Contratto siglato in data 15 febbraio 2001 da una parte dei Sindacati
(Rinnovo biennio economico 1999-2001 comparto scuola)
Indice Generale Articoli
ART.
1 - Durata e decorrenza del
contratto biennale
ART.
2 - Sistema di relazioni
sindacali a livello regionale
ART.
3 - Relazioni sindacali a
livello distituto
ART.
4 - Soggetti della
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica
ART.
5 - Aumenti della retribuzione
base
ART.
6 - Effetti dei nuovi stipendi
ART.
7 - Retribuzione professionale
docenti
ART.
8 - Direttori dei servizi
generali ed amministrativi
ART.
9 - Qualifiche del personale Ata
ART.
10 - Finanziamento funzioni
aggiuntive del personale Ata
ART.
11 - Congedi parentali
ART.
12 - Formazione in servizio
ART.
13 - Diritto di assemblea
ART.
14 - Finanziamento del fondo
d'istituto
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo
di istituto
ART.
16 - Attuazione dell'art.15,
commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
ART. 18 - Sequenze contrattuali
ART.
19 - Norma finale
TABELLA
A
TABELLA
B
TABELLA
C
TABELLA
D
Dichiarazione Congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto
biennale
- Il presente contratto di II biennio si
riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre
2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
- La contrattazione collettiva su materie
attualmente di competenza dei livelli nazionali o
provinciali dellAmministrazione scolastica si
svolge comunque al livello regionale contestualmente con
lattribuzione delle stesse materie al predetto
livello regionale.
- Del pari, le forme di partecipazione
sindacale di cui allart. 3, c. 2, del CCNL
26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente
per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello distituto
- In attuazione di quanto previsto dall'art.
6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti
materie costituiscono oggetto di contrattazione
integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle
oggetto di informazione:
- modalità di utilizzazione del personale
in rapporto al piano dellofferta formativa
(P.O.F.);
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei
diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990;
- attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- criteri riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate
e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e
del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell'unità
didattica; ritorni pomeridiani;
- modalità relative alla organizzazione del
lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA,
nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonché i criteri per
l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo d'istituto.
- Costituiscono, inoltre, oggetto di
contrattazione integrativa, fermo restando quanto
previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999
ed in riferimento al piano dellofferta formativa,
le seguenti materie:
- criteri generali per limpiego
delle risorse, ivi comprese quelle di cui
allart. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in
relazione alle diverse professionalità, ai vari
ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella
stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di
attività;
- la misura dei compensi al personale
docente ed educativo per le attività di
flessibilità didattica di cui allart. 31,
comma 1, del Contratto collettivo nazionale
integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le
attività complementari di educazione fisica di cui
allart. 32 dello stesso CCNI, nonché per
quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
- la misura dei compensi al personale
ATA per le attività di cui al citato art. 43 del
CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste
derivanti da convenzioni e intese con gli Enti
locali;
- la misura dei compensi da
corrispondere al personale docente ed educativo - non
più di due unità - della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi in modo
continuativo, ai sensi dellart. 19, comma 4,
del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali, fermo restando
quanto previsto dallart. 28, comma 6, del
medesimo CCNL.
- Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL
26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione
successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
"c) verifica dellattuazione
della contrattazione collettiva integrativa distituto
sullutilizzo delle risorse."
- Allart. 6, comma 4, ultimo
capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole
"da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello di
istituzione scolastica.
- I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica sono:
-le RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
- Gli stipendi tabellari previsti
dallart. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati
delle misure mensili lorde, per tredici mensilità,
indicate nellallegata Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
- Per effetto degli incrementi indicati al
comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati
nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
- Al personale educativo spetta il
trattamento economico previsto per i docenti di scuola
materna ed elementare.
- Al personale transitato dagli Enti locali
allo Stato lincremento stipendiale corrispondente
alla posizione economica riconosciuta verrà
rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
- Gli incrementi stipendiali di cui
allart. 5 hanno effetto integralmente sulla 13°
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive,
sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità
di buonuscita, sullequo indennizzo e
sullassegno alimentare.
- I benefici economici risultanti
dallapplicazione dellart. 5 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dellindennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
- Con lobiettivo della valorizzazione
professionale della funzione docente per la realizzazione
dei processi innovatori, che investono strutture e
contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché di avviare un riconoscimento del ruolo
determinante dei docenti per sostenere il miglioramento
del servizio scolastico sono attribuiti al personale
docente ed educativo compensi accessori articolati in tre
fasce retributive.
- Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge
il compenso individuale accessorio di cui allart.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente
al personale docente ed educativo; nella Tabella C è
riportata la retribuzione complessiva, denominata
retribuzione professionale docenti, risultante dalla
somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso
compenso individuale accessorio.
- La retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le
modalità stabilite dallart. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui allart. 49, lettera D
del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
- A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio
iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei
servizi generali ed amministrativi inquadrati in tale
profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, è
attribuito un incremento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del
Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e
la corrispondente posizione iniziale del Responsabile
amministrativo.
- In aggiunta all'importo definito al sensi del comma 1,
all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una
retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la
posizione stipendiale in godimento, comprensiva
dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di
anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio
iniziale del profilo di provenienza.
