ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CITATE DAGLI ARTICOLI DEL CCNL
Titolo I - Rapporto di lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
ART. 51 d.lgs 29/1993
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
I. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati
di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi
in cui è richiesta una attività negoziale dell'A.R.A.N.. Gli
atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere
le sue valutazioni, per quanto attiene agli aspetti riguardanti
la compatibilità con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'A.R.A.N. informa costantemente i comitati di settore e il
Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta I' ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il
parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale
e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a
carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato
di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma
1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'A.R.A.N.. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46,
comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il
giorno successivo l'A.R.A.N. trasmette la quantifícazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione d ' i compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazíoni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo
acquisire a tal fine elementi istruttori e valutaioni da tre
esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della
programmazione economica. La designazione degli esperti, per la
certificazione dei contratti collettivi delle' amministrazioni
delle Regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli
esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia
trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. LEsito della certificazione viene comunicato
dalla Corte all'A.R.A.N., al comitato di settore e al Governo. Se
la certifícazione è positiva, il Presidente dell'A.R.A.N.
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva,
l'A.R.A.N., sentito il comitato di settore o il Presidente del
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per
adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della
certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca
le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle
trattative.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali
il Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda
necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma
precedente.
Art. 52. - Disponibililà destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifìca
1.Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa
dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i
contratti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di
cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato
e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità
dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni.
L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n 468 , e
successive modificazioni ed integrazioni.
2.I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero do di validità contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza
dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta
in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei
singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio. e della programmazione economica è autorizzato a
ripartire, con i propri decreti, le somme destinate a ciascun
comparto. mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli
enti in favore dei quali sia previsto lapporto finanziario
dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente
provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi
bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3
devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci
delle amministrazioni ed enti beneficiari per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesiomi bilanci . 1 relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5 Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio
ai sensi dell articolo 45, comma 4, è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non
sia previsto dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo
interno ai sensi dell'articolo 20.
Art. 2 Interpretazione autentica dei contratti
art. 53 del d.lgs 29/1993 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. l'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con
effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le
procedure di cui all'articolo 51, la clausola contrattuale
oggetto della controversia.
3. l'accordo di interpretazione autentica del contratto ha
effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le
materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la
disposizione dell'articolo 21l3, quarto comma, del codice civile.
CAPO II - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
art. 45 d.lgs 29/1993
contratti collettivi
1. la contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. essa
si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con
esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e
amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421.
2. i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti
della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o
affini.
3. i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla
base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'articolo 50,
in rapresentanza della parte pubblica, e le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con
decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentita la
conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti interesse
regionale. fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in
rappresentanza della parte pubblica provvede il presidente del
consiglio dei ministri o un suo delegato
4. la contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al
contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei
dipendenti e l'interesse degli utenti. essa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali.
5. mediante contratti collettivi quadro possono essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di
contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e
specifiche materie.
6. i contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di
cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte
sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
7. i contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati
dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e,
per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del
comparto.
8. i contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte
pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di
rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo
delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli
uffici interessati e, per la parte sindacale, da una
rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla
contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della
provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione
sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai
sensi dell'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica
6 gennaio 1978, n. 58.
9. le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti
con i contratti collettivi di cui al presente articolo.
Art. 5 Partecipazione
ART. 31 D.lgs 29\93 individuazione degli uffici dirigenziali
e determinazione delle piante organiche in sede di prima
applicazione del presente decreto.
1. in sede di prima applicazione del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche procedono:
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del presidente
della repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare,
anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel
titolo i del presente decreto ed in particolare negli articoli 4,
5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti
delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel
limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita
di personale previste nelle predette tabelle.
TESTO DEL DECRETO - LEGGE 22
GENNAIO 1999, N.5 CONVERTITO IN LEGGE. 24 MARZO 1999, N. 69,:
"disposizioni urgenti in materia di elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della
rappresentatività' delle organizzazioni e confederazioni
sindacali nel comparto scuola"
art. 1. in deroga a quanto diversamente previsto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel
comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni
in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria
del personale e di valutazione della rappresentatività' delle
organizzazioni e con- federazioni sindacali:
a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica,
le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni, nel comparto
"scuola" si svolgono nelle date ed al livello
contrattuale individuati mediante accordi tra l'Aran e le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) in via transitoria, limitatamente al comparto
"scuola", l'aran procede alla verifica della
rappresentatività' delle organizzazioni e delle confederazioni,
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato
associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001
l'aran provvede, limitatamente al comparto "scuola",
alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed
ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie
del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni.
art. 2 il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana e sarà' presentato alle camere per la conversione in
legge.
CAPO III - NORME COMUNI
Art.14 Formazione iniziale e rapporti con l'Università
legge 19 novembre 1990, n.
341.
riforma degli ordinamenti didattici universitari.
art. 1. titoli universitari
1. le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (du);
b) diploma di laurea (dl);
c) diploma di specializzazione (ds);
d) dottorato di ricerca (dr).
art. 2.
diploma universitario
1. il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata
non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque
corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della
comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo
livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici
orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da
specifiche aree professionali.
