CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
Titolo I - Rapporto di lavoro
*CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI
*ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DELPRESENTE CONTRATTO
*ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
*Capo II - Relazioni sindacali
*ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
*ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
*ART. 5 - PARTECIPAZIONE
*ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
*ART. 7 ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
*ART. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
*ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
*CAPO III - NORME COMUNI
*ART. 10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
*ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
*ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
*ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
*ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
*ART. 15 - MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
*ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
*ART. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO
*ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ
*Capo IV- Norme di area
*Sezione I Capi di istituto
*ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
*ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
*ART. 21 - LINDENNITÀ DI DIREZIONE
*ART. 22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
*Sezione II - Personale docente
*ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE
*ART. 24 - MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
*ART. 25 - ATTIVITA AGGIUNTIVE
*ART. 26 - AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
*ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME
*ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
*ART. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
*Sezione III - Personale ATA
*ART. 30 - AREA E FUNZIONI
*ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
*ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
*ART. 33 - ORARIO DI LAVORO
*ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
*ART. 35 - INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE
*ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
*ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
*ART. 38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
*Capo V Particolari tipologie di corsi
*ART. 39 - PERSONALE IMPEGNATO NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI
*Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
*ART. 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
*ART. 41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
*ART. 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
*ART. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
*Capo VII Disposizioni finali ed integrative
*ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI
*ART. 45- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
*ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
*ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
*ART. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
*ART. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
*ART. 50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
*Tabella A - Profili professionali
*Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.
*Tabella C - Corrispondenza tra aree e profiliprofessionali del personale ATA
*TABELLA D1 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998
*TABELLA D2 - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999
*TABELLA E -
POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999 *DICHIARAZIONE CONGIUNTA
*DICHIARAZIONE CONGIUNTA
*DICHIARAZIONE CONGIUNTA
*DICHIARAZIONE CONGIUNTA
*DICHIARAZIONE A VERBALE SNALS CONFSAL
*Allegato ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
*ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
*ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
*ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
*ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
*
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DELPRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza,si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2,del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti
1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata inviaallaltra appositarichiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanzagenerale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui allarticolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli istituti dellinformazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì listituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nellarticolo 5.
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dellattività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
proceduree criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dellindennità di direzione per i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dellindennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonchè la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l)quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dellart. 45 del D.Lgs. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, nè procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dellautonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
LAmministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nellambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati allarticolo 9sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dellattività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per linformazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui allarticolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per lAmministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allarticolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dellesito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dellautonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi distituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dellofferta formativa;
utilizzazione dei servizi sociali;
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dallarticolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dellunità didattica; ritorni pomeridiani.
modalità relative alla organizzazione del lavoro e allarticolazione dellorario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per lindividuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l)criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con unintesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con lattribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sullassetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
Entro il 30 giugno 2000, lARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
-dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
Per le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni;
- dalle R.S.U.e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2. Lamministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenutiad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenutia compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale edin servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte dei capi distituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento.In ogni caso, saranno assicurate le concretecondizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioninon contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, unapposito gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.
Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dellattuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progettifinalizzati al recupero dellinsuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.
Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrispostaunindennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso;
La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare lintegrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.
Nellambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono laccesso a percorsi universitari, per favorire larricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo lAmministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spesenellesercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dellofferta formativa.
Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno lopportunità di una revisione dellorganismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dellOsservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione dellOsservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
LOsservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologiadelle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui allarticolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dellorario di insegnamento.
Il personale docente può usufruire, con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dallAmministrazione.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
E abrogato larticolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.
Lavvio dellapplicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta unoccasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definitinel rispetto dellautonomia universitaria appositi istituti contrattuali nellambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dellorario di lavoro e lutilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò sipuò realizzare ancheattraverso:
- specifici percorsi formatividi riqualificazione e riconversione professionale mirati allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per leffettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dallallegata tabella E, sulla base dellaccertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione larticolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una personadesignata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitatoè nominato dal Ministro della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascunadelle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
4. Lamministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dellart. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.
1. Lattività del capo distituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dallart. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entrotre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
2.In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessiviannuali previsti dalla normativa vigente.
Al fine di agevolare la mobilità dei capi distituto sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi distituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari,medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi distituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nelCCDN del 20/1/1999.
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo distituto.
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per lespletamento di specifiche funzioniobiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dellofferta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi dintesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dallAmministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dellAmministrazione stessa. Costituiscerequisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'articolo 5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di cui allarticolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate allistituto contrattuale.
5.Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza scolastica.
6. Lincarico di collaboratore vicario del capo distituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioniobiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioniobiettivo utilizzare nellanno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
1. E offerta lopportunità di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento allattività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui allarticolo 42, comma 3. Subordinatamente allacquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate allart. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;
la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con lUniversità e con limpegno dellAmministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dellARAN.
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dellautonomia scolastica di cui allarticolo 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dellunità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da unarea inferiore allarea immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dallallegata tabella B per laccesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALLINTERNO DELLAREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione allaltra allinterno dellarea avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per laccesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogniordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dellistituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione lautonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali one svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui allarticolo 42, comma 4.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dallautonomia, le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
Ilpersonale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, deldirettore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.
Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore delleducazione degli adulti, si stabilisce che:
ART. 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
E garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.
1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dellart. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.
2. Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dellautonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, sarà realizzato:
-uno specifico piano di formazione del personale, nellambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
-attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finalied agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nellanno successivo, non oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dellart. 21 è così sostituito:
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo distituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi dIstituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessimotivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dellart. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1 bis - L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
L - Il comma 18 dellart. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare lintroduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.
Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) E responsabile dellosservanza delle leggi e regolamenti. Nellambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Lespletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare lunitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dellistituzione scolastica, in particolare del piano dellofferta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E addetto ai servizi di biblioteca, allinventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E responsabile dellintegrità del materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
-diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola media.
b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profiliprofessionali del personale ATA
Nuove Aree |
Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 |
Direttore amministrativo |
|
D |
Direttore dei servizi generali ed amministrativi |
C |
Responsabile amministrativo |
Assistente di biblioteca |
|
Assistente amministrativo |
|
B |
Assistente tecnico |
Cuoco |
|
Infermiere |
|
Guardarobiere |
|
A |
Addetto alle aziende agrarie |
Collaboratore scolastico |
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amministrativi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Cons. ed Accad. |
Capi d'Istituto ed equiparati |
|
da 0 a 2 |
34.000 |
35.000 |
38.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
47.000 |
47.000 |
57.000 |
50.000 |
66.000 |
da 3 a 8 |
35.000 |
36.000 |
39.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
48.000 |
50.000 |
59.000 |
52.000 |
68.000 |
da 9 a 14 |
37.000 |
38.000 |
42.000 |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
52.000 |
54.000 |
66.000 |
56.000 |
74.000 |
da 15 a 20 |
39.000 |
40.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
57.000 |
59.000 |
72.000 |
61.000 |
80.000 |
da 21 a 27 |
41.000 |
42.000 |
47.000 |
56.000 |
56.000 |
58.000 |
62.000 |
66.000 |
76.000 |
67.000 |
87.000 |
da 28 a 34 |
43.000 |
44.000 |
50.000 |
60.000 |
60.000 |
62.000 |
67.000 |
70.000 |
81.000 |
73.000 |
95.000 |
da 35 |
44.000 |
45.000 |
51.000 |
63.000 |
63.000 |
65.000 |
70.000 |
74.000 |
86.000 |
78.000 |
102.000 |
NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amministrativi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Cons. ed Accad. |
Capi d'Istituto ed equiparati |
|
da 0 a 2 |
28000 |
29000 |
32000 |
36000 |
36000 |
36000 |
39000 |
39000 |
48000 |
42000 |
55000 |
da 3 a 8 |
29000 |
30000 |
33000 |
37000 |
37000 |
37000 |
40000 |
41000 |
49000 |
43000 |
56000 |
da 9 a 14 |
31000 |
31000 |
35000 |
40000 |
40000 |
40000 |
44000 |
45000 |
55000 |
47000 |
