IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:
"L. 508, ART. 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati."
In questo quadro si colloca il processo di trasformazione per Conservatori, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati con verifiche, a seguito dell'approvazione dei regolamenti sull'adeguamento intervenuto.
Infatti lart. 2 comma 2 nel sancire che la trasformazione avviene "ai sensi del presente articolo" intende chiaramente riferirsi alla trasformazione didattica interna, né poteva essere altrimenti, in quanto nessuna istituzione può trasformarsi senza prima godere dellautonomia, che è il mezzo per addivenire alla compiuta trasformazione e non il fine della trasformazione stessa.
Ciò è tanto vero che lattuale CNAM è già composto dai rappresentanti di tutte le istituzioni di cui allart. 1.
Identica logica regola l'autonomo Comparto, istituito per legge, immediatamente operante (è e non sarà regolato - art. 2, comma 6 della legge: "6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente ..omissis).
Nel momento in cui da parte dell'ARAN sono state prospettate vischiosità con il Comparto della Scuola, il Parlamento si è fatto carico con la legge n. 306/2000 di staccare le elezioni delle RSU da quelle del Comparto scolastico.
La riprova che la selezione non è preliminare ma è successiva al processo di trasformazione è confermata dall'art. 2, comma 8, lettera l) della legge 508/99, che prevede la possibilità, mancando alcuni requisiti, che la singola istituzione possa perdere la sua autonomia e diventare sezione staccata o perfino essere soppressa se mancano i requisiti essenziali, il che conferma che trattasi di appartenenza comunque all'alta formazione senza declassamento a livelli secondari.
La ulteriore conferma in assoluto di questa linea si deduce dal collocamento in ruoli ad esaurimento senza distinzioni di sosta con il riconoscimento per tutti della stessa funzione (art. 2, comma 6, della legge 508/99).
Infine, ulteriore riprova della fondatezza della linea sostenuta dal CNAM è che l'autonomia statutaria ribadita dalla legge 508/99 non può avere altro potere sovraordinato di quello di programmazione, indirizzo e coordinamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e questo spiega perché non esistano norme transitorie per il passaggio della competenza dalla Pubblica Istruzione al MURST, poiché la trasformazione non è la transizione ma avviene all'interno del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.
TESTO MINISTERIALE MURST con il concerto MPI |
TESTO PROPOSTO DAL CNAM NELLA RIUNIONE DEL 19 - 20 DICEMBRE 2000 |
|
Articolo 1 (Finalità e definizioni) 1. Il presente regolamento determina le modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
|
Articolo 1 (Finalità e definizioni) 1. Il presente regolamento determina le modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, lettera c), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
|
|
2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per "istituzioni", i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati e, distintamente, l'Accademia nazionale di danza; c) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; d) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508. |
2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per "istituzioni", i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati e, distintamente, l'Accademia nazionale di danza; c) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; d) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508. |
|
TITOLO I CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI |
TITOLO I CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI |
|
Articolo 2 (Trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) |
Articolo 2 (Trasformazione dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) |
|
1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, ove trasformati in Istituti superiori di studi musicali, hanno per fine l'alta formazione e specializzazione musicale, nonché lo svolgimento della ricerca nel settore musicale con le correlate attività di produzione. |
1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, sono trasformati ai sensi del presente regolamento in Istituti superiori di studi musicali, hanno per fine l'alta formazione e specializzazione musicale, nonché lo svolgimento della ricerca nel settore musicale con le correlate attività di produzione. |
Si propone di sostituire all'art. 2, comma 1, "ove trasformati" con il seguente testo: "sono trasformati ai sensi del presente regolamento" Il CNAM in linea con le motivazioni esposte nella premessa, sottolinea come ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge, la trasformazione è immediata per tutte le istituzioni, lasciando al presente regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera c) di indicare le modalità della trasformazione. In tal senso tutte le istituzioni ai sensi dell'art. 1 sono già nel sistema dell'alta formazione artistica e musicale e devono, in una fase successiva, sottoporsi (ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera l)) ad una verifica periodica per il mantenimento dello status secondo i criteri di cui al comma 7, art. 2 della legge |
2. Ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, le istituzioni articolano la loro organizzazione didattica e di ricerca in specifiche aree disciplinari e formative, determinate secondo criteri di affinità scientifico-disciplinare, di complementarità delle tecniche e delle strumentazioni e di omogeneità degli obiettivi formativi. |
2. Ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, le istituzioni articolano la loro organizzazione didattica e di ricerca in specifiche aree disciplinari e formative, determinate secondo criteri di affinità scientifico-disciplinare, di complementarità delle tecniche e delle strumentazioni e di omogeneità degli obiettivi formativi. |
|
3. Le aree disciplinari e formative sono strutture di promozione, coordinamento e gestione delle attività didattiche, nonché della ricerca e delle correlate attività di produzione. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione.
