Il termine scuola viene sostituito con il termine classe per due motivi
- Nellordinamento previgente il termine scuola si identifica con il termine corso di studio, in quanto afferente al titolo di studio finale
- Nella fonte normativa di riferimento i corsi di studio, afferenti ai relativi titoli di studio affini quanto a finalità generali, sono raggruppati in classi.
Art. 3
(Titoli e corsi di studio)
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
- diploma accademico di laurea di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di laurea di primo livello;
- diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di laurea di secondo livello;
- diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
- diploma di perfezionamento, conseguito al termine del corso di perfezionamento;
- master di I o di II livello conseguito al termine del corrispondente corso.
- Il corso di diploma accademico di laurea di primo livello ha lobiettivo di assicurare la consapevolezza critica garantendo unadeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso rivolto allacquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
- Il corso di diploma accademico di laurea di secondo livello ha lobiettivo di fornire allo studente una formazione critica, al fine di operare con la piena padronanza di metodologie e tecniche per lacquisizione di competenze professionali elevate.
- Il corso di diploma accademico di specializzazione ha lobiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con Decreto del Ministro di cui allarticolo 5 del presente regolamento.
- Il corso di diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ha lobiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.
- Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento.
- Il master di I o di II livello risponde ad esigenze culturali di specifica qualificazione professionale.
- Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nellordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
Motivazioni
Gli emendamenti alle definizioni dellart. 1 ricadono ovviamente sullart. 3. Inoltre è opportuno differenziare il concetto di perfezionamento da quello di master.
Comma 1.
- Vedi motivazioni Art. 1, comma 1, lettera f)
- In ambito universitario perfezionamento e master non coincidono così come non coincideranno nellAFAM: il perfezionamento è di norma finalizzato allapprofondimento della conoscenza di un settore di studio; il master è di norma finalizzato allaffinamento di competenze spendibili direttamente in ambito professionale
- Viene quindi proposto lemendamento aggiuntivo che discende dallemendamento soppressivo alla lettera e)
Commi 2 e 3
Si è ritenuto di introdurre termini (consapevolezza critica e disciplinari) che rispecchino, nelle finalità formative dellAFAM, gli aspetti dei saperi non strettamente legati alla dimensione pratico-operativa
Comma 5.
Vedi motivazione Art. 1, comma 1, lettera f)
Comma 7. (inserito ex-novo)
Discende dagli emendamenti relativi alle lettere e) ed f) del comma 1. per la necessaria definizione degli obiettivi del master.
Art. 4
(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)
- Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistico-professionali elevati. A tal fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
- Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
- I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
Motivazioni
Comma 1.
Vedi motivazione Art. 1, comma 1, lettera f)
Il termine di professionale viene aggiunto a quello di artistico in quanto la ricaduta della formazione artistica in ambito lavorativo deve prevedere unequivalente formazione professionale.
Art. 5
(Ordinamento didattico generale)
- Lofferta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di studio, individuati, sentito il Cnam, con decreto del Ministro e aventi analoghi obiettivi formativi qualificanti e correlate attività formative indispensabili di cui allart. 10, raggruppati in classi di appartenenza, in seguito chiamate classi.
- Le Istituzioni attivano corsi di studio nellambito di ciascuna classe anche con indirizzi diversificati, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle correlate attività formative.
- I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
- In prima applicazione del presente regolamento, i corsi di diploma accademico di laurea di primo livello sono istituiti:
- mediante trasformazione dei corsi già attivati, compresi i corsi sperimentali, nellimpianto ordinamentale precedente allemanazione della legge 508/99 (allegato A);
- su richiesta delle istituzioni, con decreto del Ministro, sentito il Cnam, mediante trasformazione dei corsi sperimentali approvati successivamente allentrata in vigore della legge;
- attraverso percorsi innovativi individuati su proposta delle istituzioni, sentito il Cnam, con decreto del Ministro.
- Per i corsi di cui al precedente comma il riconoscimento dei crediti formativi necessari, di cui al successivo art. 10, avverrà con decreto del Ministro da emanarsi, sentito il Cnam, entro 60 giorni dallapprovazione del presente regolamento.
- In prima applicazione del presente regolamento i corsi di diploma accademico di laurea di secondo livello sono attivati con decreto del Ministro, su proposta delle istituzioni, sentito il Cnam.
- I corsi di specializzazione, perfezionamento e master, sono attivati con riferimento agli indirizzi creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, teorico-metodologico, metodologico progettuale, delle tecnologie e nuovi linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio, con le procedure di cui al comma 5.
Motivazioni
Gli emendamenti allart. 5, oltre che dipendere dallemendamento allart.1, comma1, lettera g), hanno lo scopo di consentire una prima applicazione del presente regolamento che tenga conto dei trienni sperimentali avviati dal MIUR nellAnno Accademico 2000/01 il cui primo scade a conclusione del corrente Anno Accademico e quindi della possibilità di avviare da subito i corsi afferenti ai Diplomi accademici di laurea specialistici.
Comma 1.
Si ritiene che qualsiasi decreto riguardante aspetti di contenuto e ordinamentali relativi al sistema debba essere emanato previo parere del CNAM.
La sostituzione del termine scuole con il termine corsi di studio e del termine dipartimenti nel termine classi di appartenenza discende dalle motivazioni di cui allart. 1, comma 1, lettera g). In particolare, per quanto riguarda luso del termine dipartimento, si nota che, visto che larticolato, come fatto presente in premessa, è mutuato dallordinamento universitario, il termine, nellordinamento universitario, ha tuttaltro significato. Il dipartimento non è un insieme classificatorio di corsi aventi analoghi obiettivi formativi caratteristica appunto delle classi ma una struttura organizzativa, sotto-insieme della facoltà, finalizzata normalmente alla ricerca o al raggiungimento di competenze articolate attraverso la trasversalità delle competenze acquisibili allinterno del dipartimento stesso: lesempio più noto è quello del DAMS (Dipartimento Arti, Musica e Spettacolo) di Bologna, interno alla Facoltà di Lettere e Filosofia Nel settore musicale si potrebbero per esempio ipotizzare un Dipartimento del Teatro musicale a cui concorrono le competenze del Canto, della Direzione dorchestra, dellAccompagnamento pianistico, dellArte scenica ecc.; un Dipartimento della Formazione orchestrale piuttosto che della Musica dinsieme o di Musicologia. Tutte aree in cui la ricerca di nuove soluzioni espressive è continua e in cui confluiscono competenze specifiche che, attraverso la loro interazione, danno luogo a competenze complesse. Il dipartimento è quindi una struttura organizzativa che può essere istituita dalla singola istituzione, laddove se ne ravveda lopportunità o la necessità.
