ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CITATE DAGLI ARTICOLI DEL CCNL

Titolo I - Rapporto di lavoro

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

ART. 51 d.lgs 29/1993

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

I. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'A.R.A.N.. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni, per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'A.R.A.N. informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta I' ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'A.R.A.N.. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'A.R.A.N. trasmette la quantifícazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione d ' i compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazíoni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo acquisire a tal fine elementi istruttori e valutaioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle' amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’Esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'A.R.A.N., al comitato di settore e al Governo. Se la certifícazione è positiva, il Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'A.R.A.N., sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

Art. 52. - Disponibililà destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifìca

1.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i contratti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2.I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero do di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio. e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con i propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto. mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesiomi bilanci . 1 relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
5 Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’ articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.

Art. 2 Interpretazione autentica dei contratti

art. 53 del d.lgs 29/1993 Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. l'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le procedure di cui all'articolo 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia.
3. l'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione dell'articolo 21l3, quarto comma, del codice civile.

CAPO II - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa

art. 45 d.lgs 29/1993
contratti collettivi
1. la contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421.
2. i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3. i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'articolo 50, in rapresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti interesse regionale. fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il presidente del consiglio dei ministri o un suo delegato
4. la contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
5. mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.
6. i contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. i contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.
8. i contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
9. le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo.

Art. 5 Partecipazione

ART. 31 D.lgs 29\93 individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.
1. in sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo i del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita di personale previste nelle predette tabelle.

TESTO DEL DECRETO - LEGGE 22 GENNAIO 1999, N.5 CONVERTITO IN LEGGE. 24 MARZO 1999, N. 69,: "disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività' delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto scuola"
art. 1. in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività' delle organizzazioni e con- federazioni sindacali:
a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'Aran e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'aran procede alla verifica della rappresentatività' delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'aran provvede, limitatamente al comparto "scuola", alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
art. 2 il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà' presentato alle camere per la conversione in legge.

CAPO III - NORME COMUNI

Art.14 Formazione iniziale e rapporti con l'Università

legge 19 novembre 1990, n. 341.
riforma degli ordinamenti didattici universitari.

art. 1. titoli universitari
1. le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (du);
b) diploma di laurea (dl);
c) diploma di specializzazione (ds);
d) dottorato di ricerca (dr).

art. 2.
diploma universitario
1. il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma primo, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

art. 3.
diploma di laurea
1. il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello stato. i concorsi hanno funzione abilitante. ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del consiglio universitario nazionale (cun), di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione (cnpi), acquisito il parere del consiglio di stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalita' e contenuti, comprese le attivita' di tirocinio didattico. i ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all' articolo 4, comma quinto, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , integrata, a talfine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma secondo, della presente legge.
4. il decreto del presidente della repubblica di cui al comma terzo contiene altresi' norme per la formazione degli insegnanti della regione valle d'aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione valle d'aosta, d'intesa con i ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita' italiane e con quelle dei paesi dell'area linguistica francese.
5. convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle localita' ladine possono essere stipulate dalle province autonome di trento e di bolzano e dalla regione friuli-venezia giulia, d'intesa con i ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita' italiane, con quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma secondo e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. i corsi di laurea di cui al comma secondo sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del presidente della repubblica di cui al comma terzo.
8. con decreto del ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

art. 4.
diploma di specializzazione
1. il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati,presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .
2. con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. con decreto del presidente della repubblica, da adottare nel termine e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma terzo, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma secondo del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento dell'esame finale. si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 3, commi settimo e ottavo.
4. con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma secondo che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

art. 5.
dottorato di ricerca
1. i corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

art. 6.
formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. gli statuti delle universita' debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell' articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo; c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello stato:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di trento e di bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo.
4. i criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita'formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma primo, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

art. 7.
disposizioni per le scuole dirette a fini speciali
1. entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le universita' deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. trascorso il predetto termine qualora l'universita' non abbia provveduto a quanto previsto dal comma primo, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. l'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel piano di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
4. le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma primo, lettera b), o attivate ai sensi del comma terzo, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti.

art. 8.
collaborazioni esterne
1. per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'articolo 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.
2. le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. 3. i consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti, nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione.

art. 9.
ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1. entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del presidente della repubblica, adottati su proposta del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. i decreti di cui al comma primo sono emanati su conforme parere del cun, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all' art. 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi nella facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici,che devono essere adottati dalle universita', al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi primo e secondo.
4. il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del cun, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma sesto, e dell'articolo 4, comma quarto, con decreti del presidente della repubblica adottati su proposta del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. con decreto del presidente della repubblica, adottato su proposta del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, di concerto con il ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.

art. 10.
consiglio universitario nazionale
1. il consiglio universitario nazionale (cun) e' organo elettivo di rappresentanza delle universita' italiane.

2. il cun svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:
a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'.

3. per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma secondo, il cun, si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all' articolo 65 dello stesso decreto del presidente della repubblica n. 382 , esprimono proposta vincolante.

4. il cun e' composto da:
a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) otto rettori designati dalla conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle universita';
e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cnel);
f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal consiglio nazionale delle ricerche (cnr).