2. le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi
compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di
diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del
proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente,
delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e
modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma
primo, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale
riconoscimento.
art. 3.
diploma di laurea
1. il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di
fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e'
preordinato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a
posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare.il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione
culturale e professionale degli insegnanti della scuola
elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini
dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o
istitutrice nelle istituzioni educative dello stato. i concorsi
hanno funzione abilitante. ai due indirizzi del corso di laurea
contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento
dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta'
presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione
del consiglio dei ministri su proposta del ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su
parere conforme del consiglio universitario nazionale (cun), di
concerto con il ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio nazionale della pubblica istruzione (cnpi), acquisito
il parere del consiglio di stato, viene definita la tabella del
corso di laurea e ne sono precisati modalita' e contenuti,
comprese le attivita' di tirocinio didattico. i ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui
all' articolo 4, comma quinto, della legge 9 maggio 1989, n. 168
, integrata, a talfine, da esperti nelle problematiche del corso
di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma secondo, della presente legge.
4. il decreto del presidente della repubblica di cui al comma
terzo contiene altresi' norme per la formazione degli insegnanti
della regione valle d'aosta ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello
statuto speciale. apposite convenzioni possono essere stipulate
dalla regione valle d'aosta, d'intesa con i ministeri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
della pubblica istruzione, con le universita' italiane e con
quelle dei paesi dell'area linguistica francese.
5. convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca,
delle scuole in lingua slovena e di quelle delle localita' ladine
possono essere stipulate dalle province autonome di trento e di
bolzano e dalla regione friuli-venezia giulia, d'intesa con i
ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita'
italiane, con quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e
con quelle slovene.
6. con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui
al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime
modalita', di concerto altresi' con i ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri ministri
interessati, sono individuati i profili professionali per i
quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di
laurea di cui al comma secondo e' titolo valido per l'esercizio
delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea
costituisce titolo per l'accesso.
7. i corsi di laurea di cui al comma secondo sono attivati a
partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione
del decreto del presidente della repubblica di cui al comma
terzo.
8. con decreto del ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale
passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti
degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.
art. 4.
diploma di specializzazione
1. il diploma di specializzazione si consegue, successivamente
alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti
in settori professionali determinati,presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del presidente della
repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .
2. con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero,
le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso
attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di
esame di stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. i
diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie.
3. con decreto del presidente della repubblica, da adottare nel
termine e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma terzo,
sono definiti la tabella della scuola di specializzazione
all'insegnamento di cui al comma secondo del presente articolo,
la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un
anno ed i relativi piani di studio. questi devono comprendere
discipline finalizzate alla preparazione professionale con
riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento
metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate
nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. con
decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanato di concerto con il ministro della pubblica
istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di
specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento
dell'esame finale. si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi settimo e ottavo.
4. con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui
al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime
modalita', di concerto altresi' con i ministri di grazia e
giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi
di specializzazione di cui al comma secondo che in relazione a
specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione
agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti
professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel
pubblico impiego.
art. 5.
dottorato di ricerca
1. i corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche
disposizioni di legge.
art. 6.
formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
1. gli statuti delle universita' debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle
universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie
superiori nell'ambito delle intese tra i ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell' articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168 , per l'iscrizione agli studi
universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche'
per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di aggiornamento
del proprio personale tecnico e amministrativo; c) attivita'
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e
degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte
salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in
materia.
2. le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello stato:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative
esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli
adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e
per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e
delle province autonome di trento e di bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi
previsti dal presente articolo.
4. i criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle
attivita'formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera
c) del comma primo, sono deliberati dalle strutture didattiche e
scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 11.
art. 7.
disposizioni per le scuole dirette a fini speciali
1. entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 9, le universita' deliberano la soppressione delle
scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello
statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. trascorso il predetto
termine qualora l'universita' non abbia provveduto a quanto
previsto dal comma primo, le scuole dirette a fini speciali
presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. l'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e'
limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel
piano di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
4. le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del
comma primo, lettera b), o attivate ai sensi del comma terzo,
rimangono in funzione secondo le norme del decreto del presidente
della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , fino alla data di
entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione
post-secondaria.
5. lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il
graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il
completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti.
art. 8.
collaborazioni esterne
1. per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle
attivita' culturali e formative di cui all'articolo 6, le
universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle
singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e
privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi,
anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite
convenzioni.
2. le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da
terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti
di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e
consorzi, anche di diritto privato. 3. i consigli delle strutture
didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita'
dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e
partecipazione.
art. 9.
ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione
1. entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del presidente della repubblica,
adottati su proposta del ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati
gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei
corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
rispettive tabelle.
2. i decreti di cui al comma primo sono emanati su conforme
parere del cun, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi
di cui all' art. 67 del decreto del presidente della repubblica
11 luglio 1980, n. 382 , sentiti, per le rispettive materie, i
rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali,
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o
parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli
insegnamenti secondo criteri di omogeneita' disciplinare, tenendo
conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e
professionali;
c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi
nella facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti
ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e
dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al
nuovo ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi
di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere
definiti obiettivi didattico-formativi, da includere
necessariamente nei curricula didattici,che devono essere
adottati dalle universita', al fine di consentire la
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del
pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle
equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso
o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
3. con la medesima procedura si provvede alle successive
modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi primo
e secondo.
4. il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del cun, i criteri
generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una
limitazione nelle iscrizioni.
5. fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma sesto, e
dell'articolo 4, comma quarto, con decreti del presidente della
repubblica adottati su proposta del ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
ministri interessati, possono essere individuati i livelli
funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per
accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti
dalla presente legge.
6. con decreto del presidente della repubblica, adottato su
proposta del ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, di
concerto con il ministro per la funzione pubblica, sono
dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle
tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.
art. 10.
consiglio universitario nazionale
1. il consiglio universitario nazionale (cun) e' organo elettivo
di rappresentanza delle universita' italiane.