Le considerazioni sopra esposte ricadono nella riformulazione della tabella A allegata al comma 4.
Commi 2 e 3.
Vedi motivazioni emendamenti art. 1, comma 1, lettera f).
Comma 4.
La lettera a) specifica che i corsi elencati nella tabella A, pur mantenendo provvisoriamente le denominazioni dellordinamento previgente compresi i corsi sperimentali autorizzati nellimpianto ordinamentale precedente, debbano contenere quegli elementi di novità, se non altro sul piano ordinamentale, tali da poter essere adattati ai nuovi titoli di studio.
La lettera b) salvaguarda i percorsi formativi realizzati con le sperimentazioni richieste e autorizzate dal MIUR negli ultimi tre anni.
La lettera c) consente lattivazione di nuovi corsi nella prospettiva di fornire un quadro il più esauriente possibile delle attività formative che andrà a sostanziare il decreto di cui al comma 1.
Comma 5. (introdotto ex-novo)
Il successivo art. 10, se vuole essere operativo relativamente a quanto previsto dal precedente comma 4., deve prevedere una prima applicazione da normare con apposito decreto.
Commi 6. e 7.
Risultano dallo scorporo delloriginale comma 5. Si ritiene che i corsi di studio di secondo livello, i corsi di specializzazione e quelli di perfezionamento e master debbano poter essere attivati su richiesta delle istituzioni nel rispetto dellautonomia didattica delle medesime, pur sotto il controllo del MIUR. Stessa prassi è attualmente in vigore nel sistema universitario.
In particolare, laggiunta - nella qualificazione degli indirizzi relativi ai corsi di specializzazione, perfezionamento o master dei termini teorico-metodologico e metodologico-progettuale, salvaguarda percorsi formativi tipici del settore musicale e del design e si richiama agli emendamenti ai commi 2 e 3 dellart.3
Si allega la tabella A come emendata. Per quanto riguarda Conservatori ed Istituti musicali pareggiati i raggruppamenti dei corsi di studio sono stati stabiliti sulla base delle affinità circa gli obiettivi e circa i percorsi formativi afferenti ai relativi titoli di studio
Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati
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CLASSI
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CORSI
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I
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Discipline esecutivo-interpretative strumentali e vocali
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Flauto traverso (tutte le taglie)
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Flauto dolce
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Oboe, Oboe damore, Corno inglese, Heckelphon
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Clarinetto (tutte le taglie);
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Saxofono (tutte le taglie);
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Fagotto, Controfagotto
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Corno
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Tromba
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Trombone, Basso-tuba
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Percussioni (comprese piastre e tastiere);
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Violino
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Viola
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Violoncello
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Viola da gamba
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Contrabbasso, violone
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Pianoforte
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Clavicembalo, fortepiano, clavicordo
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Organo
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Chitarra
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Liuto
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Mandolino
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Arpa, Arpa rinascimentale
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Fisarmonica
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Canto
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Musica vocale da camera
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II
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Discipline direttoriali
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Direzione dorchestra
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Musica corale e direzione di coro
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III
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Discipline compositive
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Composizione
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Composizione elettronico-informatica
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Prepolifonia
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Composizione polifonica vocale
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Strumentazione per banda
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IV
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Discipline tecnologiche
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Musica elettronica
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V
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Nuovi linguaggi musicali
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Jazz
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VI
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Scienze della pedagogia e della didattica musicale
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Didattica della musica
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VII
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Scienze teoriche, storiche e musicologiche
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Musicologia
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Le discipline sotto elencate sono le materie complementari dellordinamento previgente. In prima applicazione saranno attività formative ricomprese nelle tipologie di cui allart. 10 in rapporto agli obiettivi formativi dei corsi di studio:
Musica dinsieme per fiati;
Musica dinsieme per archi;
Musica da camera;
Quartetto;
Esercitazioni orchestrali;
Esercitazioni corali;
Pianoforte complementare;
Arte scenica (laboratorio teatrale);
Teoria e solfeggio;
Storia della musica;
Estetica della musica;
Letteratura poetica e drammatica;
Lettura della partitura;
Cultura musicale generale (Armonia complementare);
Violino complementare;
Organo complementare e canto gregoriano;
Viola complementare.
