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Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi e programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 22 settembre 2004.
Il sottosegretario Stefano CALDORO, facendo seguito a quanto preannunciato nella precedente seduta, comunica l'intenzione del Governo di rinviare ad un successivo atto regolamentare l'emanazione delle prescrizioni normative previste dagli articoli da 12 a 20 dello schema in titolo, che verrebbe quindi a consistere dei soli primi 11 articoli.
Tale decisione è resa opportuna dalla necessità di procedere al varo immediato almeno della prima parte del regolamento in esame, concernente gli ordinamenti didattici, al fine di dare certezze e fornire un quadro di riferimento alle istituzioni AFAM, consentendo loro di poter procedere ad una ordinata strutturazione delle proprie attività e all'avvio delle attività didattiche per il prossimo anno. Evidenzia quindi che lo stralcio si rende necessario per dar vita ad un approfondito esame delle tematiche e delle problematiche sottese agli articoli contenuti nei capi III e IV del provvedimento in oggetto, preannunciando peraltro la futura adozione di apposito regolamento.
Piera CAPITELLI (DS-U), nel ricordare che il Consiglio di Stato ha suggerito l'opportunità di predisporre un unico provvedimento, che disciplini in modo complessivo ed organico tutti gli aspetti concernenti l'alta formazione artistica e musicale, evidenzia che, «stralciando» gli articoli da 12 a 20, il Governo ne disattende le indicazioni e contribuisce ad aumentare la grave situazione di incertezza e confusione in cui versa l'intero settore.
Il sottosegretario Stefano CALDORO sottolinea che la raccomandazione del Consiglio di Stato richiamata dal deputato Capitelli, pur apparendo in astratto senz'altro condivisibile, non può purtroppo, nelle condizioni date, essere accolta, stante la preminente esigenza di giungere il più tempestivamente possibile al varo della prima parte del regolamento. Ulteriori ritardi su questo fronte non appaiono infatti sostenibili da parte delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Sottolinea altresì che il Governo, nel disattendere l'indicazione «metodologica» del Consiglio di Stato, intende in realtà conformarsi più adeguatamente ai rilievi sostanziali da esso formulati: il rinvio di parte della disciplina a un futuro provvedimento consentirà infatti di svolgere gli opportuni approfondimenti, nel tentativo di giungere a disciplinare nel modo più compiuto ed organico l'intera architettura di tale importante settore.
Piera CAPITELLI (DS-U) ribadisce i rilievi critici testé formulati, reputando insoddisfacenti e inadeguate le precisazioni rese dal rappresentante del Governo.
Giovanni LOLLI (DS-U), nello stigmatizzare l'ipotesi di «stralcio» preannunciata dal rappresentante del Governo, ritiene in particolare grave che esso interessi materie, quali la disciplina del personale e del trattamento delle strutture parificate, su cui un intervento appare particolarmente necessario e urgente.
Dopo aver ribadito il suo giudizio di inadeguatezza in ordine al provvedimento in titolo, stigmatizza la scarsa attenzione riservata dalla Commissione alla materia in oggetto, nonostante il suo notevole rilievo e la sua indubbia importanza.
Il sottosegretario Stefano CALDORO, nell'evidenziare la complessità dell'attuazione delle previsioni normative recate dalla legge n. 508, ritiene che debba darsi comunque atto al Governo di essersi fattivamente impegnato, con lo schema di regolamento in titolo, al fine di garantire una organica disciplina delle istituzioni AFAM, riconoscendo loro pari dignità rispetto alle università, senza tuttavia disconoscere le specificità del settore.
Alba SASSO (DS-U), nello stigmatizzare l'ipotesi di «stralcio» preannunciata dal rappresentante del Governo, ritiene particolarmente grave che lo schema di regolamento in esame non affronti la problematica attinente alla definizione dello status del personale operante all'interno delle istituzioni AFAM, disattendendo in tal modo gli impegni assunti con le competenti rappresentanze sindacali.
