TESTO MINISTERIALE MURST con il concerto MPI

TESTO PROPOSTO DAL CNAM NELLA RIUNIONE DEL 19 - 20 DICEMBRE 2000

MOTIVAZIONI agli emendamenti proposti dal CNAM (le numerazioni dei commi si riferiscono a colonna 1)

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, all’esito della trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da parte dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

 

 

Alcuni riferimenti del testo presentato sono in contrasto con quanto prescritto dal legislatore all'art. 2, comma 4 della legge 508/99; infatti ai sensi degli artt. 2 e 4 della citata legge la personalità giuridica e l'autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile hanno effetto immediato per tutte le istituzioni, mentre rinviano ai regolamenti la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, riguardante la trasformazione interna delle istituzioni.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Ministero", il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, all’esito della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;

d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;

e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Ministero", il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

 

c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;

d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;

e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

 

Articolo 2

(Autonomia statutaria)

1. Le istituzioni di cui all’articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:

a) l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche;

Articolo 2

(Autonomia statutaria)

1; Le istituzioni di cui all’articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:

a) l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché la conservazione, l'incremento e la fruibilità del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;

 

 

Le modifiche all'art. 2 sono dettate per la lettera a) dall'integrazione del patrimonio librario e museale, perché tale patrimonio è parte integrante delle istituzioni,

b) lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell’attività complessiva dell’istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all’articolo 6 della legge;

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e per i rapporti con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all’attività didattica e gestionale e le forme della partecipazione ad altre strutture anche autogestite;

b) lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) corsi di laurea accademica (L.A.), corsi di laurea specialistica (L.A.S.), dottorato di ricerca (D.R.), nonché dei servizi didattici integrativi.

d) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell’attività complessiva dell’istituzione;

e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all’articolo 6 della legge;

f) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e per i rapporti con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

g) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all’attività didattica e gestionale e le forme della partecipazione ad altre strutture anche autogestite;

 

g) l’organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

h) l’organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente per le istituzioni di grado universitario;

e per la lettera g) da una maggiore chiarezza circa il punto di riferimento per l'individuazione dell'organo competente che non può essere la normativa e la struttura della secondaria bensì, per analogia, quella afferente le istituzioni di grado universitario.

 

h) per l’Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

 

 

i) per l’Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

 

i) per l’Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, nonché all’esito della trasformazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare la necessaria verticalizzazione formativa.

l) per l’Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, nonché all’esito della trasformazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare la necessaria verticalizzazione formativa.

 

Articolo 3

(Organi necessari)

1. Sono organi necessari:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato didattico-scientifico;

d) il collegio dei revisori;

e) il nucleo di valutazione;

f) la conferenza degli studenti.

Articolo 3

(Organi necessari)

1. Sono organi necessari:

a) il rettore;

b) il senato accademico

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio dei revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) a conferenza degli studenti.

Per il comma 1 e in ogni riferimento successivo il CNAM ritiene opportuno mutuare la terminologia dal mondo universitario in quanto la legge 508/99 all'art. 2, comma 5 prevede l'equipollenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori.

Il CNAM ritiene, inoltre, che in un delicato momento di transizione non si possa non prevedere il contributo e i pareri di un organo composto dalla totalità dei docenti con compiti di indirizzo e programmazione generali e deputato ad eleggere nel suo seno le rappresentanze dei docenti stessi.

2. La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione, la durata degli organi di cui al comma 1, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi di cui al comma 1 è determinato dagli statuti, assicurando comunque la rappresentanza delle diverse componenti dell'istituzione previste dalla normativa vigente.

2. La durata degli organi di cui al comma 1 è rimessa agli statuti con un limite massimo di 4 anni. La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi di cui al comma 1 è determinato dagli statuti, assicurando comunque la rappresentanza delle diverse componenti dell'istituzione previste dalla normativa vigente.

 

3. Il direttore, eletto fra il personale docente, ha la rappresentanza legale dell’ente, sovrintende alla sua gestione amministrativa, patrimoniale e contabile ed è responsabile dell’andamento didattico e scientifico. Presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato didattico-scientifico, cura l’attuazione delle relative deliberazioni ed è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale, docente e non docente, e degli studenti.