5. i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel cun e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma secondo.
6. le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma quarto, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del cun sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ri- cercatori afferenti a ciascuna area. sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del consiglio di stato, esprimono parere le competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica.
7. i componenti del cun sono nominati con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. il cun elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. a modifica di quanto previsto dall' articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , di ciascun comitato consultivo di cui al comma terzo fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del cun. la corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono determinate con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il cun.
9. per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il cun elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. a parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. la corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata designato dal rettore. l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 , e' abrogato.

art. 11.
autonomia didattica
1. l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo 6, comma secondo, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. il ministro, sentito il cun, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. i consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonchè la propedeuticità degli insegnamenti di diplomi, nonchè la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma secondo, lettera d).
3. nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonchè a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. tali strutture possono essere costituite con decreto del ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministro del tesoro.

art. 12.
attività' di docenza
1. i professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall' articolo 4 del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma primo, lettera a), e comma secondo, della presente legge. i ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità' di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.
2. e' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. la programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. i ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. il primo comma dell' articolo 114 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente:
"gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori".
6. gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7. la supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. l'istituto del contratto previsto dal decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dal decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , si estende ai corsi di diploma universitario. per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all' articolo 13 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni.

art. 13.
tutorato
1. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna universita' provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
2. il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. i servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.

art. 14.
settori scientifico-disciplinari
1. entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del presidente della repubblica, adottati previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all' articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico- disciplinari in base a criteri di omogeneita' scientifica e didattica. sulle proposte del ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta' interessate.
2. il decreto o i decreti di cui al comma primo stabiliscono la pertinenza delle titolarita' ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma primo, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

art. 15.
inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. i professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. l'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilita' didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilita' di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta'.

art. 16.
norme finali
1. nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 50 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. l'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformita' alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita', nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall' articolo 17, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 245 , e tenuto conto altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonche' risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. nella prima applicazione della presente legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma secondo dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le universita' possono altresi' attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle universita' con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

art. 17.
(omississ)

Legge n. 315 del 3.8.1998
art. 1.

1. e' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attivita'. l'importo dei compensi e' determinato con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezza- ture didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. a valere sul fondo e nei limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennita' per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita' e nel limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto large binocular telescope, con contributo all'osservatorio astrofisico di arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricer- ca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del politecnico di Torino nella sede di Mondovi';
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'universita' degli studi "la sapienza" di roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di latina e delle relative strutture. 2. all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la l mitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (cee) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g)".

3. alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modifica zioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta' pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";
b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,"; c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare".

4. le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dal- l'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

6. il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge e' assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle universita', ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. sono abro- gate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

7. all'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle accademie di belle arti," sono inserite le seguenti: "degli istituti superiori per le industrie artistiche,".

8. all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modi- ficazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".

art. 2.
1. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nel- l'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del mi- nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento rela- tivo al ministero della pubblica istruzione.
4 il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

art. 3.
1. per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
2. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei lavori pubblici.

art. 4.
1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. la presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Art. 18 - Pari opportunità
legge 10 aprile 1991, n. 125 azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

art. 1. le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità

2. le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parià' di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

art. 2 attuazione di azioni positive, finanziamenti
1. le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui al- l'articolo 1, possono richiedere al ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2. il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. con decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. in ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di sin- gole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. la mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. in caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.
4. i progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
5. l'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del comitato di cui all'articolo 5.
6. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, il comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli osta- coli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

art. 3 finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale 1. al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal fondo sociale europeo, e' destinata una quota del fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica. in sede di prima applicazione la predetta quota e' fissata nella misura del dieci per cento.
2. la finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il comitato di cui all'articolo 5.
3. la quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

art. 4 azioni in giudizio
1. costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
2. costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4. chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2, competente per territorio.
5. quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
6. qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il r corso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque pro- posto.
7. il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.
8. in caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.
10. resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, art. 5 comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

1. al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera e' istituito, presso il ministero del lavoro e della previdenza socia- le, il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di tratta- mento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. fanno parte del comitato:
a) il ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un sottosegretario di stato, con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavora- tori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;
f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

3. partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale non- che' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. i componenti del comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale. per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 5. il comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta' più uno dei suoi componenti. 6. il comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, non- che' in ordine alle relative spese. 7. il vicepresidente del comitato e' designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.

art. 6 compiti del comitato
1. per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunità' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonchè da parte dei soggetti di cui all'articolo 2;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti initinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di con- dotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;
g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici;
h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.)

art. 7 collegio istruttorio e segreteria tecnica
1. per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, e' istituito un collegio istruttorio cosi' composto:
a) il vicepresidente del comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;
b) un magistrato designato dal ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.

2. ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del comitato di cui all'art colo 5 possono essere elevati a due.
3. al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del comitato e del collegio istruttorio e' istituita la segreteria tecnica. essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del comitato ed e' composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo ministero. la composizione della segreteria tecnica e' determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato.
4. il comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.

art. 8 consiglieri di parità
1. i consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.
2.a livello provinciale e' nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia.
3. i consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico/professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.
4. il consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.
5. qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. i consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti lo- cali regionali e provinciali.
7. per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.
8. i consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.
9. i consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria atti- vita'. i consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.
10. i consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale. tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può' modificare la collocazione del consigliere di parità nell'ambito del ministero.
11. oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. l'onere relativo fa carico al bilancio del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12. il consigliere di parità' ha diritto, se lavoratore dipendente, a per- messi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.

art. 9 rapporto sulla situazione del personale
1. le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

3. il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità' alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non tra- smettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1955, n. 520. nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

art. 10 relazione al parlamento
1.trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del senato della repubblica e della camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal comitato di cui all'articolo 5.

art. 11
1. per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a de- correre dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.
2. all'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "finanziamento del comitato nazionale per la parità presso il ministero e delle azioni positive per le pari opportunità'".
3. il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

art. 17 d.lgs 29 ottobre 1998
1. all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunià'".
2. all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 3, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalià organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".
3. al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera " d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei co- mitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio". 4. all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "comunita'" e' sostituita dalla parola "unione".

CAPO IV - NORME DI AREA
Sezione I - Capi di istituto

Art. 20 - La valutazione del capo di istituto

art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1. nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificià delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l 'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione del- le risorse umane. in particolare il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'atttuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
5. il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

Sezione II - Personale docente
Art.24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente

art.21 della legge n. 59 del 15 marzo 19971. l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello stato. le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto con- to delle loro specificita' ordinamentali.
2.ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del consiglio di stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. con i regolamenti predetti sono detta- te disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. la personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8.l'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. l'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi con- tenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni.
12. le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei rego- lamenti di cui al comma 2. e' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma del- l'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.

16. nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. i contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a)l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. il ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Sezione III - Personale ATA

Art.30 - Aree e funzioni
articolo 21 della legge 59/97(vedi pagina 32)

Art.34 - Il direttore sei servizi generali ed amministrativi

Articolo 21 della legge 463/1978(insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici)
Gli insegnanti elementari che siano gia' stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell' articolo 28,comma terzo,del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,n.420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967,n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

articolo 25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998
art. 25-ter (inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). –
1. i capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio.

2. il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modali- ta' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
1. la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. con decreto del ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
2. contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vice- rettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
3. i capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o sottosegretario di stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. in tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.".

Art. 36 - Valorizzazione della professionalità del personale ATA

articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.
1. in sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo i del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle.

2. i criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro.
3. le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica e al ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. all'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. in caso di inerzia, il presidente del consiglio dei ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del presidente della repubblica 12febbraio 1991, n. 171.

CAPO VI - Aspetti economico-retributivi generali

Art.41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione integrativa

articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450
1. per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella b allegata alla presente legge.
3. le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella c allegata alla presente legge.
4. e' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capi- tale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge.
6. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
7. gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente legge. al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello stato al capitale sociale delle ferrovie dello stato s.p.a., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella f.
8. a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, della scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.
10.le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
11.le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12.la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n. 29, e successive modificazioni, e 'determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci; per il personale del servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede di riparto alle regioni del fondo sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
13. le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri con- tributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
14. la quota delle risorse da riassegnare, con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del mezzogiorno in cui piu' squilibrato e' il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449
1. per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente u- tilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze con- nesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determi- nati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
3. le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella ta- bella c allegata alla presente legge.
4. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge.
5. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella me- desima tabella.
6. gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente legge.
7. a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leg- gi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le am- ministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
8. ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legi- slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordina- mento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento e- conomico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.
9. ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legi- slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordina- mento autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 mi- liardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
10. la spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449
il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. la spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il ministro per la funzione pubblica, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. con decreti del ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi' alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.
2. i docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dal- l'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui e' valida la graduatoria del concorso. la precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. le esperienze acquisite so- no messe a disposizione di altre scuole.
4. al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresi', alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e pro- fili professionali.
5. in coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
6. dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessiva- mente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione del- le economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di u- na ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9. fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attivita' didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10. i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
11. e' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
13. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Capo VII - Disposizioni finali ed integrative

Art. 44 - Sequenze contrattuali

art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993
1. il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. fanno altresi' parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di classi del circolo o istituto. nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Art. 46 - Individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita

articolo 3 della legge 14/1/1999, n. 4
(servizio di mensa nelle scuole)
1. per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo stato o da altri enti.
2. agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.
3. il ministero dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuita' del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del tesoro.
4. i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.
5. a decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. a tal fine le predette disponibilita' sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. la presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Art. 48 - Norma di salvaguardia
art.3 del DPR 399/1988

1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto indicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000

a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000

b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000

c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000.
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.

Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000

b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: L. 11.894.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000

c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000

d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.000
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000.

Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle scuole speciali dello Stato:
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000

b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L. 18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.

2. Al personale supplente competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali sucessive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive.
5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3/a), che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3/a), successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (4), il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (5), aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991- 93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universi

Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

Art. 1 - servizi pubblici essenziali
art. 14 della L. n. 845 del 1978
(attestato di qualifica)
al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall' articolo 18 , primo comma, lettera a),sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del ministero della pubblica istruzione e del ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavorato- ri e dei datori di lavoro con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.