Titti DE SIMONE (RC), nel condividere i rilievi critici formulati dai deputati dei gruppi di opposizione, dichiara di non comprendere le ragioni sottostanti al preannunciato «stralcio», ritenendo pregiudiziale ai fini di una compiuta ed organica riforma di tale settore il varo sollecito e tempestivo di un provvedimento che lo disciplini in modo complessivo.
Ribadisce infine il suo giudizio di contrarietà in ordine allo schema di regolamento in titolo, ritenendo assolutamente inadeguate e insufficienti le previsioni da esso recate, e preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, pur concordando con l'opportunità di procedere alla regolamentazione organica della materia con un unico provvedimento, ritiene necessario, alla luce delle argomentazioni del sottosegretario Caldoro, consentire al Governo una più approfondita valutazione delle questioni trattate negli articoli da 12 a 20 dello schema in esame. Illustra perciò una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1) in cui, nel ribadire le osservazioni relative agli articoli da 1 a 11, si prende atto dell'intenzione del Governo di rinviare a un successivo e autonomo atto regolamentare l'emanazione delle norme recate dagli articoli da 12 a 20, anche al fine di agevolare la più tempestiva entrata in vigore delle restanti parti del provvedimento, che appare indispensabile per consentire il corretto avvio delle attività didattiche delle istituzioni interessate, e si esprime l'auspicio che, considerata l'urgenza della materia, il Governo presenti tempestivamente alle Camere il provvedimento recante le disposizioni «stralciate» da quello in esame e che, nella sua predisposizione, esso tenga adeguatamente conto delle osservazioni già formulate e di quelle emerse nel corso del dibattito.
Giovanni LOLLI (DS-U), nel ribadire preliminarmente la valutazione negativa che il suo gruppo dà della decisione di «stralciare» i contenuti degli articoli da 12 a 20, propone alcune modifiche e integrazioni alle osservazioni formulate nella nuova proposta di parere del relatore.
In particolare, propone che alla lettera a) siano soppresse la parola: «sufficientemente» e le parole: «una disposizione che rinvia ad un'ampia gamma di».
In relazione alla lettera b), ritiene che essa debba essere riformulata nel senso di richiedere che all'articolo 3 dello schema le attuali denominazioni siano sostituite con denominazioni identiche a quelle adottate per il sistema universitario: diploma accademico di primo e secondo livello, diploma accademico specialistico, diploma accademico di dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello.
Quanto alla lettera c), propone di aggiungere la precisazione che quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999 in materia di formazione musicale o coreutica di base deve essere mantenuto, finanziato e garantito dallo Stato fino alla definitiva attuazione del riordino del sistema scolastico, mentre alla lettera e) la parola: «opportunità» dovrebbe essere sostituita con le seguenti: «obbligatorietà ed urgenza» e dovrebbe essere modificata la definizione terminologica: «dipartimenti», che nell'ordinamento universitario ha altri significati.
Alla lettera f) le parole: «insegnamento strumentale» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «didattica dello strumento», alla lettera i) si dovrebbe precisare che chi è dotato di particolari e spiccate capacità e attitudini, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, debba dimostrare di possedere gli stessi requisiti di coloro che seguono il percorso ordinario al corrispondente livello e alla lettera l) si dovrebbe considerare il master coerentemente con quanto richiesto alla lettera b).
Alla lettera m) le parole: «si verifichi se, per esigenze di omogeneità, non sia preferibile indicare espressamente il numero dei crediti formativi» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «deve essere espressamente precisato che, per esigenza di omogeneità, deve essere indicato espressamente il numero di crediti formativi» e alla lettera n) le parole: «si valuti l'opportunità» dovrebbero essere sostituite dalla seguente: «occorre». Infine, alla lettera p) le parole: «studenti privatisti» andrebbero sostituite con: «studenti di cui all'articolo 7, comma 2».
