IL PRESIDENTE DELLA REPUBBICA



VISTO l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e in paticolare l’articolo 2, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 8;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l’articolo 9, comma 5;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l’articolo 17, comma 2;
ACUISITO il parere del CNAM nell’adunanza del 14 aprile 2003;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del……;
VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, ………;
VISTO il parere della VII Commissione del Senato…………;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del………;
SU PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;



EMANA
il seguente regolamento:


CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
  1. per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione, università e della ricerca;
  2. per istituzioni, le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  3. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l’Alta formazione Artistica e Musicale;
  4. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata della legge novembre 2002, n. 268;
  5. per regolamenti didattici, i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati da ciascuna istituzione;
  6. per corsi di studio, i corsi di diploma accademico, di diploma accademico specialistico, il corso di specializzazione e i crsi di fomazione alla ricerca in campo artistico come individuati all’articolo 3;
  7. per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico specialistico di secondo livello, il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca;
  8. per scuola, l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati ai sensi dell’articolo 5;
  9. per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  10. per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
  11. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  12. per curriculum, l’insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titol;
  13. per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i currucula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11;
  14. per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
  15. per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all’articolo 18;
  16. per sistema, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artista e musicale.


CAPO II
(ordinamenti didattici)

Art. 2
(Finalità)

  1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per l’ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dal Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
  2. Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica le istituzioni disciplinano, con i regolamenti di cui all’articolo 11, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.


Art. 3
(Titoli e corsi di studio)

  1. le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
  1. diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
  2. diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
  3. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di diploma accademico di specializzazione;
  4. diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutica, drammatico e del design conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
  5. diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
  1. il corso di diploma accademico di primo livello ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
  2. il corso di diploma accademico di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate.
  3. il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
  4. il corso di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.
  5. il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
  6. sulla base di apposite convenzioni e istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell’ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario internazionale.

Art. 4
(produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

  1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare della belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tal fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risrse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, all educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
  3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
  4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo modalità definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla programmazione della didattica si provvede nell’ambito della programmazione annuale delle istituzioni con la possibilità di prevedere anche incarichi di insegnamento al personale docente dell’istituzione ovvero con contratti ai sensi dell’articolo 16.


Art. 5
(ordinamento didattico generale e scuole)

  1. L’offerta formativa delle istituzioni è articolata in scuole individuate, sentito il CNAM, con decreto del Ministro che ne determina gli obiettivi formativi qualificanti e le correlate attività formative ai sensi dell’articolo 10, e ricompense in dipartimenti in relazione all’omogeneità degli obiettivi formatti qualificanti.
  2. Le Istituzioni attivano corsi di studio nell’ambito di ciascuna scuola anche indirizzi diversificati, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle correlate attività formative.
  3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa scuola, hanno identico valore legale.
  4. In prima applicazione del presente regolamento, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 6, sono istituiti nelle scuole individuate nell’allegata tabella A, in conformità ai criteri determinati nel decreto di cui al comma 1, mediante trasformazione dei corsi attivati, anche in via sperimentale; nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati.
  5. In prima applicazione del presente regolamento i corsi di secondo livello e i corsi di specializzazione sono attivati esclusivamente in via sperimentale su proposta delle istituzioni con decreto del Ministro che ne verifica gli obiettivi e l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli indirizzi creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione.
  6. I corsi di didattica della musica e di insegnamento strumentale sono definiti con decreto del Ministro , sentito il CNAM.


Art. 6
(Crediti formativi accademici)


  1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
  2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
  3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
  4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d).
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati nel regolamento didattico.
  6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
  7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina .
  8. In prima applicazione del presente regolamento con decreto del Ministro sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.


Art. 7
(Ammissione ai corsi di studio)

  1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
  2. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza, ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
  3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
  4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione o di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale occorre essere in possesso del diploma accademico o della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
  5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso rispettivamente di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di laurea specialistica o diploma accademico di secondo livello.
  6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di diploma è deliberata dall'istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell’Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
  7. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato in relazione alle potenzialità formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge.