|
3. Le aree disciplinari e formative sono strutture di promozione, coordinamento e gestione delle attività didattiche, nonché della ricerca e delle correlate attività di produzione. A ciascuna area è preposto il Consiglio di area, composto da tutti i docenti ed eventuali integrazioni previste dallo statuto di ciascuna istituzione che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione. |
Il CNAM reputa opportuno modificare la dizione "il collegio dei docenti" con "il collegio di area" riferendosi nello specifico proprio alle singole "aree" e contestualmente prevedere la possibilità di una integrazione della partecipazione al collegio stesso, rimettendone la valutazione ai singoli statuti. |
4. In prima applicazione, ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, sono individuate le seguenti aree disciplinari e formative: a) teoria della musica, composizione e direzione; b) strumenti, canto, teatro musicale; c) didattica e pedagogia musicale, musicologia; d) teorie e tecniche della multimedialità nel settore musicale; e) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo musicale. I contenuti e le attività didattiche e di ricerca afferenti alle predette aree disciplinari e formative sono stabiliti, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni, in relazione alle potenzialità e alle vocazioni culturali e formative specifiche di ciascuna istituzione. |
4. In prima applicazione, ai fini della trasformazione di cui all'articolo 1, sono indicativamente individuate le seguenti aree disciplinari e formative: a) teoria della musica, composizione, direzione e musicologia; b) strumenti, canto; c) pedagogia e didattica musicale; d) teorie e tecniche della multimedialità nel settore musicale; e) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo musicale. I contenuti e le attività didattiche e di ricerca afferenti alle predette aree disciplinari e formative sono stabiliti, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni, in relazione alle potenzialità e alle vocazioni culturali e formative specifiche di ciascuna istituzione. |
Si propone di inserire all'art. 2, comma 4, al primo paragrafo la parola "indicativamente "; di inserire alla lettera a) "e musicologia"; di sopprimere alla lettera b) "teatro musicale"; di sopprimere alla lettera c) "musicologia". Il CNAM ritiene opportuno dare valore indicativo e non tassativo alla individuazione delle aree. La terminologia di quelle esistenti sono state adeguate a criteri di omogeneità sulla base delle esperienze didattiche vigenti. |
5. I corsi di alta formazione musicale si articolano, per ciascuna area disciplinare e formativa, su due livelli: a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma accademico; b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma accademico specialistico; I corsi appartenenti alla stessa area disciplinare e formativa e al medesimo livello possono essere articolati in indirizzi. |
5. I corsi di alta formazione musicale si articolano, per ciascuna area disciplinare e formativa, su due livelli: a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma di laurea accademico; b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma di laurea accademico specialistico; I corsi appartenenti alla stessa area disciplinare e formativa e al medesimo livello possono essere articolari in indirizzi. |
Si propone di integrare all'art. 2, comma 5 con la parola "di laurea" alla lettera a) e b). Il CNAM ha ritenuto di integrare con la parola "laurea" poiché prassi ormai consolidata - anche in analogia a quanto avviene nelle Accademie e nei Conservatori stranieri) - accompagnare la parola diploma con la parola laurea allorché ci si riferisca a titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta cultura. In ogni caso la legge 508/99 ai sensi del comma 5, art. 2 riconoscendo l'equipollenza tra i titoli di studio rilasciati tra le università e le istituzioni suddette non fa altro che confermarne l'equivalenza. D'altra parte il termine "accademico" mette in risalto la specificità della provenienza. |
6. Ai corsi del primo livello si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore, o diploma del ciclo scolastico secondario, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso. Nei limiti fissati dai regolamenti didattici di ciascuna istituzione, possono essere ammessi ai corsi del primo livello dell'area strumentale studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. |
