CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER LANNO SCOLASTICO 2003/2004
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto *
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER LANNO SCOLASTICO 2003/2004.
L'anno 2003 il giorno 20 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dellIstruzione, Università e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26.11.2001
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 29/05/2002.
Entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque in tempo utile per lavvio del prossimo anno scolastico, le parti definiranno in sede contrattuale le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
La valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto (ALLEGATO 2).
Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale
PERSONALE DOCENTE
Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità
5 - Assegnazione del personale nel circolo e nellistituto
1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nellambito dellorganico funzionale, sono regolate dal contratto dIstituto. Lassegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nellambito dellorganico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto dIstituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dellart. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.
Art. 6 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dallart. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dellart. 3 del presente contratto, sono utilizzati nellambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dellofferta formativa, fatto salvo lobbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nellambito dellautonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare limpiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre lutilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
Limpiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente limpiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dallindividuazione della sua posizione di soprannumerarietà.
Loperazione si colloca nella fase prevista ai punti 13 e 28 dellallegato 3 sequenza operativa- .
Il docente soprannumerario è individuato sulla base della tabella di cui allallegato 1 del presente contratto.
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Art. 9 - Sequenza operativa
Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per la.s. 2003/04.
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.
Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.
Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni
Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
2. I beneficiari delle precedenze di cui allart. 19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per lanno scolastico 2003/04.
Art. 18 - Assegnazioni provvisorie
Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
III PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
IV ASSISTENZA
V PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
VII PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Art. 20 - Sequenza operativa
Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale
Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dallautorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, lattribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dellatto, rivolto allorgano che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con ladozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
-
Controversie individuali -Sulle controversie riguardanti le materie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allart.1 dellAccordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta allufficio di segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e allufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dellatto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui allart.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dellart.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dellAmministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi allarbitro ed al giudice ordinario.
In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01.
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
Punti 6 |
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A |
Punti 6 |
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) |
Punti 3 |
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |
Punti 3 |
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) |
Punti 3 |
B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dallanno scolastico 92/93 fino allanno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità .. |
Punti 0,5 Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti dufficio si veda la nota (5 bis)) |
Punti 6 |
|
Punti 2 Punti 3 |
C1) per la sola scuola elementare:
|
Punti 1,5
Punti 3 |
II - esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo di esigenza | Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) |
Punti 6 |
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) |
Punti 4 |
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti 3 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) |
Punti 6 |
II - titoli generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
A) per ogni promozione di merito distinto
|
Punti 3 |
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) |
Punti 12 |
C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un diploma, per lo stesso e gli stessi anni accademici) |
Punti 5 |
D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per laccesso al ruolo di appartenenza |
Punti 3 |
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente -- per ogni corso (é valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (è valutabile un corso, per lo stesso e gli stessi anni accademici) |
Punti 1 |
F) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) |
Punti 5 |
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" |
Punti 5 |
H) ) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca (IRRE,INVALSI e INDIRE) e dell'università .. |
Punti 1 |
i titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di |
Punti 10 |
I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino allanno scolastico 2000/01 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa lattività svolta dal docente di sostegno allalunno handicappato che sostiene lesame...(fino ad un massimo di 5 punti). |
Punti 1 |
valutazione delle anzianità di servizio
Nellanzianità di servizio si tiene conto dellanno scolastico in corso.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda.
Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dellanno in cui si effettua il trasferimento
Lanzianità' di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. Lanzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno . (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).
Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
_______
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
Nella stessa misura é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede
.Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei
artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.Per la scuola elementare, il trasferimento tra i posti dellorganico funzionale (comune e lingua) non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione delletà adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per listruzione e la formazione delletà adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
Lintroduzione nella.s. 1998/99 dellorganico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nella.s. 1999/2000 per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente allintroduzione dellorganico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui allart. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito dufficio nellultimo quinquennio del contratto della mobilità.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dellattribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dellindividuazione del soprannumerario da trasferire dufficio, sia per lattribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti dufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama lattenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per lindividuazione del soprannumerario nellistituto, sia per il trasferimento dufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito dufficio nellultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per lindividuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento dufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
- entro il quinquennio ................................................ - oltre il quinquennio . |
Punti 2 Punti 3 |
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per lindividuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento dufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Co) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) |
Punti 1 |
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per listruzione delletà adulta).
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi, o che prestino servizio fuori provincia.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data prevista per la scadenza della presentazione della domanda.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede
.(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per lindividuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera A) (ricongiungimento al coniuge , etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità;
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento dufficio del soprannumerario.
(8) Letà è riferita al 31 dicembre dellanno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dellanno in cui si effettua lutilizzazione.
(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dellabilitazione o dellidoneità.
