CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E
MUSICALE
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma3, della legge 21 dicembre
1999, n. 508)
Prot. n. 27/2001 |
Roma, 24 settembre 2001 |
al Dott. Remo Di Lisio Dirigente Alta Formazione Artistica e Musicale Sede |
OGGETTO: Conservatorio di musica – accesso ai corsi superiori: richiesta
di parere.
Adunanza del 13 settembre 2001 IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE approva, all’unanimità, il seguente parere: vista la richiesta di parere in data 15 giugno 2001, prot. n. AF/V/487/2001, riguardante i requisiti di accesso ai corsi superiori dei Conservatori di Musica; visto il Decreto Luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852 (Regolamento generale sugli istituti di belle arti, di musica e d’arte drammatica), che all’art. 20 richiedeva, ai fini del conseguimento della licenza normale e della promozione al corso superiore, il superamento degli esami del corso principale con una media complessiva di almeno otto decimi; considerato che il Regio Decreto 11.12.1930, n. 1945 (Norme per l’ordinamento dell’istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame), all’art. 8, comma 2, ha stabilito che “a coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è rilasciato l’attestato di compimento del periodo stesso”; preso atto che il requisito del superamento degli esami con la media complessiva di almeno otto decimi, contenuto nel preesistente regolamento di cui al Decreto Luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, non è stato ricompreso fra quelli definitivamente stabiliti dal nuovo contesto ordinamentale, e rientra obiettivamente fra le norme caducate ed abrogate, ai sensi dell’art. 25 del medesimo Regio Decreto; considerato che il recente Testo Unico, emanato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, all’art. 252, comma 3, in merito agli esami nelle Accademie e nei Conservatori di Musica, testualmente dispone che “agli anni successivi si accede, per gli alunni dell’Istituto, mediante esame di promozione” (n.d.r. votazione minima per il superamento dell’esame: diciotto trentesimi nelle Accademie, sei decimi nei Conservatori), e non frappone alcuna limitazione al diritto degli allievi di proseguire gli studi superiori nei Conservatori, anche in caso di votazioni inferiori agli otto decimi; tenuto conto che il Decreto 8.8.1996, emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione, e riguardante il calendario di attività, nonché lo svolgimento degli esami di promozione, compimento, licenza e diploma nelle Accademie e nei Conservatori per il triennio accademico 1996/1999, per la prima volta esclude, coerentemente con quanto stabilito dal predetto Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, l’argomento valutazioni finali (scrutini), e demanda espressamente ai Collegi dei Professori delle Accademie e dei Conservatori la definizione di “sistemi e tempi per la periodica informazione agli allievi sull’andamento degli studi, anche con riferimento alle singole discipline”; rilevato che il medesimo Decreto Ministeriale 8.8.1996 prevede per le Accademie di Belle Arti, oltre alle sessioni di esame estiva ed autunnale, lo svolgimento di una terza sessione di esami, nel mese di febbraio, analogamente a quanto avviene nelle Università; rilevato altresì che il successivo Decreto 27.7.1999, emanato dallo stesso Ministro della Pubblica Istruzione, e riguardante il calendario delle attività, nonché lo svolgimento degli esami di promozione, compimento, licenza e diploma nelle Accademie e nei Conservatori per il triennio accademico tuttora in corso, prevede l’estensione della terza sessione di esami ai Conservatori di Musica; ritenuto che l’attribuzione diretta alle Istituzioni di nuove competenze e responsabilità, individuali e collegiali, in ordine alle valutazioni ed agli esami, comporti comunque l’abrogazione di ogni eventuale residua disposizione preesistente riguardante la medesima materia, ove incompatibile o contraria, nonché l’inapplicabilità delle procedure relative alle valutazioni periodiche fino allora effettuate, ai sensi dell’ O.M. 28.3.1985, con modalità analoghe a quelle adottate per le scuole secondarie; preso atto che il citato Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, all’art. 253, comma 4, in merito alle tasse di frequenza per gli allievi delle Accademie e dei Conservatori, testualmente dispone che “sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei Conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle Accademie”; preso atto che il medesimo Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, all’art. 676 testualmente stabilisce che “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”, e che l’atto formale di emanazione del medesimo dispone che “è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare”; ritenuto che il conseguimento dell’attestato di superamento degli esami relativi ai vari anni di corso, ivi compresi quelli di compimento che precedono il periodo superiore di studi nei Conservatori, debba ritenersi, indipendentemente dalla votazione riportata, l’unico requisito necessario ai fini del proseguimento degli studi stessi, ferma restando, in caso di votazioni inferiori ad otto decimi, l’esclusione dal beneficio dell’esonero dalle tasse di frequenza; constatato che il rispetto della procedura riguardante l’accesso degli allievi agli anni successivi, esclusivamente previo superamento di esami di promozione da sostenersi per ciascuna delle discipline da essi frequentate, consente di evitare ogni ipotesi di aggravio per l’Erario derivante sia dall’elusione di esami obbligatori, sia da attribuzione di eventuali esoneri dal pagamento delle tasse, basati su valutazioni discrezionali effettuate da singoli docenti nei confronti dei rispettivi allievi, anziché sulla base dei risultati degli esami obbligatori conclusivi di ciascun anno di corso, come espressamente sancito dall’art. 253, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo; esprime parere favorevole all’urgente emanazione, da parte del Ministro, di un atto formale teso a riaffermare il pieno diritto degli studenti ad iscriversi ed a frequentare il periodo superiore di studi nei Conservatori di Musica, previo superamento di tutti gli esami obbligatori relativi al periodo di studi precedente, senza limitazioni derivanti dall’eventuale mancato raggiungimento della votazione di otto decimi.
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IL SEGRETARIO |
IL
PRESIDENTE |