TESTO MINISTERIALE   TESTO EMENDATO CNAM 8-2-02

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale darte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dellorganizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare lautonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del..........;

ACQUISITO il parere dellorganismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nelle adunanze del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del..........

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del........... ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del..............

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

 

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale darte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dellorganizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare lautonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del..........;

ACQUISITO il parere dellorganismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nelle adunanze del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del............ ;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del.......... ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del..............

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dellautonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Ministro" e per Ministero, rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per istituzioni, le Accademie di belle arti, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per organi di gestione, i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

d) per CNAM, il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale;

e) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n.508.

 

TITOLO I

Principi e disposizioni generali

Art. 1

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dellautonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Ministro" e per Ministero, rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per istituzioni, le Accademie di belle arti, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per organi di gestione, i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

d) per CNAM, il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale;

e) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n.508.

Art. 2

Autonomia statutaria

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia  e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento disciplinano:

a) listituzione, lorganizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;

b) lo svolgimento delll'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché delll'attività complessiva dellistituzione;

d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;

e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;

f) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

g) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

h) lorgano competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

i) per l'accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

j) per l'accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

 

Art. 2

Autonomia statutaria

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia  e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento disciplinano:

a) listituzione, lorganizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;

b) lo svolgimento delll'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché delll'attività complessiva dellistituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

g) lorgano competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

h) per l'accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

i) per l'accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

Art. 3

Autonomia regolamentare

1.        Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.

2.        In particolare:

a)       il regolamento didattico disciplina lordinamento dei  corsi di formazione, i relativi obiettivi e larticolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

b)       i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dellautonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

 

Art. 3

Autonomia regolamentare

1.        Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.

2.        In particolare:

a)       il regolamento didattico disciplina lordinamento dei  corsi di formazione, i relativi obiettivi e larticolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

b)       i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dellautonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

TITOLO II

Organizzazione

Art. 4

Organi

1.        Sono organi delle istituzioni di cui all'articolo 1:

a)       il presidente, ove previsto dallo statuto;

b)       il direttore;

c)       il consiglio di amministrazione;

d)       il consiglio accademico;

e)       il collegio dei revisori;

f)        il nucleo di valutazione;

g)       la conferenza degli studenti.

2.        Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni.

3.        Ai fini dell'individuazione degli organi di vertice dellistituzione lo statuto, su parere conforme del collegio dei docenti, reso a maggioranza assoluta dei componenti, prevede il direttore e il presidente, ovvero la sola figura del direttore che, in tal caso, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, ha anche la rappresentanza legale dellistituzione.

 

TITOLO II

Organizzazione

Art. 4

Organi

1.        Sono organi necessari delle istituzioni di cui all'articolo 1:

a)       il presidente, ove previsto dallo statuto;

b)       il direttore;

c)       il consiglio di amministrazione;

d)       il consiglio accademico;

e)       il collegio dei revisori;

f)        il nucleo di valutazione;

g)       la conferenza degli studenti.

2.        Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni.

3.        Ai fini dell'individuazione degli organi di vertice dellistituzione lo statuto, su preliminare parere conforme del collegio dei docenti, reso a maggioranza assoluta dei componenti, prevede il direttore e il presidente, ovvero la sola figura del direttore che, in tal caso, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, ha anche la rappresentanza legale dellistituzione.

ART. 5

Presidente

1.        Ove sia prevista dallo statuto, ai sensi dell'articolo 4 comma 3, la figura del presidente, lo stesso è rappresentante legale dell'istituzione. Convoca  e presiede il consiglio di amministrazione.

2.        Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra gli esperti di cui al successivo articolo 6, comma 2, lett.d), secondo le modalità stabilite dallo statuto.

 

ART. 5

Presidente

1.        Ove sia prevista dallo statuto, ai sensi dell'articolo 4 comma 3, la figura del presidente, lo stesso è rappresentante legale dell'istituzione. Convoca  e presiede il consiglio di amministrazione.

2.        Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra gli esperti di cui al successivo articolo 7, comma 2, lett. f), secondo le modalità stabilite dallo statuto.

ART. 6

Direttore

1.        Il direttore è responsabile dellandamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'istituzione ove lo statuto non preveda il presidente.

2.        Il direttore è eletto dai docenti dellistituzione tra i docenti in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino alladozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto con riferimento all'anzianità complessiva dell'attività di servizio nonché alle peculiarità dei curricoli avuto riguardo, in particolare modo, alla professionalità acquisita in ambiti multidisciplinari e internazionali.

3.        Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

 

ART. 6

Direttore

1.        Il direttore è responsabile dellandamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'istituzione ove lo statuto non preveda il presidente.

2.        Il direttore è eletto dai docenti dellistituzione tra i docenti in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino alladozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto.

3.        Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

4.       Il direttore è esonerato dagli obblighi didattici.

ART. 7

Consiglio di amministrazione

1.        Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente.

2.        Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a)       il presidente ,ove previsto dallo statuto;

b)       il direttore;

c)       due docenti dellistituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;

d)       uno studente eletto dalla componente studentesca;

e)       un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;

f)        esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dellarte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3.        Gli esperti di cui al comma 2 lettera f) sono nominati, almeno uno dal Ministro, gli altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche, o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dell'Ente o che operano nel settore di attività dell'istituzione stessa.

4.        Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

5.        Il Consiglio di amministrazione, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa. In particolare:

a)                    delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti, che sono sottoposti al  controllo del Ministero ai sensi dellart. 6 della legge n. 168 del 1989;

b)                   definisce la programmazione della gestione economica dellistituzione;

c)                    approva il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

d)                   definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, lorganico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e)                    vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dellistituzione.

 

ART. 7

Consiglio di amministrazione

1.        Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente.

2.        Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a)       il presidente ,ove previsto dallo statuto;

b)       il direttore;

c)       almeno due docenti dellistituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;

d)       almeno uno studente eletto dalla componente studentesca;

e)       almeno un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;

f)        esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dellarte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3.       Gli esperti di cui al comma 2 lettera f), sono nominati:

a)         almeno uno dal Ministro;

b)         altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche, o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dellIstituzione;

c)         altri, dalle stesse istituzioni.

4.        Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

5.        Il Consiglio di amministrazione, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dellistituzione. In particolare:

a)                     delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti, che sono sottoposti al  controllo del Ministero ai sensi dellart. 6 della legge n. 168 del 1989;

b)                   definisce la programmazione della gestione economica dellistituzione;

c)                    approva il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

d)                   definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, lorganico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e)                    vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dellistituzione.

ART. 8

Consiglio accademico

1.        Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente.

2.        Fanno parte del  Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

a)         docenti dellistituzione eletti, avuto riguardo all'anzianità complessiva dell'attività di servizio e al possesso dei requisiti di professionalità previsti nello statuto, dal corpo dei docenti;

b)         un rappresentante eletto dagli studenti.

3.        Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche e artistiche. In particolare:

a)                      definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;

b)                     delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) ;

c)                      esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma  7,  lett. e), della legge;

d)                     delibera, sentita la Conferenza degli studenti e il Consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.

 

ART. 8

Consiglio accademico

1.        Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente.

2.        Fanno parte del  Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

a)       docenti dellistituzione eletti dal corpo docente;

b)       un rappresentante eletto dagli studenti.

3.        Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. In particolare:

a)       definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;

b)       delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) ;

c)       esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma  7,  lett. e), della legge;

d)       delibera, sentita la Conferenza degli studenti e il Consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.

ART. 9

Collegio dei revisori

1.        Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro delleconomia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.

 

ART. 9

Collegio dei revisori

1.        Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro delleconomia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.

ART. 10

Nucleo di valutazione

1.        Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2.        Il Nucleo di valutazione, verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a)         ha compiti di valutazione dei risultati delll'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dellistituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, lutilizzo ottimale delle risorse;

b)        redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dellistituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per lassegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

c)         acquisisce periodicamente, mantenendone lanonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

3.        Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione lautonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

 

ART. 10

Nucleo di valutazione

1.        Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2.        Il Nucleo di valutazione, verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a)         ha compiti di valutazione dei risultati delll'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dellistituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, lutilizzo ottimale delle risorse;

b)        redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dellistituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per lassegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

c)         acquisisce periodicamente, mantenendone lanonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

3.        Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione lautonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 11

La Conferenza degli studenti

1.        La Conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2.        Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza.

In sede di prima applicazione, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il direttore provvede con proprio decreto, ove necessario, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

 

ART. 11

La Conferenza degli studenti

1.        La Conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2.        Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza.

In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

ART. 12

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2.        Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dellistituzione.

3.        L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ove previsto dallo statuto, o del direttore, ad un dipendente dellistituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando.

4.        Lincarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001.

 

ART. 12

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2.        Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dellistituzione.

3.        L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ove previsto dallo statuto, o del direttore, ad un dipendente dellamministrazione in possesso dei requisiti di professionalità con riferimento alla laurea e agli altri titoli di studio e ai titoli inerenti lattività complessiva di servizio. Lincarico può, altresì, attribuirsi, qualora sussistano comprovati motivi di necessità, a personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando e con specifiche professionalità..

TITOLO III

Procedure e norme finali

Art. 13

Statuto e regolamenti

1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In sede di prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti, salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 3, e la rappresentanza degli studenti;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito lorgano di gestione e la rappresentanza degli studenti;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dallorgano di gestione.

3.        Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui allart.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui allart.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui allart.6 della legge n.168 del 1989.

4.        I regolamenti interni sono adottati con decreto del direttore o del presidente, ove previsto, previa delibera degli organi competenti  e sentito il consiglio accademico.

 

TITOLO III

Procedure e norme finali

Art. 13

Statuto e regolamenti

1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In sede di prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti, salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 3, e la rappresentanza degli studenti;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito lorgano di gestione e la rappresentanza degli studenti;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dallorgano di gestione.

3.        Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui allart.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui allart.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui allart.6 della legge n.168 del 1989.

4.        I regolamenti interni sono adottati con decreto del direttore, previa delibera degli organi competenti  e sentito il consiglio accademico.

Art. 14

Norme finali

1. Gli statuti dell'Accademia di arte drammatica e dell'accademia di danza possono prevedere l'attribuzione dell'elettorato passivo per la nomina di direttore anche in favore dei direttori in carica.

 

Art. 14

Norme finali

1.        Gli statuti dell'Accademia di arte drammatica e dell'accademia di danza possono prevedere l'attribuzione dell'elettorato passivo per la nomina di direttore anche in favore dei direttori di ruolo in carica.

2.        Nel caso in cui non si addivenga alla nomina, lo stesso è posto in posizione di comando presso una pubblica amministrazione con riferimento al settore artistico e culturale restante salvi i diritti giuridici ed economici acquisiti.

3.       Gli Statuti delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati possono prevedere lattribuzione dellelettorato passivo per la nomina di direttore anche in favore dei docenti attualmente incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per lelezione nella sede di servizio.

Art. 15

Abrogazione di norme

1. Con l'emtrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso ed in particolare le seguenti norme: articoli 212, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 254, 255, 256, 257, 367, 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Art. 15

Abrogazione di norme

1. Con l'emtrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso ed in particolare le seguenti norme: articoli 212, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 254, 255, 256, 257, 367, 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.