- La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2
viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione,
al fine della collocazione di ciascun dipendente
all'interno delle posizioni economiche del profilo di
Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
- L'indennità integrativa speciale e la progressione
stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2 competono
per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
- I profili professionali del personale ATA,
in attesa di un loro riassetto complessivo con
lobiettivo del costante adeguamento alle esigenze
della scuola dellautonomia, sono modificati come
previsto nellallegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
- Per garantire lerogazione dei
compensi per funzioni aggiuntive a seguito del
trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti
locali allo Stato, in attuazione dellart. 8 della
legge n. 124/1999, la dotazione prevista dallart.
42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è
incrementata dalle risorse di cui allart. 50, comma
3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle
risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli
Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35
miliardi.
- In sede di contrattazione integrativa
provinciale lerogazione dei fondi alle singole
scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti,
elencati in via prioritaria:
- assicurare a tutte le scuole gli
stessi livelli quantitativi delle funzioni
aggiuntive già assegnate per il 2000;
- riequilibrare la distribuzione fra
le scuole, con particolare riferimento alle
esigenze delle scuole materne ed elementari.
- La distribuzione dei fondi alle singole
province verrà direttamente effettuata in base ai
criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001
tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS.
della Scuola.
Art.11
Congedi parentali
- Al personale dipendente si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nella legge n.1204/1971, come
modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n.
53/2000.
- Nel presente articolo tutti i richiami
alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge
n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli
di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.
53/2000.
- Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla
lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui
all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di
malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui
all'art. 23 del CCNL 4.8.1995.
- In caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante periodo di congedo
obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto
non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla
data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta
viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice consentono il
rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro
spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art.
10 della legge n. 1204/1971.
- Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della
legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e
integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa
per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per
intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
- Successivamente al periodo di astensione
di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di
vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4
della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e
integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di
età del bambino, computati complessivamente per entrambi
i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nello stesso comma 3.
- I periodi di assenza di cui ai precedenti
commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
- Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7,
comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di
norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione.
- In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda
può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
- In caso di parto plurimo i periodi di
riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
- Sono fatte salve le eventuali disposizioni
più favorevoli contenute in norme legislative o
contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
- Alla formazione in servizio, che
costituisce uno strumento fondamentale per la crescita
del personale e per linnalzamento del livello
qualitativo del sistema scolastico sono destinate le
risorse previste dallaccordo sul lavoro pubblico
del 12 marzo 1997, nella misura dell1% del monte
salari.
- Nella sequenza contrattuale di cui
allart. 19, saranno definiti criteri e modalità
per la fruizione dei congedi per la formazione di cui
allart. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
- I dipendenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica
per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
- Le assemblee che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette
con specifico ordine del giorno:
- singolarmente o congiuntamente da una o
più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai
singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma
1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7
agosto 1998;
- dalla RSU congiuntamente con una o più
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai
sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000
sulle prerogative sindacali.
- Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo restano ferme la disciplina del diritto
di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la
disciplina prevista dallart.13 del CCNL 4. 8. 1995,
per quanto non modificato ed integrato dal presente
articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo distituto
- In aggiunta alle quote già definite nel
contratto collettivo integrativo del 31.8.1999,
confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo
distituto le seguenti ulteriori voci di
finanziamento:
- le risorse non spese previste
dallart. 42, comma 4, 2° alinea, del CCNL
26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi
potranno essere utilizzati una sola volta per lanno
2001 poiché costituiscono economie riferite ad anni
precedenti;
- le risorse non spese di cui alla lettera
a) riferite allanno 2001;
- lire 300 miliardi al lordo degli oneri
riflessi quale quota parte dei 1260 miliardi non spesi
per effetto della mancata applicazione dellart. 29
del CCNL 26.5.1999;
- un importo corrispondente a Lire 15.300
mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri
riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla
data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo
corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare
alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte
di incremento che deriva dallapplicazione dei tassi
di inflazione programmati sulla parte della retribuzione
diversa dalle posizioni stipendiali e
dallindennità integrativa speciale;
- Per gli anni successivi al 2001 il fondo
potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della
contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui
allart. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella
parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione nellimporto di
lire 400 miliardi per lanno 2002 e di 600 miliardi
a decorrere dallanno 2003.
- La distribuzione delle risorse di cui al
comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra
le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà
avvenire in proporzione alla dotazione organica
rispettiva, per le finalizzazioni di cui allart.
15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo
costituito ai sensi dellart. 26 del CCNI 31.8.1999.
- Le risorse residue anche già iscritte
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per il miglioramento dellofferta
formativa sono riutilizzabili nellesercizio
successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
- Le somme di cui allart. 14, comma 1,
lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche
per riconoscere limpegno professionale dei docenti,
realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno
didattico rispetto a quello normalmente dovuto in
riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f)
dellart. 30 del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui allart. 14, comma 1,
lett. d) e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate
alle finalità di cui allart 36 del CCNL 26.5.1999
e non utilizzate che nelle singole scuole si
aggiungono alle somme deliberate a favore del personale
ATA - sono finalizzate alle attività indicate
dallart. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui allart. 14, comma 1,
lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire
limpegno dei docenti per lattuazione delle
forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui
allart. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.
