INTESA SULLA IPOTESI DI C.C.N.I. CONCERNENTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE A.T.A. DALL'AREA INFERIORE ALL'AREA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL C.C.N.L. 24.7.2003.
Il giorno 10 maggio 2006, alle ore 20,00, presso la Direzione generale del personale della scuola, ha avuto luogo l'incontro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola nelle persone di:
per il MIUR:
dr. Pasquale Capo (Capo dipartimento per l'istruzione) e dr. Giuseppe Cosentino (Direttore generale per il personale della scuola)
per le Organizzazioni sindacali:
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS -CONFSAL
GILDA -UNAMS
Al termine della riunione, le parti,
considerato
che in sede di definizione dell'ipotesi di C.C.N.I. sull'art. 48 sono emerse esigenze di approfondimento sulla disciplina della fase transitoria per l'accesso all'Area D e sulla tabella di valutazione dei titoli in ragione delle diverse condizioni professionali degli aspiranti,
sottoscrivono
la seguente intesa sull'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo nel testo fin qui
elaborato, che di seguito si riporta;
concordano
la data del 30.6.2006 per siglare l'ipotesi di CCNI nella sua interezza.
Articolo 1
Il sistema della mobilità professionale del personale ATA
1. La mobilità professionale tra aree diverse avviene, previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in un apposito elenco provinciale formulato sulla base dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dal candidato, con le modalità definite dal presente Contratto.
2. La mobilità viene attivata, a partire dall'anno scolastico 2007 ' 2008, dopo il superamento dell'esame finale di cui al comma precedente, per una quota che in prima applicazione à" fissata al 20 % dei posti individuati come disponibili in ciascuna provincia e in ciascuna area professionale.
La percentuale potrà essere successivamente rideterminata, in sede di contrattazione integrativa nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura triennale, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 48 del CCNL 24 luglio 2003, in relazione:
'¢al numero dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree interessate alle operazioni di mobilità , di cui al presente accordo;
'¢ai posti disponibili e vacanti;
'¢alla serie storica dei pensionamenti.
3. Le procedure selettive di cui al comma precedente sono attivate con periodicità triennale, per un numero di posti superiore del 10% rispetto a quelli individuati come disponibili per le assunzioni in ciascuna provincia e per ciascuna area professionale.
Articolo 2
La gestione delle procedure di formazione e selezione
1. Le procedure selettive di cui all'art. 1 sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dai CSA secondo quanto stabilito dal presente Contratto.
2. Le attività di formazione di cui all'art. 6 sono organizzate secondo il modello generale di cui all'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, integrata e modificata con la configurazione delle attività in presenza.
3. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre l'ambiente di apprendimento telematico per la componente formativa a distanza à" organizzato dall'Amministrazione centrale con la collaborazione dell'INDIRE e del sistema informativo del MIUR.
Articolo 3
Campo di applicazione. Destinatari e natura delle prove
1. Alle procedure selettive puà” partecipare:
'¢il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
'¢ il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per l'accesso al medesimo profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza.
2. L'accesso ai percorsi formativi avviene a seguito di valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dagli aspiranti, i quali sono inseriti in un elenco provinciale. in base ai criteri indicati nelle tabelle allegate..
3. L'esame finale del percorso formativo consiste nel superamento di una prova che verte sugli argomenti trattati durante il percorso stesso. Per alcuni profili professionali, che prevedono specifiche competenze, la prova à" strutturata anche secondo modalità tecnico -pratiche.
Il punteggio ottenuto nella prova finale, da attribuire in trentesimi, integrato con quello derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali già valutati per l'ammissione al corso di formazione, costituisce il punteggio complessivo con cui il candidato viene inserito nella graduatoria valida per la mobilità professionale.
Articolo 4
Presentazione delle domande
1. L'accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell'interessato da presentare nella scuola di servizio . La domanda puà” essere prodotta per una sola provincia a scelta dell'interessato, anche per pià’ profili professionali. Nel caso di scelta di provincia diversa da quella di servizio, la domanda deve essere inoltrata direttamente a cura dell'interessato, al CSA della provincia prescelta, il quale, dal canto suo, provvederà ad inserire l'aspirante nell'elenco di cui al successivo art. 5.
2. Anche il personale che ha perduto la titolarità deve presentare la domanda direttamente presso il CSA della provincia prescelta.
