SCHEMA di D.P.R. recante

"Regolamento in materia di autonomia
statutaria e regolamentare delle istituzioni
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508".

Testo integrato dalle condizioni poste da Camera e Senato (il 3 agosto 2001)

S C H E M A

di D.P.R. recante "Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508". 

Il Presidente della Repubblica

VISTO l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l’articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell’organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l’autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

ACQUISITO il parere dell’organismo consultivo provvisorio di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nell’adunanza del ………………….;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell’adunanza del…………….

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nelle sedute del…………;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del………………..

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508

(5 NOVEMBRE 2001)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l’articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell’organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l’autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…………..

ACQUISITO il parere dell’organismo consultivo provvisorio di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nelle adunanze del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del ;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del………………..

SU PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

EMANA

il seguente regolamento:

COMMENTI

 

 

Premessa

 

 

I Direttori di Accademie e Conservatori Lea Pavarini, Bruno Carioti, Giorgio Brunello, Massimo Parovel, Mario Colonna, Eugenio Carlomagno, Sandro Manganaro, Giacinto Leone nonchè il Presidente e il Vice presidente del CNAM, intendono ribadire quanto segue:

L’assoluta inconciliabilità della presenza nelle Istituzioni di una diarchia di organi monocratici che di fatto, attraverso una commistione nelle due figure di attività di governo e di gestione, creerebbe inevitabilmente una vera paralisi con possibili contrasti anche tra aggregazioni interne potenzialmente contrapposte sulle linee portanti di programmazione e di sviluppo della Istituzione, come peraltro già riscontrato persino nella attuale situazione. Infatti appare impossibile prefigurare una netta demarcazione di ruoli e competenze in materia di: Rappresentanza legale, responsabilità sul personale, responsabilità sulla finalizzazione e gestione delle risorse - purtroppo esigue sia in materia finanziaria che di personale, da subordinare imprescindibilmente alla esigenze didattiche, artistiche e di ricerca — responsabilità sulla sicurezza, responsabilità sul reclutamento del personale, ecc.

  • dall’esame tecnico delle singole disposizioni del secondo regolamento presentato al CNAM in data 5 novembre 2001, emerge inequivocabilmente nella sostanza una riscrittura del precedente testo che spesso risulta equivoca e quindi possibile di diverse interpretazioni, a volte inutilmente minuziosa, di fatto limitando gli spazi di autonome decisioni da parte delle Istituzioni, oppure indebitamente anticipatoria di aree rimesse a successiva regolamentazione. Le uniche modifiche di sostanza attengono alla previsione della presenza del Presidente, della prevalenza di membri esterni nel CDA e di una Commissione esterna per la stesura dello Statuto.

    Da quanto sopra premesso appare evidente che la riscrittura di un secondo regolamento è finalizzata esclusivamente all’introduzione delle modifiche succitate e per le quali non si può che ribadire la assoluta contrarietà di tutto il settore, dai Direttori, alle organizzazioni sindacali, dai Docenti, al personale tutto, dagli studenti al CNAM che si è specificamente pronunciato.

    Comunque in uno spirito di costruttiva collaborazione, ferme restando le pregiudiziali anzidette, si formulano le osservazioni tecniche di seguito riportate.

  • Articolo 1
    (Finalità e definizioni)

    1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, da parte dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.

     

    2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

    a) per "Ministero", il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

    b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

     

    c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;

    d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;

    e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

    Articolo 2
    (Autonomia statutaria)

    1. Le istituzioni di cui all’articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:

    a) l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla fruibilità del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;

    b) lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

    c) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell’attività complessiva dell’istituzione;

    d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;

    e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all’articolo 6 della legge;

    f) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e per i rapporti con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

    g) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all’attività didattica e gestionale e le forme della partecipazione ad altre strutture anche autogestite;

    h) l’organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

    i) per l’Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

    j) per l’Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare la necessaria verticalizzazione formativa.

