"SCHEMA DI D.P.R. RECANTE "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508".

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

ACQUISITO il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nella adunanza del 13 febbraio 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del .........;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del .............;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....................;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

EMANA

il seguente regolamento:

 

TITOLO I

Principi e disposizioni generali

ART. 1
(Finalità e definizioni)

  1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.

ART. 2
(Autonomia statutaria)

  1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:

a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;

b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

ART. 3
(Autonomia regolamentare)

  1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.
  2. In particolare:

a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

 

TITOLO II

Organizzazione

ART. 4
(Organi)

  1. Sono organi necessari delle istituzioni di cui all'articolo 1:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio dei revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il senato degli studenti.

2. Gli organi di cui al primo comma durano in carica tre anni.

 

ART. 5
(Presidente)

  1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
  2. Il presidente è nominato dal Ministro tra eminenti personalità della cultura, dell'arte o della musica, ovvero tra soggetti con comprovata esperienza nel settore.

 

ART. 6
(Direttore)

  1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
  2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
  3. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
  4. Il direttore, qualora lo richieda, può essere esonerato dagli obblighi didattici.
  5. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
  6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

 

ART. 7
(Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
  2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) almeno due docenti dell'istituzione, oltre al direttore, eletti dal personale docente;

d) almeno uno studente eletto dalla componente studentesca;

e) almeno un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;

f) esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale o del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

  1. Gli esperti di cui al comma 2 lettera f), sono nominati:

a) almeno uno dal Ministro;

b) gli altri da enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono in misura significativa al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione.

  1. Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
  2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
  3. a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti;

    b) definisce la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

    c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

    d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

    e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione;

    f) delibera il regolamento degli studenti, sentito il Senato degli Studenti e il Consiglio Accademico.

  4. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 5, lettera d), è approvata dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

ART. 8
(Consiglio accademico)

  1. Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
  2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
  3. a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;

    b) un rappresentante eletto dagli studenti.

  4. Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. In particolare:

a) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai fini delle relative deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione;

b) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) ;

c) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), della legge.

 

ART. 9
(Collegio dei revisori)

  1. Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.

 

ART. 10
(Nucleo di valutazione)

  1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno la metà scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

  2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

    a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

    b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

    c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

  3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

 

ART. 11
(Il Senato degli studenti)

  1. Il Senato degli studenti è composto da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre del Senato gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, il Senato può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

  2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Senato.

  3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) e b) il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

 

ART. 12
(Uffici e organizzazione amministrativa)

  1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
  2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

  3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
  4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001.

 

TITOLO III

Procedure e norme finali

ART. 13
(Statuto e regolamenti)

  1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

  2. In sede di prima applicazione:

    a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti, salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 3, e la rappresentanza degli studenti;

    b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l'organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;

    c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione.

  3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 12 comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
  4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del direttore, o del presidente ove previsto dallo Statuto, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

  5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.

 

ART. 14
(Abrogazione di norme)

  1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212 comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, 213, articoli 215, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 254, 255, 256, 257, 367 comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

       Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.