2. il cun svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli
atti di carattere generale di competenza del ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in
ordine:
a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei
raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei
professori e ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al
finanziamento della ricerca scientifica;
d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina
nazionale in materia di ordinamenti didattici;
e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'.
3. per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma secondo,
il cun, si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67
del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n.
382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi
destinati alla ricerca scientifica di cui all' articolo 65 dello
stesso decreto del presidente della repubblica n. 382 , esprimono
proposta vincolante.
4. il cun e' composto da:
a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui
all'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
b) otto rettori designati dalla conferenza permanente dei rettori
delle universita' italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di
laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo
delle universita';
e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore
o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal
consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cnel);
f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore
o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal
consiglio nazionale delle ricerche (cnr).
5. i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e
amministrativo nel cun e nei comitati consultivi non partecipano
alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma
secondo.
6. le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma quarto, anche al fine
di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla
loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse
componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio,
nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del cun sono
disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 . l'elettorato attivo e
passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e'
comunque attribuito ai professori e ai ri- cercatori afferenti a
ciascuna area. sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione
del parere del consiglio di stato, esprimono parere le competenti
commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato
della repubblica.
7. i componenti del cun sono nominati con decreto del ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili. il cun elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. a modifica di quanto previsto dall' articolo 67 del decreto
del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , di
ciascun comitato consultivo di cui al comma terzo fa parte una
rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai
ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai
corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di
diploma in proporzione analoga a quella risultante nella
composizione del cun. la corrispondenza dei gruppi di discipline
e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono
determinate con decreto del ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il cun.
9. per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori, il cun elegge nel suo seno una corte di disciplina,
composta dal presidente, che la presiede, da due professori
ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. per
ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri
supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o
di assenza. il presidente, in caso di impedimento o di assenza,
e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. a parita' di
anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. la corte si
riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel
caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la
partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede
nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei
professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede
nei confronti dei ricercatori. nel caso di concorso nella stessa
infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio
giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e'
richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie
interessate. le funzioni di relatore sono assolte da un
rappresentante dell'universita' interessata designato dal
rettore. l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 , e'
abrogato.
art. 11.
autonomia didattica
1. l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1,
nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo
6, comma secondo, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un
regolamento degli ordinamenti didattici, denominato
"regolamento didattico di ateneo". il regolamento e'
deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture
didattiche, ed e' inviato al ministero della universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. il
ministro, sentito il cun, approva il regolamento entro 180 giorni
dal ricevimento, decorsi i quali senza che il ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. il regolamento
e' emanato con decreto del rettore.
2. i consigli delle strutture didattiche determinano, con
apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di
ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento,
l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea,
dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani
di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i
moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi
comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di
tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli
studenti e la composizione delle relative commissioni, le
modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla
condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità
di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonchè la propedeuticità degli
insegnamenti di diplomi, nonchè la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di
tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito
positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto
dall'articolo 9, comma secondo, lettera d).
3. nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto
anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli
organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario
ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate
dalle università' anche in forma consortile con il concorso di
altri enti pubblici e privati, nonchè a programmi e a strutture
nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. tali strutture
possono essere costituite con decreto del ministro
dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il ministro del tesoro.
art. 12.
attività' di docenza
1. i professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del presidente della repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall' articolo
4 del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n.
162 , adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma
universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma primo,
lettera a), e comma secondo, della presente legge. i ricercatori
confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30,
31 e 32 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio
1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di
studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità' di
cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente
articolo.
2. e' altresi' compito istituzionale dei professori e dei
ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello
studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui
all'articolo 13.
3. ferma restando per i professori la responsabilita' didattica
di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche,
secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono
ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di
cui al decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la
supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno
diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. la
programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei
ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle
rispettive norme di stato giuridico.
4. i ricercatori confermati possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi
di laurea.
5. il primo comma dell' articolo 114 del decreto del presidente
della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , gia' sostituito
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito
dal seguente:
"gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite
esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati
del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore
affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con
motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori
confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di
altra universita'. nell'attribuzione delle supplenze, in presenza
di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati,
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va
data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle
presentate dai professori".
6. gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di
norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti
nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli
iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente,
supera 250. gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai
professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per
affidamento.
7. la supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che
rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per
i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono
conferiti a titolo gratuito. le supplenze e gli affidamenti che
superino i predetti limiti possono essere retribuiti
esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti
dello stato di previsione del ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di
quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del
presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. l'istituto del contratto previsto dal decreto del presidente
della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dal decreto del
presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , si estende ai
corsi di diploma universitario. per i professori a contratto sono
rispettate le incompatibilita' di cui all' articolo 13 del
decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ,
e successive modificazioni.
art. 13.
tutorato
1. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ciascuna universita' provvede ad istituire con regolamento
il tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle
strutture didattiche.
2. il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli
studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente
partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una
proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative
rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei
singoli.
3. i servizi di tutorato collaborano con gli organismi di
sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli
studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione
culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle
attivita' universitarie.
art. 14.
settori scientifico-disciplinari
1. entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del presidente della repubblica,
adottati previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, il quale
lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all' articolo 67
del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n.
382 , gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-
disciplinari in base a criteri di omogeneita' scientifica e
didattica. sulle proposte del ministro esprimono il proprio
parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta'
interessate.