6. Ai corsi del primo livello si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore, o diploma del ciclo scolastico secondario, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso. Nei limiti fissati dai regolamenti didattici di ciascuna istituzione, possono essere ammessi ai corsi del primo livello dell'area strumentale studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
|
|
7. I corsi del primo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione musicale di grado superiore, caratterizzata da un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici e di competenze culturali e professionali nell'intero campo della teoria musicale, nonché dall'acquisizione di elevate capacità strumentali specifiche. |
7. I corsi del primo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione musicale di grado superiore, caratterizzata da un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici e di competenze culturali e professionali nell'intero campo della teoria musicale, nonché dall'acquisizione di elevate capacità nelle aree specifiche |
Il CNAM ritiene di sostituire la dizione "strumentali" con "nelle aree" per adeguarsi a criteri di omogeneità , precedentemente citati, evitando espressioni pleonastiche. |
8. I corsi del secondo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una compiuta formazione culturale e professionale di grado specialistico in settori, tecniche e strumenti musicali specifici. |
8. I corsi del secondo livello, comunque denominati dalle istituzioni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una compiuta formazione culturale e professionale di grado specialistico dei vari settori.
|
Si propone di sostituire all'art. 2, comma 8, al paragrafo finale il seguente testo "in settori, tecniche e strumenti musicali specifici" con: "dei vari settori" Il CNAM ritiene di sostituire la dizione finale per adeguarsi a criteri di omogeneità, precedentemente citati.
|
9. Appositi corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati anche in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione musicale, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente. |
9. Appositi corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati anche in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione musicale, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente. |
|
10. Le istituzioni determinano, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per ciascun corso del primo e del secondo livello, di perfezionamento e di specializzazione, nonché le modalità per la relativa verifica. |
10. Le istituzioni determinano, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per ciascun corso del primo e del secondo livello, di perfezionamento e di specializzazione, nonché le modalità per la relativa verifica. |
|
11. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni attivano sperimentalmente i corsi di alta formazione previsti dal presente articolo, suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative fondamentali di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente regolamento. |
11. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni attivano sperimentalmente, e fermo restando i provvedimenti adottati secondo gli indirizzi dati dal MURST, i corsi di alta formazione indicativamente suddivisi nelle aree disciplinari e formative di cui al comma 4, includendo nel programma degli studi gli insegnamenti obbligatori e le attività formative che saranno definiti con successivo decreto del MURST, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e che ne costituisce parte integrante. |
Il CNAM ritiene di modificare il comma 11 dell'articolato proposto dal MURST sulla base di due principi:
|
Articolo 3 (Programmazione dell'offerta formativa) |
Articolo 3 (Programmazione dell'offerta formativa) |
|
1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove apposite intese, su scala regionale o interregionale, con le istituzioni, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con gli enti locali, con gli istituti scolastici e le università e con gli organismi pubblici e privati operanti nel settore della formazione musicale, al fine di realizzare, anche in forma sperimentale e con il concorso anche finanziario di tutti gli enti interessati, ogni opportuna iniziativa per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere c), g) e h), della legge.