- Le somme assegnate agli istituti in base
allart. 14 del presente accordo e non utilizzate
nellanno finanziario e in quello successivo,
saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti
della regione secondo criteri definiti con contrattazione
integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico
regionale.
ART. 16
Attuazione dellart.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
- In considerazione della necessità di
tener conto del completamento della riforma
dellamministrazione periferica, in sede di prossimo
rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del
rapporto di lavoro per il personale che opererà su nuove
figure professionali o nei servizi di consulenza e
supporto, in attuazione dellart. 15, commi 7 e 8
del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà
costituita presso il Ministero della pubblica istruzione
unapposita commissione, composta da rappresentanti
dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare
entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti
con le nuove figure professionali e con le funzioni dei
servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni
scolastiche, relativamente alle professionalità e
competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e
ai crediti di accesso.
- Nellattuale fase transitoria il
rapporto di lavoro del personale della scuola che svolge
funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o
utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con
contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
- Le disposizioni di cui allart. 26
del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette
alla generalità del personale della scuola, si applicano
anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato,
nei limiti di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
- Le parti concordano sullesigenza di
aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora
definite relativamente allattuazione del CCNL
26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno
2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del
rapporto di lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e
1998-2001.
- Relativamente alle materie inerenti il
personale delle Accademie e dei Conservatori, si aprirà
unapposita sequenza contrattuale da concludere il
3.3.2001.
- In particolare, nella sequenza
contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di
corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro
arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi
amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti
dallautonomia;
b) definiti nellambito delle risorse già disponibili,
anche mediante il riutilizzo del salario accessorio,
specifici interventi con lobiettivo di sostenere e
valorizzare la qualità e lefficacia dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a
quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
- In sede di contrattazione collettiva
nazionale integrativa saranno definiti requisiti,
modalità e criteri di erogazione di compensi per
trattamento accessorio da corrispondere al personale
docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP,
IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato
nellAmministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di
supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è
accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in
aggiunta a quanto previsto dallart. 27, comma 6,
lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
- Per quanto non previsto dal presente
contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA
A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000
Fascia Anni |
Collab.
scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist.
amm.vi ed equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente
scuola mat. ed elem. |
Docente
dipl. istituti sec. II grado (1) |
Docente
scuola media |
Docente
laur. istituti sec.II grado (2) |
Docente
Conserv. |
Direttore
amm. Conserv. ed Accad. |
Capi
d'Istituto ed equip. |
da 0 a 2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
da 3 a 8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
da 9 a 14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
da 15 a 20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
da 21 a 27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
da 28 a 34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
da 35 |
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e
pianisti accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
|
Collab.
scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist.
amm.vi ed equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente
scuola mat. ed elem. |
Docente
dipl. istituti sec. II grado (1) |
Docente
scuola media |
Docente
laur. istituti sec.II grado (2) |
Docente
Conserv. |
Direttore
amm. Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
da 3 a 8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
da 9 a 14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
da 15 a 20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
da 21 a 27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
da 28 a 34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
da 35 |
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
TABELLA
B
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
|
Collab.
scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist.
amm.vi ed equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente
scuola mat. ed elem. |
Docente
dipl. istituti sec. II grado (1) |
Docente
scuola media |
Docente
laur. istituti sec.II grado (2) |
Docente
Conserv. |
Direttore
amm. Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
da 3 a 8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
da 9 a 14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
da 15 a 20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
da 21 a 27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
da 28 a 34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
da 35 |
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
DAL
1.7.2000
|
Capi d'Istituto
ed equiparati (3) |
da 0 a 2 |
32.687.000 |
da 3 a 8 |
34.189.000 |
da 9 a 14 |
38.634.000 |
da 15 a 20 |
43.067.000 |
da 21 a 27 |
47.548.000 |
da 28 a 34 |
53.470.000 |
da 35 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e
pianisti accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
(3) Il valore comprende esclusivamente l'aumento stipendiale al
1.7.2000
TABELLA
C
|
Incremento
CCNL
biennio
2000-2001
(art. 7, comma 1) |
|
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO CCNI 1999 |
|
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI (1)dal
1.1.2001
|
da 0 a
14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il compenso
individuale accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella D
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36,
comma 5, del CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di
pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli
alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione
di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni
in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola
ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite
guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con
servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni
scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e
delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni,
semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con
concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli
spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con
l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti
al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili,
nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei
generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività
connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino
l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel
sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di
alunni portatori di handicap e alla prevenzione della
dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di
formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso
particolari forme di organizzazione del lavoro e
limpiego di funzioni aggiuntive o lerogazione di
specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli
alunni portatori di handicap per esigenze di particolare
disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio
materiale ai bambini e bambine della scuola materna
nelluso dei servizi igienici e nella cura
delligiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sullopportunità che
in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002
2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed
amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la
posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e
quella del Direttore amministrativo.