3. Il rettore, eletto fra il personale docente, ha la rappresentanza legale dell’ente, sovrintende alla sua gestione amministrativa, patrimoniale e contabile ed è responsabile dell’andamento didattico e scientifico. Presiede il consiglio di amministrazione ed il senato accademico, sovrintende all’attuazione delle relative deliberazioni ed è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale, docente e non docente, e degli studenti.

 
 

4. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, e da un numero di membri non superiore a 15, eletti fra il personale docente, nonché per almeno un sesto da membri eletti dagli studenti frequentanti i corsi. Ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 4; cura la programmazione delle attività didattiche e la conseguente utilizzazione dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; provvede, nell’ambito degli stanziamenti all’uopo previsti e di intesa con il consiglio di amministrazione, alla nomina dei nuovi docenti; delibera, sentita la conferenza degli studenti e il consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.

 

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore che lo presiede, dal direttore amministrativo con funzioni anche di segretario, e da un numero di componenti non inferiore a 8 e non superiore a 12, assicurando, per la metà dei suoi membri, la rappresentanza delle diverse componenti presenti nell’istituzione, compresi gli studenti. Per la restante metà è composto da esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del disegn, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Lo statuto individua gli organismi abilitati a designare i predetti esperti, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni culturali del territorio ove ha sede l’istituzione, nonché degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in modo rilevante e continuativo alle attività dell’istituzione stessa.

Il consiglio di amministrazione, fatte salve le specifiche competenze del comitato didattico-scientifico e delle strutture dell’istituzione cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale e di spesa, delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che comportino oneri per il bilancio; determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su conforme proposta del comitato didattico-scientifico, il personale docente necessario per le attività didattiche e di ricerca, nonché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, provvedendo agli stanziamenti per le relative spese; approva i contratti e le convenzioni; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione; prende l’iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell’istituzione.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal rettore che lo presiede, dal dirigente amministrativo e da un numero di componenti non inferiore a 9 e non superiore a 12, assicurando, per i due terzi dei suoi membri, la rappresentanza delle diverse componenti presenti nell’istituzione, compresi gli studenti. Il restante terzo sarà composto da esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del disegn, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Lo statuto individua gli organismi abilitati a designare i predetti esperti, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni culturali del territorio ove ha sede l’istituzione, nonché degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in modo rilevante e continuativo alle attività dell’istituzione stessa. Il consiglio di amministrazione, fatte salve le specifiche competenze del senato accademico e delle strutture dell’istituzione cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale e di spesa, delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che comportino oneri per il bilancio; determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su conforme proposta del senato accademico, il personale docente necessario per le attività didattiche e di ricerca, nonché il personale non docente, provvedendo agli stanziamenti per le relative spese; approva i contratti e le convenzioni; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione; adotta tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell’istituzione.

Per il comma 4, il CNAM ritiene di modificare la rappresentanza percentuale con l'intento di assicurare l'effettivo e più ampio coinvolgimento e la tecnicità di tutte le componenti interne alle istituzioni.

Il CNAM ritiene opportune, inoltre, le seguenti modifiche:

- Sostituzione "dal direttore amministrativo con funzioni di segretario" con "dal dirigente amministrativo".

MOTIVAZIONE: il termine Direttore amministrativo ha significati non equivalenti nel mondo della scuola, in quello delle Accademie e dei Conservatori di Musica e in quello Universitario.

a) Nel mondo della scuola si intende oramai l’ex responsabile amministrativo, figura professionale non laureata ma che ha avuto contrattualmente accesso in blocco (e quindi senza esame selettivo) all’area superiore. Seppur la dizione giusta di tale figura è quella di "Direttore dei Servizi di segreteria e amministrativi" (profilo D/2) nella pratica viene comunemente chiamato Direttore amministrativo. Il problema si riflette, in maniera ancora non chiara e con forte contenzioso, anche in relazione ai responsabili amministrativi in servizio nelle Accademie e nei Conservatori.

b) Nelle Accademie e nei Conservatori di Musica il Direttore Amministrativo è un funzionario laureato assunto con concorso nazionale (profilo D/1) e precedentemente inquadrato nei ruoli ministeriali nel 9° o nell’8° livello. Trattasi quindi di personale comunemente definito direttivo.

c) Nel mondo Universitario il Direttore Amministrativo è una figura dirigenziale generalmente assunta con contratto a termine.

All’interno delle Istituzioni di Alta cultura, riformate e dotate con il presente regolamento di autonomia, è indispensabile che al vertice dell’amministrazione sia posto un dirigente, ed è quindi necessario prevederne in questo regolamento la presenza non essendo ipotizzabile la creazione di figure dirigenziali nella sola fase contrattuale.

- Sostituzione da "nonché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario" con "nonché il personale non docente".

MOTIVAZIONE: la terminologia personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) è tipica della scuola secondaria. La legge 508/99 parla invece, e giustamente, di personale non docente (vedi art. 2 comma 6).

- Sostituzione da "prende l’iniziativa" con "adotta".

MOTIVAZIONE: questa modifica è anche la conseguenza della presenza di una struttura amministrativa più qualificata e articolata. L’iniziativa può quindi provenire da diverse parti, ma è il Consiglio di amministrazione che poi decide e adotta i relativi provvedimenti.

5. Il comitato didattico-scientifico è composto dal direttore, che lo presiede, e da un numero di membri non superiore a 15, eletti fra il personale docente dei corsi di formazione raggruppati per aree didattico-culturali omogenee, nonché per almeno un sesto da membri eletti dagli studenti frequentanti i corsi. Ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica e della ricerca; delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 4; cura la programmazione delle attività didattiche e la conseguente utilizzazione dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; provvede, nell’ambito degli stanziamenti all’uopo previsti e di intesa con il consiglio di amministrazione, alla nomina dei nuovi docenti; delibera, sentita la conferenza degli studenti e il consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.

(N.B. Il presente comma 5 è stato sostituito dal comma 4 nella proposta CNAM)

 

6. Il consiglio accademico è composto da tutti i docenti delle differenti aree disciplinari. Ha competenza di indirizzo e programmazione di carattere generale ed elegge nel suo seno il rettore e i rappresentanti dei docenti negli organi.

(N.B. Il presente comma 6 è stato inserito ex novo nella proposta CNAM)

 

6. Il collegio dei revisori, costituito con atto del direttore, è composto da 3 componenti, di cui uno proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno proposto dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile.

7. Il collegio dei revisori, costituito con atto del direttore, è composto da 3 componenti, di cui uno proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno proposto dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile. Nelle istituzioni non statali la composizione del collegio dei revisori è disciplinata dai singoli statuti.

Per il comma 6, il CNAM ha ritenuto di prendere atto di quanto viene previsto nelle istituzioni non statali.

7. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione della gestione amministrativa, dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’attribuzione di una quota incentivante dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro. Le istituzioni assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale al Ministero.

8. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione della gestione amministrativa, dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base dell'adeguamento delle istituzioni ai criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, lettere dalla a) alla i) della legge. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’attribuzione di una quota incentivante dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro. Le istituzioni assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale al Ministero.

Per il comma 7, il CNAM ritiene che il compito del Comitato per la valutazione del sistema universitario non possa essere quello di fissare i criteri generali che invece vengono dalla 508/99 demandati ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, lettere dalla a) alla i). Infatti la lettera l), dell'art. 2, comma 8 recita testualmente: "verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; …".Ciò significa che la verifica è a posteriori e che il Comitato per la valutazione del sistema universitario non ha legittimità a prescrivere criteri generali, compito, invece, dei regolamenti.

8. La conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel comitato didattico-scientifico e nel consiglio di amministrazione. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al comitato didattico-scientifico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La conferenza elabora un proprio regolamento che viene approvato dal comitato didattico-scientifico. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza, nelle forme stabilite dallo statuto.

9. La conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al senato accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La conferenza elabora un proprio regolamento che viene approvato senato accademico. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi e le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni della conferenza.

Per il comma 8, il CNAM ritiene che la soppressione di "nelle forme stabilite dallo statuto", appaia necessaria in quanto la materia non è oggetto di statuto ma del regolamento di contabilità e delle competenze dei singoli Consigli di amministrazione.

9. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi o strutture, ne definisce la composizione e le competenze. Lo statuto può prevedere, in particolare, la costituzione di un’apposita consulta con il compito di promuovere le opportune forme di raccordo sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le imprese, le rappresentanze professionali e ogni altro ente interessato alle attività delle istituzioni. Al fine indicato, il direttore, d’intesa con il comitato didattico-scientifico, promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con gli enti sopraindicati. La consulta esprime una valutazione preventiva sulle proposte e sui progetti di sviluppo dell'istituzione e ne segue le fasi attuative con particolare riguardo all'incidenza nell'ambito territoriale.

 

10. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi o strutture, ne definisce la composizione e le competenze. Lo statuto può prevedere, in particolare, la costituzione di un’apposita consulta con il compito di promuovere le opportune forme di raccordo sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le imprese, le rappresentanze professionali e ogni altro ente interessato alle attività delle istituzioni. Al fine indicato, il rettore, d’intesa con il senato accademico, promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con gli enti sopraindicati.

Per il comma 9, il CNAM, infine, ha ritenuto di sopprimere la valutazione prevista dalla Consulta al fine di evitare conflitti e sovrapposizioni di competenze con altri organi previsti e denominati necessari.

Articolo 4

(Autonomia regolamentare)

1. Il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge.

Articolo 4

(Autonomia regolamentare)

1. Il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di alta formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge.

 

2. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge.

2. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge.

 

3. Ulteriori regolamenti possono essere adottati per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento.

3. Ulteriori regolamenti possono essere adottati per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento

 

Articolo 5

(Procedure)

1. Per la redazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

Articolo 5

(Procedure)

1. Per la redazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

 

2. In prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l’organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall’organo di gestione.

2. In prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l’organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall’organo di gestione.

 

3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui all’art.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui all’art.6 della legge n.168 del 1989.

3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui all’art.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui all’art.6 della legge n.168 del 1989.

 

4. Gli statuti prevedono gli organi e le modalità per eventuali successive modifiche dello statuto e dei regolamenti, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dell’art.6 della legge n.168 del 1989.

4. Gli statuti prevedono gli organi e le modalità per eventuali successive modifiche dello statuto e dei regolamenti, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dell’art.6 della legge n.168 del 1989.

 

 

5. I regolamenti interni delle strutture sono adottati con atto del direttore, previa delibera degli organi preposti alle strutture medesime e sentito il comitato didattico-scientifico.

5. I regolamenti interni delle strutture sono adottati con atto del rettore, previa delibera degli organi preposti alle strutture medesime e sentito il senato accademico.

 

Articolo 6

(Norme transitorie)

1. Per i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, i termini previsti dall'articolo 5, comma 3, decorrono dalla data del provvedimento della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge.

(N.B. Il presente comma 1 è stato soppresso nella proposta CNAM)

Articolo 6

(Norme transitorie)

Per il comma 1, il CNAM ritiene di motivarne la sua soppressione rimandando a quanto precedentemente esposto per l'art. 1, comma 1.

2. Fino alla stipula del primo contratto di comparto di cui all’articolo 2, comma 6 della legge, per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n.29/1993 e successive modificazioni, con riferimento, per quanto applicabile, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 24 agosto 1995,fatta salva la competenza del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale che subentra a quella già esercitata dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

1. Fino alla stipula del primo contratto di comparto di cui all’articolo 2, comma 6 della legge, per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n.29/1993 e successive modificazioni, con riferimento, per quanto applicabile, al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 24 agosto 1995,fatta salva la competenza del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale che subentra a quella già esercitata dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Per il comma 2, il CNAM ha ritenuto di sopprimere la parola vigente in quanto scopo della presente norma è quello di individuare le normative da applicare in via transitoria ai procedimenti disciplinari ed in tal senso si fa riferimento al contratto 24 agosto 1995. Non è scopo del presente regolamento definire se l'intero contratto sopracitato debba considerarsi vigente o meno.

Articolo 7

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni in contrasto con il regolamento stesso. e segnatamente:

Articolo 7

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni in contrasto con il regolamento stesso. e segnatamente:

 

Articolo 8

(Norme finali)

1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 8

(Norme finali)

1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.