BOZZE NON CORRETTE
Mercoledì 3 luglio 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.
La seduta comincia alle 14.10.
Nuovo schema di regolamento in materia di autonomia delle Accademie e dei Conservatori, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, ricorda il parere del Consiglio di Stato che ha espresso rilievi critici sull'accentramento di funzioni eterogenee in un unico organo ritenendo preferibile un sistema binario in cui le competenze amministrative, patrimoniali e contabili siano attribuite al presidente e le competenze artistiche e disciplinari al direttore.
Angela NAPOLI (AN), nel riconoscere gli sforzi del relatore nella riformulazione del parere, ricorda che le Commissioni cultura dei due rami del Parlamento avevano già approvato il 3 agosto 2001 una proposta di parere favorevole con condizioni su uno schema di regolamento recante lo stesso titolo, che non prevedeva la figura del presidente all'interno delle accademie e dei conservatori. In seguito alle indicazioni del Consiglio di Stato, il Governo ha ritenuto di modificare lo schema di regolamento, stravolgendo di fatto quello precedentemente presentato, che si sarebbe potuto più opportunamente sostituire con un regolamento unificato elaborato di concerto con i diversi ministeri interessati. Nel rilevare che il parere del Consiglio di Stato non può giustificare una diversa interpretazione dell'autonomia prevista dalla legge n. 508 del 1999 per la riforma delle accademie e dei conservatori, presenta una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), stigmatizzato il comportamento del Governo nell'intera vicenda, ricorda che nel pieno rispetto della legge n. 508 del 1999 e con un forte consenso delle istituzioni interessate, la Camera e il Senato nell'agosto 2001 avevano espresso parere favorevole su uno schema di regolamento che avrebbe consentito una reale attuazione del processo di autonomia delle accademie e dei conservatori. La mancata emanazione del regolamento, protrattasi per un anno, ha fortemente danneggiato tale processo diminuendo, tra l'altro, la competitività delle istituzioni interessate. Nel manifestare il proprio dissenso dalle argomentazioni del relatore riguardo alle indicazioni del Consiglio di Stato, presenta una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).
Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), propone di modificare la proposta di parere, nel senso di prevedere nello schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 508 del 1999, il coordinamento con gli statuti delle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, anche in ragione del carattere bilingue dei loro territori.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, si dichiara disponibile a recepire nella proposta di parere il rilievo formulato dal deputato Zeller.
Alessio BUTTI (AN), espresso apprezzamento per il lavoro di mediazione svolto dal relatore, ribadisce che lo schema di regolamento su cui le Commissioni cultura della Camera e del Senato si erano favorevolmente espresse nell'agosto 2001 non contemplava la figura del presidente. Ricordato l'auspicio del presidente Adornato di pervenire all'espressione di un parere condiviso, chiede di sospendere brevemente la seduta per esaminare nel dettaglio le proposte alternative di parere al fine di trovare una mediazione tra le diverse posizioni.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, concorda con la proposta del deputato Butti.
Andrea COLASIO (MARGH-U), nel ritenere che la proposta del deputato Butti sia percorribile sul piano politico, sottolinea il carattere non vincolante del parere del Consiglio di Stato. Osserva infine che l'aspetto dell'autonomia statutaria e regolamentare appare prevalente rispetto a quello meramente organizzativo nelle istituzioni di alta cultura.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nel ritenere preferibile una mediazione politica che consenta di giungere all'espressione di un parere unanimemente condiviso, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.10.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, alla luce degli orientamenti emersi nel confronto informale con i rappresentanti dei gruppi, propone un'ulteriore formulazione della proposta di parere che riproduce l'impostazione di quello approvato dalla Commissione nell'agosto 2001.
Titti DE SIMONE (RC) propone un'integrazione alla condizione n. 7 della proposta di parere del relatore, prevedendo l'abrogazione anche dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, si dichiara disponibile a recepire nella proposta di parere il rilievo formulato dal deputato De Simone.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ringrazia il sottosegretario Caldoro per il lavoro svolto e ricorda che la proposta di parere inizialmente espressa dal relatore Santulli si discostava dal testo in esame, manifestando l'autonomia dell'istituzione parlamentare rispetto alle scelte governative. A titolo personale, dichiara che avrebbe considerato positivamente la distinzione tra le figure del presidente e del direttore all'interno delle accademie e dei conservatori, pur ritenendo perniciosa per l'autonomia di tali istituzioni la nomina ministeriale del presidente. Osserva che la mediazione raggiunta tra le diverse componenti politiche testimonia la coscienza con cui i deputati, in particolare quelli appartenenti al gruppo di Forza Italia, hanno svolto il loro lavoro rendendo un buon servizio al paese.
La seduta termina alle 15.25.
SECONDA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La VII Commissione,
esprime:
con le seguenti condizioni:
e con le seguenti osservazioni:
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI ANGELA NAPOLI, BUTTI, ROSITANI, MAGGI E FATUZZO La VII Commissione,
ritiene necessaria ed urgente l'approvazione del regolamento attuativo della riforma delle Accademie e Conservatori, approvata con la legge n. 508/99, al fine di un avvio concreto del processo di riforma;
esprime
con le seguenti condizioni:
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI GRIGNAFFINI, COLASIO, TITTI DE SIMONE, PISTONE, CAPITELLI, SASSO, TOCCI, MARTELLA, CARLI E LOLLI La VII Commissione,
ritiene non ulteriormente differibile l'approvazione del regolamento attuativo della riforma delle accademie e dei conservatori, approvata con la legge 508/99, prerequisito per la concretizzazione del processo di riforma;
esprime
con il vincolo delle seguenti richieste di modifiche:
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
esprime:
con le seguenti condizioni:
e con le seguenti osservazioni:
Atto n. 106.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Richiamato il dibattito svoltosi nella seduta di ieri e alla luce di alcuni ulteriori approfondimenti condotti sul testo dello schema di regolamento in esame, propone una seconda formulazione della sua proposta di parere favorevole, precisando che le modifiche riguardano esclusivamente le condizioni e, in particolare, il collegio dei docenti, la presenza di almeno due studenti e di un rappresentante del personale amministrativo tecnico ed ausiliario nel consiglio di amministrazione (vedi allegato 1).
Riformula pertanto la sua proposta di parere (vedi allegato 4).
ALLEGATI di seduta
esaminato il nuovo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
1) all'articolo 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) il collegio dei docenti»; conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente: «Art. 10-bis. (Collegio dei docenti) - 1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione»;
2) all'articolo 5, in considerazione dei suggerimenti del Consiglio di Stato, volti a garantire il rispetto dell'autonomia dell'Ente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra eminenti personalità che abbiano maturato significative esperienze giuridiche, economiche, libero professionali, amministrative o imprenditoriali»;
3) all'articolo 7, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) almeno due studenti eletti dalla componente studentesca», e la lettera e) con la seguente: «e) almeno un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)»;
3-bis) all'articolo 7, comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera b), in relazione al regolamento didattico»;
4) all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) due rappresentanti eletti dagli studenti»;
5) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «attuali organi di gestione», aggiungere le seguenti: «sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti»;
5-bis) all'articolo 14, comma 1, si preveda l'abrogazione integrale, e non solo parziale, degli articoli 212, 220, 228 e 241 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché l'abrogazione dell'articolo 239, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
a) sia chiarito se lo schema di decreto si applica anche alle istituzioni non statali, nel qual caso si ritiene indispensabile predisporre i necessari correttivi innanzitutto in relazione alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione che non può non essere espressione dell'ente gestore;
b) sia predisposto con urgenza un unico regolamento di attuazione della legge n. 508 del 1999, onde evitare ulteriori deleteri ritardi per la sua efficace esecuzione.
ricorda che le Commissioni Istruzione di Camera e Senato hanno già approvato, fin dall'agosto 2001, una diversa bozza del regolamento in questione;
a) sopprimere all'articolo 4 la lettera a); ossia sopprimere la figura del Presidente, per giunta esterno, la cui definizione, così come proposta nel regolamento trasmesso dal Consiglio dei Ministri andrebbe a ledere l'autonomia statutaria e regolamentare delle singole Istituzioni interessate. Peraltro la nomina ministeriale di un Presidente sarebbe in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione;
b) sopprimere, quindi, l'intero articolo 5 e la parola «Presidente» in tutti gli articoli nei quali la stessa viene citata;
c) introdurre il «Senato dei Professori» (vecchio Consiglio dei Docenti), composto da tutti i docenti, prevedendone i compiti in un articolo aggiuntivo: «elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; elegge il Direttore dell'Istituzione ed annualmente ratifica le linee programmatiche decise dal Consiglio Accademico relative alle attività didattiche, scientifiche, ed artistiche dell'Istituzione»;
d) attribuire al Direttore la rappresentanza legale dell'Istituzione e la responsabilità di convocazione e presidenza del Consiglio di Amministrazione, nonché quelle relative all'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione, della relativa autonomia gestionale, contabile e patrimoniale;
e) all'articolo 13, comma 3, sopprimere le parole da: «, di concerto con ...» fino a: «... Funzione Pubblica»;
f) all'articolo 14 aggiungere, tra le norme da abrogare, gli articoli 239, comma 5, e 241 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché l'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo, n. 1852 del 1918.
«Napoli Angela, Butti, Rositani, Maggi, Fatuzzo».
le commissioni Istruzione e Cultura di Camera e Senato avevano già approvato nello scorso agosto 2001 uno schema di regolamento, condiviso da tutte le forze politiche e dai soggetti coinvolti;
esaminato il nuovo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare dalle istituzioni di cui alla legge 508/99, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002,
all'articolo 4 sopprimere la lettera a) relativa alla figura del Presidente. Sopprimere quindi l'intero articolo 5 e la parola: «presidente» in tutti gli articoli in cui viene citata. La determinazione di un Presidente di nomina Ministeriale contrasta con la ratio della Legge 508/99 e, ciò che è ancor più grave, contrasta con l'articolo 33 della Costituzione, negando di fatto l'autonomia delle istituzioni in oggetto;
all'articolo 6, restituire al Direttore tutte le funzioni, i compiti, le prerogative già previste nello schema di regolamento approvato dalle Camere nell'agosto dello scorso anno, vale a dire:
Rappresentanza legale dell'istituzione;
Convoca e presiedere il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;
Sovrintende alla gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'istituzione;
È responsabile dell'andamento didattico e scientifico dell'istituzione;
introdurre, all'articolo 4, tra gli organi necessari dell'istituzione il «Senato dei Docenti» o «Collegio dei Docenti», composto da tutte le figure docenti dell'Istituzione, e di conseguenza inserire un articolo aggiuntivo nel quale si stabilisca che tale Senato elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Accademico (o Senato Accademico) e nel Consiglio di Amministrazione. Elegge poi tra i suoi componenti il Direttore dell'Istituzione ed annualmente ratifica le linee programmatiche decise dal Consiglio Accademico (o Senato Accademico) relative alle attività didattiche, scientifiche ed artistiche dell'Istituzione;
agli articoli 7 e 8 prevedere una più ampia rappresentanza studentesca (almeno raddoppiata) nei diversi organi di governo dell'Istituzione, nonché, all'articolo 11, un più ampio numero di componenti nel Senato degli studenti eletto dall'Assemblea degli studenti;
all'articolo 13 prevedere che gli studenti dovranno integrare gli organi deputati alla stesura e alla deliberazione degli statuti delle Istituzioni, nonché dei regolamenti didattici e amministrativi, anche in sede di prima applicazione;
all'articolo 10, in relazione al Nucleo di Valutazione, aumentare il numero dei componenti (non più da 3 a 6, ma da 5 a 7), e ribilanciare le proporzioni tra componenti interni ed esterni all'Istituzione a favore dei primi; infine prevedere la partecipazione della componente studentesca;
all'articolo 14 prevedere, tra gli altri, anche l'abrogazione dell'articolo 214 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in relazione alla figura degli assistenti;
all'articolo 7 per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, per il rispetto dell'autonomia delle Istituzioni, prevedere che nel Consiglio di Amministrazione siano rappresentate tutte le componenti interne all'Istituzione e che possano essere presenti (lettera f) esperti del settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, delle professioni, degli enti pubblici e privati e, limitatamente agli ISIA, personalità del sistema produttivo. Ribilanciare le proporzioni tra componenti interni ed esterni all'Istituzione nel Consiglio di Amministrazione a favore dei primi;
prevedere che l'autonomia non segua il processo di trasformazione delle istituzioni ma, eventualmente - qualora la trasformazione non sia ancora avvenuta - la preceda;
la relazione agli altri regolamenti che il MIUR dovrà emanare (per altro il Consiglio di Stato ha manifestato l'esigenza di esaminare la totalità dei regolamenti per potersi esprimere con completezza nel merito) sarebbe utile che tali pareri fossero emessi per soggetto piuttosto che per argomento e ciò anche al fine di un risultato omogeneo che tenga conto delle caratteristiche specifiche delle diverse istituzioni.
«Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Pistone, Capitelli, Sasso, Tocci, Martella, Carli, Lolli».
esaminato il nuovo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
1) sia prevista la soppressione della figura del Presidente, con l'attribuzione delle sue funzioni al direttore, ed apportando tutte le conseguenti modificazioni al testo del regolamento;
2) all'articolo 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) il collegio dei docenti»; conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente: «Art. 10-bis. (Collegio dei docenti) - 1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione»;
3) all'articolo 7, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) almeno due studenti eletti dalla componente studentesca», e la lettera e) con la seguente: «e) almeno un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)»;
4) all'articolo 7, comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera b), in relazione al regolamento didattico»;
5) all'articolo 8, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) due rappresentanti eletti dagli studenti»;
6) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «attuali organi di gestione», aggiungere le seguenti: «sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti»;
7) all'articolo 14, comma 1, si preveda l'abrogazione integrale, e non solo parziale, degli articoli 212, 220, 228 e 241 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché l'abrogazione degli articoli 214 e 239, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
8) all'articolo 13, si preveda l'integrazione, con un'equa rappresentanza degli studenti, degli organi deputati alla stesura e alla deliberazione degli statuti delle istituzioni, nonché dei regolamenti didattici e amministrativi, anche in sede di prima applicazione;
9) agli articoli 7 e 10, relativi alla composizione del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione, si preveda un ribilanciamento della proporzione tra componenti interni ed esterni all'istituzione in favore dei primi, per garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni;
10) sia previsto, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 508 del 1999, che il coordinamento del presente regolamento con gli statuti delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige avvenga con norme di attuazione dei relativi statuti, anche in ragione del carattere bilingue dei predetti territori;
a) sia chiarito se lo schema di decreto si applica anche alle istituzioni non statali, nel qual caso si ritiene indispensabile predisporre i necessari correttivi innanzitutto in relazione alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione che non può non essere espressione dell'ente gestore;
b) sia predisposto con urgenza un unico regolamento di attuazione della legge n. 508 del 1999, onde evitare ulteriori deleteri ritardi per la sua efficace esecuzione.