|
1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove apposite intese, su scala regionale o interregionale, con le istituzioni, con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con gli enti locali, con gli istituti scolastici e le università e con gli organismi pubblici e privati operanti nel settore della formazione musicale, al fine di realizzare, anche in forma sperimentale e con il concorso anche finanziario di tutti gli enti interessati, ogni opportuna iniziativa per la programmazione territoriale e l'ampliamento dell'offerta formativa, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere c), g) e h), della legge.
|
Il CNAM ritiene opportuno che in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, lettere d) e g), della legge, la programmazione territoriale dell'offerta formativa abbia come obiettivo culturale quello dell'ampliamento dell'offerta stessa. |
2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni determinano, con il programma degli studi, il numero degli studenti ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
|
2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni determinano, con il programma degli studi, il numero degli studenti ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
|
|
3. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, le istituzioni curano l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia. |
3. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, le istituzioni curano l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia. |
|
Articolo 4 (Disposizioni transitorie) |
Articolo 4 (Disposizioni transitorie) |
|
1. Fino al completamento dell'attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge ., n. , le istituzioni attivano i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, in conformità all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge.
|
1. Fino all'attivazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, le istituzioni mantengono attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, in conformità all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge.
|
Appare ovvio al CNAM che fino all'attivazione e non già al completamento della riforma dei cicli scolastici occorre mantenere attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti. |
2. Le istituzioni hanno facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse a ciascuna attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore. |
2. Le istituzioni hanno facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse a ciascuna attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.
|
|
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello studenti privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico, purché in possesso degli altri requisiti indicati dall'articolo 2, comma 6.
|
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello studenti privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico, purché in possesso degli altri requisiti indicati dall'articolo 2, comma 6. |
|
4. Le istituzioni potranno attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della loro trasformazione. |
Il comma 4 va soppresso in quanto inconciliabile con l'art. 7 della legge; infatti sarebbe leso il diritto dello studente di passare al nuovo ordinamento didattico in via immediata. |
|
TITOLO II ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
|
TITOLO II ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
|
|
Articolo 5 (Trasformazione dell'Accademia nazionale di danza) |
Articolo 5 (Trasformazione dell'Accademia nazionale di danza) |
|
1. L'Accademia nazionale di danza ha per fine la formazione nell'arte coreutica , la ricerca nel campo delle discipline coreutiche e lo svolgimento delle correlate attività di produzione. |
1. L'Accademia nazionale di danza ha per fine la formazione nell'arte coreutica , la ricerca nel campo delle discipline coreutiche e lo svolgimento delle correlate attività di produzione. |
|
2. L'Accademia nazionale di danza, ai fini della trasformazione in Istituto superiore di studi coreutici, organizza l'attività didattica e di ricerca in due aree: a) formazione; b) produzione. Le predette aree sono strutture di promozione, coordinamento e gestione della didattica, della ricerca, delle attività di produzione e dei laboratori. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione. |
1. L'Accademia nazionale di danza, ai fini della trasformazione in Istituto superiore di studi coreutici, organizza l'attività didattica e di ricerca in due aree: a) formazione; b) produzione. Le predette aree sono strutture di promozione, coordinamento e gestione della didattica, della ricerca, delle attività di produzione e dei laboratori. A ciascuna area è preposto il Consiglio dei docenti, composto da tutti i docenti che afferiscono alla stessa area, con le attribuzioni previste dallo statuto dell'istituzione. |
|
