LEGGI interpellanza Sbarbati n. 2-02593 del 20 settembre 2000 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1) | BOZZE NON CORRETTE |
La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Sbarbati n. 2-02593 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).
LUCIANA SBARBATI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Cananzi, ha facoltà di rispondere.
RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, l'interpellanza in esame attiene alla riforma delle accademie e dei conservatori e, sostanzialmente, sollecita l'istituzione del comparto autonomo per la contrattazione collettiva previsto dalla legge n. 508 del 1999.
L'onorevole Sbarbati ha facoltà di illustrarla.
In risposta alle osservazioni formulate dagli interpellanti, vorrei comunicare quanto segue, anche in relazione agli elementi acquisiti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il dipartimento della funzione pubblica aveva puntualmente inviato al Ministero della pubblica istruzione i propri elementi di competenza, per la risposta ad analoga interrogazione presentata da alcuni deputati ed avente come prima firmataria l'onorevole Sbarbati. A quell'interrogazione fu data risposta il 20 luglio scorso. Il sottosegretario Manzini, in quella circostanza delegato per la risposta, aveva comunicato l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di una struttura che dovesse assumere direttamente la gestione della fase di trasferimento del personale delle accademie e dei conservatori - come disposto dalla legge n. 508 del 1999 - anche in previsione della costituzione del comparto autonomo di contrattazione collettiva. Inoltre, in quella sede, il sottosegretario comunicò che per l'istituzione del comparto autonomo era necessaria l'approvazione - da parte dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993 - di un atto di indirizzo all'Aran, con l'indicazione delle modalità per la citata istituzione, ivi compresa l'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la conseguente modifica dell'accordo quadro, sottoscritto il 2 giugno 1998, tra l'Aran e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come disposto dall'articolo 47-bis del citato decreto legislativo.
Occorre, in proposito, osservare che la disposizione dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, richiama espressamente il decreto-legislativo n. 29 del 1993, con le successive modificazioni ed integrazioni, e stabilisce la costituzione di un apposito comparto in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Le modalità per la effettiva costituzione del comparto nelle due distinte aree e le forme per lo svolgimento della contrattazione resterebbero prive di disciplina, se non si facesse espresso riferimento al decreto legislativo, peraltro esplicitamente richiamato nella norma in esame. Pertanto, sull'applicazione del citato decreto legislativo, per la parte non afferente alla costituzione in principio del comparto, non sembra possa esservi dubbio.
A seguito dell'esame della complessiva normativa in vigore e sentite le amministrazioni competenti, in data 10 ottobre scorso su convocazione del ministro per la funzione pubblica si è riunito l'organismo di coordinamento dei comitati di settore che ha deliberato l'atto di indirizzo all'Aran per la costituzione del comparto autonomo in parola, articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.
Nell'ambito del nuovo comparto sarà inoltre prevista un'apposita sezione disciplinare per i direttori dei conservatori di musica dell'accademia di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Si dispone, con recente legge di modifica - il decreto legislativo n. 59 del 1998 - l'equiparazione della dirigenza dei conservatori e dei detti istituti alla dirigenza dei capi di istituto di cui al primo comma dello stesso articolo 25-ter.
La contrattazione collettiva avrà decorrenza dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa e dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per quella economica, in coincidenza con i rinnovi relativi al restante personale dei comparti e delle aree.
L'organismo, inoltre, ha raccomandato all'Aran di tener conto delle peculiarità professionali del personale dell'istituendo comparto, in fase di contrattazione collettiva per il comparto scuola, dove attualmente il personale richiamato nella legge n. 508 del 1999 è inserito e ciò, naturalmente, in relazione al biennio economico 2000-2001. Nel medesimo atto di indirizzo sono state indicate le modalità per la rilevazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Nell'atto di indirizzo si dice che nella fase delle elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del comparto scuola, che si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre 2000, l'Aran dovrà operare una distinzione tra i dati relativi al personale di detto comparto ed a quello che dovrà transitare nel nuovo comparto, in modo che i criteri per la definizione della rappresentatività del futuro comparto siano analoghi a quelli previsti per tutto il personale pubblico, così come disposto dagli articoli 47 e 47-bis del decreto legislativo n. 29.
Infine, l'organismo di coordinamento dei comitati di settore ha rivolto invito all'Aran a convocare in tempi rapidi le confederazioni sindacali per la definizione concreta delle modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del comparto scuola, in considerazione della necessità di rilevare in modo distinto i dati relativi al personale che sarà trasferito nel nuovo comparto. Quest'ultima parte dell'indirizzo, cioè quella che ha riguardo alla questione delle rappresentanze sindacali ed alla elezione delle stesse, deve ora essere necessariamente armonizzata con il disposto dell'articolo 2-bis introdotto in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 - il relativo disegno di legge è stato approvato in quest'aula martedì scorso -, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. In virtù della nuova disposizione per cui le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del costituendo comparto per l'accademia e i conservatori dovranno essere comunque indette entro 30 giorni dall'attivazione del comparto, occorrerà certamente assumere opportune ed idonee iniziative, così consentendo quell'armonizzazione cui ho sopra fatto cenno.