2. il decreto o i decreti di cui al comma primo stabiliscono la
pertinenza delle titolarita' ai settori scientifico-disciplinari,
individuati ai sensi dello stesso comma primo, che costituiranno
i raggruppamenti concorsuali.
art. 15.
inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. i professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai
fini delle funzioni didattiche, nei settori
scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. l'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli
interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e
delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge conservano la responsabilita'
didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro
consenso, assumono la responsabilita' di altro corso loro
attribuito dal consiglio di facolta'.
art. 16.
norme finali
1. nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o
"ricercatori confermati" si intendono comprese anche
quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di
"tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 50 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio
1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto
decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si
intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette
a fini speciali" fino alla loro trasformazione o
soppressione.
2. l'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma
universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di
ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni che
regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo
dell'universita', nei limiti del finanziamento di parte corrente
del piano stesso, previsto dall' articolo 17, comma primo, della
legge 7 agosto 1990, n. 245 , e tenuto conto altresi' del
concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi
derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare
riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la
formazione professionale; convenzioni con soggetti privati;
eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti
del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti con una
piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una
utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo
vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. nella prima applicazione della presente legge, le universita'
che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi
del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma
secondo dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea
per studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti
necessario per consentire il conseguimento del titolo, le
universita' possono altresi' attivare anche insegnamenti previsti
per gli ulteriori anni del corso.
4. le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano
titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro
unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche
autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di
distinti titoli finali, possono essere confermate dalle
universita' con atto ricognitivo adottato dagli organi
competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, da comunicare al ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le
disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento
speciale.
art. 17.
(omississ)
Legge n. 315 del 3.8.1998
art. 1.
1. e' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il
1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza
ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri
determinati con decreto del ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire
dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'articolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di
selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria
di rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di
compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e
agli altri soggetti incaricati delle predette attivita'.
l'importo dei compensi e' determinato con decreto del ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il
1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al
funzionamento degli istituti scientifici speciali e per
l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezza- ture
didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per
il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la
costituzione di un fondo della ricerca scientifica e tecnologica,
da ripartire con decreti del ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. a valere sul fondo e nei
limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si
provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di
organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca
scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le
indennita' per i componenti, per attivita' di studio, indagine e
rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di
consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore,
nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette
attivita' e nel limite di quindici unita', secondo la normativa
vigente per le pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il
1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del
progetto large binocular telescope, con contributo
all'osservatorio astrofisico di arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per
rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per
il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento
di progetti di ricer- ca universitaria di rilevante interesse
nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di
edilizia universitaria del politecnico di Torino nella sede di
Mondovi';
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
da assegnare all'universita' degli studi "la sapienza"
di roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in
particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede
distaccata di latina e delle relative strutture. 2. all'articolo
5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti:
" e), senza la l mitazione all'ambito territoriale di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (cee) n. 2052/88, e successive
modificazioni, nonche' g)".
3. alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti
modifica zioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta'
pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per
l'acquisto";
b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono
premesse le seguenti parole: "qualora intenda procedere alla
realizzazione dell'immobile,"; c) all'articolo 2, comma 1,
dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le
seguenti: "o da acquistare".
4. le universita' possono utilizzare personale docente in
servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere
compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del
medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. le
modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate
con decreti del ministero della pubblica istruzione, nel limite
di un onere per il bilancio dello stato, relativo alla spesa per
la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il
1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a
decorrere dal 2000. in sede di prima applicazione delle
disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate
nella concessione di esoneri parziali dal servizio. gli atenei,
con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da
utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla
commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio
1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione
dei predetti docenti agli organi accademici. delle commissioni
incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni
comparative fanno comunque parte componenti designati
dall'amministrazione scolastica.
5. per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi'
utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e
dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle
strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma
4 nel limite del contingente previsto dal- l'articolo 456, comma
13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. le utilizzazioni sono disposte con le procedure di
cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno
tali per effetto dell'applicazione del comma 6.
6. il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla
data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad
esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle
universita', ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2
dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del
quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. sono abro- gate
le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con
la presente legge.
7. all'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n.
127, dopo le parole: "delle accademie di belle arti,"
sono inserite le seguenti: "degli istituti superiori per le
industrie artistiche,".
8. all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modi- ficazioni, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente: "2-bis. si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 8".
art. 2.
1. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio
1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8
miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nel- l'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo
speciale" dello stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il
triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998,
lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per
l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"fondo speciale" dello stato di previsione del
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
3. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8
miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e
lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "fondo speciale"
dello stato di previsione del mi- nistero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento rela-
tivo al ministero della pubblica istruzione.
4 il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
art. 3.
1. per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle
province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono
autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire
2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
2. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"fondo speciale" dello stato di previsione del
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei lavori
pubblici.
art. 4.
1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana. la presente legge, munita del sigillo dello
stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Art. 18 - Pari opportunità
legge 10 aprile 1991, n. 125 azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
art. 1. le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità
2. le azioni positive di cui al
comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al
lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e
nei periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle
donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e
professionale e gli strumenti della formazione; favorire
l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e
la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e
delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti
dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo;
d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei
settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilità;
e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra
responsabilità' familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere
promosse dal comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di
parià' di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le
pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale,
comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai
centri di formazione professionale, dalle organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle
rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi
rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge
29 marzo 1983, n. 93.
art. 2 attuazione di azioni positive, finanziamenti
1. le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli
enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori
e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di
azioni positive di cui al- l'articolo 1, possono richiedere al
ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi
al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi
all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 3.
