Comparto: Accademie e Conservatori Area: Personale dei livelli Data: 11/04/2006
Tipo: CCNL Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale biennio economico 2004\2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI
DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
BIENNIO ECONOMICO 2004\2005



Il giorno 11 aprile 2006 alle ore 17, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente, Cons. Raffaele Perna firmato

e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

CGILfirmato
CGUfirmato
CISLfirmato
UILfirmato
CONFSALfirmato
UNIONE ARTISTI UNAMSfirmato
CGIL SNUR AFAMfirmato
CISL UNIVERSITA'firmato
UIL AFAMfirmato
SNALS CONFSAL firmato


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, come da autorizzazione del Ministro della Funzione Pubblica pervenuta con nota n.15591/06 dell'11.04.06

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI
DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
BIENNIO ECONOMICO 2004\2005



    ART. 1

    Durata e decorrenza del contratto biennale



    1. Il presente contratto biennale, relativo al personale del comparto AFAM, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005.

    ART. 2

    Impegno orario dei docenti


    1. In conseguenza dei processi di riforma in atto e del DPR 212/2005, l'impegno orario dei docenti delle istituzioni accademiche verrà definito con sequenza contrattuale da aprirsi entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL.



    ART. 3

    Aumenti della retribuzione base


    1. Gli stipendi tabellari previsti dalla Tabella 3 allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 16 febbraio 2005, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.

    2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi tabellari annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella B.

    ART. 4

    Effetti dei nuovi stipendi


    1. Gli incrementi stipendiali di cui alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

    2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.




    ART. 5

    Compenso individuale accessorio per il personale tecnico e amministrativo

    1. Il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005 per il personale tecnico e amministrativo è incrementato nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella C.


    ART. 6

    Retribuzione professionale docenti


    1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alla scadenza indicata nella allegata Tabella D.

    2. In attesa dell'attuazione dell'art. 8 del presente CCNL ai docenti incaricati della direzione dell'istituto AFAM è corrisposta la retribuzione professionale docenti.


    ART. 7

    Indennità di amministrazione


    1. L'indennità di amministrazione prevista dall'art. 40 del CCNL 16 febbraio 2005 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella E.






    ART. 8

    Fondo dell'Istituzione


    1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi dell'art. 71 del CCNL 16 febbraio 2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:

    - ° 18,80 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di personale educativo in servizio al 31.12.2003;
    - ° 13,40 mensili pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale tecnico e amministrativo in servizio al 31.12.2003.
    2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 alimenteranno il fondo per le istituzioni accademiche solo successivamente all'approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo – Parti sociali del 27 maggio 2005.




    ART. 9

    Disposizioni transitorie per personale ATA a tempo determinato.



    1. Le Istituzioni accademiche segnaleranno al MIUR l'eventuale presenza in servizio di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato che ancora rivesta la pregressa qualifica scolastica di "responsabile amministrativo". Il MIUR, in analogia a quanto già previsto dall'art. 34, comma 2, del CCNL Scuola del 26.05.99, indicherà una sede nazionale per lo svolgimento di un corso di formazione modulare che consenta al predetto personale di collocarsi a tempo determinato nell'Area EP1 del CCNL AFAM del 16.02.05 –

    2. Il corso di cui al precedente comma ha natura di attività formativa in servizio.




    ART. 10

    Norma finale

    1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 16 febbraio 2005.