3. I corsi di alta formazione coreutica si articolano, per ciascuna area, su due livelli: a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma accademico; b) econdo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma accademico specialistico; All'interno delle aree di cui al comma 2, i corsi dello stesso livello possono essere articolati in indirizzi, determinati dal regolamento didattico dell'istituzione. |
3. I corsi di alta formazione coreutica si articolano, per ciascuna area, su due livelli: a) primo livello, di durata triennale, per il conseguimento del diploma di laurea accademico; b) secondo livello, di durata biennale, per il conseguimento del diploma di laurea accademico specialistico; All'interno delle aree di cui al comma 2, i corsi dello stesso livello possono essere articolati in indirizzi, determinati dal regolamento didattico dell'istituzione. |
Il CNAM ha ritenuto di integrare con la parola "laurea" poiché prassi ormai consolidata - anche in analogia a quanto avviene nelle Accademie e nei Conservatori stranieri) - accompagnare la parola diploma con la parola laurea allorché ci si riferisca a titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta cultura. In ogni caso la legge 508/99 ai sensi del comma 5, art. 2 riconoscendo l'equipollenza tra i titoli di studio rilasciati tra le università e le istituzioni suddette non fa altro che confermarne l'equivalenza. D'altra parte il termine "accademico" mette in risalto la specificità della provenienza |
4. I corsi del primo livello accademico dell'area formazione hanno per obiettivo qualificante di fornire agli allievi una formazione di livello superiore per le professionalità di solisti, docenti e compositori di danza. I corsi del secondo livello accademico della predetta area hanno per obiettivo di fornire agli allievi, per le medesime professionalità, una formazione di grado specialistico, con particolare riferimento all'avviamento coreutico. |
4. I corsi del primo livello accademico dell'area formazione hanno per obiettivo qualificante di fornire agli allievi una formazione di livello superiore per le professionalità di docenza. I corsi del secondo livello accademico della predetta area hanno per obiettivo di fornire agli allievi, per le medesime professionalità, una formazione di grado specialistico che si può avvalere anche di un laboratorio della formazione coreutica di base e secondaria. |
Il CNAM ritiene che:
"che si può avvalere " : laggiunta deriva dalla necessita di prevedere le forme di tirocinio. |
5. Per quanto attiene in particolare alla formazione dei docenti, i corsi del primo livello accademico dell'area formazione forniscono la preparazione culturale e professionale necessaria ai fini dell'insegnamento nei primi tre anni della formazione coreutica di base (primo periodo). I corsi del secondo livello accademico della predetta area forniscono agli allievi la preparazione culturale e professionale necessaria ai fini dell'insegnamento nei successivi cinque anni della formazione coreutica secondaria (periodo medio e superiore), finalizzata alle professionalità di danzatori e danzatrici e al conseguimento del relativo diploma. (N.B. Il presente comma 5 è stato soppresso nella proposta CNAM) |
Si propone la soppressione all'art. 5, di tutto il comma 5, 6 e 7. Se ne propone la soppressione perché la formulazione delle materie non corrisponde a quella esistente ne corrisponderebbe ad effettive esigenze didattiche. In via provvisoria lordinamento didattico può essere determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 10 . |
|
6. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h, della legge, sono insegnamenti obbligatori dei corsi del primo livello accademico dell'area formazione, oltre alle discipline specificamente finalizzate all'insegnamento: a) tecnica della danza; b) composizione della danza; c) teoria della danza; d) storia dell'arte; e) storia della musica; f) storia della danza e del costume; g) pianoforte; h) una lingua scritta e orale dellUnione Europea. (N.B. Il presente comma 6 è stato soppresso nella proposta CNAM) 7. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h, della legge, i corsi del secondo livello accademico dell'area formazione sono articolati nei seguenti indirizzi: a) tecnica accademica; b) tecnica moderna; c) repertorio classico; d) repertorio moderno. Ciascun indirizzo comprende, oltre alle discipline specificamente finalizzate all'insegnamento, gli insegnamenti e le attività formative qualificanti l'indirizzo, in conformità all'ordinamento didattico definito, con il regolamento didattico, dal comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dellarea. (N.B. Il presente comma 7 è stato soppresso nella proposta CNAM) |
||
8. I corsi del primo livello accademico dell'area produzione hanno per obiettivo di fornire la preparazione culturale e professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di spettacolo coreutico, con particolare riferimento alla professionalità di assistente , nonché di porsi come laboratorio di produzione per tutti gli allievi, anche dei corsi della formazione coreutica di base e secondaria.