3. In caso di domande presentate per pià’ profili professionali, l'interessato, dopo l'inserimento negli elenchi per l'accesso alla formazione, deve esercitare l'opzione per la partecipazione alle attività di formazione il relative al profilo professionale prescelto.
4. Il termine di presentazione delle domande à" fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento d'indizione della relativa procedura nel sito internet ed intranet del MIUR. La pubblicazione avviene a cura dell'Amministrazione, entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente Contratto.
5. I titoli valutabili e i punteggi ad essi attribuiti sono indicati nella tabella allegata.
6. La valutazione dei titoli validi ai fini dell'inserimento nell'elenco provinciale per la partecipazione alle attività di formazione di cui al successivo art. 6 à" effettuata dal CSA competente sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato in apposita scheda/domanda, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il Dirigente dell'Istituzione scolastica competente dispone per l'acquisizione della domanda al sistema informativo del MIUR.
7. L'Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del citato D.P.R. 445/2000, e successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 5
Elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione
1. L'elenco provinciale del personale per la partecipazione ai percorsi formativi à" formulato per ciascun profilo professionale secondo l'ordine decrescente ottenuto sommando il punteggio della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda.
2. Entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, i CSA, sulla base dei dati acquisiti con procedura informatizzata dalle singole istituzioni scolastiche, pubblicano gli elenchi provinciali provvisori di cui al comma 1 nel proprio albo. Detti elenchi sono pubblicati anche all'albo degli Uffici scolastici regionali. Entro cinque giorni gli interessati possono inoltrare, ai CSA competenti, reclamo avverso la posizione negli elenchi esclusivamente per errori materiali. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente del CSA a tal fine delegato, sono approvati gli elenchi definitivi.
3. à√ ammesso a frequentare il corso di formazione, di cui al successivo articolo 6, il personale utilmente collocato nell'elenco definitivo di cui al comma precedente nella misura prevista all'art. 1, comma 3, del presente Contratto.
Articolo 6
Corsi di formazione
1. I percorsi formativi per i passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore hanno la durata di 60 ore, di cui almeno 30 in presenza e le restanti a distanza con l'ausilio di procedure telematiche.
2. I percorsi formativi per i passaggi all'area D hanno la durata di 120 ore, di cui almeno 60 in presenza e le restanti a distanza, con l'ausilio di procedure telematiche.
I contenuti dei corsi e le relative modalità di svolgimento sono fissati in sede di commissione paritetica di cui all'art. 7 dell'Intesa 20 luglio 2004.
Articolo 7
Graduatorie provinciali del personale idoneo alla mobilità
1. A conclusione del corso di formazione di cui all'articolo precedente, il personale che ha superato l'esame finale à" inserito nella graduatoria provinciale per la mobilità professionale in ordine decrescente, in base alla somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nella valutazione dei titoli e nella prova finale. In caso di parità di punteggio precede il candidato pià’ anziano di età .
2. La graduatoria provinciale per la mobilità professionale cosଠformulata à" approvata con Decreto del competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o dal dirigente del CSA all'uopo delegato.
3. Il personale utilmente collocato nella predetta graduatoria consegue la mobilità professionale in ragione dei posti individuati annualmente come disponibili in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale.
4. Avverso il suddetto provvedimento conclusivo della procedura, ovvero avverso il decreto di cui all'art. 5, comma 2, à" ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
5. Le graduatorie relative ai passaggi in questione vengono periodicamente aggiornate ed integrate con la cadenza indicata all'art. 1, comma 3.
Articolo 8
Copertura dei posti disponibili per la mobilità professionale
1. Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le graduatorie di cui all'art. 7, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le graduatorie di cui all'art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99. A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall'area A all'area B e del 30% per il passaggio alle altre aree.
Articolo 9
Passaggi all'area D
1. I percorsi formativi finalizzati al passaggio all'area D) hanno la durata di 120 ore, di cui almeno 60 in presenza e le restanti a distanza, con l'ausilio di procedure telematiche.
2. Durante la frequenza, a ciascun partecipante à" assegnata una tesi da svolgere e discutere in sede di esame finale.
3. L'esame finale consiste in una prova orale relativa agli argomenti trattati durante il corso e nella discussione della tesi assegnata al candidato. Il voto finale à" attribuito sulla base del punteggio complessivamente conseguito in sede di prova orale, in trentesimi, sommato al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali, già assegnata nell'elenco di cui al precedente art. 5, comma 2.