Accademie di belle arti
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CLASSI
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CORSI
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Arti visive
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Pittura
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Scultura
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Decorazione
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Grafica
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Progettazione
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Scenografia
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Decorazione e arti applicate
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Progettazione artistica per limpresa
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Metodologie e tecniche della conservazione e restauro
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Restauro pittorico
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Restauro Scultoreo e dei materiali lapidei
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Restauro dellarte contemporanea e dei nuovi materiali
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Comunicazione e valorizzazione dei Beni Culturali
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Comunicazione e didattica dellarte
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Comunicazione multimediale
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Didattica dellarte
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Organizzazione e Comunicazione delle arti visive
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Istituto superiore per le industrie artistiche
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CLASSI
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CORSI
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Disegno industriale
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Design
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Visual design
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Accademia Nazionale di Danza
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CLASSI
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CORSI
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I
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Tecniche della danza
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Classica
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Contemporanea
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Etnostorica
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Tecniche di Supporto
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II
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Didattica
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Classica
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Danza educativa
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Contemporanea
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Storico-teorico
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Danza terapia
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III
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Coreografia
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Classica
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Contemporanea
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Nuove tecnologie
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Metodologia della composizione
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ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA
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CLASSI
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CORSI
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Arte Drammatica
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Arte, scienze e tecniche del teatro e dello spettacolo
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Recitazione
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Regia
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Mimo e maschera
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Drammaturgia
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Pedagogia e didattica del teatro
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Teatro musicale
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Teatro di figura
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Teatro danza (**)
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Teatro multimediale
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Teatro di animazione
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Teorie e tecniche della performance
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Tecniche della comunicazione e della gestione del Teatro e dello spettacolo
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(**) Per quanto riguarda lattivazione del corso in questione, il CNAM ribadisce il criterio generale già espresso per i rapporti con lUniversità e cioè che discipline che in qualche modo abbracciano le specificità di istituzioni diverse necessitano di p
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rocedere di comune intesa.
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Art. 6
(Crediti formativi)
- Al credito formativo, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
- La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
- I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà. Variazioni sono previste in relazione ad attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d).
- Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dellalta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui allart. 69 della legge 17/05/1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico.
- Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne lattualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
- Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina .
- In prima applicazione del presente regolamento con decreto del Ministro, sentito il Cnam, sono individuati i criteri generali per le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.
Motivazioni
Si ritiene di dover sopprimere la dizione accademico recependo il più generale sistema di credito europeo o ETCS. Inoltre, il sistema dei crediti, per essere efficace allinterno del sistema dellAFAM, abbisogna di alcuni aggiustamenti. Alcuni degli emendamenti proposti vanno nella direzione di poter utilizzare i crediti in tutto il loro potenziale
Comma 1.
Vedi motivazione emendamento art. 1, comma 1, lettera f)
Comma 3.
Vedi motivazione emendamento art. 1, comma 1, lettera f).
La formulazione del secondo periodo del comma permette che la variazione alla quota di lavoro personale del credito sia in più o in meno: nel settore musicale, infatti, la quota di lavoro personale, per le discipline esecutivo-interpretative individuali, può essere, in rapporto alla quota riservata allistituzione, anche di 10 a 1. Viceversa per le discipline esecutivo-interpretative collettive.
Comma 5.
Il sistema dei crediti deve poter valere non soltanto allinterno dellAFAM, ma anche nel sistema universitario e in quello della formazione tecnica superiore. Daltronde la legge 268/02, prevede che il titolo di primo livello sia spendibile presso il sistema universitario
Comma 6.
Lemendamento è teso a salvare il diritto allo studio dello studente lavoratore.
Comma 8.
Vedi motivazioni emendamento Art. 5, comma 1
Si ritiene che un decreto ministeriale non possa, per ovvie ragioni, entrare nello specifico delloggetto, ma debba comunque indicare dei criteri generali
Art. 7
(Ammissione ai corsi di studio)
- Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di laurea di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito allestero, riconosciuto idoneo. A fronte di particolarissime e accertate capacità e competenze artistiche, teoriche e scientifiche, le istituzioni possono ammettere ai corsi di diploma accademico di laurea di I livello studenti ancorché privi del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito allestero riconosciuto idoneo comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico di laurea di I livello. Tale eccezione è applicabile solo se è espressamente recepita e disciplinata dai regolamenti didattici delle singole istituzioni.
- Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di laurea di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di laurea di primo livello o di altra laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello certificata tramite riconoscimento di debiti o crediti formativi da parte dellistituzione.
- Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di laurea di I livello o di altra laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito allestero e riconosciuto idoneo.
- Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design occorre essere in possesso del diploma accademico di laurea specialistica di II livello o di altra laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito allestero e riconosciuto idoneo.
- Per essere ammessi sia ad un corso di perfezionamento che ad un master di I e II livello occorre essere in possesso rispettivamente del diploma accademico di laurea di primo livello, ovvero del diploma accademico di laurea di secondo livello, ovvero di altro titolo di studio di I e II livello conseguito allestero e riconosciuto idoneo.
- Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di diploma è deliberata dall'istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dellUnione europea e degli accordi internazionali vigenti.
- Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato in relazione alle potenzialità formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui allarticolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge.
Motivazioni
Gli emendamenti allart. 7 discendono dagli emendamenti allart. 1 comma 1, lettera f), e da quelli allArt. 3 comma 7 (inserito ex-novo).
Comma 1
Si ritiene di dover estendere il principio di deroga al possesso del diploma di scuola secondaria superiore per lammissione ad un corso di diploma accademico di I livello a tutto il sistema AFAM. Tale deroga è applicabile solo se espressamente recepita e disciplinata nei regolamenti didattici delle singole istituzioni.
Comma 2
Il riconoscimento dei crediti è rafforzato a maggiore tutela della formazione acquisita dagli studenti.
Comma 4
Il corso di formazione alla ricerca è analogo quanto a finalità formative al dottorato di ricerca. Si ritiene quindi che debba essere frequentato dopo il conseguimento dei titolo di II livello.
Art. 8
(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)
- Per conseguire il diploma accademico di laurea di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente 180 crediti.
- Per conseguire il diploma accademico di laurea di secondo livello lo studente deve aver acquisito un numero di crediti totale di 120 crediti, oltre quelli già acquisiti per conseguire un titolo di I livello.
- Per conseguire sia il diploma di perfezionamento che il master di I o di II livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, oltre quelli già acquisiti per conseguire rispettivamente un titolo di I o di II livello.
- Per conseguire il diploma accademico di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero complessivo di almeno 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti.
- Per conseguire il diploma accademico di formazione alla ricerca artistica, musicale, coreutica, drammatica e del design, lo studente deve aver acquisito un numero di 180 crediti, oltre a quelli già acquisiti per conseguire un titolo di II livello
.
- Per ogni corso di studio è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Motivazioni
Tutti gli emendamenti hanno lo scopo di determinare il numero dei crediti dei vari corsi di studio, in particolar modo quelli relativi al conseguimento del titolo di studio di II livello: il CNAM giudica che nessun settore dellAFAM possa prevedere, per il titolo di II livello, un numero di crediti inferiore a 120, corrispondenti a una durata di due anni.
Art. 9
(Istituzione e attivazione dei corsi di studio)
- Le istituzioni, con proprie deliberazioni, attivano o disattivano i corsi di studio autorizzati dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
- All'atto dell'istituzione di un corso di diploma, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso la medesima istituzione. Sulla base di specifiche convenzioni, da stipulare con altre istituzioni o università, nel quadro di un orientamento generale espresso dal Cnam e dal Cun, sarà possibile predeterminare il reciproco riconoscimento dei crediti presso altre istituzioni o università.
- Le istituzioni, per le loro attività formative, possono convenzionarsi con le università e altri soggetti pubblici e privati, anche stranieri.
Motivazioni
Comma 2.
Lemendamento ha lo scopo di creare un sistema di crediti il cui riconoscimento sia lasciato allautonomia delle istituzioni, ma allinterno di un quadro di riferimento comune. Non a caso il Ministro con proprio decreto ha istituito un gruppo di studio congiunto CUN-CNAM, proprio al fine di evitare sovrapposizioni tra i due sistemi e sottolinearne le specificità.
Art. 10
(Obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole)
- Con decreto del Ministro, sentito il Cnam, di cui allarticolo 5, comma 1, è individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
- attività formative relative alla formazione di base;
- attività formative caratterizzanti la classe;
- attività formative affini o integrative a quelle caratterizzanti e di contesto
;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; altre attività, non previste nelle precedenti lettere, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.
- Le attività di cui alle lettere a), b), c) comprendono, ove ad esse correlate, attività laboratoriali e di produzione artistica.
- Con il medesimo decreto è altresì determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore a 10 % e non superiori al 15%.
Motivazioni
Comma 1.
Lemendamento alla lettera c) viene introdotto in quanto il CNAM giudica che nel sistema dellAFAM, in riferimento ad alcuni settori, possano essere previste attività formative affini o integrative
, analogamente a quanto previsto per il sistema universitario.
Lemendamento alla lettera d ha lintento di specificare che alcune delle attività elencate nella bozza sottoposta a parere siano già presenti nelle attività di cui alle lettere a) e b), quanto meno relativamente ad alcuni settori
Comma 2 (inserito ex-novo).
Si rende necessario sottolineare la necessità della presenza di attività di laboratorio e di produzione artistica nelle diverse tipologie di attività formative, laddove, a seconda della specificità del settore, siano previste nelle diverse tipologie stesse.
Comma 3
Si ritiene che le attività riservate alle scelte autonome dello studente, data la particolare tipologia delle istituzioni AFAM e per lesigenza di una opportuna omogeneità sul piano nazionale, debbano contenere anche un esplicito limite superiore.
Art. 11
(Regolamenti didattici)
- Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati, sentito il Cnam, dal Ministero.
- I regolamenti didattici e le relative modifiche sono emanati con decreto del Direttore e sono pubblicizzati anche per via telematica. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.
- Ogni ordinamento didattico determina:
- le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di altre attività formative;
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- le disposizioni sugli obblighi di frequenza, comunque non inferiore al 50% della totalità delle attività formative;
- I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione delle attività didattiche comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma di cui allart. 3;
e bis) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui allarticolo 7, comma 1;
f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti contestualmente impegnati in attività lavorative;
i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti ai sensi dellarticolo 3, comma 7.
- I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
- Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
- Laccesso agli esami finali non è consentito ai candidati privatisti.
- Le commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal direttore e sono composte da un presidente e da almeno due membri.
Motivazioni
Comma 1.
Si ritiene che qualsiasi decreto riguardante aspetti di contenuto e ordinamentali relativi al sistema debba essere emanato previo parere del CNAM.
Comma 3.
- Vedi motivazione emendamento art. 1, comma 1, lettera h)
- Tutto il sistema dellAFAM è caratterizzato da una prevalenza di attività formative a contenuto pratico. La verifica a distanza non può essere contemplata nel sistema.
- Per motivazioni analoghe, si ritiene utile fissare soglie delimitanti lobbligo di frequenza
Comma 4.
- Per motivazioni analoghe a quelle esposte alle lettere f) e h) del comma 3, non è prevedibile la presenza di studenti che frequentino a tempo parziale, se non specificatamente per impegni di lavoro
- la qualità della didattica è oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione di istituto e del Comitato di valutazione. Lordinamento didattico può avere come oggetto di valutazione lattività formativa svolta
Comma 7. (inserito ex-novo)
È necessario fare chiarezza sul problema dei privatisti, la cui ammissione agli esami di qualsiasi ordine e grado non può più essere prevista nel sistema dellAFAM
Comma 8. (inserito ex-novo)
Nellordinamento previgente la composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale è sempre stata oggetto di controversia. Il CNAM ritiene quindi utile determinarla.
Art. 12
(Procedure per la trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dellAccademia Nazionale di danza)
- I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza mantengono attivi i corsi di formazione musicale e coreutica di base disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alle scuole medie e alle scuole secondarie superiori.
- Con decreto del Ministro, su proposta delle Istituzioni, sentito il CNAM, è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione allattivazione della formazione musicale e coreutica di base nellambito dellistruzione primaria e secondaria.
- In attesa dellemanazione del decreto di cui al comma 2, i competenti organi dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e dellAccademia nazionale di danza nei rispettivi regolamenti didattici predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.
Motivazioni
La trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dellAccademia nazionale di danza è sancita dallart. 2 della legge 508/99. Nel disposto legislativo detta trasformazione si rendeva necessaria, a fronte della posizione delle Accademie di belle arti, degli ISIA e dellAccademia di arte drammatica allinterno del sistema dellAlta formazione artistica e musicale, in quanto mentre le ultime tre istituzioni appartenevano già ad un segmento formativo post-secondario, le prime mantenevano una struttura formativa verticale, trasversale quindi al segmento formativo secondario e universitario. La trasformazione quindi riguarda la necessità di conformare la fascia di studi superiore dei Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia nazionale di danza agli ordinamenti previsti dalla legge. Larticolato in esame contiene già procedure che implicitamente consentono di verificare ladeguamento del settore musicale e coreutico al disposto legislativo della 508/99: in particolare i commi 5 e 6 dellart.13 e i commi 1, 2 e 3 dellart. 20.
Si ritiene quindi di trasferire il comma 3 dellart. 20 allart. 12, scorporato, nel nuovo posizionamento, nei commi 1 e 2, di cassare i commi 2 e 3 dellart. così come redatto e di modificare il testo del comma 1, così come redatto, posizionandolo al comma 3. In particolare:
Comma 1 (modifica del comma 3 art. 20)
Il mantenimento in attività dei corsi di formazione musicale e coreutica di base fa parte integrante del processo di trasformazione
Comma 2 (modifica del comma 3 art.20)
È probabile che la costituzione delle Scuole medie ad indirizzo musicale e dei Licei ad indirizzo musicale non si realizzi in modo omogeneo sul territorio nazionale. È quindi da parte delle istituzioni interessate che deve giungere la segnalazione della opportunità di far cessare i predetti corsi.
Comma 3 ( ex comma 1 modificato)
Come già rappresentato in premessa la trasformazione riguarda lorganizzazione delle attività didattiche, a prescindere dalle norme di reclutamento dei docenti cui fa riferimento il testo citando lart. 16, e dallidoneità delle sedi, comunque attrezzate, in quanto sedi di Istituzioni di Alta cultura, per le finalità rispetto alle quali sono state istituite.
CAPO III
Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema.
Art.13
Programmazione del sistema.
l. La programmazione persegue la finalità della qualificazione e del potenziamento del sistema dellalta formazione e specializzazione artistica e musicale.
2. Sono strumenti e modalità della programmazione listituzione nonché - quando se ne verificassero le effettive condizioni - tenendo in ogni caso conto delle esigenze territoriali - la soppressione, laccorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi; ladeguamento delle risorse delle istituzioni, ivi comprese quelle per strutture e personale docente e non docente; gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e Comitati regionali di coordinamento di cui allart.18; la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dallUnione europea o soggetti terzi.
- A decorrere dallanno accademico 2003/2004, il Ministro, sentito il C.N.A.M., indica annualmente con propria direttiva, nellambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e coordinamento, anche ai fini dellassegnazione dei fondi per il finanziamento e per lo sviluppo del sistema, criteri generali e linee guida per il funzionamento del sistema stesso, in particolare per quanto riguarda:
a) le risorse finanziarie da impegnare in rapporto agli obiettivi definiti dai programmi triennali di cui al successivo comma 5;
b) il fabbisogno di personale docente e non docente in rapporto allistituzione e allattivazione dei corsi di studio;
c) la programmazione e la promozione di iniziative per la ricerca e la produzione artistica;
d) lattivazione di servizi e di interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio.
4. Con decreti del Ministro, sentito il Cnam, sono determinati i criteri per:
a) leventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti, entro i limiti di cui al successivo comma 5;
b) la costituzione di nuove istituzioni, con le procedure di cui al successivo comma 9;
c) listituzione di corsi in sedi decentrate con le procedure di cui al successivo comma 10;
d) la trasformazione e la soppressione, ai sensi dellart. 2, comma 8, lettera l) della legge, di quelle istituzioni che non conseguano gli obiettivi programmatici di cui al successivo comma 5;
e) la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita istanza ai sensi della legge;
f) listituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e documentazione, nonché ogni altra struttura anche multimediale, ivi comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per listituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
- la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dellistituzione;
h) la costituzione, ai sensi dellart. 2, comma 8, lettera i) della legge, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dellofferta formativa, di politecnici delle arti, nei quali confluiscono le istituzioni dellalta formazione artistica e musicale presenti nel territorio, nonché strutture delle università. Il politecnico delle arti è costituito sulla base di apposita richiesta prodotta dalle istituzioni che intendano confluirvi e che stipulano a tal fine un protocollo di intesa preventivo.
i) le procedure per la costituzione, nellambito del sistema, di centri di eccellenza.
5. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla direttiva di cui al comma 3, le singole istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente.
6. I programmi di cui al comma 5, deliberati dai competenti organi delle istituzioni e corredati dei pareri dei comitati regionali di coordinamento, sono trasmessi al MIUR che li valuta sulla base delle linee guida definite dal Ministro tenuto conto dei risultati ottenuti in relazione a quanto previsto nel programma precedente.
7. Sentito il CNAM ed il Comitato, il Ministro, con proprio decreto, approva la programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali di ogni istituzione.
8. Ai fini di una razionalizzazione dellofferta formativa su base regionale laccorpamento e fusione delle istituzioni esistenti si attua:
- attraverso intese tra le istituzioni stesse;
b) a seguito delle procedure di verifica di cui allart. 2 comma 8 lettera l) della legge.
9. La costituzione di nuove Istituzioni di cui al comma 4 lett. b) si attua attraverso:
- accordi di programma tra il Ministro e i Comitati di coordinamento di cui allart. 18;
- la trasformazione dei corsi decentrati di cui al comma 4 lettera c).
Il graduale funzionamento della nuova istituzione è affidato allistituzione che ha a suo tempo attivato i corsi decentrati, a seguito di specifica proposta. La proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati, ed è corredata della relazione del Comune, della Provincia o della Regione ospitante la nuova istituzione con le specifiche di fattibilità, e della predisposizione della programmazione triennale di cui al comma 5. Alla scadenza del triennio programmatico il Ministro, sentiti il CNAM e il Comitato, con proprio decreto conferma la costituzione della nuova istituzione, o il suo riaccorpamento allistituzione proponente.
10. Listituzione di corsi in sedi decentrate si attua dintesa con i Comitati regionali di coordinamento di cui allart. 18, dietro proposta dellistituzione responsabile della gestione didattica ed amministrativa dei corsi stessi. La proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati con le specifiche di fattibilità e della predisposizione della programmazione triennale di cui al comma 5.
Motivazioni
Gli emendamenti proposti sono ispirati ai seguenti criteri:
- Lasciare allautonomia delle istituzioni ciò che riguarda il funzionamento interno
- Stabilire viceversa per decreto tutto quanto concerne la programmazione dellofferta formativa sul territorio
- Determinare i criteri relativi ad accorpamenti e fusioni, istituzione o soppressione di corsi decentrati, costituzione di nuove istituzioni
Comma 2.
La soppressione, laccorpamento e la trasformazione delle istituzioni e dei corsi sono da intendersi come misure straordinarie: di qui la necessità di assumerne la relativa decisione con provvedimenti mirati.
Agli accordi di programma è utile che partecipino attivamente i Comitati regionali di coordinamento, che, assieme alle istituzioni, possono avere una conoscenza diretta delle esigenze del territorio.
Comma 3.
Il comma 3 è stato scorporato in due commi:
nel primo vengono indicati obiettivi interni al funzionamento delle singole istituzioni (nuovo comma 3);
nel secondo vengono indicati gli obiettivi riguardante la programmazione dellofferta formativa sul territorio. Viene proposto un emendamento soppressivo della lettera d) in quanto listituzione dei corsi perviene alle competenze delle istituzioni, né il Comitato per la valutazione del sistema universitario entra nel merito delle scelte programmatiche delle singole istituzioni. La lettera e) viene inserita nel nuovo comma 4. Risultano quindi:
Comma 3 (nuovo)
Gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d), non possono che essere definiti dalle istituzioni interessate sia per la diretta conoscenza delle specifiche realtà istituzionali, sia per il rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla legge 508/99. In particolare, per quanto riguarda il fabbisogno del personale, già ora, allinterno dellorganico funzionale, le singole istituzioni ne articolano il fabbisogno: non si ravvisa quindi la necessità di stabilire gli obiettivi di cui sopra per decreto ma con direttiva del ministro.
Comma 4. (inserito ex-novo come scorporo delloriginale comma 3.)
Gli obiettivi dalla lettera a) alla lettera i) riguardano tutti la programmazione dellofferta formativa a livello territoriale ed è opportuno che vengano definiti con decreto, sentito il CNAM, come da motivazione dellemendamento allart. 5, comma 1.
Si è ritenuto di introdurre una lettera h) riguardante la costituzione dei Politecnici delle arti, prevista dallart. 2, comma 8, lettera i della legge 508/99: in alcune situazioni territoriali si stanno attuando già le procedure predispositive allattuazione di detti Politecnici, strutture quanto mai preziose in relazione allinterazione tra diversi sistemi di produzione artistica.
Comma 7 (ex comma 6)
Vedi motivazione emendamento allart.5, comma 1
Commi 8, 9, 10 (inseriti ex-novo)
Laccorpamento e la fusione tra istituzioni, la costituzione di nuove istituzioni, listituzione di corsi in sedi decentrate, la trasformazione di corsi in sede decentrata abbisognano di procedure che gli emendamenti proposti indicano.
Art. 14
(Tutorato)
- Le Istituzioni provvedono ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del consiglio accademico. per i servizi di tutorato, il consiglio di amministrazione garantisce i mezzi e le risorse necessarie.
- Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
- I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
Motivazioni
Comma 1.
È necessario che il funzionamento del servizio di tutorato sia garantito con un capitolo di spesa che il Consiglio di Amministrazione deve prevedere.
Art. 15
(Valutazione)
- Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede alla valutazione del sistema dellalta formazione artistica e musicale e alla definizione dei parametri e degli standard di riferimento per lidoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni.
- Il Comitato, nellambito delle sue competenze, provvede alla verifica del mantenimento da parte delle istituzioni degli standard di cui al comma 1.
- Il Comitato, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione delle istituzioni, elabora ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione ai fini dellemanazione del decreto di cui allart. 13, comma 7, nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sullo stato dellalta formazione artistica e musicale. I predetti rapporti sono trasmessi dal Ministro alle competenti Commissioni parlamentari.
- In prima applicazione, nelle more di un necessario ampliamento del Comitato con apposita sezione riguardante il sistema dellalta formazione artistica e musicale, e per consentire limmediata attuazione dellart. 12 e dellart.13 commi 5,6 e 7, provvede alla valutazione del sistema avvalendosi di una Commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto del Ministro, specifica per il settore dellalta formazione artistica e musicale e composta, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, da cinque membri. Il Comitato e la Commissione tecnico-scientifica, per le funzioni consultive previste dallart. 2 lett. A) della Legge 370/99, si avvarranno dei corrispondenti organi previsti nel settore dellalta formazione artistica e musicale.
Motivazioni
Il Comitato per la valutazione del sistema universitario, istituito con la legge 370/99, assolve principalmente una funzione di elaborazione di metodologie e di programmazione della propria attività di valutazione, come si evince dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, art. 2 della legge stessa. Su richiesta del Ministro svolge poi le attività previste dallarticolo in esame. A questi fini il comma 8, lettera l), art. 2 della legge 508/99, prescrive il ricorso al Comitato come una delle possibilità di verifica periodica del sistema dellAlta formazione artistica e musicale. Si ritiene che, ai suddetti fini, sia utile laffiancamento di una apposita Commissione con specifiche conoscenze del sistema. In particolare:
Comma 1
Viene soppressa lultima frase del comma in quanto non è chiaro a quale aspetto della programmazione prevista dallart. 13 si fa riferimento
Comma 2
Il riferimento allart. 13 cade sotto le considerazioni di cui al comma 1, quello allart. 15 è tautologico e quello allart. 16 non è pertinente.
Comma 4 (inserito ex-novo)
Risponde alle considerazioni in premessa
Art. 16
(Personale delle istituzioni)
1. Il Ministro, con propri decreti disciplina le procedure per il conseguimento, attraverso giudizi anche su base nazionale, dellidoneità allinsegnamento, nei corsi di cui allarticolo 3, separatamente per il ruolo di ordinario, di associato e di ricercatore.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono definiti in particolare:
a) il numero massimo di soggetti che possono conseguire lidoneità per ciascun insegnamento da determinarsi in misura non superiore del 30% rispetto al fabbisogno indicato nel programma triennale;
b) le procedure e i termini per lindizione e la conclusione dei giudizi idoneativi, da tenersi con cadenza biennale;
c) i requisiti artistici culturali e professionali per la partecipazione ai giudizi di idoneità;
d) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici su base elettiva, composte da esperti di alta qualificazione, anche stranieri;
e) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti delle commissioni;
f) i criteri generali di valutazione;
g) le modalità per la formazione delle liste degli idonei e la durata dellidoneità;
- Le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti ed alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure selettive disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 1. Il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
- Nel limite della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni procedono altresì alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, con studiosi stranieri o italiani che abbiano acquisito una qualificazione artistica e professionale riconosciuta in ambito europeo ed internazionale.
5. Per le attività formative di cui allarticolo 10 lettera d), le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.
6. Per la copertura degli insegnamenti ricompresi nei settori scientifico disciplinari delle università le istituzioni possono anche conferire incarichi di insegnamento a professori universitari ovvero provvedere tramite convenzioni con le università.
7. In sede di programmazione annuale delle attività le Istituzioni assicurano la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche e lassolvimento degli impegni previsti dalle norme di stato giuridico. A tal fine, ferma restando per i docenti la responsabilità del corso relativo al proprio insegnamento possono essere attribuiti, nell'ambito della programmazione didattica e con il consenso dellinteressato, laffidamento di corsi o moduli didattici, coerenti con la disciplina dinsegnamento.
8. In prima applicazione del presente regolamento i docenti degli ISIA sono ritenuti in possesso di idoneità già certificata dai Comitati Scientifico Didattici delle istituzioni a norma dei decreti istitutivi e successiva conferma di cui alla legge n. 318 del 13 agosto 1993.
- NellAccademia nazionale di danza e nellAccademia nazionale di arte drammatica i rispettivi regolamenti individueranno gli insegnamenti per i quali si rende necessario ricorrere alla scritturazione di artisti secondo i criteri in vigore nel settore dello spettacolo.
- Il rapporto di lavoro che si instaura ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto alla contrattazione collettiva nazionale.
Motivazioni
Il CNAM ritiene indispensabile addivenire ad una ridefinizione dello stato giuridico del personale docente in grado di definire le fasce di docenza: ordinario, associato e ricercatore stante il parallelo con il sistema universitario.
Comma 1.
Si vuole lasciare spazio alla possibilità di stilare giudizi idoneativi a livello locale
Comma 2.
Lemendamento alla lettera a) ne rende più chiaro il significato. Lemendamento soppressivo alla lettera d) è motivato dal convincimento che le commissioni giudicatrici siano costituite per intero su base elettiva. Lemendamento alla lettera g) è puramente lessicale
Comma 6.
Il ricorso a docenti universitari o a convenzionamenti con le università non può considerarsi obbligatorio
Comma 7
La soppressione, nel secondo periodo, delle parole e la supplenza di ulteriori è motivata dal fatto che listituzione di corsi integrativi della didattica non supplisce gli insegnamenti affidati alla relativa titolarità, ma li integra.
Comma 8
La norma introdotta tiene conto della specificità degli ISIA in funzione dei decreti istitutivi, tuttora vigenti. La presente norma è dettata dallesigenza principe di garantire la necessaria continuità didattica nel delicato momento del passaggio a riforma.
Comma 9
Nell'Accademia Nazionale di Danza e nell'Accademia nazionale d'arte drammatica si è reso necessario, sin dalla loro costituzione, provvedere alla scritturazione di artisti di fama nazionale e internazionale strettamente collegati al mondo dello spettacolo. La normativa in vigore prevede delle specifiche forme contrattuali, proprie del mondo dello spettacolo, che in pratica sottopone tal genere di contratti alla disciplina contributiva obbligatoria stabilita dal Decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 20 luglio 1945.
Comma 10 (inserito ex-novo)
In armonia con quanto stabilito dal comma 6, art. 2 della legge, anche i futuri rapporti di lavoro del personale docente devono rimanere ovviamente disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale non potendosi, allo stato della legislazione attuale, ipotizzare un sistema pubblicistico né tantomeno un sistema privatistico svincolato dal sistema del pubblico impiego di cui alla legge 29/93 e successive modificazioni.
Art .17
(Sedi delle istituzioni)
- Le istituzioni dispongono di spazi, di strutture e di attrezzature adeguati al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali e conformi ai parametri individuati dal Comitato e finalizzati alle esigenze del progetto didattico formativo deliberato dal consiglio accademico.
- Con il decreto di cui allarticolo 13 comma 4 sono definite iniziative, tempi e modalità per ladeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, con particolare riguardo ai laboratori, ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale; le disposizioni relative a musei, collezioni e biblioteche sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
- Gli spazi e le attrezzature in dotazione delle istituzioni possono essere utilizzati, previa convenzione, da università e da altri enti pubblici e privati.
- Le istituzioni disciplinano le modalità per la fruibilità allesterno del proprio patrimonio artistico, musicale e bibliografico.
- I musei, le biblioteche, le sale da concerto e ogni altra struttura connessa alle istituzioni saranno dotate di personale idoneo al loro funzionamento.
Motivazioni
Comma 1
Lemendamento aggiuntivo è motivato dalla necessità di ricondurre lidoneità delle sedi allattività didattica.
Comma 5
Il CNAM giudica indispensabile per lefficace funzionamento delle Istituzioni, che tutte le strutture a loro connesse siano dotate del necessario personale. A tale scopo inserisce il comma 5
Art. 18
(Comitati regionali di coordinamento)
- In ogni regione, al fine di assicurare un coordinato sviluppo del sistema, è istituito un apposito comitato composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, e dai rappresentanti delle province sedi di istituzioni.
- I comitati eleggono nel loro seno un presidente ed individuano la sede dellistituzione che assicura il supporto tecnico e amministrativo.
- I comitati, oltre ad esercitare le funzioni di cui allarticolo 13, favoriscono il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi, di orientamento, di diritto allo studio, di formazione continua e ricorrente, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, e promuovono, sulla base delle istanze economiche, sociali e culturali del territorio, lo sviluppo della produzione artistica, musicale, coreutica, drammatica e del design.
- I comitati possono stabilire opportune forme di collaborazione con i corrispondenti comitati regionali di coordinamento universitari.
Motivazioni
È molto probabile che le convenzioni con le università si attuino in prospettiva con una certa frequenza, specie dopo lemanazione della legge 268/02. Ciò motiva linserimento del comma 4.
Art. 19
(Fondazioni)
- Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato eventualmente con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle fondazioni;
Motivazioni
Comma 1.
Si ritiene che qualsiasi decreto riguardante aspetti di contenuto e ordinamentali relativi al sistema debba essere emanato previo parere del CNAM.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 20
(Norme transitorie e finali)
- Le istituzioni attivano i nuovi corsi ed indirizzi tenendo conto anche delle sperimentazioni autorizzate ed adeguano successivamente gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua, sentito il Cnam, le classi relative ai predetti corsi.
- Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
- Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui allarticolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico di laurea attivati in via sperimentale.
- Le disposizioni di cui allarticolo 16 si applicano per la copertura degli insegnamenti per i quali risultino esaurite le relative graduatorie previste dallarticolo 2 comma 6 della legge.
Motivazioni
In riferimento alle considerazioni di cui allart. 12, il comma 3 viene riposizionato (scorporato in due commi) nellart. 12. In particolare:
Comma 1
Lemendamento è motivato dalla necessità di tener conto delle sperimentazioni avviate nellultimo triennio
Art. 21
(Istituzioni non statali)
- Lautorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al presente regolamento è conferita a Istituzioni promosse o gestite da Enti pubblici e privati con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni della programmazione di cui allarticolo 13, comma 5 e 6.
- Lautorizzazione è concessa previa verifica della disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di risorse finanziarie e umane necessarie per lefficace svolgimento dei corsi.
- I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto lautorizzazione di cui al comma 1 possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui lordinamento didattico sia conforme alle disposizioni di cui allart. 11 e sia approvato con decreto del Ministro.
- Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono conferiti secondo le modalità e le procedure di cui allarticolo 16.
- Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
- Le Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico sono comunque tenute a presentare istanza per lautorizzazione entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della lettera l) art. 2, comma 8 della legge. Nel rilascio dellautorizzazione si terrà conto, in via prioritaria, delle Istituzioni alla cui gestione partecipano soggetti pubblici.
Motivazioni
Una normativa riguardante la regolamentazione di istituzioni private da ricomprendere nel sistema dellalta formazione artistica e musicale abbisognerebbe di una apposita legge, piuttosto che essere inserita in un regolamento applicativo di una legge che non prevede loggetto stesso della normativa. Tuttavia, poiché di fatto del sistema dellalta formazione artistica e musicale fanno parte accademie di belle arti legalmente riconosciute, lart. 21 mantiene una sua legittimità.
Comma 1.
Laggiunta del termine pubblici ha lo scopo di sottolineare la necessità che la gestione di eventuali istituzioni private sia concessa comunque ad Enti e non a soggetti individuali.
Comma 6.
Si ritiene di dover ribadire la necessità di dare il dovuto riconoscimento alle Accademie storiche non statali, nate tra la fine del sec. XVIII e linizio del XIX, quali quelle di Perugina, Verona, Genova, Bergamo e Ravenna, garantendo a queste istituzioni, ove lo richiedano, un immediato inserimento nel sistema dellalta formazione artistica e musicale.
Art. 23
(Abrogazione di norme)
- A decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dellarticolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 25 comma 2 lett. m), 50, 63, 75, 174, 206, comma 1, lett.c, 207 208, 209, 210, 211, 212 comma 3, 217, 218, 219, 220 comma 5, 223, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241 comma 5244, 249, 250, 251, 252, 253 commi 4,5,6 e 7, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ,271, 272, 274, 275, 367 commi 1 e 2, 368, 369, 376, 451, 551 comma 3, 552 comma 5 bis, 553 comma 6, 623 lett. d) e f)del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297 e comunque è abrogata qualunque norma riconducibile allordinamento scolastico in contrasto con il presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Motivazioni
Viene corretto un errore materiale relativo allabrogazione dellart. 20 comma 2: lart. pertinente è il 25.
Viene poi proposta labrogazione di ulteriori articoli per le motivazioni sottoesposte.
Art. 212, comma 4. - È in contrasto con il disposto legislativo della 508.
Art. 220, comma 5 - Stesse motivazioni di cui sopra.
Art. 241, comma 5 - Stesse motivazioni di cui sopra.
Art. 272 - Riguarda la normativa di cui allart. 16 del presente regolamento.
Art. 367, commi 1 e 2 Norme superate dal disposto legislativo della 508.
Infine, la frase aggiunta in calce ha lo scopo di prevenire eventuali dimenticanze.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(f.to Dott. Roberto Morese) (f.to Prof.ssa Dora Liguori)