2. il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni
positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso
provvedimento, autorizza le relative spese. l'attuazione dei
progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due
mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. con decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sono stabilite
le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei
fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. in ogni caso i
contributi devono essere erogati sulla base della verifica
dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di sin- gole
parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. la
mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del
beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già
riscosse. in caso di attuazione parziale, la decadenza opera
limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e'
effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al
presente comma.
4. i progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
pi- ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di
cui al comma 1.
5. l'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del comitato di
cui all'articolo 5.
6. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti
pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti
gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo
25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le
organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito
inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria
attività, il comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di
parità di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione
degli osta- coli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne.
art. 3 finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la
formazione professionale 1. al finanziamento dei progetti di
formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure
previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, ed approvati dal fondo sociale europeo, e' destinata una
quota del fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del
comitato interministeriale per la programmazione economica. in
sede di prima applicazione la predetta quota e' fissata nella
misura del dieci per cento.
2. la finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata,
entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere
attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. scaduto il
termine, al predetto accertamento provvede il comitato di cui
all'articolo 5.
3. la quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 e' ripartita
tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei
contributi richiesti per i progetti approvati.
art. 4 azioni in giudizio
1. costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre
1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i
lavoratori in ragione del sesso.
2. costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali
allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da
imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere
accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro
sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al
sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o
della prestazione.
4. chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche
tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2,
competente per territorio.
5. quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti
anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni,
ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche,
ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o
comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al
convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della
discriminazione.
6. qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche
quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il r corso può essere
proposto dal consigliere di parità istituito a livello
regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio
di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita
la commissione regionale per l'impiego. decorso inutilmente il
termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio
istruttorio, il ricorso può essere comunque pro- posto.
7. il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni
sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al
datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali
locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nonchè il consigliere
regionale per la parità competente per territorio, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. nella sentenza il
giudice fissa un termine per la definizione del piano.
8. in caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma
7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato
dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali
siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello
stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del
lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta
la concessione del beneficio o dell'appalto. questi adottano le
opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca
del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di
tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto. tale disposizione si applica anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi
da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica
direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle
sanzioni previste.
10. resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9
dicembre 1977, art. 5 comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici.
1. al fine di promuovere la
rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni
altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne
nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione
professionale e di carriera e' istituito, presso il ministero del
lavoro e della previdenza socia- le, il comitato nazionale per
l'attuazione dei principi di parità di tratta- mento ed
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2. fanno parte del comitato:
a) il ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua
delega, un sottosegretario di stato, con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
lavora- tori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti
femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel
campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;
f) il consigliere di parità componente la commissione centrale
per l'impiego.
3. partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza
diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche,
con competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei ministeri della
pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del ministero del lavoro e della previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente,
in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei
rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro,
della previdenza ed assistenza sociale non- che' dell'ufficio
centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei
lavoratori.
4. i componenti del comitato
durano in carica tre anni e sono nominati dal ministro del lavoro
e della previdenza sociale. per ogni componente effettivo e'
nominato un supplente. 5. il comitato e' convocato, oltre che ad
iniziativa del ministro del lavoro e della previdenza sociale,
quando ne facciano richiesta meta' più uno dei suoi componenti.
6. il comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a
quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui
all'articolo 7, non- che' in ordine alle relative spese. 7. il
vicepresidente del comitato e' designato dal ministro del lavoro
e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.
art. 6 compiti del comitato
1. per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, il comitato adotta ogni iniziativa utile ed in
particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari
opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di
lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di
promuovere le pari opportunità' per le donne nella formazione e
nella vita lavorativa;
c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle
istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonchè
da parte dei soggetti di cui all'articolo 2;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti
di azioni positive ed opera il controllo sui progetti initinere
verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le
regole di con- dotta conformi alla parità e ad individuare le
manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente
in materia di parità;
g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche
indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni
positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la
creazione di pari opportunità per le lavoratrici;
h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso
i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi
pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e
formazione professionale; l) redige il rapporto di cui
all'articolo 10.)
art. 7 collegio istruttorio e segreteria tecnica
1. per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e
alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei
pareri al comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di
parità, e' istituito un collegio istruttorio cosi' composto:
a) il vicepresidente del comitato di cui all'articolo 5, che lo
presiede;
b) un magistrato designato dal ministero di grazia e giustizia
fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.
2. ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i
componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta
del comitato di cui all'art colo 5 possono essere elevati a due.
3. al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al
supporto tecnico del comitato e del collegio istruttorio e'
istituita la segreteria tecnica. essa ha compiti esecutivi alle
dipendenze della presidenza del comitato ed e' composta di
personale proveniente dalle varie direzioni generali del
ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un
dirigente generale del medesimo ministero. la composizione della
segreteria tecnica e' determinata con decreto del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato.
4. il comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula
di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.
art. 8 consiglieri di parità
1. i consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle
rispettive commissioni regionali per l'impiego.
2.a livello provinciale e' nominato un consigliere di parità
presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede
nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le
altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti
nell'ambito della medesima provincia.
3. i consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati
dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione del competente organo delle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato
un'esperienza tecnico/professionale di durata almeno triennale
nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.
4. il consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto
deliberativo della commissione centrale per l'impiego.
5. qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui
ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito
delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e
centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni
utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della
presente legge. nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i
consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo
di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. i
consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti
degli organismi di parità presso gli enti lo- cali regionali e
provinciali.
7. per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità
possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso
i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e promozione professionale.
8. i consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali
competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di
cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio
sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo
regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei
giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.