Tale punteggio spetta anche per laccesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita lidoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
ALLEGATO 2 Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale docente
Tipo di esigenza | Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3) |
Punti 6 |
B) per ogni figlio che non abbia compiuto 6 anni di età (4) |
Punti 4 |
C) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro |
Punti 3 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) |
Punti 6 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000
ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente
Tipo posto |
Descrizione |
Note |
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1 |
Sostegno comune |
Proroghe dufficio dei trasferimenti annuali |
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2 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui allart.8 comma 1, punto I del presente contratto nellordine riportato. |
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3 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui allart.8 comma 1, punto II del presente contratto. |
Non valido per la scuola secondaria di secondo grado |
4 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui allart. 8 comma 1, punto III nellordine riportato. |
|
5 | Sostegno | Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui allart.8 comma 1, punto IV del presente contratto nellordine riportato, esclusa la lettera i). | La lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nellambito di ciascuna delle fasi successive. |
5 bis |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dellart. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
6 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui allart.3, comma 1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del prescritto titolo |
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7 |
Sostegno |
Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nellanno scolastico precedente. |
|
8 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e dufficio dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno |
Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado |
9 |
Sostegno |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del docente trasferito quale soprannumerario nellanno cui si riferiscono le operazioni o nellultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità; lutilizzazione avviene anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione. |
Non valido per la scuola secondaria di secondo grado |
10 | Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dellart. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto di sostegno. |
|
11 |
Sostegno |
Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno. |
|
12 |
Sostegno |
Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nellanno cui si riferiscono le operazioni o nellultimo quinquennio. |
|
13 |
Sostegno |
Utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nellanno cui si riferiscono le operazioni o nellultimo quinquennio. |
|
14 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e dufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari della dotazione organica provinciale. |
Valido solo per la scuola secondaria |
15 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e dufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non licenziabili che non trovano sistemazione per linsegnamento dappartenenza. |
Valido solo per la scuola secondaria di primo grado |
16 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui allart.3 lettera c) , i) in possesso del prescritto titolo di specializzazione |
|
17 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente di scuola secondaria in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia. |
Valido solo per la scuola secondaria |
18 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia. |
Valido solo per la scuola secondaria |
19 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dellart. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo. |
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20 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti. |
|
21 |
Comune |
Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola elementare, con precedenza nellambito del circolo di titolarità |
Valido solo per la scuola primaria |
22 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui allart.8 comma 1, punto I del presente contratto nellordine riportato. |
|
23 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui allart. 8 comma 1, punto II del presente contratto. |
|
24 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui allart.8 comma 1, punto III nellordine riportato. |
|
26 | Comune | Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui allart. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nellordine riportato esclusa la lettera i). | La lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nellambito di ciascuna delle fasi successive. |
26 bis |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dellart. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
27 |
Comune |
Conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nellanno scolastico precedente. |
|
28 |
Comune |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del docente trasferito quale soprannumerario nellanno cui si riferiscono le operazioni o nellultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità. |
|
29 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e dufficio dei docenti già titolari su D.O.P. |
Valido solo per la scuola secondaria |
30 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e dufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dallanno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni. |
Valido solo per la scuola secondaria |
31 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e dufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per linsegnamento dappartenenza. |
Valido solo per la scuola secondaria di primo grado |
32 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui allart. 3 lettera c), i). |
|
33 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
34 |
Comune |
Utilizzazione dufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
35 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
36 |
Comune |
Utilizzazione dufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per la scuola secondaria |
37 |
Comune |
Utilizzazione a domanda dei docenti dellart. 3 comma 1 lettera e) titolari su posto comune. |
|
38 |
Comune |
Assegnazione provvisoria nellambito della provincia su tipo posto comune. |
|
39 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
40 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella provincia da cui provengono. |
Valido solo per la scuola secondaria |
41 |
Sostegno |
Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione |
|
42 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di cui alla lett. j) - art. 3 |
|
43 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
|
44 |
Comune |
Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia |
|
45 |
Sostegno |
Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva. |
|
46 |
Comune |
Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva. |
ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio | Punteggio |
|
Punti 2 |
|
Punti 1 |
|
Punti 1 |
entro il quinquennio ................................................. oltre il quinquennio .................................................. |
Punti 8 Punti 12 |
|
Punti 4 |
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):
Tipo di esigenza | Punteggio |
|
Punti 24 |
|
Punti 16 |
|
Punti 12 |
|
Punti 24 |
III - titoli generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
|
Punti 12 |
|
Punti 12 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.
- il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo prima dellacquisizione del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in questultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nellarea di appartenenza degli interessati;
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata lassistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il punteggio cosi calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento dufficio del soprannumerario.
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)
Tipo di esigenza | Punteggio |
|
Punti 24 |
|
Punti 16 |
|
Punti 12 |
|
Punti 24 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria
Descrizione |
|
1 |
Proroghe dufficio dei trasferimenti annuali su posti liberi dopo i trasferimenti. (Il punto 1 non si applica alle figure uniche). |
2 |
Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui allart.19 nellordine previsto dallarticolo stesso del presente contratto. |
3 |
Conferma a domanda del personale A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato nellanno scolastico 2002/2003. |
4 |
Utilizzazione a domanda e dufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o comune di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nellanno in cui si riferiscono le operazioni o nellultimo quinquennio. |
5 |
Utilizzazione del personale A.T.A. di cui allart.11, comma 1, lettera d) del presente contratto. |
6 |
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o il altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità. |
7 |
Utilizzazione dufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici). |
8 | Assegnazione provvisoria nellambito della provincia. |
9 |
Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva. |
10 |
Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero. |
11 |
Assegnazione provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia. |
Per lAmministrazione
Per le Organizzazioni Sindacali
__________________________ CGIL Scuola _________________________
__________________________ CISL Scuola_________________________
UIL Scuola __________________________
SNALS CONFSAL ___________________
DICHIARAZIONE A VERBALE
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, in sede di stipulazione del contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni del personale docente e ATA per lanno scolastico 2003/2004, lAmministrazione si impegna a:
Per quanto riguarda i posti di sostegno, nelle more dellemanazione del D.P.C.M. previsto dal comma 7 dellart. 35 della legge 27/12/2002 n. 289, rimangono confermate le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono ai Direttori Generali Regionali la competenza ad autorizzare i posti in deroga.
LAmministrazione si impegna, infine, ad approfondire le tematiche sopra indicate in un confronto con le OO.SS. prima della emanazione della circolare per lavvio dellanno scolastico 2003/2004.
Roma. 20 giugno 2003
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLAMMINISTRAZIONE
A. ZUCARO