Il sottosegretario Stefano CALDORO, dopo aver preliminarmente evidenziato che il provvedimento in esame nasce da un confronto con i soggetti interessati, intende precisare che corrisponde al loro reale volere, sia pure nel quadro generale del riconoscimento della pari dignità alle università, il mantenimento delle specificità del settore e della relativa terminologia.
Alba SASSO (DS-U) sottolinea che i rilievi formulati dal deputato Lolli non vertono su aspetti meramente terminologici, ma piuttosto tendono a garantire, attraverso la prospettata assimilazione della nomenclatura dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM e dalle università, un effettivo riconoscimento della pari dignità di tali settori e una concreta tutela degli studenti di queste istituzioni.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, accoglie la proposta di modifica formulata dal deputato Lolli in relazione alla lettera a), mentre, per quanto riguarda la lettera b), manifesta perplessità in ordine all'opportunità di prevedere per le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale l'utilizzazione di una terminologia identica a quella in uso presso le università.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ritiene peraltro che la richiesta del deputato Lolli possa essere parzialmente accolta, dal punto di vista sostanziale, aggiungendo al termine di tale lettera la richiesta di introdurre un percorso corrispondente al dottorato di ricerca universitario.
Alba SASSO (DS-U), non comprendendo l'indisponibilità del Governo a garantire l'assimilazione della terminologia propria delle istituzioni universitarie a quelle AFAM, chiede se comunque vi sia la possibilità di utilizzare i rispettivi titoli per il passaggio dall'uno all'altro sistema di alta formazione.
Il sottosegretario Stefano CALDORO, dopo aver ribadito l'opportunità di mantenere in vigore la terminologia in uso presso le istituzioni AFAM, essendo questa una tipica espressione della loro specificità, dichiara di condividere il suggerimento espresso dal presidente in merito all'introduzione di un percorso corrispondente al dottorato di ricerca universitario.
Giovanni LOLLI (DS-U) chiede al sottosegretario di chiarire quali siano le reali motivazioni per cui non si intende adottare, per le istituzioni in oggetto, una terminologia omogenea a quella in uso presso le università.
Il sottosegretario Stefano CALDORO ribadisce l'opportunità di utilizzare la specifica terminologia propria delle istituzioni AFAM, paventando il rischio che si ingeneri confusione all'interno delle medesime ove si proceda a un repentino e improvviso cambiamento della stessa che, come già sottolineato, appare in linea con le peculiarità del settore.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, modifica la propria proposta di parere, quanto all'osservazione di cui alla lettera b), nel senso precedentemente indicato dal presidente. Accoglie inoltre la proposta di modifica relativa alla lettera c), pur segnalando la possibilità che essa possa comportare problemi di carattere finanziario.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ritiene che eventuali problemi di carattere finanziario non ostacolino l'inclusione di tale osservazione nel parere.
Titti DE SIMONE ritiene necessario, prima di deliberare sul punto, che venga chiarito se vi sono le risorse necessarie per dare attuazione a quanto richiesto con l'osservazione in oggetto: giudica poco serio che la Commissione si esprima senza una esatta cognizione delle conseguenze finanziarie delle proprie deliberazioni.
Ferdinando ADORNATO, presidente, precisa che il profilo della copertura finanziaria della modifica richiesta non incide, dal punto di vista formale, sulla procedura in corso, in cui la Commissione si limita a dare un parere al Governo. Trattandosi semplicemente di un'osservazione, inoltre, appare evidente che la sua concreta attuazione è rimessa al Governo, che dovrà individuare le modalità per darvi seguito, tenendo conto della volontà politica espressa dalla Commissione.
Il sottosegretario Stefano CALDORO sottolinea che, allo stato e fatte salve le necessarie verifiche, non ritiene che la modifica proposta comporti oneri finanziari privi di copertura.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, ribadisce la decisione di modificare la lettera c) nel senso precedentemente indicato. Accetta inoltre parzialmente le modifiche proposte alla lettera e), non ritenendo peraltro possibile modificare la dizione: «dipartimenti». Accoglie inoltre le modifiche proposte in relazione alle lettere f), i) e l), mentre non ritiene necessaria quella relativa alla lettera m), considerato che essa non modifica sostanzialmente quanto già ivi previsto.