9. i consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli
indirizzi dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso
relazione circa la propria atti- vita'. i consiglieri di parità
hanno facoltà di consultare il comitato e il consigliere
nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.
10. i consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per
l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente
presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione e presso una direzione generale del ministero del
lavoro e della previdenza sociale. tali uffici assicurano la
sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario
all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. il
ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, può' modificare la collocazione del consigliere di
parità nell'ambito del ministero.
11. oltre al gettone giornaliero di presenza per la
partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali,
regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di
parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva
presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro
ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto
del ministro del lavoro e della previdenza sociale. l'onere
relativo fa carico al bilancio del ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
12. il consigliere di parità' ha diritto, se lavoratore
dipendente, a per- messi non retribuiti per l'espletamento del
suo mandato. quando intenda esercitare questo diritto, deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni
prima.
art. 9 rapporto sulla
situazione del personale
1. le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento
dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due
anni sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.
3. il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità' alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non tra- smettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1955, n. 520. nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
art. 10 relazione al parlamento
1.trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni
parlamentari del senato della repubblica e della camera dei
deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un
rapporto redatto dal comitato di cui all'articolo 5.
art. 11
1. per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7,
a decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni annui. per il finanziamento degli interventi previsti
dall'articolo 2 e' autorizzata, a de- correre dal 1991, la spesa
di lire 9.000 milioni annui.
2. all'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per
l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "finanziamento del
comitato nazionale per la parità presso il ministero e delle
azioni positive per le pari opportunità'".
3. il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
art. 17 d.lgs 29 ottobre
1998
1. all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari
dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari
opportunià'".
2. all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
3, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", adottando modalià organizzative atte a favorirne
la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;".
3. al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera " d) possono
finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei co-
mitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita'
di bilancio". 4. all'articolo 61, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da
"previo" a "nazionale" e la parola
"comunita'" e' sostituita dalla parola "unione".
CAPO IV - NORME DI AREA
Sezione I - Capi di istituto
Art. 20 - La valutazione del capo di istituto
art. 25 bis, comma 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1. nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e'
stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. i dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai
risultati, che sono valutati tenuto conto della specificià delle
funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l 'amministrazione scolastica
regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche
non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione del- le risorse umane. in particolare il dirigente
scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come
liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e
per l'atttuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile
amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli
obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
5. il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e
un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
Sezione II - Personale docente
Art.24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione
docente
art.21 della legge n. 59 del
15 marzo 19971. l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo
di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero
sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine
anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le
tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle
norme vigenti in materia di contabilita' dello stato. le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto con- to delle loro specificita'
ordinamentali.
2.ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del
consiglio di stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere
alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
con i regolamenti predetti sono detta- te disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelle della presente legge.
3. i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione
del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio
e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia
una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. la personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio
al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale, da una analisi delle
realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che
valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
dall'assegnazione dello stato per il funzionamento amministrativo
e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e
assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e'
attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita'
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o
di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa
e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale
di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8.l'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione
della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con
il contesto territoriale. essa si esplica liberamente, anche
mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria
della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle
modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. l'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel
rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta
educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun
curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed
attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo
di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in
forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che
prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie
anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali,
regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. le istituzioni scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti
del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.
gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il centro europeo dell'educazione, la
biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a
carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie
di belle arti, agli istituti superiori per le industrie
artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza, secondo i principi con- tenuti nei
commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle
specificita' proprie di tali istituzioni.
12. le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione
e' affidata ai regolamenti stessi. Il governo e' delegato ad
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. con decreto del ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni
generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi
iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione
dei principi contenuti nei rego- lamenti di cui al comma 2. e'
abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
15. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita'
del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e
13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a
norma del- l'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di
insegnamento.
16. nel rispetto del principio
della liberta' di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del personale
docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da
parte delle singole istituzioni scolastiche. i contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con
decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a)l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione
di risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13,
comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia
con le modalita' previste dall'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma,
che frequentino un apposito corso di formazione. 17. il rapporto
di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18. nell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici
periferici del ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. il ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali
modifiche normative che si rendano necessarie.
20. le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di
cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione.
Sezione III - Personale ATA
Art.30 - Aree e funzioni
articolo 21 della legge 59/97(vedi pagina 32)
Art.34 - Il direttore sei servizi generali ed amministrativi
Articolo 21 della legge 463/1978(insegnanti
elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici)
Gli insegnanti elementari che siano gia' stati inquadrati
o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi
dell' articolo 28,comma terzo,del decreto del presidente della
repubblica 31 maggio 1974,n.420, ferma restando la loro
assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono
optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente
fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre
1967,n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei
segretari.
articolo 25 ter, comma 5, del
D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998
art. 25-ter (inquadramento nei ruoli regionali dei
dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio).
1. i capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza
di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita'
giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita' della
sede di servizio.
2. il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modali- ta' di partecipazione ai diversi
moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri
di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun
corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica
responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di
svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita',
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro
associati o consorziati.
1. la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche
e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. con decreto del
ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'
di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico,
facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
2. contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale
ai vice- rettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici
degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
3. i capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o
sottosegretario di stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal
presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 28
-bis. in tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al
comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.".
Art. 36 - Valorizzazione della professionalità del personale
ATA
articolo 31, comma 1, lettera c
del decreto legislativo n. 29/1993Individuazione degli
uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in
sede di prima applicazione del presente decreto.
1. in sede di prima applicazione del presente decreto,
le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per
qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le
posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo,
fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo
determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri
uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui
all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di
integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali,
evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni
ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli
uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche
del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per
cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del presidente
della repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare,
anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel
titolo i del presente decreto ed in particolare negli articoli 4,
5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti
delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel
limite massimo della consistenza numerica complessiva delle
unita' di personale previste nelle predette tabelle.
2. i criteri per la
determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10,
sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al
rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di
informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, dalla presidenza del consiglio dei
ministri - dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. le
amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei
carichi di lavoro.
3. le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse,
anche separatamente, alla presidenza del consiglio dei ministri
dipartimento della funzione pubblica e al ministero del tesoro
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. all'approvazione delle proposte si procede secondo le
modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle
amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni
anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei
termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre
amministrazioni pubbliche.
5. in caso di inerzia, il presidente del consiglio dei ministri,
previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta
direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. non sono consentite assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate
le proposte di cui al comma 1. per il 1993 si applica l'articolo
7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438. le richieste di deroga devono essere corredate dalla
rilevazione di cui al comma 1, lettera a). sono fatti salvi i
contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.
70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del presidente della repubblica 12febbraio 1991, n. 171.
CAPO VI - Aspetti economico-retributivi generali
Art.41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione integrativa
articolo 2, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n.° 450
1. per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale
maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del
saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero
situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano
determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il
fondo speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il
dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e
in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale desti- nato alle
spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella
b allegata alla presente legge.
3. le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella tabella c allegata alla presente
legge.
4. e' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno
alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di
cui ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1
allegato allo stato di previsione del ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capi- tale
restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente
legge.
6. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
7. gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente
legge. al fine di favorirne il processo di razionalizzazione
produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche
del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli
apporti dello stato al capitale sociale delle ferrovie dello
stato s.p.a., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800
miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima
tabella f.
8. a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella
di cui al comma 7, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dipendente del comparto dei ministeri,
delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento
autonomo, della scuola e' determinata, rispettivamente, in lire
345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.
10.le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998,
1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148
miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi
compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3,
comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
11.le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo
5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12.la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale
degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493,
n. 29, e successive modificazioni, e 'determinata,
rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed
in lire 3.185 miliardi. le competenti amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci; per il personale del servizio sanitario nazionale la
quota capitaria che verra' determinata in sede di riparto alle
regioni del fondo sanitario nazionale e' da intendere comprensiva
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
13. le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli
oneri con- tributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
14. la quota delle risorse da riassegnare, con le modalita' di
cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, allo stato di previsione del ministero della difesa
derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli
immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stabilita per l'anno 1998
nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al
finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle
regioni del mezzogiorno in cui piu' squilibrato e' il rapporto
tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.
articolo 2, commi 8 e 9, della
legge 23 dicembre 1998, n.449
1. per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale
maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente e' interamente u- tilizzato per la riduzione
del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili
esigenze con- nesse con la tutela della sicurezza del paese
ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determi-
nati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo
speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire
4.387.132 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese in
conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata
alla presente legge.
3. le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione
del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella ta- bella c allegata alla
presente legge.
4. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo
il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge.
5. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella me- desima tabella.
6. gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente
legge.
7. a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leg- gi a carattere pluriennale riportate nella tabella
di cui al comma 6, le am- ministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi
futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
8. ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del
decreto legi- slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti
collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei
ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad
ordina- mento autonomo e della scuola, nonche' alla
determinazione del trattamento e- conomico dei dirigenti
incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello
generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e'
rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire
2.867 miliardi per l'anno 2000.
9. ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del
decreto legi- slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva
integrativa del personale dipendente del comparto dei ministeri,
delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordina- mento
autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173
mi- liardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per
l'anno 2000.
10. la spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per
l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.
articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n.449
il numero dei dipendenti del comparto scuola deve
risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento
rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. tale numero
costituisce il limite massimo del personale in servizio. tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti
temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere
supplenze brevi. la spesa per le supplenze brevi non potra'
essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per
soddisfare le esigenze dell'anno 1997. con decreto del ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
ministro per la funzione pubblica, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
determinazione della consistenza numerica del personale alla data
del 31 dicembre 1999. con decreti del ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le
modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante
disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla
formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle
supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il
perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del
numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna,
nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza
minorile e giovanile. in attuazione dei principi generali fissati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione
scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al
tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista
dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo
determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto
docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap
particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo
periodo del presente comma. sono abrogati gli articoli 72, 315,
comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. anche in vista
dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia
di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' consentita, altresi' alle istituzioni scolastiche
la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non
sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche
e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per
l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. al fine di
incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani,
dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria
superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo stato e le
regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione,
anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione
superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di
forme associative con altri soggetti del territorio ed
utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'unione
europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni
pubbliche e private.
2. i docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli
ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o
posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dal- l'anno
scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella
provincia per cui e' valida la graduatoria del concorso. la
precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522,
comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. la dotazione organica di insegnanti di sostegno per
l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura
di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente
frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia,
assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non
superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico
e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo
restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. i
criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i
diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree
disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione
ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. progetti volti
a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con
particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori
agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse
umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di
strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo
delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per
l'aggiornamento del personale. le esperienze acquisite so- no
messe a disposizione di altre scuole.
4. al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma
1, si procede, altresi', alla revisione dei criteri di
determinazione degli organici del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di
educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando
duplicazioni di competenze tra aree e pro- fili professionali.