62000 |
da 15 a 20 |
32000 |
33000 |
37000 |
44000 |
44000 |
44000 |
48000 |
49000 |
60000 |
51000 |
67000 |
da 21 a 27 |
34000 |
35000 |
40000 |
47000 |
47000 |
49000 |
52000 |
55000 |
64000 |
56000 |
72000 |
da 28 a 34 |
36000 |
36000 |
41000 |
50000 |
50000 |
52000 |
56000 |
59000 |
68000 |
61000 |
79000 |
da 35 |
37000 |
37000 |
43000 |
53000 |
53000 |
54000 |
59000 |
61000 |
72000 |
65000 |
85000 |
NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori
NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti
Collaboratore scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amm.vi ed equiparati |
Responsabili amministrativi |
Docente scuola materna ed elementare |
Docente diplomato istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laureato istituti sec. II grado (2) |
Docente Conservatorio |
Direttore amm. Cons. ed Accad. |
Capi d'Istituto ed equiparati |
|
da 0 a 2 |
11.240.000 |
11.831.000 |
13.889.000 |
17.446.000 |
17.446.000 |
17.446.000 |
19.853.000 |
19.853.000 |
26.644.000 |
21.567.000 |
32.147.000 |
da 3 a 8 |
11.682.000 |
12.273.000 |
14.469.000 |
18.241.000 |
18.241.000 |
18.241.000 |
20.739.000 |
21.673.000 |
28.072.000 |
22.566.000 |
33.625.000 |
da 9 a 14 |
13.324.000 |
13.891.000 |
16.567.000 |
20.729.000 |
20.729.000 |
20.729.000 |
23.656.000 |
24.616.000 |
32.380.000 |
25.677.000 |
38.022.000 |
da 15 a 20 |
14.853.000 |
15.432.000 |
18.539.000 |
23.623.000 |
23.623.000 |
23.623.000 |
27.005.000 |
28.218.000 |
36.676.000 |
29.312.000 |
42.407.000 |
da 21 a 27 |
16.358.000 |
16.973.000 |
20.535.000 |
26.441.000 |
26.441.000 |
27.818.000 |
30.277.000 |
32.842.000 |
39.772.000 |
33.184.000 |
46.828.000 |
da 28 a 34 |
17.481.000 |
18.071.000 |
21.963.000 |
29.208.000 |
29.208.000 |
30.573.000 |
33.485.000 |
35.862.000 |
43.132.000 |
37.178.000 |
52.678.000 |
da 35 |
18.290.000 |
18.894.000 |
23.049.000 |
31.280.000 |
31.280.000 |
32.658.000 |
35.862.000 |
38.262.000 |
46.468.000 |
41.048.000 |
57.099.000 |
In conformità a quanto previsto dal Protocollo dintesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sullopportunità di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dellattivazione di periodi sabatici.
Con riferimento allarticolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dellistituto nel corso di un apposito incontro convocato dallARAN.
Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
Le parti concordano sullopportunità che il MPI ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolareriferimento allarticolo 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e allarticolo 9 (composizione delle delegazioni).
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)listruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dallart.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dellintegrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c)e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di cui all art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, leffettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dellart. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto allistruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esamifinali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza darte, esami di abilitazione allinsegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanzasui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature,laddove linterruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2.In sede di contrattazione integrativaa livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.
Laccordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigorele norme derivanti dai precedenti accordi nellastessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa ladesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi.Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dellastensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo distituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi distituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 ,in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relativefunzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenzasaranno svolte, nellordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano detà in servizio.
I capi distituto e gli organi dell Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alladesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasiazione di sciopero relativa al solo comparto scuola,da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore agiorni 15e deve contenere lindicazione se lo sciopero sia indetto per lintera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATVI A VERTENZE
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di scioperoil Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nellarea interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e leventuale revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano allutenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orariedi trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nellarticolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che leffettiva garanzia del diritto allistruzione eallattività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nellarticolo 2 si ottiene solo se non viene compromessalefficaciadellanno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d),non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per annoscolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra unazione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per lintera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nellultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personaleATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nellultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla letterab); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali allinsegnamento deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque lefficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dellattività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dellordine costituzionaleo di protesta per gravi eventi lesivi dellincolumità e della sicurezza dei lavoratori.
1. Allo scopo di preveniree di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità chela effettuazione di azioni di sciopero ovvero lemanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studiper quelli a livello locale.
2. Durante lesperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui allart. 3, le amministrazioni si astengono dalladottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.