|
5. I corsi del primo livello accademico dell'area produzione hanno per obiettivo di fornire la preparazione culturale e professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di spettacolo coreutico, nonché di porsi come laboratorio di produzione per tutti gli allievi, anche dei corsi della formazione coreutica di base e secondaria. |
Si propone di sopprimere all'art. 5, comma 8, "con particolare riferimento alla professionalità di assistente". MOTIVAZIONE: è una espressione derivata da un precedente studio, ma che adesso rimarrebbe priva di senso o di difficile interpretazione. |
9. I corsi del secondo livello accademico dellarea produzione hanno per obiettivo di fornire una formazione culturale e professionale di grado specialistico, con particolare riferimento alle professionalità di direzione di palcoscenico, di regia e regia video, di organizzazione di spettacolo e manager di produzione nel settore coreutico. |
6. I corsi del secondo livello accademico dellarea produzione hanno per obiettivo di fornire una formazione culturale e professionale di grado specialistico. |
Si propone di sopprimere all'art. 5, comma 9, "con particolare riferimento alle professionalità di direzione di palcoscenico, di regia e regia video, di organizzazione di spettacolo e manager di produzione nel settore coreutico". MOTIVAZIONE: similmente a quanto detto per il comma 8 appare opportuno non dare riferimenti in ogni caso generici e causa di possibile confusione. |
10. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'ordinamento didattico dei corsi del primo e del secondo livello accademico dell'area produzione è determinato, con il regolamento didattico, dal comitato didattico-scientifico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dellarea. Esso comprende in ogni caso le conoscenze fondamentali delle discipline indicate al comma 6, dalla lettera a) alla lettera f), nonché gli insegnamenti relativi a: a) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo coreutico; b) tecniche della multimedialità; c) teorie e tecniche della comunicazione. |
7. In prima applicazione, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'ordinamento didattico dei corsi del primo e del secondo livello accademico delle aree produzione e formazione è determinato, con il regolamento didattico, dal senato accademico dell'istituzione, su proposta del Consiglio dei docenti dellarea. |
Si propone di sostituire all'art. 5, comma 10 le parole "dell'area produzione" con le parole "delle aree produzione e formazione"; sostituire "il comitato didattico-scientifico" con il "senato accademico" e sopprimere il seguente testo " Esso comprende in ogni caso le conoscenze fondamentali delle discipline indicate al comma 6, dalla lettera a) alla lettera f), nonché gli insegnamenti relativi a: a) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo coreutico; b) tecniche della multimedialità; c) teorie e tecniche della comunicazione". MOTIVAZIONE: Come già detto a proposito dei commi 5, 6 e 7 il comma 10 così modificato rimette più opportunamente al regolamento didattico e allautonomia dellIstituzione la determinazione dei percorsi didattici. |
11. Sono ammessi ai corsi del primo livello accademico gli allievi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso gli istituti artistici convenzionati con l'Accademia, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Gli allievi provenienti da altre istituzioni, comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sono ammessi previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso, da verificarsi mediante apposite prove culturali e tecnico-pratiche. Nei limiti fissati dal regolamento didattico dell'istituzione possono essere altresì ammessi allievi di spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. |
8. Sono ammessi ai corsi del primo livello accademico gli allievi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso gli istituti artistici convenzionati con l'Accademia, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previo accertamento del possesso di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso. Gli allievi provenienti da altre istituzioni, comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sono ammessi previo accertamento del possesso dei requisiti di formazione di base e di comprovate capacità e attitudini specificamente richiesti per ciascun corso, da verificarsi mediante apposite prove culturali e tecnico-pratiche. Nei limiti fissati dal regolamento didattico dell'istituzione possono essere altresì ammessi allievi di spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma di laurea accademico. |
|
12. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso.
|
9. Ai corsi del secondo livello si accede con il diploma accademico, previo accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione specificamente richiesti per ciascun corso. |
|
13. Appositi corsi di perfezionamento, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione coreutica, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente.