5. in coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione
attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le
decisioni organizzative, amministrative e gestionali che
assicurano efficacia e funzionalita' alla prestazione dei
servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche
consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei
servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze,
previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata
dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati
idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale,
in misura tale da consentire economie nella spesa. con decreto
del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del ministro della pubblica istruzione,
previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le
occorrenti variazioni di bilancio. in sede di contrattazione
decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalita' di
organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga
attivita' di pulizia.
6. dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi
complessiva- mente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno
1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977
miliardi per l'anno 2000. le predette somme sono calcolate al
netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo
di cui al comma 7.
7. i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con
esclusione del- le economie derivanti dalla riduzione di spesa
relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno in lire
1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000,
nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi
per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno
2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello
stato di previsione del ministero della pubblica istruzione, da
ripartire con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del ministro della
pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di
istituto per la retribuzione accessoria del personale,
finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative
connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. le risorse
che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale.
previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del
comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno
2000, di u- na ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare
alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti
di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei
risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1,
al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del
fondo di cui al comma 7.
9. fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma
77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli
uffici periferici del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la competenza all'ordinazione dei
pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni
spettanti al personale della scuola con nomina del capo
d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al
termine delle attivita' didattiche, in attesa dell'assunzione
degli aventi diritto.
10. i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti
d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al
fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano
maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di
insegnamenti impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso
ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo
di studio.
11. e' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validita' delle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale
docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle
graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente
e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i
compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di
licenza media.
13. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla regione valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e
di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle
competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di
attuazione.
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
Art. 44 - Sequenze contrattuali
art. 72 del D.Lgs. n. 29 del
1993
1. il collegio dei docenti e' composto dal personale
docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal
preside. fanno altresi' parte del collegio dei docenti i docenti
di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5,
assumono la contitolarita' di classi del circolo o istituto.
nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di istruzione secondaria
superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o
scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le
competenze di cui al comma 2.
2. il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto. in particolare cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare,
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato,
i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e
di favorire il coordinamento interdisciplinare. esso esercita
tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita
a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse
dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per
lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto
dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o
d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due
o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita'
scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze
iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e
seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di
due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a
900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col
preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento. nelle scuole di cui
all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate
all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o
istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge
due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o
preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato
per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di
orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza
ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106
del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. nell'adottare le proprie
deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o
di classe.
4. il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o
il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una
volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di
servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal
direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a
norma del precedente comma 2, lettera h).
Art. 46 - Individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita
articolo 3 della legge
14/1/1999, n. 4
(servizio di mensa nelle scuole)
1. per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 1996, il ministero dell'interno
provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese
sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al
personale insegnante, dipendente dallo stato o da altri enti.
2. agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a
lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il
1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al
capitolo 1601 dello stato di previsione del ministero
dell'interno per gli anni finanziari medesimi.
3. il ministero dell'interno provvede anche ad erogare un
contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di
assicurare la continuita' del servizio di mensa per il personale
insegnante, dipendente dallo stato, impegnato nella vigilanza ed
assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. al
relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000
milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del tesoro.
4. i criteri per la individuazione del personale docente avente
diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di
erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che
abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal
decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.
5. a decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio
di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilita'
finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il
comparto del personale della scuola. a tal fine le predette
disponibilita' sono incrementate della somma annua di lire 90.000
milioni. al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"fondo speciale" dello stato di previsione del
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. la presente legge, munita del
sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato.
Art. 48 - Norma di salvaguardia
art.3 del DPR 399/1988
1. Al personale di cui
all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze
sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto indicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di
anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi,
infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e
collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni
di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000.
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di
guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna
posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali
convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A
allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare;
accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo
dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle
scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media;
vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici:
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: L. 11.894.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.000
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000.
Area della funzione direttiva
ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice
rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici
degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle
scuole speciali dello Stato:
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici
periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L. 18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente
competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista
dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti
nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di
cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali
indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale
sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni
previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali
convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in
calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali
convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo
che la norma attributiva non disponga diversamente, sono
riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali
sucessive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è
considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali
convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento
ed in quelle successive.
5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie
di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione
alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile
tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei
conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di
appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3/a), che si trovi nelle
condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento
economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui
presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della
scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola
materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con
trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne
con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988
e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(3/a), successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai
sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il
personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui
all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al
personale con orario settimanale di attività educativa o di
insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed
elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni
strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento
economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario
settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a
quello previsto per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle
scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal
servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove
mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in
ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta
per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento
nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale
docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi
primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (4), il quale
si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico
continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso
quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può
prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e
1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario
d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti
prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite
nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (5), aumentata
del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi
collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico,
ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i
compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del
medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano
l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente
nel triennio 1991- 93, fra i livelli retributivi del personale
dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti
universi
Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
Art. 1 - servizi pubblici
essenziali
art. 14 della L. n. 845 del 1978
(attestato di qualifica)
al termine dei corsi di formazione professionale volti
al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano
regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneita' conseguita. tali prove finali, che
devono essere conformi a quanto previsto dall' articolo 18 ,
primo comma, lettera a),sono svolte di fronte a commissioni
esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali,
delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle
amministrazioni periferiche del ministero della pubblica
istruzione e del ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavorato- ri e dei datori di lavoro con il superamento delle
prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle
regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le
qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale. gli attestati di cui sopra
costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.