ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI' 12 GIUGNO 2002
89a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI


Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

...OMISSIS...


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale ricorda che analogo schema di decreto, in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, era già stato presentato alle Camere lo scorso 1° agosto, contestualmente allo schema di decreto per la trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici. Tale secondo schema fu peraltro ritirato dal Governo immediatamente dopo la sua presentazione alle Camere.
Il Parlamento fu pertanto impegnato, negli ultimi giorni di attività prima della pausa estiva, nell'espressione del parere sul solo schema di regolamento in materia di autonomia, che effettivamente fu reso da entrambe le Camere entro i termini.
Anche detto schema di regolamento fu tuttavia ritirato dal Governo, prima della sua definitiva emanazione. Il Presidente relatore chiede quindi al Governo di chiarire quali siano state le "problematiche emerse nell'iter procedurale (che) hanno reso necessario apportare sostanziali modifiche al testo", di cui si dà conto nella relazione illustrativa al nuovo schema di regolamento ora sottoposto all'esame parlamentare.
La medesima relazione illustrativa, prosegue il Presidente relatore, afferma altresì che le disposizioni recate sono pienamente conformi al nuovo assetto ordinamentale conseguente alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, la norma secondo cui spetta alle regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato deve essere interpretata – come confermato anche da un ordine del giorno votato dall'Assemblea del Senato e accolto dal Governo – avuto riguardo a quanto disposto non solo dall'articolo 117 della Costituzione, ma anche da altre norme contenute in altre parti o titoli della Costituzione. Pertanto, sebbene le Accademie e i Conservatori non siano compresi né fra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato né fra quelle rimesse alla legislazione concorrente, non può darsi una potestà legislativa regionale in quanto l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione reca il diritto delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nei soli limiti posti dalle leggi dello Stato.
Il Presidente relatore prende quindi atto della ripresentazione alle Camere del regolamento in materia di autonomia, cui il Governo ha voluto dare la precedenza ritenendo preferibile, per la trasformazione dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza in Istituti musicali e coreutici, attendere la definizione della riforma scolastica, onde evitare che la trasformazione delle suddette istituzioni (che attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base) in centri di alta formazione vada a discapito della formazione di base.
Nel dare indi conto dell'ordine di priorità cui il Governo intende attenersi per l'emanazione degli ulteriori regolamenti applicativi della legge n. 508 del 1999, il Presidente relatore rivolge peraltro un appello affinchè il Governo stesso, in ciò conformandosi anche all'indicazione contenuta nel parere reso dal Consiglio di Stato, voglia dare sollecita ed unitaria attuazione alla legge n. 508 ed evitare ulteriori, inaccettabili ritardi nella sua messa a regime.
Egli si sofferma quindi sulle modifiche contenute nello schema di regolamento in esame rispetto al testo trasmesso nell'agosto scorso.
Al riguardo, osserva che alcune di esse corrispondono alle osservazioni rese dalla Commissione istruzione del Senato e dalla corrispondente Commissione della Camera nel loro parere, ed in particolare la scomparsa della subordinazione dell'autonomia statutaria e regolamentare dei Conservatori e dell'Accademia nazionale di danza al loro processo di trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, nonché l'introduzione di un consiglio accademico, che peraltro nel nuovo testo sostituisce di fatto il comitato didattico-scientifico; inoltre, è stata recepita l'esigenza di individuare i responsabili dell'elezione del direttore, che il nuovo schema di regolamento identifica con i docenti dell'istituzione, nonché gli assistenti e i pianisti accompagnatori.
Altre modifiche esulano invece rispetto al merito della discussione svolta presso le Camere lo scorso agosto. In particolare, il nuovo regolamento – oltre a ridimensionare il ruolo della rappresentanza studentesca – distingue, al vertice delle istituzioni di alta formazione, la figura del direttore da quella del presidente. Lo schema di regolamento originariamente presentato l'anno scorso prevedeva esclusivamente la figura del direttore, benché il Consiglio di Stato si fosse espresso in favore della distinzione fra le funzioni di direttore e quelle di presidente. Nella rielaborazione dello schema di regolamento, il Ministero ha pertanto previsto tale distinzione, su cui si è tuttavia espresso in senso nettamente contrario il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il Ministero ha quindi proposto una soluzione di compromesso, che prevedeva la figura del presidente come meramente eventuale, registrando il parere sostanzialmente favorevole del CNAM. Successivamente, il Governo ha tuttavia segnalato la necessità di reintrodurre la figura del presidente quale organo necessario delle istituzioni di alta formazione e pertanto il testo ora presentato dal Ministero alle Camere risulta modificato in tal senso.
Il Presidente relatore dà poi conto di alcune audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in concomitanza con l'avvio dell'esame parlamentare del nuovo schema di regolamento. In particolare riferisce che sono stati auditi i sindacati confederali dell'università (CGIL-SNUR, CISL-Università e UIL-AFAM), nonché l'Unione nazionale arte, musica, spettacolo (UNAMS) e che essi sono risultati concordi nell'affermare che la figura del presidente, nominato dal Ministro fra personalità della cultura, dell'arte o della musica ovvero fra soggetti di comprovata esperienza, contrasta con i principi di autonomia e confligge con le competenze del direttore.
Sul nuovo schema di regolamento ha infine reso le proprie osservazioni la Commissione affari costituzionali, rilevando positivamente la separazione fra le funzioni amministrative e quelle artistiche-didattiche e disciplinari. Ha tuttavia segnalato che la prevista nomina del presidente da parte del Ministro può porsi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria delle istituzioni di alta cultura sancito dall'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, sollecitando pertanto una riflessione sull'opportunità di riformulare l'articolo 5.
Il Presidente relatore riferisce infine del parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) sul nuovo schema di regolamento, osservando che anche tale organismo ha manifestato forti perplessità sulla nomina del presidente da parte del Ministro, in quanto in contrasto con i principi di autonomia.
Diverso sarebbe – prosegue il Presidente relatore – se ad eleggere il presidente fosse il consiglio di amministrazione stesso, come peraltro già avviene negli Istituti superiori per le industrie artistiche e come lo stesso Consiglio di Stato aveva adombrato.
Inoltre, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione fra personalità della cultura, dell'arte o della musica ovvero fra soggetti di comprovata esperienza, rischia di creare una sovrapposizione di ruoli con il direttore, scelto fra i docenti. In tal senso, sarebbe preferibile consentire la nomina alla presidenza di personalità anche estranee al settore.
Un ulteriore motivo di perplessità, prosegue il Presidente relatore, è poi rappresentato dalla mancata indicazione di un numero fisso dei componenti dei vari organi delle istituzioni, che al contrario egli auspica fortemente.
Infine, rileva che all'articolo 14, fra le abrogazioni recate al testo unico delle norme in materia di istruzione, compare anche l'articolo 368 che reca la vigilanza del Ministero sugli istituti musicali privati, benchè la nuova disciplina riguardi, oltre alle Accademie e i Conservatori, solo gli istituti musicali pareggiati. Lamenta altresì che dal suddetto testo unico non possano essere abrogate fin d'ora le norme relative alla formazione di base impartita dai Conservatori, in attesa della compiuta definizione della riforma scolastica da un lato e della trasformazione dei Conservatori in Istituti di formazione superiore dall'altro. Ribadisce pertanto il proprio appello affinchè il Governo voglia dare sollecita ed organica applicazione alla legge n. 508 con un unico regolamento applicativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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La seduta termina alle ore 16,10.