Giovanni LOLLI (DS-U) ritiene necessario rendere più incisiva la formulazione della lettera in oggetto.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, modifica l'osservazione di cui alla lettera m) nel senso di sostituire le parole: «si verifichi, se, per esigenze di omogeneità, non sia preferibile indicare» con le seguenti: «si ritiene opportuno, per esigenze di omogeneità, indicare».
Giovanni LOLLI (DS-U) chiede che la Commissione proceda alla votazione del parere per parti separate, nel senso di porre in votazione dapprima le parole fino a «esprime parere favorevole» e quindi, distintamente, ciascuna delle osservazioni proposte dal relatore.
Annuncia quindi che il suo gruppo esprimerà voto contrario alla prima parte del parere, mentre voterà favorevolmente sulle osservazioni del relatore, salvo che su quella recata dalla lettera b). Il voto complessivamente contrario del suo gruppo, nonostante il positivo sforzo del relatore, è motivato dalla sua netta opposizione alla scelta di «stralciare» una parte così consistente del provvedimento, che dà luogo a un intervento disorganico e confuso.
Paolo SANTULLI (FI), relatore, replicando alle ultime considerazioni del deputato Lolli, ribadisce l'opportunità dello «stralcio», che appare necessario per dar luogo ad un approfondimento della materia in oggetto, che risulta peraltro particolarmente complessa e connotata da molteplici profili problematici, a causa della difficoltà di garantire una reale equiparazione tra il sistema universitario e quello delle AFAM.
Titti DE SIMONE annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'intera proposta del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la Commissione procederà alla votazione per parti separate, nel senso indicato dal deputato Lolli, della proposta di parere del relatore, come modificata nel corso della seduta. Avverte che, in caso di reiezione della prima parte del parere non si procederà alle restanti votazioni.
La Commissione, con votazione per parti separate, approva la proposta di parere del relatore, come modificata nel corso della seduta (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.15.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi e programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (atto n. 393).
La VII Commissione della Camera dei deputati:
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi e programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
valutato favorevolmente, nel suo complesso, il provvedimento in esame, che, proponendosi di definire l'intero sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, costituisce un significativo passo nell'ambito del più ampio riordino del sistema educativo e formativo nazionale;
espresso apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo e per le proposte da esso avanzate, anche in relazione alle osservazioni emerse nel corso dell'esame parlamentare;
considerati gli elementi emersi nel corso delle audizioni informali di rappresentanti degli studenti, delle organizzazioni sindacali di settore e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);
preso atto dell'intenzione del Governo di rinviare a un successivo e autonomo atto regolamentare l'emanazione delle norme recate dagli articoli da 12 a 20 dello schema in esame, anche al fine di agevolare la più tempestiva entrata in vigore delle restanti parti del provvedimento, che appare indispensabile per consentire il corretto avvio delle attività didattiche delle istituzioni interessate;
espresso l'auspicio che, considerata l'urgenza della materia, il Governo si impegni a presentare tempestivamente alle Camere l'ulteriore provvedimento recante le disposizioni «stralciate» da quello in esame e che, nella sua predisposizione, tenga adeguatamente conto delle osservazioni già formulate e di quelle emerse nel corso del dibattito;
esprime:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, si verifichi se l'autonomia delle singole istituzioni sia garantita da decreti ministeriali non aventi valore regolamentare e non sottoposti alla valutazione collegiale del Governo;
b) all'articolo 3 (così come all'articolo 8) sia precisato il significato dell'espressione master, eventualmente ricorrendo ad altre espressioni, quali «diploma di perfezionamento», o simili. Inoltre, sia verificata la coerenza con la previsione dell'articolo 7, comma 5, che sembra distinguere i requisiti di ammissione previsti, rispettivamente, per il corso di perfezionamento e per il master. Al medesimo articolo, si introduca un percorso corrispondente al dottorato di ricerca universitario;
c) all'articolo 4, comma 2, sia definito con maggiore puntualità il contenuto dell'attività di formazione, anche allo scopo di precisare le relazioni con la formazione professionale; occorre inoltre precisare che quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999 in materia di formazione musicale o coreutica di base deve essere mantenuto, finanziato e garantito dallo Stato fino alla definitiva attuazione del riordino del sistema scolastico;
d) all'articolo 4, comma 4, sia precisato se le regole relative all'attestato finale e alla programmazione didattica riguardino solo la fase transitoria o il sistema a regime. In tale seconda eventualità, si valuti l'opportunità di formulare gli ultimi due periodi come appositi commi;
e) all'articolo 5, in cui si ribadisce la necessità di disciplinare in via regolamentare l'istituzione delle scuole e dei dipartimenti, eventualmente con la previsione di un'adeguata fase di transizione o sperimentale, non essendo chiaro, inoltre, se l'ordinamento per dipartimenti sia facoltativo od obbligatorio, sia chiarito meglio il rapporto tra corsi di studio, indirizzi, scuole e dipartimenti;
f) all'articolo 5, commi 4 e 5, sia delineato l'ambito temporale della fase transitoria di «prima applicazione» del regolamento e, al comma 6, sia precisato se la disposizione assuma carattere definitivo o meramente transitorio. In entrambi i casi, si valuti l'opportunità di chiarire le ragioni della diversità di disciplina rispetto agli altri corsi, in relazione alla minore autonomia riconosciuta alle singole istituzioni. Inoltre, al comma 6 del medesimo articolo le parole: «insegnamento strumentale» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «didattica dello strumento»;
g) all'articolo 6, comma 3, si valuti la possibilità di sostituire l'espressione «Variazioni possono essere previste in relazione ad attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico» con altra idonea a chiarire se il decreto ministeriale possa superare la percentuale della metà, in presenza di particolari condizioni;
h) all'articolo 6, comma 8, sia precisato l'ambito temporale di applicazione della disciplina transitoria;
i) all'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, si valuti l'opportunità di prevedere modalità di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi eventualmente mediante un rinvio all'articolo 11 comma 4, lettere e) e g). Occorre inoltre prevedere che chi è dotato di particolari e spiccate capacità e attitudini, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 in oggetto, debba dimostrare di possedere gli stessi requisiti di coloro che seguono il percorso ordinario al corrispondente livello;
l) all'articolo 7, comma 5, si verifichi la correttezza della distinzione tra corso di perfezionamento e master, che non sembra prevista dal regolamento (articolo 3, comma 6), intervenendo in modo coerente con quanto previsto alla lettera b) del presente parere;
m) all'articolo 8, si ritiene opportuno, per esigenze di omogeneità, indicare espressamente il numero dei crediti formativi necessari per conseguire il diploma accademico di secondo livello, fissandoli in 120, precisando in questo modo la durata biennale del corso di diploma del secondo livello. Inoltre, si valuti l'opportunità di puntualizzare il rapporto tra l'acquisizione dei crediti e lo svolgimento di eventuali esami o verifiche di profitto;
n) agli articoli 9 e 10, occorre coinvolgere il Consiglio universitario nazionale (CUN) ai fini del reciproco riconoscimento dei crediti e dell'individuazione di attività formative affini o integrative, anche in questo analogamente a quanto previsto per il sistema universitario;
o) all'articolo 9, comma 2, si proceda al coordinamento con la previsione dell'articolo 6, comma 5 e si prevedano inoltre apposite forme di coordinamento ministeriale per verificare la computabilità dei crediti acquisiti nell'ambito di diversi corsi;
p) all'articolo 11, le disposizioni sugli obblighi di frequenza recate dagli ordinamenti didattici prevedano un limite non inferiore al 50 per cento della totalità delle attività formative. Inoltre, si valuti l'opportunità di fare maggior chiarezza relativamente all'ammissione agli esami finali dei candidati privatisti e sulla composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale.