Nuovo schema di regolamento in materia di autonomia delle Accademie e dei Conservatori, ai sensi della legge n. 508 del 1999.
Atto n. 106.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, ritiene preliminarmente, necessario, ricordare che il provvedimento in esame nasce nel dicembre 2000, nella precedente legislatura, dopo che il Governo allora in carica, in attuazione della legge n. 508 del 1999, aveva predisposto due schemi di regolamento: il primo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lettera c), (procedure di trasformazione degli Enti di cui all'articolo 2, comma 2 - Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati - in Istituti superiori di studi musicali e coreutica); il secondo, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera f), che dettava norme per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare. Ricorda che le due proposte di regolamento furono trasmesse per i pareri: al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, che li emetteva il 19 e 20 dicembre 2000; al Consiglio di Stato, che li emetteva il 26 febbraio 2001 e il 7 maggio 2001.
Sottolinea che proprio il Consiglio di Stato invitava, tra l'altro, il ministero all'adozione di un unico testo che armonizzasse tutti i regolamenti parziali. Ricorda che, dopo tali indicazioni, il ministero provvide ad esplicitare il piano di attuazione della riforma, basato su 5 regolamenti successivi.
Ricorda, inoltre, che il Consiglio di Stato, ancora, entrando nel merito relativo all'autonomia statutaria, con il parere del 7 maggio, si soffermava su due aspetti: esprimeva, da un lato, apprezzamento per la scelta dell'amministrazione (non condivisa, invece, dal CNAM) di subordinare l'attribuzione dell'autonomia statutaria e regolamentare alla previa trasformazione degli enti (articolo 2, comma 2); dall'altro lato, criticava la configurazione del direttore, quale vertice, allo stesso tempo, del corpo docente ed amministrativo, preferendo un sistema «binario», in linea con la disciplina vigente, sulla distinzione tra funzioni amministrative e funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
Ricorda, altresì, che la VII Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere il 3 agosto 2001, dopo il ritiro dello schema di regolamento relativo alla trasformazione degli enti, sul provvedimento relativo all'autonomia statutaria e regolamentare. Osserva che, in quella occasione, il relatore, che era sempre il sottoscritto, fece rilevare che sarebbe stato opportuno rivedere il principio che affidava al direttore le funzioni di rappresentanza legale, amministrative, patrimoniali e contabili contemporaneamente a quelle didattico-scientifiche.
Successivamente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dell'indicazione del Consiglio di Stato relativa all'introduzione di un sistema «binario», interrompeva l'iter del provvedimento, già approvato dalla VII Commissione, presentando una nuova versione, nella quale, accanto alla figura del direttore (vertice dell'attività artistica, didattica e di ricerca), compariva quella del presidente (vertice amministrativo). Sottolinea che il CNAM, dichiarandosi contrario a tale soluzione, indusse il ministero ad una soluzione di compromesso, che rimetteva all'autonomia statutaria di ciascun ente la previsione dell'eventuale figura del presidente accanto a quella di direttore. Rileva, peraltro, che tale soluzione venne bloccata dall'ufficio legislativo della vice presidenza del Consiglio dei Ministri, che determinò una nuova modifica del testo, accogliendo l'indicazione del Consiglio di Stato di mantenere fermo il sistema «binario» presidente-direttore.
Entrando nel merito dello schema di regolamento in esame, precisa che esso fu presentato alle Camere il 31 Maggio 2002 e che è composto da 3 titoli e 14 articoli.
Sottolinea che l'articolo 1 definisce l'ambito applicativo e le finalità del provvedimento; mentre l'articolo 2 definisce i contenuti dell'autonomia statutaria e l'articolo 3 delinea le tipologie di regolamenti che le istituzioni possono adottare.
Per quanto riguarda l'articolo 4, precisa che esso elenca i 7 organi necessari e introduce la nuova figura del presidente; tale articolo indica, inoltre, le figure del direttore, del consiglio di amministrazione, del consiglio accademico, del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione, e del senato degli studenti. Precisa inoltre che il comma 2 dell'articolo 12 prevede anche la figura del direttore amministrativo.
Osserva che l'articolo 5 disciplina le funzioni del presidente che è rappresentante legale dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. Ritiene che il limite di tale previsione potrebbe essere rappresentato dall'indicazione ministeriale di tale figura, non esattamente in linea con i principi dell'autonomia, così come osservato dal Consiglio di Stato, il 17 Maggio 2002, dove si suggeriva l'approvazione della nomina da parte del consiglio di amministrazione dell'ente.
Riguardo all'articolo 6, osserva che esso disciplina le funzioni del direttore, quale organo di vertice delle funzioni didattiche, artistiche e di ricerca e fissa le modalità di elezione. Ritiene che questa sia una scelta condivisibile, anche alla luce del precedente dibattito svolto dalla VII Commissione nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001.
Precisa che l'articolo 7 disciplina la composizione, la nomina e le funzioni del consiglio di amministrazione. Con riferimento alle funzione del consiglio di amministrazione, richiama quelle della programmazione della gestione economica, dell'approvazione dei bilanci, della definizione degli organici e della delibera dello statuto e dei regolamenti.
Per quanto riguarda l'articolo 8, precisa che esso disciplina la composizione, la nomina e le funzioni del consiglio accademico: di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio in ambito didattico, scientifico, artistico e di ricerca.
Osserva che l'articolo 9 disciplina la composizione, la nomina e le funzioni del collegio dei revisori e che l'articolo 10 prevede la composizione, la nomina e le funzioni del nucleo di valutazione, prevedendo, in particolare, che almeno la metà dei componenti siano scelti tra esperti esterni e che tale nucleo di valutazione verifichi la rispondenza dei risultati agli obiettivi e che rediga una relazione annuale sull'attività dell'ente.
Con riferimento all'articolo 11, sottolinea che esso disciplina la composizione, la nomina e le funzioni del senato degli studenti; mentre l'articolo 12 disciplina l'organizzazione degli uffici, prevedendo, in particolare, la figura del direttore amministrativo quale responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'ente.
In merito all'articolo 13, precisa che esso definisce la procedura di predisposizione ed adozione dello statuto e dei regolamenti, dettando una disciplina di prima applicazione.
Per quanto concerne l'articolo 14, osserva che esso individua le norme del decreto legislativo n. 297 del 1994 oggetto di abrogazione.
In considerazione delle difficoltà che il provvedimento in esame ha fino ad ora incontrato, alla luce anche delle iniziative del CNAM e delle nuove indicazioni del Consiglio di Stato, il relatore si riserva di formulare il prescritto parere, dopo lo svolgimento delle audizioni previste al termine del dibattito.
Angela NAPOLI (AN) sottolinea, preliminarmente, la grande importanza e l'urgenza di approvare il regolamento attuativo della riforma delle Accademie e dei Conservatori, introdotta con la legge n. 508 del 1999. Ricorda che le Commissioni cultura dei due rami del Parlamento avevano già approvato, fin dal luglio 2001, la bozza del regolamento in questione. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni che hanno spinto il Governo a ritirare la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante la disciplina sulla trasformazione dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici. Sottolinea che il Governo, avvalendosi dei pareri espressi, tra l'altro, dal Consiglio di Stato, ha di fatto stravolto lo schema di regolamento approvato inficiando, in alcune parti, l'autonomia prevista dalla legge n. 508 del 1999 per le istituzioni interessate.
Entrando nel merito dello schema di regolamento in titolo, propone alcune proposte di modifica. In primo luogo, chiede la soppressione della lettera a) dell'articolo 4 e, quindi, propone di eliminare la figura del presidente, per giunta esterno, la cui definizione, così come proposta nel regolamento in titolo, andrebbe, a suo avviso, a ledere l'autonomia statutaria e regolamentare delle singole istituzioni interessate. Sottolinea, tra l'altro, che la nomina ministeriale di un presidente risulterebbe in contrasto con le previsioni contenute nell'articolo 33 della Costituzione. In secondo luogo, chiede di sopprimere l'intero articolo 5 e la parola «presidente» da tutti gli articoli nei quali viene richiamata.
In terzo luogo, propone l'introduzione del «senato dei professori» (il vecchio consiglio dei docenti), composto da tutti i docenti, prevedendone i compiti in un articolo aggiuntivo del seguente tenore: «elegge i propri rappresentanti nel Consiglio accademico e nel Consiglio di amministrazione; elegge il direttore dell'Istituzione ed annualmente ratifica le linee programmatiche decise dal Consiglio accademico relative alle attività didattiche, scientifiche ed artistiche dell'Istituzione». In quarto luogo, propone di attribuire al direttore la rappresentanza legale dell'Istituzione e le responsabilità di convocazione e presidenza del Consiglio di amministrazione, nonché quelle relative all'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione, della relativa autonomia gestionale, contabile e patrimoniale.
In quinto luogo, propone che alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 vengano eliminate le parole «mantenendone l'anonimato».
In sesto luogo, propone che al comma 3 dell'articolo 13 siano soppresse le parole da «di concerto con (...)», a «(...) Funzione pubblica».
Da ultimo, nel rilevare il fatto che non siano state previste norme riferite anche ai Conservatori, propone che all'articolo 14 sia aggiunto un riferimento agli articoli 239, comma 5, 241, 242, 243 e 224 comma 1, del decreto legislativo n. 1852 del 1918.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver sottolineato la complessità del documento in titolo, come è emerso chiaramente sia dalla relazione svolta dal deputato Santulli sia dall'intervento del deputato Napoli, chiede di sapere se si prevede di svolgere audizioni informali. In particolare, chiede formalmente che si proceda all'audizione di rappresentanti della componente studentesca e del CNAM.
In conclusione, preannuncia che gli interventi dei deputati del suo gruppo avranno luogo dopo lo svolgimento delle suddette audizioni informali.
Ferdinando ADORNATO, presidente, sottolinea, preliminarmente, la particolare attenzione prestata dalla presidenza della VII Commissione alle tematiche in discussione fin dall'inizio della legislatura. Rassicura il deputato Grignaffini in merito al fatto che, dopo lo svolgimento di alcune audizioni informali, verrà garantita un'ampia discussione sul nuovo schema di regolamento, compatibilmente con il rispetto dei tempi previsti per l'espressione del relativo parere.
Riguardo alle audizioni informali che verranno svolte dalla Commissione, precisa che sono già pervenute alcune richieste di audizione da parte delle organizzazioni sindacali di settore, della Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica e dell'Unione artisti UNAMS. Precisa, inoltre, che potranno avere luogo anche le audizioni dei soggetti indicati dal deputato Grignaffini.
Andrea COLASIO (MARGH-U), nel richiamare i contenuti di una interrogazione presentata dal suo gruppo sulla tematica in discussione, chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito all'entità dei costi per la trasformazione e l'autonomia delle Accademie e dei Conservatori.
Titti DE SIMONE (RC), si riserva di intervenire nel dibattito dopo lo svolgimento delle audizioni informali previste. Riguardo a queste ultime, sottolinea in particolare la necessità di ascoltare l'opinione delle rappresentanze studentesche e dei componenti del CNAM.
Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.