ALLEGATO A
CNAM
BOZZA DI LAVORO SUI REGOLAMENTI
(3 luglio 2001)
I.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
DIDATTICA, SCIENTIFICA E ARTISTICA
DELLE ISTITUZIONI E DEI DOCENTI.
Cfr. L. 508/99, art. 2, comma 7, lettera a)
Art. 1
(Principi generali)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia Nazionale d'arte drammatica, l'Accademia Nazionale di Danza, i Conservatori di Musica, gli Istituti musicali pareggiati e gli Isia, di seguito denominati "Istituzioni di Alta Cultura"(IDAC), sono centri di formazione, ricerca, e produzione che operano nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche, teatrali, del restauro, della conservazione del patrimonio artistico, del design e della progettazione di forme e produzione di eventi artistici in genere.
2. Gli IDAC sono istituzioni dotate di personalità giuridica e non perseguono scopi di lucro. Operano al centro di un sistema artistico riconosciuto a livello internazionale e si riallacciano a consolidate esperienze didattiche in cui si integrano creatività, elaborazione teorica, ricerca pratica e scientifica e capacità innovatrici delle più recenti esperienze Sono sedi primarie di istruzione e alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nell'ambito delle Istituzioni di Alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione, e assumono la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come presupposto della formazione culturale, artistica e professionale, al fine di promuovere il progresso delle discipline relative ai settori artistico, musicale, coreutico, teatrale, del restauro, della conservazione del patrimonio artistico e musicale, del design. Offrono percorsi formativi mirati, in livelli diversi, a un'alta formazione professionale specifica, corrispondente alle risorse della particolare identità culturale propria del nostro paese, e alle esigenze di una sua spendibilità a livello europeo ed internazionale. Perseguono la valorizzazione delle specificità intrinseche alle diverse discipline praticate non escludendo l'obiettivo di determinare possibili connessioni tra progetti integrati di tipo sia formativo che produttivo, configurati nell'interazione fra più competenze disciplinari.
3. Gli IDAC devono inoltre garantire:
a) l'autonomia di ricerca scientifica e produzione artistica nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti entro i confini dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici prevista per il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99;
b) la partecipazione, a tutti coloro che vi operano, ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito dalle norme generali dell'ordinamento dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e degli statuti;
c) il diritto alla piena informazione su tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi;
d) interventi adeguati a favore del diritto allo studio come definito dall'art.34 della Costituzione;
e) autonomia di ricerca delle strutture scientifiche ed artistiche, che assicuri a quanti operano nel suo ambito il libero svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge.
4. Gli IDAC, per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento, devono definire i propri ordinamenti attraverso l'adozione dei rispettivi statuti secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera f) della legge 508/99. Devono programmare l'offerta formativa, favorendo e promuovendo ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, sulla base di un ventaglio di discipline specifiche ai diversi settori della cultura e della comunicazione visiva e musicale scegliendo gli indirizzi da attivare all'interno delle rispettive autonomie e della loro organizzazione improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento.
5. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo degli IDAC indicati nell'autonomia regolamentare di cui all'art. 2, comma 7, lettera f) della legge 508/99 e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative.
6. Gli Istituti d'Alta Cultura devono fornire una periodica valutazione delle condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e dell'esercizio gestionale prestato dalle proprie strutture organizzando a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione. Gli organi di governo rispondono dei relativi risultati.
Art.2
(Requisiti e procedure applicative)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), individuerà con decreti relativi a ciascun settore dell'alta formazione artistica e musicale una serie di standard formativi nazionali con l'obiettivo di proporre un ventaglio di discipline specifiche ai diversi settori della cultura e della comunicazione visiva delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (trasformati in Istituti superiori di studi musicali), della Accademia d'Arte Drammatica, della Accademia Nazionale di Danza (trasformata in Istituto superiore di studi coreutici) e degli Isia. I diversi Istituti, all'interno delle rispettive autonomie, sceglieranno gli indirizzi da attivare, nell'ambito della loro organizzazione improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento.
2. Nell'ambito dei principi fissati dai decreti di cui al comma 1, ogni IDAC attiva corsi di Laurea accademica (L.A.), Corsi di Laurea Accademica specialistica (L.A.S.), Dottorati di ricerca (D.R.), Master e servizi didattici integrativi.