Art. 8
(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

  1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti.
  2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato con il decreto del Ministro di cui all’articolo 5 comma 1.
  3. Per conseguire il master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
  4. Per ogni corso di studio è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.


Art. 9
(Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

  1. Le istituzioni, con proprie deliberazioni attivano o disattivano i corsi di studio autorizzati, secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 3, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
  2. All'atto dell'istituzione di un corso di diploma, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso la medesima istituzione, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre istituzioni o università.
  3. Le istituzioni, per le loro attività formative, possono convenzionarsi con le università e altri soggetti pubblici e privati, anche stranieri.

Art. 10
(Obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole)

  1. Con decreto del Ministro sentito il CNAM di cui all’articolo 5, comma 1, è individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
  1. attività formative relative alla formazione di base;
  2. attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;
  3. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
  4. attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.
  1. Le attività di cui alle lettere a) b) e c) comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.
  2. Con il medesimo decreto è altresì determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore a 10 % e non superiore al 15%.

Art. 11
(Regolamenti didattici)

  1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.
  2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono emanati con decreto del Direttore e sono pubblicizzati anche per via telematica. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.
  3. Ogni ordinamento didattico determina:
  1. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
  2. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;
  3. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
  4. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
  5. l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
  6. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  7. i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  8. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e della altre verifiche del profilo degli studenti;
  9. le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
  1. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
  1. agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
  2. alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
  3. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e della composizione delle commissioni di verifica;
  4. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
  5. alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
  6. ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all’articolo 7, comma 2;
  7. all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
  8. alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
  9. all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
  10. alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
  11. alla valutazione della qualità della didattica;
  12. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
  13. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti ai sensi dell’articolo 3, comma 8.
  1. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
  2. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
  3. Agli esami finali previsti per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 3 non sono ammessi candidati privatisti

CAPO III
Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema dell’alta formazione artistica e musicale e coreutica

Art. 12
(Programmazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

  1. La programmazione persegue la finalità della qualificazione e del potenziamento del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
  2. Sono strumenti e modalità della programmazione l’istituzione, nonché – quando se ne verificassero le effettive condizioni – tenendo in ogni caso conto delle esigenze teritoriali la soppressione, l’accorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi; l’adeguamento delle risorse delle istituzioni, ivi comprese quelle per strutture e personale docente e non docente; gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati; la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da soggetti terzi.
  3. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il Ministro, nell’ambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e coordinamento, anche ai fini dell’assegnazione dei fondi per il finanziamento e per lo sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica, indica, con propri decreti, acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze, criteri generali e linee guida per il funzionamento del sistema dell’alta formazione artistica e musicale, in particolare per quanto riguarda:
  1. gli obiettivi e le risorse finanziarie da impegnare, anche acquisibili autonomamente;
  2. il fabbisogno di personale docente e non docente, a tempo determinato, sia indeterminato in relazione alle disponibilità finanziarie dell’istituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 7, del DpR 28 febbraio 2003, n. 132;
  3. la costituzione i centri di eccellenza e specialistici in campo artistico e musicale;
  4. la costituzione di politecnici delle arti ai sensi dell’articolo 2, comma 8 lett. I) della legge;
  5. la programmazione e la promozione di iniziative per le ricerche e le produzioni artistiche;
  1. Con i decreti di cui al comma 3, sentito il CNAM, sono altresì determinati i criteri per;
  1. l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio, rispondenti a requisiti essenziali, individuati dal Comitato ai sensi dell’articolo 14, in termini di risorse umane e strumentali;
  2. l’eventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti;
  3. la costituzione di nuove istituzioni;
  4. l’istituzione di corsi in sedi decentrate; la trasformazione e la soppressione, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera 1) della legge, di quelle istituzioni che non conseguano gli obiettivi programmatici specifici;
  5. la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita istanza ai sensi della legge n.508/1999;
  6. l’istituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e di documentazione, nonché ogni altra struttura anche multimediale, ivi comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per l’istituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
  7. la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dell’istituzione.
  1. La costituzione di nuove istituzioni di cui al comma 4 lettera c) si attua attraverso l’attuazione, nell’ambito di un’istituzione statale già esistente di corsi decentrati in una nuova sede. A tal fine, la proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati. L’istituzione alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti. Per l’esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da rappresentanti della provincia e del Comune ove ha sede la nuova istituzione. Decorso un triennio dalla costituzione della struttura decentrata con decreto del Ministro è determinata la costituzione in istituzione autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione dell’attività dei corsi decentrati.
  2. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite con il decreto di cui al comma 3, le singole istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente.
  3. I programmi di cui al comma 6, deliberati dai competenti organi delle istituzioni, sono trasmessi al MIUR che li valuta sulla base delle linee guida definite dal Ministro, tenuto conto dei risultati ottenuti in relazione a quanto previsto nel programma precedente, e li comunica al Ministero delle finanze.
  4. Sentito il Comitato, il Ministro, con proprio decreto, approva la programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali di ogni istituzione.

Art. 13
(Tutorato)

  1. Le Istituzioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvedono ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del consiglio accademico. Per i servizi di tutorato, il consiglio di amministrazione garantisce i mezzi e le risorse necessarie.
  2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
  3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 14
(Valutazione)

  1. Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede alla valutazione del sistema dell’alta formazione artistica e musicale ed in particolare alla definizione dei parametri e degli standard di riferimento per l’idoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni. Dei predetti criteri e parametri tiene conto il Ministro nell’adozione del decreto relativo alla programmazione di cui all’articolo 13.
  2. Il Comitato, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla verifica del mantenimento da parte delle istituzioni degli standard di cui al comma 1
  3. Il Comitato, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione delle istituzioni, elabora ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sullo stato dell’alta formazione artistica e musicale. I predetti rapporti sono trasmessi dal Ministro alle competenti Commissioni parlamentari.
  4. Il Comitato provvede alla valutazione del sistema. A tal fine può essere integrato con esperti del settore fino ad un massimo di 5, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricompresse nel sistema.

Art. 15
(Personale delle istituzioni)


  1. Le Istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti nei corsi di cui all’articolo 3, cui non si possa far fronte con nell’ambito delle dotazioni organiche, mediante l’attribuzione di incarichi di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 6, della legge. Dopo l’esaurimento delle predette graduatorie gli incarichi, sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio rinnovabili.
  2. Il rapporto di lavoro dei docenti incaricati ai sensi del comma q, è regolato dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di comparto salvo quanto previsto al comma 9.
  3. I docenti già titolari di insegnamento conferito con contratto a tempo indeterminato mantengono la titolarità dell’insegnamento.
  4. le istituzioni procedono al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a conclusione di procedure selettive disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5. Il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
  5. Il Ministro, con propri decreti disciplina le procedure per il conseguimento, attraverso giudizi su base nazionale, dell’idoneità all’insegnamento nei corsi di cui all’articolo 3, relativamente ai settori individuati con proprio decreto sentito il CNAM.
  6. Con i decreti di cui al comma 1 sono definiti in particolare:
  1. il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità per ciascun insegnamento in misura non superiore al 20% del fabbisogno indicato nel programma triennale;
  2. le procedure e i termini per l’indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi, da tenersi con cadenza biennale;
  3. i requisiti artistici culturali e professionali per la partecipazione ai giudizi di idoneità;
  4. le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, composte da esperti di alta qualificazione, anche stranieri, di cui una quota su base elettiva;
  5. le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti delle commissioni;
  6. i criteri generali di valutazione differenziati per ciascun insegnamento;
  7. le modalità per la formazione delle liste degli idonei e la durata dell’idoneità;
  1. Nel limite del 20% della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore ad un quinquennio, rinnovabili, con studiosi italiani o stranieri che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale. A tal fine le istituzioni formulano specifiche proposte al Ministero per il conseguente nulla osta da esprimere, sentito il CNAM, sulla base dei curriculum degli interessati.
  2. Per le attività formative di cui all’articolo 10 lettera d), le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili per una volta sola, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.
  3. per la copertura di insegnamenti non ricompresi nei settori artistici individuati ai sensi della comma 5, ma ricompresi nei settori scientifico disciplinati delle università le istituzioni conferiscono incarichi di insegnamento a professori universitari ovvero provvedono tramite convenzioni con le università.
  4. Agli incarichi di cui al comma 9 se conferiti a professori universitari in servizio di ruolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se conferiti a soggetti in possesso dell’idoneità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. In sede di programmazione annuale delle attività le Istituzioni assicurano la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche e l’assolvimento degli impegni previsti dalle norme di stato giuridico. A tal fine, ferma restando per i docenti la responsabilità del corso relativo al proprio insegnamento possono essere attribuiti, nell’ambito della programmazione didattica e con il consenso dell’interessato, l’affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli didattici, coerenti con la disciplina d’insegnamento.
  6. nell’Accademia nazionale di danza e nell’Accademia nazionale di arte drammatica i rispettivi regolamenti individueranno gli insegnamenti per i quali si rende necessario ricorrere alla scritturazione di artisti secondo i criteri in vigore nel settore dello spettacolo.


Art .16
(Sedi delle istituzioni)

  1. Le istituzioni dispongono di spazi, di strutture e di attrezzature adeguati al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali e conformi ai parametri individuati dal Comitato.
  2. Con il decreto di cui all’articolo 12 comma 3 sono definite iniziative, tempi e modalità per l’adeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, con particolare riguardo ai laboratori, ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale; le disposizioni relative a musei, collezioni e biblioteche sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
  3. Gli spazi e le attrezzature in dotazione delle istituzioni possono essere utilizzati, previa convenzione, da università e da altri enti pubblici e privati.
  4. Le istituzioni disciplinano le modalità per la fruibilità all’esterno del proprio patrimonio artistico, musicale e bibliografico.


Art. 17
(Fondazioni)

  1. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati e con oneri a carico dei medesimi soggetti. Con decreto del Ministro sono definiti:
  1. i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle fondazioni;
  2. le tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle fondazioni con funzioni strumentali rispetto ai fini istituzionali propri dell’Istituzione.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 18
(Norme transitorie e finali)

  1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le scuole relative ai predetti corsi.
  2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
  3. In sede di prima applicazione i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.
  4. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza mantengono attivi i corsi di formazione musicale e coreutica di base, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, anche mediante convenzione sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro. Con Decreto del Ministro è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria.
  5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
  6. Le disposizioni di cui all’articolo 15 si applicano per la copertura degli insegnamenti per i quali risultino esaurite le relative graduatorie previste dall’articolo 2 comma 6 della legge.

Art. 19
(Istituzioni non statali)

  1. L’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al presente regolamento è conferita a Istituzioni promosse o gestite da Enti e da privati con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni della programmazione di cui all’articolo 13.
  2. L’autorizzazione è concessa previa verifica della disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di risorse finanziarie e umane necessarie per l’efficace svolgimento dei corsi.
  3. I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui al comma 1 possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui l’ordinamento didattico sia conforme alle disposizioni di cui all’art. 11 e sia approvato con decreto del Ministro.
  4. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono conferiti secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 15.
  5. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
  6. Le Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico sono comunque tenute a presentare istanza per l’autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della lettera l) articolo 2, comma 8 della legge.

Art. 20
(Nomina del direttore di chiara fama)

  1. l’incarico di direttore per chiara fama nell’ambito delle istituzioni è conferito in casi eccezionali a tempo determinato.

Art. 21
(Abrogazione di norme)

  1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 25 comma 2 lett. m), 50, 63, 75, 174, 206, comma 1, lett. c, 207, 208, 209, 210, 211, 217, 218, 219, 223, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 244, 249, 250, 251, 252, 253 commi 4, 5, 6 e 7, 254, 255, 256, 257, 258, 259 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 367, 368, 369, 376, 451, 551 comma 3, 552 comma 5 bis, 553 comma 6 e 623 lett. d) e f) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Roma,


Pubblicazione a cura di: Unione Artisti U.N.A.M.S.