccesso a cattedre e
ruoli diversi da quello di provenienza, titoli artistici e
professionali, atti a dimostrare lidoneità al passaggio
senza escludere eventuali diverse modalità da definire in sede
di contrattazione decentrata nazionale.
3 - Il passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione
dei titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi
del 2^ comma dellart.402 del D.Lgs. 297/94, è subordinato
al superamento del periodo di prova.
4 - Le contrattazioni previste a livello di uffici periferici del
Ministero della Pubblica Istruzione dal CCNL, sono, per le
Istituzioni di Alta Cultura, da svolgere presso
lIspettorato per lIstruzione Artistica.
ART. 4 Permessi
retribuiti previsti da disposizioni di legge.
I giorni di permesso, previsti dallart. 454 del D.Lgs.
297/94, non goduti sono cumulabili anche al di là dellanno
accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi
mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico
dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di
rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di
durata annuale o fino al termine delle elezioni, con almeno
cinque anni accademici di servizio anche non continuativo, può
usufruire dei permessi di cui allart.454 del D.Lgs.
297/1994. Tali periodi non retribuiti sono validi esclusivamente
ai fini della acquisizione dei punteggi previsti per
linclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e
per le altre procedure concorsuali.
ART. 5 Valutazione del
direttore delle istituzioni di alta cultura.
Il procedimento di cui allart.20 del CCNL 1998/2001 si
conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi
compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto
conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo
nazionale istituito presso lIspettorato Istruzione
Artistica e composto dal Capo dellIspettorato o da un suo
delegato, da un ispettore tecnico e da un esperto di tecnica di
valutazione e controllo.
ART. 6 Integrazione
delle norme di definizione dellarea docente.
Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili,
le particolari disposizioni relative al personale delle
istituzioni educative.
ART. 7 Piano
dellofferta formativa.
1. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto
dallart.28 del CCNL e dallaccordo integrativo
nazionale relativo alle funzioni strumentali al piano
dellofferta formativa.
2. Le istituzioni di alta cultura invieranno tempestivamente al
Ministero della P.I. Ispettorato per lIstruzione
Artistica, le schede informative di cui allart. 28, 3
comma, del CCNL, per il successivo inoltro allOsservatorio.
ART. 8 Obblighi di lavoro.
1. Gli obblighi di lavoro del personale di cui allart.2
delle istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano
annuale di attività deliberato dal collegio dei professori e
correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in
una dimensione progettuale idonea a promuovere e sostenere i
processi innovativi in atto.
2. Resta fermo lobbligo di partecipazione agli organi
collegiali e di governo e alle commissioni di esami e di tesi,
nonchè alle altre attività previste dagli ordinamenti delle
rispettive istituzioni.
3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti
dallart.9 comma 2 dellAccordo successivo 1-8-1996,
entro il 31-12-1999 le parti verificheranno lo stato dei processi
innovativi anche di natura legislativa in corso, allo scopo
delleventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nellambito degli attuali obblighi di lavoro le attività
di ricerca e produzione, intese anche come valorizzazione e
sviluppo di competenze progettuali ed organizzative (attività
espositive, concertistiche, teatrali, coreutiche etc.),
funzionali alle finalità primarie delle Istituzioni di Alta
Cultura, sono svolte dal personale di cui allart.2 con
esclusione dei Modelli viventi secondo il piano dellofferta
formativa deliberato dal collegio dei professori.
ART. 9 Assistenti e
accompagnatori al pianoforte.
Il personale del presente articolo, fermi restando i vigenti
obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa
nellambito della programmazione didattica, il coordinamento
e le direttive dei rispettivi docenti.
Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori
al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente,
sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli
assistenti, oggettive esigenze di continuità didattica, in
connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della
chiusura dellanno accademico. Ove lassenza sia
superiore a trenta giorni si dà luogo alla nomina di un
supplente sin dallinizio della medesima assenza.
ART.10 Modelli viventi.
Il profilo professionale dei modelli viventi (ad esaurimento
in relazione al disposto della L. 124/1999) è definito
nellallegato A della presente sequenza contrattuale.
Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli
viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa di cui
allart.4 del CCNL e contrattazione nazionale decentrata, da
effettuarsi presso lIspettorato Istruzione Artistica, con
particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione
del lavoro.
Capo II - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALLESTERO
ART. 11 - Sistema delle
relazioni sindacali
Il presente rinnovo contrattuale e la contrattazione,
relativa al personale della scuola in servizio nelle istituzioni
scolastiche allestero, rappresentano un importante momento
di confronto nel quadro della politica di diffusione
allestero della lingua e della cultura italiana e di
ricerca di strumenti di flessibilità che consentano di
rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni
allestero nonchè di elevare la professionalità e
migliorare la qualità del servizio.
Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al
capo II del CCNL del 26 maggio 99 si applica al personale
della scuola in servizio allestero, ivi compresa la
costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il
Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le
Ambasciate, i Consolati e presso le Istituzioni Scolastiche
Italiane statali allestero.
La delegazione di parte pubblica per la contrattazione
integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da
un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un
delegato del Ministro della Pubblica Istruzione e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati
dellAmministrazione degli Affari Esteri e di quella della
Pubblica Istruzione.
Per la contrattazione integrativa e decentrata, a livello di
Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dallAmbasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e
da una rappresentanza dei titolari degli Uffici Consolari
interessati. Presso gli Uffici Consolari detta delegazione è
costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli
Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali
allestero, la delegazione di parte pubblica è costituita
dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai
sensi dellart. 9 del CCNL del 26.05.1999.
ART. 12 - Partecipazione
LAmministrazione degli Affari Esteri, a livello
centrale e periferico, fornisce informazioni e, ove necessario,
la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle materie
previste dallart.5 del CCNL Comparto scuola del 26
maggio 1999.
Esso fornisce altresė uninformazione preventiva
nellindividuazione dei posti di cui allart.6, comma 2
dellAccordo aggiuntivo per il personale della scuola in
servizio allestero dell11.12.1996 e sulle
professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da
destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi
dellart. 626 del D. Legislativo n° 297/94.
Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni
paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di
cui al comma 1 del citato art.5 del CCNL, secondo le modalità
indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
ART. 13 Impegni connessi
con lattuazione dellautonomia scolastica e con il
piano dellofferta formativa.
Lestensione allestero dellautonomia
scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità e di
adeguamento dellofferta formativa rispetto agli specifici
contesti scolastici.
Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero
della Pubblica Istruzione, nel predisporre, sulla base delle
vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i
provvedimenti relativi allestensione dellautonomia
alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
Nella prospettiva dellacquisizione dellautonomia le
istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle
competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità
esistenti, il piano dell'offerta formativa ed adottano le
modalità organizzative per lesercizio della funzione
docente di cui allart.24 del CCNL.
Le scuole statali italiane allestero, come previsto
dallart.26 del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dellofferta formativa, potranno prevedere la
possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte
al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative
provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per
quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel
curriculum scolastico.
ART.14 - Progetti finalizzati
al miglioramento dellofferta formativa ed al superamento
del disagio scolastico
Le istituzioni scolastiche italiane allestero
promuovono progetti di miglioramento dellofferta formativa,
ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio
e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione
integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale
metropolitano di riferimento.
I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli
elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare
la programmazione delle attività aggiuntive del personale in
servizio nonchè leventuale raccordo con le iniziative di
formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella
misura massima di L.2.800.000.000 su base annua con decorrenza
1-9-1999.
ART. 15 - Aree professionali:
dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.
Nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali
precedentemente definiti, le funzioni svolte dal personale della
scuola in servizio allestero nelle istituzioni e iniziative
scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di
unadeguata articolazione.
Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli artt.12 e
14 del presente accordo vengono individuate per ogni funzione le
specificità e le competenze in raccordo con le particolari
situazioni esistenti allestero.
Nellambito della politica di diffusione della lingua
italiana in riscontro ad una crescente e sempre pių articolata
domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni
plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che
abbiano necessità di disporre di particolari esigenze
professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione
svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori
presso le Università straniere, verranno definite con la
contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore
con incarichi extra-accademici.
ART. 16 - Rapporto di lavoro a
tempo determinato
Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente,
temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato (artt.18, 25 e 47 del CCNL 4.8.95).
In considerazione delle modifiche legislative intervenute che
hanno determinato la proroga della validità delle graduatorie
del personale docente aspirante alle supplenze per gli anni
scolastici 1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre
2000 lapplicazione dellart. 26 del D.L.vo n. 62/1998,
per la parte che fissa le nuove modalità di costituzione di
dette graduatorie, e al primo del mese successivo
allentrata in vigore del presente accordo, per la parte
relativa al trattamento economico, cosė come modificato dal
presente articolo.
A decorrere dal primo del mese successivo allentrata in
vigore del presente accordo, la retribuzione del personale
docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla
retribuzione dellanalogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane, ovvero solo per i residenti - a quella
locale, qualora pių favorevole. Per il personale non residente
la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di
base, pari alla retribuzione dellanalogo personale in
servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato,
individuato in una quota percentuale variabile
dellindennità di sede prevista per il personale a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole italiane allestero,
in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata
rispetto a quella attualmente percepita.
Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il
conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le
disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze,
di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. La
trattativa avrà conclusione entro il 31-12-1999.
ART. 17 - Orari e ore eccedenti
Si conferma per il personale docente, in servizio nelle
istituzioni scolastiche italiane allestero, lorario
di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri
e le modalità per il monitoraggio e lanalisi delle
attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con
lorario di insegnamento previsto per il territorio
metropolitano ai sensi del CCNL.
Le ore eccedenti lorario di insegnamento non costituenti
cattedra verranno attribuite ai sensi dellart.43 del CCNL
4-8-1995 e, in caso di indisponibilità del personale docente a
tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
determinato.
Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale
a tempo determinato ovvero in casi di particolare strutturazione
di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità
ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti
massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
ART.18 - Mobilita professionale destinazione del
personale allestero
Al fine di semplificare le procedure di selezione e
destinazione allestero del personale della scuola,
stabilite con lart. 5 dellaccordo successivo al
CCNL/95 dell 11.12.1996, è prevista una prova unica
mirante allaccertamento della conoscenza della lingua
straniera orale e scritta.
Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di
detta prova e per lindividuazione delle modalità di
valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per
linclusione nelle predette graduatorie, con gli opportuni
raccordi.
La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari
problematiche e specificità sorte nella gestione delle
graduatorie.
In considerazione dellesigenza per motivi di
efficienza, efficacia ed economicità di procedure
semplificate per la costituzione di graduatorie permanenti per la
destinazione allestero, si rinvia di un anno
alla.s. 2001/2 laggiornamento delle vigenti
graduatorie.
In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni
codici funzione, il MAE assicurerà la continuità del servizio
con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale
di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di
personale con contratto a tempo determinato incluso nelle
relative graduatorie di sede.
In via residuale, ove larea linguistica prescelta è
comunque diversa dalla lingua locale, potranno su
richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS. locali
essere destinati allestero, docenti idonei della
graduatoria del medesimo codice funzione, ma di diversa area
linguistica.
ART. 19 - Fruizione dei
permessi.
Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1
dellart. 35 del D.Leg.vo n. 62/98, i permessi retribuiti di
cui allart. 21 del CCNL/95, per i quali compete
lindennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge e di parenti entro il secondo
grado e di affini di primo grado ( 3 giorni consecutivi per
evento): lindennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le
modalità indicate dal comma 2 dellart.21 del CCNL
4-8-1995, come integrato dallart. 49, lettera c, del CCNL
26-5-1999 (3 giorni complessivi per anno scolastico):
lindennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
ART. 20 - Fruizione del diritto
alla formazione.
La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale destinato
allestero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dellorario di insegnamento.
Il personale docente può usufruire, con lesonero dal
servizio di cui al comma 1 dellart.453 del TU 297/1994 e
successive norme contrattuali e con sostituzione ai sensi della
normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi
scolastici, di cinque giorni nel corso dellanno scolastico
per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute
dallAmministrazione.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalla
istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio
a tutti gli effetti.
Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a individuare,
dintesa con il Ministero della Pubblica Istruzione,
contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale
finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione
allestero. Le iniziative di formazione potranno prevedere
interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione,
inclusa la formazione a distanza.
Capo III - PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 21 - Rinvio
Il presente capo integra quanto già disposto in materia di
personale delle istituzioni educative dallaccordo
successivo del 2-5-1996 e dal CCNL del 26-5-1999 del comparto
scuola.
ART. 22 Mobilità del
personale educativo.
Per il personale educativo, in sede di contrattazione
decentrata nazionale di cui allart.4 del CCNL 26-5-1999,
saranno elaborati i criteri generali e gli strumenti operativi
affinchè, a decorrere dall1-9-2000, venga ridotta
l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile
e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità,
in coerenza con il processo evolutivo di riforma delle
Istituzioni educative.
ART. 23 Funzioni di
coordinamento.
In prima applicazione il coordinamento dei servizi di cucina,
previsto dallart.36, comma secondo, lettera c, del CCNL
26-5-1999, è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima
dell'entrata in vigore del succitato CCNL.
Capo IV - PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP
ART. 24 Orario di
servizio.
Lorario di servizio ordinario del personale della
scuola, comandato presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, cosė come del
personale scolastico in servizio negli uffici
dellAmministrazione centrale e periferica della Pubblica
Istruzione, è di 36 ore di servizio settimanale.
Leventuale, ulteriore prestazione lavorativa è soggetta al
pagamento da parte dellEnte od al recupero da parte
dellinteressato.
ART. 25 Rinvio.
Per quanto non modificato dal presente accordo e dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del presente capo lart.31 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuolacontinua ad applicarsi al personale del presente capo l'art.31 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, in attesa della riforma degli organici di cui trattasi.
Capo V - PROCEDURE DI CUI ALL'ART.14
ART.26 -
Mobilità dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie
In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico
si terrà conto dell'esigenza di consentire la presenza nella
sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita'
didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Le attività svolte dai predetti docenti, debitamente
certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti
allart.28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.
ART. 27 Servizio
prestato dai docenti per progetti concordati con le università.
Ove si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati
e scuole per progetti relativi allorientamento
universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai
docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata
idonea certificazione dellattività svolta, che dovrà
essere valutata tra i titoli previsti allart.28 e 29 del
CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.
Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS.
informazione preventiva.
Le Università potranno avvalersi di personale docente per il
raggiungimento di specifiche finalità.
Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati
potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part time
annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.
ART. 28 - Modalità di
svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi
scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività
scolastica da parte dei docenti in formazione.
La funzione del docente in formazione si configura come una
risorsa per la scuola che lo accoglie.
Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire
spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
Il docente in formazione partecipa alle attività collegiali e
al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali
attività extracurricolari che vanno computate allinterno
delle ore di tirocinio.
Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che
misura, egli ritiene utile lutilizzo del docente in
formazione per svolgere supplenze brevi. In questi casi il
docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al
servizio prestato.
Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica
funzione-obiettivo, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo
anche con modalità forfettaria ivi comprese le attività di
raccordo con i docenti universitari o con i semi-esonerati per il
progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in
sede di redazione dellorario di servizio.
Capo VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.29 - Arbitrato e
conciliazione.
Le procedure di conciliazione ed arbitrato saranno
separatamente definite in esecuzione dellaccordo
intercompartimentale.
ART. 30 Adeguamento
delle norme contrattuali.
Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per
ladeguamento delle presenti disposizioni, qualora entrerà
in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni educative od il
nuovo regolamento sullautonomia scolastica o, comunque,
qualora fossero emanate riforme relative alle materie del
presente accordo.
ART.31 Oneri
Gli oneri derivanti dallapplicazione del presente
accordo sono posti a carico delle risorse individuate
dallart.42, comma 4, secondo alinea (lire 160 miliardi dal
1999) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999 del comparto "Scuola".
Ai fini dellindividuazione delle restanti risorse da
utilizzare per la copertura degli oneri derivanti da tutte le
modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, nonchè di
quelle residue da far confluire nel fondo per il miglioramento
dellofferta formativa si fa riferimento ai prospetti
redatti, ai sensi dellart.51, comma 4, ai fini della
certificazione della compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio di cui allart.1-bis della L.n.468
del 5.8.1978, e successive modificazioni.
ART.32 Disapplicazioni.
Ai sensi dellart.48 del CCNL 26-5-1999 ed in attuazione
dellart.72 del D.Lgs.29/1993, sono disapplicate tutte le
disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme
del presente accordo e del CCNL 26-5-1999. In particolare sono
disapplicate le seguenti norme:
- artt. 35, 36, 37 del DPR 209/1987 (orario di lavoro del
personale ATA);
- art.14 del DPR 399/1988 (orario di servizio del personale della
scuola);
- artt.36 e 37 del CCNL 4-8-1995 (valutazione e mobilità dei
capi di istituto);
- artt.48 e 55 del CCNL 4-8-1995 (mobilità del personale docente
ed ATA);
- artt.71,72, 73,74,75, 76, 77 del CCNL 4-8-1995 (retribuzione
accessoria);
- artt.466 e 475 del DPR 297/1994 (trasferimenti annuali e
assegnazioni provvisorie).
Allegato A - Profilo professionale dei modelli viventi nelle
Accademie di Belle Arti
(ad esaurimento in relazione al disposto della L.124/1999)
Il modello vivente nelle Accademie
di Belle Arti esegue attività lavorativa di carattere esecutivo
richiedente elementi di conoscenza dellanatomia del corpo
umano.
Esegue, nellambito delle istruzioni ricevute, attività
caratterizzate da procedure definite, al fine di consentire lo
studio e la rappresentazione della figura umana dal vero.
Partecipa a iniziative di aggiornamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti,
ad affrontare questa tematica alla conclusione delliter parlamentare in modo tale da favorire lesercizio della professionalità del predetto personale nelle istituzioni riformate.