3. Nell'ambito delle proprie finalità, gli IDAC godono di autonomia didattica scientifica, organizzativa oltre che amministrativa, finanziaria e contabile.
4. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo degli IDAC indicati negli statuti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative. Gli organi di governo rispondono dei relativi risultati.
5. Gli Istituti di alta cultura forniscono una periodica valutazione delle condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e dell'esercizio gestionale prestato dalle proprie strutture organizzando a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione. Gli organi di governo rispondono dei relativi risultati.
Art. 3
(Personale docente)
1. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 2 comma 6 della L. 508/99 è soggetto a verifiche triennali con criteri stabiliti dal MIUR, previo parere del CNAM, secondo principi analoghi a quelli universitari.
2. La docenza negli IDAC, a seconda delle peculiarità e del dimensionamento, si articola in un massimo di tre fasce.
3. In fase di prima applicazione l'inquadramento nelle predette fasce del personale docente del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1 avverrà con il primo CCNL.
Art. 4
(Docenti scritturati e a contratto dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e degli ISIA)
1. Nell'Accademia nazionale di arte drammatica i docenti per le materie principali per i quali non è strutturalmente prevista una dotazione organica di ruolo sono scritturati, secondo le norme vigenti per tal genere di contratti, per periodi massimi di un quinquennio rinnovabile.
2. La stessa norma di cui al comma precedente si attua, in quanto necessaria e compatibilmente con le relative strutturazioni didattiche e scientifiche, ai docenti scritturati dell'Accademia nazionale di danza e ai docenti contrattisti degli ISIA.
3. I docenti di cui al presente articolo godono di tutti i diritti inerenti la partecipazione, attiva e passiva, agli organismi di gestione e di consultazione dei rispettivi IDAC
Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione dopo il primo triennio il MIUR, valuterà i risultati dell'applicazione dei presenti regolamenti attraverso uno specifico monitoraggio e, sentito il CNAM, provvederà all'eventuale adeguamento dei regolamenti stessi.
2. I decreti ministeriali previsti dal presente regolamento vengono emanati dal MIUR, sentito il CNAM, entro 90 giorni dall'emanazione dei regolamenti stessi.
II.
REQUISITI DI IDONEITA' DELLE SEDI
Cfr. L. 508/99, art. 2, comma 7, lettera b)
Art. 1
(strutture edilizie)
1. Gli IDAC, sedi primarie di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione sono dotati di spazi e strutture adeguati al raggiungimento dei loro fini istituzionali, che devono corrispondere agli standard di sicurezza previsti dalle normative in vigore ed in particolare dalla Legge 626/94.
2. Gli spazi e le attrezzature in dotazione agli IDAC possono essere utilizzati anche in collaborazione con Università, Enti pubblici e privati mediante la costituzione di idonei organismi associativi.
3. Gli spazi e le attrezzature in dotazione agli IDAC ed in particolare teatri, sale di concerto, spazi espositivi, biblioteche, musei, gabinetti di stampa e disegni, pinoteche, fototeche, videoteche, cineteche, gipsoteche, archivi, ecc., sono aperti anche a fruitori esterni.
4. I decreti ministeriali di settore definiscono: la tipologia e la dimensione degli spazi; la tipologia delle attrezzature con particolare attenzione ai mezzi tecnologici e al loro sistematico adeguamento; le modalità di costituzione dei musei, biblioteche, centri di ricerca, produzione e documentazione afferenti a ciascun IDAC.
Art. 2
(Musei, biblioteche, centri di ricerca, produzione e documentazione)
1. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, ai musei, biblioteche, centri di ricerca, produzione e documentazione può essere attribuita, dagli statuti di ogni IDAC, l'autonomia amministrativa, e, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, autonomia di spesa.
2. Con Regolamento di IDAC, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono definiti organi, modalità organizzative e di finanziamento delle strutture di cui al comma 1 e del loro coordinamento.
Art. 3
(Strutture amministrative)
1. Gli uffici amministrativi sia dell'unità centrale che delle altre Unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione. Spetta al Consiglio di Amministrazione, individuare, su proposta del rettore, gli uffici che comportano l'esercizio dei poteri e delle responsabilità dirigenziali.
2. Il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza della gestione amministrativa agli obiettivi ed ai programmi definiti dagli organi di governo ed alle direttive generali impartite.
Art. 4
(Controlli)
1. L'Osservatorio, istituito ai sensi del successivo comma 2, valuterà l'idoneità delle sedi sulla base dei requisiti di cui al presente regolamento e successici decreti ministeriali, tenendo conto delle specificità delle singole Istituzioni e dei processi evolutivi in atto posti in essere per un rapido adeguamento.
2. Con apposito decreto del Ministro è costituito, di concerto con le rappresentanze degli Enti locali, un Osservatorio a cui viene attribuito il compito di valutare le esigenze di formazione professionale in ambito musicale, coreutico, teatrale, artistico e del design in tutte le loro articolazioni, sia a livello della produzione artistica, sia a livello della produzione commerciale o industriale, sia a livello della prestazione didattica. Di tale osservatorio fanno parte rappresentanze qualificate degli IDAC già eventualmente operanti sul territorio a livello regionale, oltre che delle amministrazioni locali e del MIUR.
3. L'Osservatorio fornisce al MIUR, con relazione annuale, i dati relativi alla distribuzione sul territorio di Enti, pubblici o privati, che, a qualsiasi titolo, eroghino servizi relativi agli ambiti di cui al comma 1. In particolare tali dati devono fornire proiezioni circa le necessità di potenziamento e incremento di tali servizi in relazione all'ampliamento o meno della domanda di erogazione.
4. Gli Enti di cui al comma 2 possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
a) Enti di produzione artistica: enti lirico-sinfonici, teatri stabili, associazioni culturali, cooperative di servizi culturali, enti locali gestori in proprio di attività musicali o drammatiche ecc.
b) Enti di produzione legati all'ambito tecnologico: cinema, televisione, disegno industriale, computer-grafica, computer-musica, case discografiche, ecc.
c) Enti di formazione: scuole di musica pubbliche o private, accademie di perfezionamento, scuole di specializzazione negli ambiti di cui al comma 1, università della terza età, ecc.
d) Enti di informazione: case editrici, giornali, periodici, ecc.
5. Sulla base dei risultati delle relazioni dell'Osservatorio:
a) il MIUR aggiorna, ove necessario e sentito il CNAM, i settori disciplinari istituiti dal comma 4 del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a della legge 508/99.
b) gli IDAC possono ampliare la propria offerta formativa con l'attivazione di corsi non previsti dai propri ordinamenti didattici. Il MIUR, sentito il CNAM, li autorizza con apposito decreto.
c) il MIUR autorizza, sentito il CNAM, la costituzione di nuovi IDAC laddove ne sia ravvisata la necessità a livello delle esigenze del territorio. A tal fine possono essere presi in considerazione enti già operanti sul territorio sia a titolo pubblico che privato.
Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione dopo il primo triennio il MIUR, valuterà i risultati dell'applicazione dei presenti regolamenti attraverso uno specifico monitoraggio e, sentito il CNAM, provvederà all'eventuale adeguamento dei regolamenti stessi.
2. I decreti ministeriali previsti dal presente regolamento vengono emanati dal MIUR, sentito il CNAM, entro 90 giorni dall'emanazione dei regolamenti stessi.
III.
POSSIBILI ACCORPAMENTI E FUSIONI, NONCHÉ MODALITÀ DI CONVENZIONAMENTO CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE E CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
Cfr. L. 508/99, art. 2, comma 7, lettera d)
Art.1
(Accorpamenti)
1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, gli IDAC, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, hanno, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge 508/99, piena capacità di diritto pubblico e privato che esplicano nei modi e secondo le forme previste dagli ordinamenti vigenti e dai propri statuti.
2. E' possibile procedere ad accorpamenti di Istituzioni dello stesso genere nei seguenti casi:
a) per intese preliminari fra istituzioni;
b) per determinazione ministeriale a seguito della procedura di verifica di cui all'art. 2, comma 8, lett. l). In tal caso l'accorpamento riguarderà la responsabilità gestionale salve restando le garanzie di autonomia didattica.
Art.2
(Politecnici delle arti)
1. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 lettera i della L. 508/99 possono costituirsi, sulla base della contiguità territoriale, Politecnici delle arti, ai quali aderiscono gli IDAC e strutture universitarie pubbliche e private operanti nel territorio.
2. Il Politecnico delle arti ha il compito di potenziare e coordinare le attività di produzione artistica delle Istituzioni associate favorendone lo sviluppo e allargandone le potenzialità.
3. Il Politecnico delle arti è costituito su proposta delle Istituzioni interessate, con decreto del MIUR sentito il CNAM, d'intesa con i competenti organi regionali. Il finanziamento dei Politecnici deve essere assicurato nella misura del 50% dagli Enti locali territorialmente competenti.
Art. 3
(Convenzioni)
1. Gli IDAC, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, possono promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
2. Gli IDAC, per l'attuazione degli scopi istituzionali, possono accettare finanziamenti e contributi da amministrazioni dello Stato, da enti locali, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati.
3. Nell'ambito delle finalità e dei metodi di ricerca artistica e scientifica, gli IDAC, possono svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, compatibilmente con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca.
4. Gli IDAC possono stabilire rapporti di collegamento con partner europei, attraverso il Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti denominato ÒECTSÓ, instaurando un rapporto di reciproco riconoscimento dei crediti per unità di corso specifiche, in modo che i crediti per l'unità di corso sostituiscano effettivamente i crediti che sarebbero stati ottenuti nel paese d'origine. Il Contratto di Studio permetterà allo studente di avere in anticipo la garanzia che i crediti, che otterrà per il piano di studi convenuto, saranno effettivamente trasferiti. Ogni Istituto che utilizza l'ECTS, nomina un coordinatore nazionale e, per ogni facoltà o dipartimento interessati, un coordinatore dipartimentale. Oltre alla attività di consulenza presso gli studenti, i Coordinatori devono occuparsi degli aspetti amministrativi e accademici dell'ECTS. Gli organi di governo dell'IDAC decidono la ripartizione dei compiti tra i coordinatori ECTS e gli altri colleghi che si occupano delle relazioni internazionali.
5. Gli IDAC che operano nella stessa Regione possono costituire dei Coordinamenti che decidono in materia di programmazione degli accessi, di orientamento, di diritto allo studio, dell'alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, dell'utilizzazione complementare delle strutture universitarie. Governano inoltre il coordinamento didattico inter-accademico insieme alle omologhe istituzioni formative collegandosi con le istanze economiche e sociali.
6. Gli IDAC promuovono opportune forme di raccordo e di consultazione sui problemi di comune interesse, nei campi specifici di ricerca dei rispettivi Istituti, con gli enti territoriali, gli organismi artistici e culturali, le fondazioni, le rappresentanze professionali e di categoria, i responsabili del sistema formativo e ogni altro ente interessato alle specifiche attività in cui operano gli Istituti. A questo fine, d'intesa con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, il Rettore convoca con cadenza annuale una "Conferenza per la programmazione delle attività degli Istituti d'Alta Cultura" allargata ai responsabili e alle rappresentanze degli enti che operano sul territorio, promuovendo ogni altra iniziativa atta a favorire l'adempimento degli obbiettivi sopraindicati, anche in vista della promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione.
7. Gli IDAC porranno inoltre in atto iniziative atte a predisporre una nuova concezione della programmazione universitaria più orientata alla qualificazione del sistema dell'arte ed alle esigenze dei settori artistici, con particolare riguardo al mondo del lavoro, con l'obbiettivo del co-finanziamento delle iniziative promosse dagli Istituti.
8. Gli IDAC provvedono, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n 341, articolo 6, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.
9. Gli IDAC provvedono, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n 319, articolo 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale
Art. 4
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione dopo il primo triennio il MIUR, valuterà i risultati dell'applicazione dei presenti regolamenti attraverso uno specifico monitoraggio e, sentito il CNAM, provvederà all'eventuale adeguamento dei regolamenti stessi.
2. I decreti ministeriali previsti dal presente regolamento vengono emanati dal MIUR, sentito il CNAM, entro 90 giorni dall'emanazione dei regolamenti stessi.
LE PROCEDURE, I TEMPI E LE MODALITA' PER LA PROGRAMMAZIONE, IL RIEQUILIBRIO E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA DIDATTICA DEL SETTORE (lettera g)
I CRITERI GENERALI PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEI CORSI, IVI COMPRESI QUELLI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3, PER GLI ORDINAMENTI DIDATTICI E PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI (lettera h)
Cfr. L. 508/99, art. 2, comma 7, lettere g) ed h).
Art. 1
(Programmazione del sistema dell'alta formazione artistico-musicale)
1. La programmazione di cui al presente regolamento persegue la finalità della qualificazione del sistema dell'alta formazione nei settori delle arti visive, della danza, del teatro e dello spettacolo, della musica e del disegno industriale.
2. La didattica delle Istituzioni di alta cultura si svolge nell'ambito dell'attività di ricerca e di produzione nei settori di cui al comma precedente mantenendo sia i contenuti che le metodologie relative alla propria specificità formativa e alla propria identità storica.
3. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'art. 2, comma 4, legge 508/99 e dell'art. 11 della legge 341/90, le istituzioni di alta cultura, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e dei successivi decreti ministeriali.
Art. 2
(Corsi di Laurea Accademica)
1. Presso le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 508/99, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della stessa legge, si attivano i corsi di cui al presente articolo:
a) corsi di Laurea Accademica: il corso di Laurea Accademica è di durata triennale. Al termine del corso lo studente consegue un diploma di Laurea Accademica (titolo di primo livello). Il conseguimento di questo titolo garantisce l'idoneità ad accedere ai corsi di cui alla lettera b). Il corso, corrispondente a quello stabilito dalle norme europee per i diplomi universitari di primo livello, fornisce agli studenti adeguate conoscenze culturali, esperienziali, teoriche e pratiche, nei settori delle arti visive, della danza, del teatro e dello spettacolo, della musica e del disegno industriale.
b) corsi di Laurea Accademica Specialistica: il corso di Laurea Accademica Specialistica è di durata biennale. Al termine del corso lo studente consegue un diploma di Laurea Accademica Specialistica (titolo di secondo livello). Gli indirizzi di studio hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Agli studi di secondo livello si accede con il possesso del diploma di Laurea Accademica. Il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio di altra istituzione, anche estera, ai fini dell'accesso al presente corso di laurea specialistico compete al senato accademico.
c) corsi di Specializzazione: gli IDAC, anche attraverso convenzioni, possono attivare corsi di diploma di Specializzazione. Tali corsi, di durata variabile di uno, due o tre anni, avranno un indirizzo tematico e la finalità di offrire un approfondimento altamente specialistico nei diversi ambiti applicativi delle professioni. L'accesso a tali corsi è disciplinato dagli statuti delle singole istituzioni.
d) corsi di Dottorato di Ricerca: gli IDAC, anche attraverso convenzioni, possono rilasciare titoli di Dottorato di Ricerca ai candidati, già in possesso di titolo di secondo livello, che svolgono ricerche su temi precedentemente concordati, con criteri e risultati valutati idonei secondo i requisiti richiesti. I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
e) in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli Istituti di Alta Cultura, possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea Accademica, della Laurea Accademica Specialistica, della Laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati i master. I corsi sono suddivisi in semestri.
f) Sulla base di apposite convenzioni, gli Istituti d'Alta Cultura italiani possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altre istituzioni e atenei italiani o stranieri.
Art. 3
(Classi di corso di studio)
1. Il MIUR, sentito il CNAM, redige con propri decreti gli standard formativi, identificando una serie di corsi a indirizzo artistico, musicale, coreutico, teatrale, del restauro, della conservazione del patrimonio artistico, del design e della progettazione artistica in genere, dai quali i singoli Istituti attingeranno i corsi di laurea accademica.
2. I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza. Le classi sono individuate con uno o più provvedimenti successivi e attivate con i regolamenti di cui all'art. 6.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente individuano preliminarmente per ogni classe di corso di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole secondo diverse tipologie: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative autonomamente scelte dallo studente; attività formative relative alla preparazione delle prove finale per il conseguimento del titolo.
Art. 4
(Crediti formativi)
1. La struttura di ogni corso è definita in termini di crediti, nella misura di 60 crediti per anno, riferito agli impegni dello studente a tempo pieno, o 30 per ogni semestre. L'organizzazione dei curricula in termini di crediti determina la flessibilità del sistema e consente percorsi individuali variamente organizzati.
2. Con decreti ministeriali saranno determinati, in rapporto alle specificità e alle tipologie degli IDAC e fatti salvi i principi di cui al presente regolamento, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici devono riservare, per ciascuna classe, ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare.
3. I regolamenti didattici deliberati dagli IDAC relativamente a ciascun corso disciplinano la ripartizione dei crediti, previsti per l'ammissione all'esame finale sia per quanto riguarda le aree disciplinari, sia per quanto riguarda le modalità didattiche adottate per l'assunzione dei crediti; in particolare indicano l'ammontare in crediti delle attività didattiche di tipo seminariale, di tutorato, di orientamento, di stages esterni. I regolamenti didattici degli IDAC disciplinano inoltre le modalità con cui le strutture didattiche riconoscono i crediti relativi ad altre attività formative svolte entro e fuori gli Istituti. Iniziative didattiche non finalizzate al conferimento di titoli di studio riconosciuti sono assunte dagli istituti in totale autonomia.
4. Per gli scambi in ambito Europeo e per armonizzare l'offerta formativa, gli Istituti d'Alta Cultura adotteranno il Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti denominato "ECTS".
5. I crediti sono assegnati ai corsi su decisione degli IDAC, sono concessi agli studenti solo dopo che questi abbiano superato la forma di valutazione prevista. La procedura di valutazione può assumere diverse forme. Al credito formativo corrispondono di norma 25 ore di lavoro per studente; con Regolamento nazionale, riferito alla tipologia degli IDAC, si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi disciplinari.
6. I Regolamenti determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso dello stesso IDAC ovvero nello stesso o altro corso di altro IDAC, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico.
8. I regolamenti didattici determinano le discipline obbligatorie e il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.
Art. 5
(Requisiti di ammissione)
1. Sono ammessi agli IDAC studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ogni tipologia di IDAC determina propri test di ingresso legati alla programmazione degli accessi.
2. In via eccezionale, potranno essere ammessi agli IDAC studenti non ancora in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, comunque necessario per il conseguimento della laurea accademica, qualora una apposita commissione li giudichi di straordinaria capacità.
Art. 6
(Regolamento degli ordinamenti didattici).
1. Gli IDAC disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei Òregolamenti didattici di IDACÓ redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e dei successivi decreti ministeriali, approvati dal Ministro.
2. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei relativi corsi di studio;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula.
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa.
c) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche ed inviato al MIUR per l'approvazione.
4. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 60 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
5. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica ed artistica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, di ricerca e di produzione;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi compreso le attività didattiche integrative, orientative e di tutorato.
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione di profitto individuale, che deve essere comunque espressa mediante una valutazione in trentesimi per gli esami e centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea Accademica e ai corsi di laurea Accademica specialistica.
f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche, alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi.
g) all'introduzione di un servizio di IDAC per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché di ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti.
h) alla valutazione della qualità delle attività svolte.
i) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti.
6. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati da altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dagli studenti per conseguire il titolo.
Art. 7
(Corsi integrativi)
1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge 508/99 sono istituiti presso gli IDAC, secondo i principi di cui al presente articolo, corsi integrativi per coloro che si sono già diplomati presso le Istituzioni e che intendano conseguire i diplomi di laurea accademica.
2. Per accedere ai corsi di cui al presente articolo è necessario di essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore.
3. Con successivi decreti ministeriali saranno valutati per ciascun corso di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente regolamento, i percorsi di studio e le attività artistiche da assolvere all'interno di ogni corso integrativo per il conseguimento del diploma di laurea accademica specialistica.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
3. In fase di prima applicazione dopo il primo triennio il MIUR, valuterà i risultati dell'applicazione dei presenti regolamenti attraverso uno specifico monitoraggio e, sentito il CNAM, provvederà all'eventuale adeguamento dei regolamenti stessi.
4. I decreti ministeriali previsti dal presente regolamento vengono emanati dal MIUR, sentito il CNAM, entro 90 giorni dall'emanazione dei regolamenti stessi.
LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Cfr. L. 508/99, art. 2, comma 7, lettera e).
TITOLO I
DISCIPLINA RECLUTAMENTO DOCENZA
Art. 1
(Concorsi)
1. La docenza negli IDAC si articola in fasce: professore ordinario, professore associato e ricercatore.
2. Ai fini della copertura dei posti delle dotazioni organiche, il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore artistico e scientifico-disciplinare, secondo le modalità di cui al titolo I del presente regolamento.
3. A cura delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale, saranno approntati e resi disponibili anche per via telematica, appositi Bandi di Concorso. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni.
5. La composizione e le modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici saranno definite con appositi decreti del MIUR distintamente per ogni tipologia di IDAC.
Art. 2
(Titoli)
1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Per valutare l'attività artistica, le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) produzione artistica o scientifica;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza della attività e della produzione artistica del candidato a livello nazionale ed internazionale;
e) continuità temporale della produzione artistica o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
2. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
a) attività didattica svolta anche all'estero;
b) i servizi prestati nelle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e) l'attività in campo artistico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
3. Gli IDAC, con propri regolamenti, possono adottare disposizioni integrative dei criteri di cui al comma 2.
Art. 3
(Prove d'esame e nomine)
1. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli si svolgono le prove d'esame secondo criteri e procedure che saranno stabiliti in appositi decreti ministeriali.
2. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori.
3. Il rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso agli organi competenti per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa.
4. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, o a posti di ricercatore possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altro IDAC entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.
TITOLO II
DISCIPLINA DOCENTI A CONTRATTO
Art. 1
(Professori a Contratto)
1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e per garantire l'adeguata flessibilità didattica e il raggiungimento di obiettivi formativi emergenti, gli IDAC, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti di università e anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative. La qualificazione degli studiosi od esperti deve essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali.
2. Gli IDAC, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.
3. I contratti sono stipulati dal Rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università, hanno durata massimo quinquennale. I contratti sono rinnovabili.
4. Potranno essere previste forme di utilizzazione per docenti di provate capacità ed in possesso di curriculum adatti alla disciplina, inoltre forme di utilizzazione, per chiamata, da altri Istituti di istruzione universitaria statali e da Istituti d'istruzione secondaria superiore specifica.
5. Nei regolamenti degli IDAC saranno previste le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica.
6. Il presente articolo non è riferito ai docenti di cui all'art. 4, del regolamento relativo alla lettera a) dell'art. 2, comma 7, legge 508/99.
Art. 2
(Tecnici specialistici di Laboratorio)
1. La particolare conformazione della didattica negli Istituti d'alta cultura prevede l'utilizzazione di personale tecnico specialistico di laboratorio di livello professionale corrispondente ai tecnici laureati, in grado di coadiuvare e collaborare con i docenti nei laboratori, nelle scuole e negli atelier e nelle attività teatrali coreutiche e musicali.
2. I candidati dovranno dimostrare una approfondita conoscenza tecnica della disciplina.
3. I regolamenti degli IDAC stabiliranno le tipologie di incarico e i criteri di massima per stabilire i compensi.
Art. 3
(Tutor)
1. Ciascuna IDAC provvede ad istituire con proprio regolamento, il servizio di tutorato, e le altre forme di collaborazione previste a secondo della tipologia degli IDAC, sotto la responsabilità degli organi di governo degli IDAC medesimi.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi, ad assisterli negli stages e nei lavori all'esterno dell'Istituto, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività accademiche.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università. Hanno durata massimo annuale e non possono essere rinnovati per più di tre anni.
5. I regolamenti di IDAC stabiliranno i criteri per la determinazione dei compensi.
Art. 4
(Disposizioni transitorie e finali)
5. In fase di prima applicazione dopo il primo triennio il MIUR, valuterà i risultati dell'applicazione dei presenti regolamenti attraverso uno specifico monitoraggio e, sentito il CNAM, provvederà all'eventuale adeguamento dei regolamenti stessi.
6. I decreti ministeriali previsti dal presente regolamento vengono emanati dal MIUR, sentito il CNAM, entro 90 giorni dall'emanazione dei regolamenti stessi.