    TITOLO I

    Principi e disposizioni generali

    Art. 1

    Finalità e definizioni

    1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.

     

     

     

    2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

    a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

    b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

    c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;

    d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;

    e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

     

    Art. 2

    Autonomia statutaria

    1. Le istituzioni di cui all’articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento disciplinano:

    a) l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;

    b) lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

    c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell’attività complessiva dell’istituzione;

    d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;

    e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all’articolo 6 della legge;

    f) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

    g) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

    h) l’organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

    i) per l’Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

    j) per l’Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

     
     

    Art. 3

    Autonomia regolamentare

    1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.

    2. In particolare le istituzioni di cui all’art. 1 adottano regolamenti nelle seguenti materie:

    a) ordinamento dei corsi di formazione e relativi obiettivi;

    b) l’articolazione delle attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

    c) aspetti organizzativi e di funzionamento degli organi e delle strutture;

    d) amministrazione, finanza e contabilità.

    L’articolo così proposto sinteticamente ricomprende le disposizioni molto più analitiche del precedente testo, senza chiarire quali sono i regolamenti generali necessari da adottare e in parte anticipa per la didattica materie riservate al futuro regolamento sui percorsi formativi.

    Articolo 3
    (Organi necessari delle Accademie, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati)

    1. Sono organi necessari:

    a) il direttore;

    b) il consiglio di amministrazione;

    c) il comitato didattico-scientifico;

    d) il collegio dei revisori;

    e) il nucleo di valutazione;

    f) la conferenza degli studenti.

    g) Il Consiglio Accademico

     

    2. La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione e di periodico rinnovo degli organi di cui al comma 1, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi di cui al comma 1 è determinato dagli statuti, assicurando comunque la rappresentanza delle diverse componenti dell'istituzione previste dalla normativa vigente.

    TITOLO II

    Organizzazione

    Art. 4

    Organi

    1. L’organizzazione delle istituzioni di cui all’articolo 1 è coerente al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione. Sono organi necessari di indirizzo e governo:

    a) il Presidente;

    b) il Direttore artistico;

    c) il Consiglio di amministrazione;

    d) il Consiglio accademico.

    2. L’attività di gestione è affidata ad apposita struttura amministrativa, di cui all’articolo 13.

    3. La funzione di controllo amministrativo e gestionale è affidata al Collegio dei revisori di cui all’articolo 9.

    4.La valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e dell’andamento complessivo dell’istituzione è affidata al Nucleo di valutazione di cui all’articolo 10.

    5. Lo statuto prevede la Conferenza degli studenti, di cui all’articolo 11, con funzioni consultive.

    L’art. 4 così formulato risulta contrastante e illegittimo rispetto ai principi della legge 508/99. Infatti tutta la legge essendo applicativa del dettato costituzionale (art. 33) prevede, come per le Università, la massima autonomia delle Istituzioni di alta cultura, un’autonomia che risulterebbe palesemente inficiata dalla previsione di un Presidente esterno.

    Appare contrastante la previsione fatta in premessa (distinzione tra poteri di indirzzo e governo e attività di gestione) con la ulteriore distinzione all’interno dello stesso potere di indirizzo e di governo causata dalla prevista diarchia (presidente — direttore)

    Il comma 2 che prevede una specifica struttura per la gestione è incoerente con gli spazi di autonomia organizzativa concessi alla Istituzione che potrà anche prevedere più strutture specifiche dedicate a particolari funzioni.

     

    ART. 5

    Presidente

    1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne sovrintende all’andamento. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne definisce l’ordine del giorno.

    2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno tra i componenti esterni.

    E’ inaccettabile che ad una figura esterna sia attribuita una funzione di controllo così ampia.

    3. Il direttore, eletto fra il personale docente, ha la rappresentanza legale dell’ente, sovrintende alla sua gestione amministrativa, patrimoniale e contabile ed è responsabile dell’andamento didattico e scientifico. Presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato didattico-scientifico, curando l’attuazione delle relative deliberazioni, ed è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale, docente e non docente, e degli studenti.

     

    ART. 6

    Direttore artistico

    1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico. Presiede il Consiglio accademico e coordina l’attività didattica e scientifica da esso deliberata.

    2. Il Direttore è eletto dal Consiglio accademico, integrato da tutti i docenti, tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    La dizione artistico appare una limitazione delle attribuzioni

     

    E l’attività artistica?

     

    Di fatto la scelta del direttore sarebbe riservata solo al personale attualmente nei ruoli ad esaurimento

    4. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore che lo presiede, dal direttore amministrativo con funzioni anche di segretario, e da un numero di componenti non inferiore a 8 e non superiore a 12, assicurando, per la metà dei suoi membri, la rappresentanza delle diverse componenti presenti nell’istituzione, compresi gli studenti. Per la restante metà è composto da esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del disegn, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Lo statuto individua gli organismi abilitati a designare i predetti esperti, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni culturali del territorio ove ha sede l’istituzione, nonché degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in modo rilevante e continuativo alle attività dell’istituzione stessa.

    5. Il consiglio di amministrazione, fatte salve le specifiche competenze del comitato didattico-scientifico e delle strutture dell’istituzione cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale e di spesa, delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che comportino oneri per il bilancio; determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su conforme proposta del comitato didattico-scientifico, il personale docente necessario per le attività didattiche e di ricerca, nonché il personale non docente, provvedendo agli stanziamenti per le relative spese; approva i contratti e le convenzioni; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione; prende l’iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell’istituzione.

    ART. 7

    Consiglio di amministrazione

    1. Tenuto conto delle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, il Consiglio di amministrazione ha una composizione variabile sino ad un numero massimo di tredici membri, ivi compreso il Presidente, nonché il Direttore che ne è membro di diritto.

    2. Nel Consiglio di amministrazione, è assicurata la presenza di due docenti dell’istituzione, eletti dal Consiglio accademico tra il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fanno altresì parte del Consiglio: un rappresentante degli studenti designato dalla Conferenza degli studenti; rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo; nonché esperti del settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del design e del sistema produttivo e sociale di cui almeno due designati dal Ministro e altri da istituzioni quali Regione, Comune, Provincia, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono in maniera significativa al finanziamento dell'Ente o che operano nel settore di attività dell'istituzione.

    3. Il Consiglio di amministrazione, attenendosi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle indicazioni programmatiche relative alla didattica e alla ricerca formulate dal Consiglio accademico, definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa. In particolare:

    a) delibera lo statuto ed i regolamenti, nonché le successive eventuali modifiche, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dell’art. 6 della legge n. 168 del 1989;

    b) definisce la programmazione della gestione economica dell’istituzione;

    c) approva il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

    d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

    e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione.

    Come già espresso per l’art. 4 il presente articolo è ancora più marcatamente incostituzionale in quanto entra in netto contrasto con l’art. 33 della Costituzione che da potestà alle Istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti propri. E’ evidente che un Consiglio di Amministrazione composto da una maggioranza di membri esterni lede l’autonomia insita nell’espressione costituzionale che per l’appunto sancisce la potestà di darsi ordinamenti propri.

    Secondo le previsioni di questo articolo nel CDA risulta minoritaria la componente intenrna. Oltretutto non è prevista la presenza del Direttore Amministrativo, neppure con funzioni di segretario verbalizzante

    Esterni

    Presidente
    2 Rappr. MIUR
    Rappr. Regione
    Rappr. Provincia
    Rappr. Comune
    Rappr. Org. Cultura
    Rappr. Finanziatori
    Totale 8

    Interni

    Direttore
    2 Docenti
    Rappr. Studenti
    1 rappr. ATA
    Totale 5

    6. Il comitato didattico-scientifico è composto dal direttore, che lo presiede, e da un numero di membri non superiore a 15, eletti fra il personale docente dei corsi di formazione raggruppati per aree didattico-culturali omogenee, nonché per almeno un sesto da membri eletti dagli studenti frequentanti i corsi. Ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 5; cura la programmazione delle attività didattiche ed il conseguente impegno dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; provvede, nell’ambito degli stanziamenti all’uopo previsti e di intesa con il consiglio di amministrazione, alla nomina dei nuovi docenti; delibera, sentita la conferenza degli studenti e il consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.

    ART. 8

    Consiglio accademico

    1. Il Consiglio accademico è composto dal Direttore artistico, che lo presiede, da un numero variabile, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, di docenti dell’istituzione, eletti dal corpo accademico, e da un rappresentante degli studenti designato dalla conferenza degli studenti, sino alla concorrenza del numero complessivo di 13 membri.

    2. Il Consiglio accademico ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche. In particolare:

    a) verifica l’impegno dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento;

    b) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

    c) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) ;

    d) esercita le competenze relative al reclutamento previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lett. e), della legge;

    e) delibera, sentita la Conferenza degli studenti e il Consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.

    La eccessiva caratterizzazione delle rappresentanze esterne, soprattutto considerando che gli esperti sono individuati nella stessa area di competenza delle istituzioni, creerebbe eccessivi vincoli per le istituzioni che potrebbe coltivare invece maggiormente la propria vocazione verso il mondo esterno

     

    Nel testo vi è una incongruenza: prima è detto che il CDA definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa e poi invece si occupa di didattica e addirittura definisce l’organico senza neppure consultare il Consiglio Accademico.

     

    E l’attività artistica?

    La lettera a) appare incoerente in quanto è nella responsabilità tipica del direttore, in quanto organo monocratico che sovrintende all’andamento della didattica, la verifica dell’assolvimento da parte dei singoli docenti dei compiti istituzionali loro attribuiti

    Solo le linee di intervento e di sviluppo. E le attività che scaturiscono dalle linee di intervento da chi sono deliberate?

    La precedente stesura appare più organica, incisiva e rispondente alle reali competenze del Consiglio Accademico

    7. Il collegio dei revisori, costituito con atto del direttore, è composto da 3 componenti, di cui uno proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno proposto dal Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile.

    ART. 9

    Collegio dei revisori

    1. Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.

     

    8. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione preventiva delle proposte e dei progetti di sviluppo delle istituzioni nonché sui risultati della gestione amministrativa, dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’attribuzione di una quota incentivante dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro. Le istituzioni assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale al Ministero.

    ART. 10

    Nucleo di valutazione

    1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

    2. Il Nucleo di valutazione, verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

    a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;

    b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

    c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. B).

    3. Le istituzioni assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

    La formulazione è nella sostanza identica alla precedente stesura

    9. La conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel comitato didattico-scientifico e nel consiglio di amministrazione. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al comitato didattico-scientifico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La conferenza elabora un proprio regolamento che viene approvato dal comitato didattico-scientifico. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza.

    ART. 11

    La Conferenza degli studenti

    1. La Conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

    Il testo è identico tranne la cancellazione dell’ultimo periodo che obbligava il CDA ad assicurare i mezzi per il funzionamento della Conferenza.

     

    10. Il Consiglio Accademico è composto da tutti i docenti con il compito, fra l’altro, di eleggere il direttore e i rappresentanti dei docenti nei vari organi.

     

    11. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi o strutture, ne definisce la composizione e le competenze. Lo statuto può prevedere, in particolare, la costituzione di un’apposita consulta con il compito di promuovere le opportune forme di raccordo sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le imprese, le rappresentanze professionali e ogni altro ente interessato alle attività delle istituzioni. Al fine indicato, il direttore, d’intesa con il comitato didattico-scientifico, promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con gli enti sopraindicati. La consulta segue le fasi attuative delle proposte e dei progetti di sviluppo dell'istituzione, con particolare riguardo all'incidenza nell'ambito territoriale, esprimendo le relative valutazioni.

       
     

    ART. 12

    Uffici e organizzazione amministrativa

    1. Alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, è attribuita la gestione contabile, amministrativa e di spesa delle istituzioni. Nell’ambito della struttura stessa è istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

    2. L’organico è definito dal Consiglio di amministrazione come previsto dall’articolo 7, comma 3, lett. D).

    3. Alla struttura amministrativa è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell’istituzione.

    L'incarico è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ad un dipendente dell’istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

    4) L’incarico di direttore amministrativo può essere altresì attribuito, come previsto dall’articolo 19 legge 165/2001, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, a personale di qualifica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni o di enti privati ovvero ad esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale, con contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

    Valgono le osservazioni già fatte sulla struttura amministrativa. In ogni caso la attribuzione dell’incarico di direttore amministrativo senza tenere conto di chi già svolge tale funzione, anticipa quello che sarà oggetto di successiva contrattazione in sede di comparto

    Articolo 4
    (Organi necessari degli Istituti superiori per le industrie artistiche)

    1. Sono organi necessari:

    a) il presidente

    b) il direttore;

    c) il comitato scientifico-didattico;

    d) il consiglio dei docenti

    e) il collegio dei revisori;

    f) il nucleo di valutazione;

    g) la conferenza degli studenti

    2. La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione e di periodico rinnovo degli organi di cui al comma 1, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi di cui al comma 1 è determinato dagli statuti, assicurando comunque la rappresentanza delle diverse componenti dell'istituzione previste dalla normativa vigente.

    3. Il presidente, eletto in seno al comitato scientifico-didattico, ha la rappresentanza legale dell'Istituto e sovrintende alla sua gestione amministrativa, patrimoniale e contabile. Presiede il comitato scientifico didattico.

    4. Il direttore, eletto tra i docenti in servizio, dà esecuzione alle delibere del comitato scientifico-didattico, è responsabile dell'andamento didattico e scientifico ed è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale, docente e non docente, e degli studenti.

    5. Il comitato scientifico-didattico è composto dal direttore e dal direttore amministrativo, con funzioni anche di segretario, che ne sono membri di diritto, e da un numero di componenti non inferiore a 7 e non superiore a 11 assicurando che non meno della metà di questi ultimi sia costituita da esperti nel settore artistico e del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Lo statuto individua le modalità, le competenze e gli eventuali organismi per la designazione dei predetti esperti, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni che hanno assunto l’impegno di contribuire in modo rilevante e continuativo alle attività dell’istituto stesso. Per la restante parte è composto dai rappresentanti dei docenti e degli studenti. Il comitato scientifico-didattico promuove le attività scientifiche e culturali; delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che comportino oneri per il bilancio; determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del collegio dei docenti, il personale docente necessario per le attività didattiche e di ricerca, nonché il personale non docente, provvedendo agli stanziamenti per le relative spese; delibera la stipula dei contratti e delle convenzioni; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituto; prende l’iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell’istituto; delibera, sentita la conferenza degli studenti ed il consiglio dei docenti, il regolamento degli studenti.

    6. Il consiglio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'istituto. Ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 5; cura la programmazione delle attività didattiche e di ricerca ed il conseguente impegno dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; è organo competente per l’elezione del direttore e dei rappresentanti dei docenti nei vari organi.

    7. Il collegio dei revisori, costituito con atto del presidente, è composto da 3 componenti, di cui uno proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno proposto dal Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile.

    8. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del comitato scientifico-didattico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione preventiva delle proposte e dei progetti di sviluppo dell'istituto nonché sui risultati della gestione amministrativa, dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’attribuzione di una quota incentivante dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro. Gli istituti assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale al Ministero.

    9. La conferenza degli studenti è composta da tre studenti eletti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel comitato scientifico-didattico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al comitato scientifico-didattico ed al consiglio dei docenti con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti. La conferenza elabora un proprio regolamento che viene approvato dal comitato scientifico-didattico che assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza.

    10. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi o strutture, ne definisce la composizione e le competenze. Lo statuto può prevedere, in particolare, la costituzione di un’apposita consulta con il compito di promuovere le opportune forme di raccordo sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le imprese, le rappresentanze professionali e ogni altro ente interessato alle attività delle istituzioni. Al fine indicato, il presidente, d’intesa con il comitato scientifico- didattico, promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con gli enti sopraindicati. La consulta segue le fasi attuative delle proposte e dei progetti di sviluppo dell'istituzione, con particolare riguardo all'incidenza nell'ambito territoriale, esprimendo le relative valutazioni.

       

    Articolo 5
    (Autonomia regolamentare)

    1. Il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge.

    2. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge.

    3. Possono essere adottati regolamenti per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento.

       

    Articolo 6
    (Procedure)

    1. Per la redazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

    2. In prima applicazione:

    a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti;

    b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l’organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;

    c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall’organo di gestione.

    3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui all’art.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui all’art.6 della legge n.168 del 1989.

    4. Gli statuti prevedono gli organi e le modalità per eventuali successive modifiche dello statuto e dei regolamenti, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dell’art.6 della legge n.168 del 1989.

    5. I regolamenti interni delle strutture sono adottati con atto del direttore e, per gli Istituti superiori per le industrie artistiche, dal presidente, previa delibera degli organi preposti alle strutture medesime e sentito il comitato didattico-scientifico.

    TITOLO III

    Procedure e norme transitorie

    Art. 13

    Statuto e regolamenti

    1. Al solo fine di deliberare lo statuto e i regolamenti elettorali, di amministrazione, finanza e contabilità, in prima applicazione, il direttore in carica presso ciascuna delle istituzioni di cui all'articolo 1 insedia apposita commissione con funzione costituente.

    2. Della commissione di cui al comma 1, presieduta dal direttore in carica, fanno parte:

    a) due esperti del settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del design e del sistema produttivo e sociale designati rispettivamente dal Ministro e dalla Regione;

    b) un esperto del settore giuridico amministrativo nominato dal Ministro;

    c) un rappresentante dei docenti eletto dal collegio dei docenti in carica;

    d) il direttore amministrativo in carica;

    e) un rappresentante eletto dagli studenti.

    3. Lo statuto e i regolamenti, di cui al comma 1, sono deliberati e trasmessi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui all’art.6 comma 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168.

    4. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione dello statuto, esaurite le procedure elettorali, il competente ufficio elettorale proclama gli eletti quali componenti degli organi. Con successivo decreto ministeriale acquisite le designazioni di cui all'articolo 7 comma 2 e all'articolo 8 comma 1 vengono insediati il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, la conferenza degli studenti.

    5. Alla prima adunanza del consiglio di amministrazione è eletto il Presidente dell'istituzione.

    6. I regolamenti interni di organizzazione sono adottati, su proposta delle pertinenti strutture, con atto del direttore artistico, sentito il direttore amministrativo,

     

    Articolo 7
    (Norme transitorie)

    1. Fino alla stipula del primo contratto di comparto di cui all’articolo 2, comma 6 della legge, per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n.29/1993 e successive modificazioni, con riferimento, per quanto applicabile, al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 24 agosto 1995,fatta salva la competenza del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale che subentra a quella già esercitata dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

    Art. 14

    Norme transitorie

    1. In sede di prima applicazione possono essere eletti Direttori artistici, i Direttori dell’Accademia di arte drammatica e dell’Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    La formulazione dell’art. 14 appare confusa e passibile di varie interpretazioni mentre andrebbe riferita esclusivamente alle due Accademie.

    Articolo 8
    (Abrogazione di norme)

    1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso ed in particolare le seguenti norme:

    articoli 212, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 254, 255, 256, 257, 367, 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Art. 15

    Abrogazione di norme

    1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso ed in particolare le seguenti norme: articoli 212, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 254, 255, 256, 257, 367, 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare