Atto Camera

Mozione 1-01048

presentata da
GIUSEPPE SCALERA


testo di
giovedì 24 maggio 2012, seduta n.638


La Camera,

premesso che:

è in discussione dal gennaio scorso presso la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati l'Atto Camera 4822 di valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, già approvato dal Senato della Repubblica (Atto Senato 1693-A), che interviene, tra l'altro, direttamente sul tema della spendibilità dei titoli di studio rilasciati dalle accademie di belle arti ex articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999, in considerazione del fatto che a 13 anni dall'emanazione della suddetta legge, la direzione generale Afam non ha ancora provveduto ad emanare i previsti regolamenti attuativi in materia di equipollenza tra corsi di diploma accademico di primo livello e lauree triennali, nonché di messa a ordinamento dei corsi biennali di secondo livello;

sovrapponendosi all'iter in VII Commissione del suddetto Atto Camera 4822, la direzione generale AFAM ha improvvisamente provveduto ad elaborare, dopo 13 anni e sottoporre all'approvazione del CNAM uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la dicitura «Definizione Equipollenze Titoli Università e Afam»;

lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in discussione presenta, tra l'altro, alcune macroscopiche incongruenze che rischiano di aggravare ulteriormente le gravi disparità di trattamento che gli studenti delle accademie di belle arti subiscono da decenni;

nelle accademie statali di belle arti sono attivi, attualmente, ben 11 corsi di diploma triennale di primo livello (pittura, scultura, decorazione, scenografia, restauro, grafica, progettazione artistica per l'impresa, comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo, didattica dell'arte, nuove tecnologie), i primi quattro dei quali appartengono, da secoli, all'offerta formativa accademica;

per converso, lo schema del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in discussione prevede l'equipollenza con i diplomi triennali di laurea della classe L3 soltanto per i trienni accademici in progettazione artistica per l'impresa e in restauro. La conseguenza di questa scelta comporta una penalizzazione ed una sperequazione per tutti gli studenti iscritti ai corsi per i quali non è stata ancora prevista l'equipollenza, vale a dire per la maggioranza degli studenti iscritti nelle accademie. Allo stato attuale, solo 1/10 dei 20.000 studenti delle 20 accademie risulta iscritto ai corsi contemplati dallo schema suddetto;

l'aver demandato solo ad una serie di tavoli tecnici Cnam-Cun il compito di individuare i presupposti per il riconoscimento delle equipollenze presenta, tra l'altro, i seguenti limiti:

a) criteri e i parametri individuati non trovano riscontro nella legge 508 del 1999, né nel decreto ministeriale n. 123 del 2009, che non prevedono l'obbligo tassativo del 50 per cento di materie teoriche al fine di salvaguardare la specificità dei percorsi, formativi accademici;

b) in nessun sistema universitario europeo gli studenti iscritti nelle varie facoltà di belle arti sono obbligati a sostenere il 50 per cento di materie teoriche per conseguire titoli di laurea in pittura, scultura, decorazione, grafica, e altro;

la tempistica relativa alle impellenze ordinamentali, così come concepita, risulterebbe enormemente dilatata generando il persistere per anni di sperequazioni e disparità di trattamento tra gli studenti,
impegna il Governo
alla luce delle motivazioni esposte e delle conseguenti forti criticità nel merito e nel metodo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la dicitura «definizione equipollenze titoli università e afam, e non procedere all'approvazione dello stesso.
(1-01048)
«Scalera, Ghizzoni, De Biasi, Centemero, Capitanio Santolini, Lolli, Rivolta, Zazzera, Goisis, Barbieri».