TA$1@2-02533
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la
funzione pubblica, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica
istruzione, per sapere - premesso che:
il 19 gennaio 2000 è entrata in vigore la legge 21
dicembre 1999 n. 508, riguardante "La Riforma delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, conservatori di musica e degli istituti
musicali pareggiati";
l'articolo 2 della suddetta legge n. 508/99 prevede che il
rapporto di lavoro del personale delle medesime istituzioni sia
regolato contrattualmente nell'ambito di un apposito comparto
articolato in due distinte aeree di contrattazione,
rispettivamente per il personale docente e non docente;
in data 22 giugno 2000 il ministero della pubblica
istruzione - ispettorato istruzione artistica - con nota
protocollo 91/71 avente per oggetto "Esami di ammissione degli
alunni per l'anno accademico 2000-2001", a firma del capo
dell'ispettorato stesso, ha dato implicitamente facoltà ai
direttori del conservatorio:
a) di violare le norme vigenti in
materia di esami di ammissione, anticipandoli a giugno, ("Gli
esami di ammissione si tengono in un'unica sessione, che è quella
autunnale", regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, articolo 6)
espressamente richiamate dal decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, articolo 239, comma 3, e ulteriormente ribadite dal
decreto ministeriale 27 gennaio 1999, articolo 2, relativo al
triennio accademico 1999-2002 ("Gli esami di ammissione hanno
luogo nella sessione autunnale secondo modalità stabilite dal
direttore sentito il collegio dei professori");
b) di violare le
norme stabilite dalla stessa legge n. 508/99, articolo 2, comma
9, ove è prescritto che l'abrogazione di precedenti norme
eventualmente ritenute incompatibili con la nuova legge avvenga
contestualmente all'entrata in vigore dei relativi regolamenti,
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n.
400/88, su proposta del Murst, di concerto con il Mpi, previo
parere del Cnam e delle competenti commissioni parlamentari;
l'inspiegabile ritardo nella definizione dell'apposito
comparto contrattuale presso l'Aran, malgrado l'avvio, sia da
parte del Ministro per la funzione pubblica che del Ministro
dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica, delle
relative procedure e la contestuale iniziativa destabilizzante e
contraria agli interessi dei conservatori di musica, assunta dal
ministero della pubblica istruzione - ispettorato istruzione
artistica rischiano di vanificare l'applicazione della citata
legge n. 508/99, approvata ad unanimità dal Parlamento, dopo
lunghi anni di attesa;
l'articolo 33 della Costituzione, come già ribadito
dall'articolo 4 della legge 537/94, si riferisce a tutte le
attuali istituzioni di alta cultura, ivi compresi gli attuali
conservatori di musica, nei quali soltanto sussiste il massimo
livello di qualificazione degli studi musicali, e nei quali
soltanto è possibile conseguire i massimi titoli di studio nel
settore specifico, in analogia alle istituzioni di grado
universitario;
l'articolo 4 della legge n. 508/99, commi 1 e 2, sancisce
la validità dei diplomi rilasciati da tutte le attuali
istituzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge di riforma, riconoscendo ai diplomi medesimi dignità pari
alla laurea, e piena validità ai fini dell'accesso ai corsi di
specializzazione post-laurea di cui alla legge n. 341/90, come
peraltro già previsto dalla legge n. 127/97, articolo 17, comma
17;
la legge n. 508/99 non disconosce tali specificità, pur
prevedendo una fase di transizione finalizzata a regolare
gradualmente l'età degli studenti, fino all'entrata in vigore
delle norme sul riordino dei cicli, in modo da consentire, a
regime, l'accesso ai conservatori di musica, nonché all'accademia
di belle arti e di arte drammatica (alle quali, attualmente,
possono essere ammessi anche allievi privi del diploma di scuola
secondaria superiore, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articolo 207, comma 5 e articolo 219, comma 1), ai
soli studenti in possesso di detto diploma;
il percorso di trasformazione delle attuali istituzioni di
alta cultura, da attuare mediante specifici regolamenti, come
stabilito dall'articolo 2, comma 7, della legge 508/99, non
comporta comunque la disapplicazione di quanto sancito
precettivamente dal medesimo articolo 2, comma 4, e va quindi
riferito a tutte le Istituzioni indicate nell'articolo 1; ciò
trova conferma evidente nel fatto che il Cnam è costituito con la
rappresentanza di tutte le istituzioni elencate nell'articolo 1
della legge 508/99, e che il comparto relativo al personale di
dette istituzioni è unico, con incardinamento immediato delle
istituzioni stesse nel Murst; ciò non sarebbe possibile ove
prevalesse l'ipotesi che, nelle more della realizzazione dei
licei musicali (questo l'impegno primario del ministero della
pubblica istruzione, anticipando ovunque possibile, in via
sperimentale, l'attuazione dei cicli), si rinviasse la
trasformazione dei conservatori di musica in istituzioni
esclusivamente di livello superiore, livello che già è stato loro
riconosciuto in forza delle leggi sopra richiamate -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere,
rispettivamente, per impedire errate interpretazioni della legge
n. 508/99, ed il persistere di autonome iniziative assunte, ad
avviso dell'interrogante, intempestivamente ed illegittimamente
da uffici dipendenti con l'intento di mantenere a tempo
indeterminato lo status quo, noncuranti del gravissimo danno che
ne deriverebbe alle istituzioni, al personale, e soprattutto agli
studenti di conservatorio i quali, nel caso l'ipotesi negativa
sopra descritta trovasse attuazione, vedrebbero improvvisamente
disconosciuto il valore del loro diploma - finora paritario
rispetto a quello di accademia - ciò in contrasto con l'articolo
4 della stessa legge n. 508/99, e con conseguente ulteriore
perdita di competitività in ambito musicale europeo ed
internazionale;
quali determinazioni, i Ministri interessati, intendano
adottare, rispettivamente, per assicurare l'immediata apertura
del comparto contrattuale previsto dalla legge 508/99, e
l'immediata revoca della nota diramata in violazione delle norme
vigenti, dal ministero della pubblica istruzione - Ispettorato
Istruzione Artistica - con conseguente caducazione degli effetti
sortiti dall'applicazione della nota stessa, nonché per impedire
l'assunzione di ulteriori iniziative contrastanti con lo spirito
e la lettera della legge 508/99 che esprime la volontà univoca
del Parlamento.
(2-02533)
|