|
10. Appositi corsi di perfezionamento, ai quali si accede con il possesso del diploma accademico ovvero del diploma accademico specialistico, organizzati in collaborazione con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, operanti nel campo dell'alta formazione coreutica, sono finalizzati alla formazione per professionalità specifiche, nonché alla formazione continua, permanente e ricorrente. |
|
14. L'istituzione determina, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per l'accesso a ciascun corso del primo e del secondo livello e ai corsi di perfezionamento, nonché le modalità per la relativa verifica. |
11. L'istituzione determina, con il regolamento didattico, i requisiti curriculari, i livelli formativi e la preparazione personale specificamente richiesti per l'accesso a ciascun corso del primo e del secondo livello e ai corsi di perfezionamento, nonché le modalità per la relativa verifica. |
|
Articolo 6 (Programmazione dell'offerta formativa) |
Articolo 6 (Programmazione dell'offerta formativa) |
|
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'istituzione determina, con il programma degli studi, il numero degli allievi ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
|
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, l'istituzione determina, con il programma degli studi, il numero degli allievi ammissibili a ciascun corso, in ragione della propria potenzialità formativa, tenuto anche conto dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c), della legge, nonché le modalità delle relative prove di ammissione.
|
|
2. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, l'istituzione cura l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 7, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia. |
2. Nell'ambito della programmazione delle attività didattiche, l'istituzione cura l'utilizzazione di tutti i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge per le diverse tipologie di corsi, compresi quelli previsti dall'articolo 7, determinando le modalità di affidamento degli insegnamenti e delle altre attività formative nell'ambito della propria autonomia. |
|
Articolo 7 (Disposizioni transitorie) |
Articolo 7 (Disposizioni transitorie) |
|
1. Fino al completamento dell'attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge , n. .. , l'Accademia attiva i corsi di istruzione e di formazione coreutica di base (primo periodo) e secondaria (periodo medio e superiore) secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, in conformità all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge. |
1. Fino all'attivazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, l'Accademia attiva i corsi di istruzione e di formazione coreutica di base (primo periodo) e secondaria (periodo medio e superiore) secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, in conformità all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge. |
Si propone di sostituire all'art. 7, comma 1, "al completamento dell'attuazione" con la parola: "all'attivazione" |
2. L'istituzione ha facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse ad essa attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore. |
2. L'istituzione ha facoltà di stipulare, nei limiti delle risorse ad essa attribuite, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche per realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge, percorsi integrati di istruzione e di formazione coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore. |
|
3. Limitatamente al primo quinquennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello gli allievi in possesso del diploma di danzatore, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. |
3. Limitatamente al primo triennio accademico dall'entrata in vigore del presente regolamento possono essere ammessi ai corsi del primo livello gli allievi in possesso del diploma di danzatore, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. |
Si propone di sostituire all'art. 7, comma 3, la parola "quinquennio" con "triennio". |
4. L'istituzione potrà attivare i corsi del secondo livello dopo il decorso di un triennio accademico dalla data della sua trasformazione. (N.B. Il presente comma 4 è stato soppresso nella proposta CNAM) |
Si propone di sopprimere all'art. 7, tutto il comma 4. Appare ovvio al CNAM che fino all'attivazione e non già al completamento della riforma dei cicli scolastici occorre mantenere attivi i corsi di istruzione e formazione musicale di base secondo gli ordinamenti didattici vigenti. La sostituzione della parola quinquennio con triennio è per mero errore materiale. |
|
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
|
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI |
|
Articolo 8 (Procedure per la trasformazione) |
Articolo 8 (Procedure per la trasformazione) |
|
1. La trasformazione di cui all'articolo 1 è determinata, per ciascuna istituzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del progetto di riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e delle correlate attività di produzione, in conformità alle norme del presente regolamento, presentato dall'istituzione stessa.
|
1. L'avvenuta trasformazione di cui all'articolo 1 è determinata, per ciascuna istituzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del progetto di riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e delle correlate attività di produzione, in conformità alle norme del presente regolamento, presentato dall'istituzione stessa. |
Si propone di integrare all'art. 8, comma 1, la parola "avvenuta". Il CNAM ritiene che ai sensi della legge 508/99 la trasformazione è avvenuta per tutte le istituzioni. Pertanto, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha il solo fine di determinare, per ciascuna istituzione, l'avvenuta riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca, ecc., in conformità alle norme del presente regolamento. |
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, viene acquisito il preventivo parere del CNAM circa la congruità culturale e formativa del progetto di riorganizzazione presentato dalle istituzioni, con riferimento alle norme del presente regolamento, nonché il preventivo parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, attrezzature e strumentazioni. |
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, viene acquisito il preventivo parere del CNAM circa la congruità culturale e formativa del progetto di riorganizzazione presentato dalle istituzioni, con riferimento alle norme del presente regolamento, nonché il preventivo parere del Comitato integrato per la valutazione del sistema universitario circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, attrezzature e strumentazioni. |
Il CNAM ritiene di aggiungere la parola "integrato" al Comitato per la valutazione del sistema universitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 508/99, essendo prevista la presenza del CNAM di esponenti del CUN e viceversa: analogamente per un apporto tecnico del settore il Comitato suddetto deve essere integrato con esperti del settore. |
3. Le istituzioni che non intendono trasformarsi e quelle che a seguito dei pareri negativi dei predetti organi non si adeguano, entro i termini eventualmente previsti dallo stesso decreto, ai requisiti minimi loro richiesti, sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni. (N.B. Il presente comma 3 è stato soppresso nella proposta CNAM) |
Si propone di sopprimere all'art. 8, tutto il comma 3. Il CNAM ritiene, come meglio specificato nelle premesse, che non è facoltà delle Accademie, Conservatori, ecc., rinunciare allo status di istituzioni di alta cultura. |
|
4. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, le istituzioni adottano sperimentalmente gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento mediante l'approvazione del programma degli studi, da parte del comitato didattico-scientifico, su proposta del Consiglio dei docenti delle singole aree disciplinari e formative. Al predetto fine, l'indicazione del "regolamento didattico" nelle disposizioni del presente regolamento si intende sostituita dall'indicazione del "programma degli studi". (N.B. Il presente comma 4 è stato soppresso nella proposta CNAM) |
Si propone di sopprimere all'art. 8, tutto il comma 4. Il CNAM ritiene che a seguito della modifica dell'art. 2, comma 11, questo comma vada soppresso. |
|
5. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli allievi già iscritti alla data di entrata in vigore, anche in via sperimentale, dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli allievi di optare per l'iscrizione a corsi di alta formazione con i nuovi ordinamenti, riconoscendo la parte degli studi utilmente compiuta ai fini dell'opzione stessa. |
3. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli allievi già iscritti alla data di entrata in vigore, anche in via sperimentale, dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli allievi di optare per l'iscrizione a corsi di alta formazione con i nuovi ordinamenti, riconoscendo la parte degli studi utilmente compiuta ai fini dell'opzione stessa.
|
|
6. A decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento non sono consentite ulteriori sperimentazioni rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. Le sperimentazioni già autorizzate potranno essere portate a compimento ovvero convertite nei nuovi ordinamenti previsti dal presente regolamento.
|
4. A decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento non sono consentite ulteriori sperimentazioni rispetto agli ordinamenti didattici vigenti. Le sperimentazioni già autorizzate potranno essere portate a compimento ovvero convertite nei nuovi ordinamenti previsti dal presente regolamento secondo le procedure indicate nell'art. 2, comma 11 del presente regolamento. |
|
Articolo 9 (Abrogazione norme) |
Articolo 9 (Abrogazione norme) |
|
1. Con lentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dellarticolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni in contrasto con il regolamento stesso e segnatamente:
|
1. Con lentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dellarticolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni in contrasto con il regolamento stesso e segnatamente:
|
|
Articolo 10 (Norme finali) |
Articolo 10 (Norme finali) |
|
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |