CNAM: Mozione 13 luglio


Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 8/07/2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il D.M. 3 luglio 2009 n. 90, con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee dei Conservatori di Musica;
Visto il D.M. 12.11.2009 n. 154, con il quale sono indicate le percentuali dell'impegno orario riservate allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative;
Al fine di favorire comportamenti omogenei nell’ambito delle diverse componenti ed istituzioni del sistema;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 12 c. 4 del DPR 212/05, i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati e l’Accademia Nazionale di Danza attivano corsi di formazione di base preaccademica “fino all’attivazione della formazione musicale di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore”;
Preso atto, altresì, che ai sensi del medesimo decreto, nella fattispecie gli art. 7. c. 2 e 10. c. 4 lett. g , tutte le istituzioni del settore, in analogia alle istituzioni universitarie, attivano attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, riferibili alle attività di orientamento o agli obblighi formativi aggiuntivi destinati agli iscritti ai corsi accademici;

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

nella riunione del 13 Luglio 2011 approva la seguente mozione:

Il CNAM rileva che i corsi strutturati in annualità e periodi destinati anche a studenti della fascia preaccademica attivati dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati ricadono nella fattispecie dei corsi di formazione di base preaccademica di cui all’art. 12 c. 4 del predetto DPR, e non possono ricadere in alcun modo nella fattispecie delle attività formative propedeutiche comuni a tutte le istituzioni del sistema.

Rileva inoltre che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera l, e i successivi articolo 3 comma 2, articolo 5 commi 1 e 2 articolo 10 del DPR 212/05, le “scuole” del nuovo ordinamento debbano considerarsi assimilabili alle “classi” delle lauree universitarie definite nei DM 509/99 e 270/04, e pertanto non siano più riferibili alle “materie principali” del previgente ordinamento secondo quanto previsto dal Regio Decreto 1945/1930.

Il CNAM, pertanto, chiede che l’amministrazione possa emanare un chiarimento riguardo agli aspetti sopra esposti.