"SCHEMA DI D.P.R. RECANTE "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;
ACQUISITO il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nella adunanza del 13 febbraio 2002;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del .........;
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del .............;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....................;
SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
Principi e disposizioni generali
ART. 1
(Finalità e definizioni)
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.
ART. 2
(Autonomia statutaria)
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.
ART. 3
(Autonomia regolamentare)
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.
TITOLO II
Organizzazione
ART. 4
(Organi)
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il senato degli studenti.
2. Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni.
ART. 5
(Presidente)
ART. 6
(Direttore)
ART. 7
(Consiglio di amministrazione)
a) il presidente;
b) il direttore;
c) almeno due docenti dell'istituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;
d) almeno uno studente eletto dalla componente studentesca;
e) almeno un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;
f) esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
a) almeno uno dal Ministro;
b) gli altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione.
a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti;
b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione;
f) delibera il regolamento degli studenti, sentito il Senato degli Studenti e il Consiglio Accademico.
ART. 8
(Consiglio accademico)
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) un rappresentante eletto dagli studenti.
a) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;
b) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) ;
c) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge.
ART. 9
(Collegio dei revisori)
ART. 10
(Nucleo di valutazione)
Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
ART. 11
(Il Senato degli studenti)
ART. 12
(Uffici e organizzazione amministrativa)
TITOLO III
Procedure e norme finali
ART. 13
(Statuto e regolamenti)
a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti, salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 3, e la rappresentanza degli studenti;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l'organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione.
Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
ART. 14
(Abrogazione di norme)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.