ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
324 Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15.</P>

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508" (n. 393)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Ha la parola il sottosegretario CALDORO, il quale ricorda come nella sua relazione introduttiva il Presidente relatore abbia invitato il Governo a fornire chiarimenti circa le scelte già effettuate e quelle da assumere in relazione ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato.
Al riguardo, egli dà anzitutto conto della complessità e difficoltà del compito affidato al Governo dalla legge di riforma n. 508 del 21 dicembre 1999, che consiste nella realizzazione di un nuovo settore di istruzione superiore di cruciale importanza tramite la sola fonte regolamentare e in assenza, tra l'altro, di risorse ad hoc. Sottolinea quindi che, nel porre mano ai regolamenti, il Governo si è dovuto fare carico anche delle problematiche organizzative e di gestione, in quanto tuttora permangono le regole previgenti. Inoltre, il Governo ha dovuto affrontare il problema delle sedi delle istituzioni, il cui onere la legge n. 508 del 1999 ha sottratto alle Province senza prevedere una copertura sostitutiva, e il finanziamento del contratto del personale.
Egli prende altresì atto con soddisfazione della condivisione espressa dal Presidente relatore in merito alla prudenza e gradualità fin qui seguite dal Governo nell'attuazione della riforma, nonché in merito al criterio fondamentale di un allineamento del sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario, pur nella salvaguardia della specificità dello stesso. Al riguardo, segnala peraltro che come parametro di riferimento si è assunto non il decreto ministeriale n. 509 del 1999, ma il decreto di modifica già definito e attualmente alla registrazione della Corte dei Conti.
In particolare, con riguardo alla predetta specificità, registra con favore il consenso registrato sulla scelta di non piena corrispondenza con l'ordinamento universitario per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio e lo stato giuridico del personale docente, oltre che sulla soppressione della norma che disciplinava la trasformazione dei Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e della Accademia nazionale di danza, in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, atteso che tale trasformazione è riconducibile direttamente alla legge.
Passando alle richieste di chiarimenti avanzate dal Presidente relatore, egli si sofferma anzitutto sulla segnalazione relativa all'esigenza di tener conto, nella disciplina degli ordinamenti didattici, dell'esperienza e dei risultati realizzati con le attività di sperimentazione degli ultimi tre anni. Al riguardo, sottolinea che nell'anno accademico 2000/2001 - allorché i regolamenti previsti dalla legge n. 508 del 1999 non erano stati né emanati, né addirittura predisposti - i conservatori di musica e le accademie di belle arti sono stati autorizzati ad attivare innovazioni didattiche sperimentali, secondo la formula del "3 + 2" già introdotta nelle università dal decreto ministeriale n. 509 del 1999.
L'iniziativa ha comportato l'avvio di un rilevante numero di progetti sperimentali, senza che fossero stati pienamente definiti gli obiettivi della sperimentazione e le modalità della relativa valutazione. I progetti autorizzati mancavano, quindi, della necessaria base di riferimento che consentisse non solo di monitorarli e valutarli ma anche di trarne indicazioni valide per la loro traduzione in ordinamenti. Mancava, del resto, la stessa garanzia del rilascio dei titoli, legata ab origine all'esito positivo di una valutazione da eseguire a completamento del percorso. In altri termini, è mancata una definizione a livello nazionale dei contenuti essenziali dei processi formativi, che ha creato incertezza circa i titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi sperimentali.
Al compimento del primo triennio di sperimentazione, apposite commissioni ministeriali hanno valutato i percorsi per validarli e di conseguenza rilasciare i titoli agli studenti. Peraltro, ciò non è stato possibile in alcuni percorsi ritenuti troppo deboli, con la conseguenza di deludere le aspettative degli studenti.
Sulla base di queste valutazioni, il Ministero, nel corrente anno accademico, ha ritenuto di dover proseguire nelle sperimentazioni, definendone preventivamente i contenuti essenziali a livello nazionale, venendo così incontro, nelle more dell'approvazione del regolamento, alle esigenze di innovazioni didattiche proposte dalle istituzioni; con specifici provvedimenti, sono stati quindi autorizzati corsi sperimentali nei settori artistico, musicale e coreutico, garantendo un quadro di regole e di contenuti formativi uniformi sul territorio nazionale. Questa fase della sperimentazione ha tra l'altro consentito di ricondurre entro i nuovi criteri le sperimentazioni già autorizzate, superando la precedente frammentazione e dando agli studenti certezza circa il titolo da conseguire.
Tale complessa attività di razionalizzazione è tuttora in pieno svolgimento, per cui la fase sperimentale non può ritenersi conclusa. In ogni caso solo a conclusione della stessa vi sarà il quadro necessario a supportare la definizione di nuovi ordinamenti. Il Sottosegretario sottolinea del resto che in larga misura, specie per il settore della musica, le sperimentazioni hanno comportato essenzialmente un aggiornamento dei programmi, fermi agli anni '30. Inoltre, delle sperimentazioni si è tenuto conto ad esempio inserendo, nella tabella allegata al regolamento, le scuole di grafica e di restauro, precedentemente previste solo come discipline di insegnamento.
Evidenzia infine che questa attività di razionalizzazione non ha pregiudicato le aspettative delle istituzioni, che hanno potuto attivare percorsi innovativi adeguandosi, per contenuti ed obiettivi, ai contenuti ed obiettivi dei corsi già validati in ambito nazionale.
Per quanto attiene all'ammissione ai corsi di formazione alla ricerca (articolo 7, comma 4), il Sottosegretario concorda poi circa l'opportunità di prevedere il possesso del diploma accademico di II livello. Conviene altresì che per tale diploma potrebbe essere definito in 120 il numero dei crediti necessari, prevedendo però che tale misura generale possa variare per esigenze specifiche di alcune discipline artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
Con riferimento all'esigenza di un diretto coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale per il reciproco riconoscimento dei crediti (articolo 9), nel condividere l'esigenza di un raccordo tra gli organi consultivi - CUN e CNAM - per quanto attiene gli aspetti di interrelazione tra le università e le istituzioni artistiche e musicali, ricorda che la legge n. 508 del 1999 non prevede, al riguardo, l'attribuzione di tale competenza in capo al CUN. Tale aspetto non può, quindi, essere disciplinato dalla fonte regolamentare prevista dalla legge n. 508 del 1999; esso può tuttavia trovare idonea collocazione nell'ambito del disegno di legge di riforma del CUN, attualmente all'esame della Commissione (A.S. n. 3008).
Quanto alla richiesta di individuare attività formative affini o integrative (articolo 10), in analogia a quanto previsto per il sistema universitario, egli rammenta che nello schema di decreto modificativo del decreto ministeriale n. 509 del 1999 le attività affini o integrative non rientrano più tra quelle considerate indispensabili e, pertanto, da individuare obbligatoriamente con gli appositi decreti ministeriali relativi alle classi dei corsi di studio. Quindi, anche per il settore artistico, musicale e coreutico, le suddette attività non vengono individuate con decreto ministeriale, ma rientrano tra le attività formative inserite nei percorsi delle singole istituzioni nell'esercizio dell'autonomia didattica.
Il Sottosegretario concorda invece sulla richiesta di prevedere la frequenza minima obbligatoria delle attività formative (articolo 11, comma 3, lettera i), ritenendo che essa potrebbe attestarsi anche oltre il 50 per cento. Ciò in considerazione del fatto che la frequenza - specialmente alle attività di laboratorio - connota intrinsecamente il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentandone un elemento identificativo essenziale.
Soffermandosi infine sulle indicazioni del Consiglio di Stato, rileva anzitutto che esse toccano solo marginalmente, ed in termini che ritiene superabili, la parte di regolamento relativa agli ordinamenti didattici. Questa parte, a suo avviso, è quindi sufficientemente completa da poter essere varata immediatamente, anche per fornire il necessario quadro di riferimento alle istituzioni già dotate di autonomia, per aggiornare e arricchire i propri programmi, fermi agli anni '30.
Augurandosi di riscuotere il consenso parlamentare su tale profilo, dà pertanto conto dell'intenzione del Governo di procedere al varo della parte relativa agli ordinamenti didattici, con particolare riferimento all'architettura dei percorsi, ai dipartimenti e le scuole e ai crediti formativi accademici.
Ritiene, inoltre, che il ricorso al decreto ministeriale possa essere mantenuto per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti per ciascuna scuola, dal momento che si tratta di aspetti strettamente didattici, per i quali lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto ammissibile lo strumento del decreto ministeriale.
Analogamente, ritiene debba essere conservata nel testo la disciplina del convenzionamento tra le istituzioni, le scuole e l'università. Essa si colloca, infatti, nell'ambito dell'autonomia istituzionale e, pertanto, risulta sufficientemente disciplinata tramite il richiamo a quanto previsto dagli statuti e dal regolamento sull'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, circa le modalità procedurali delle decisioni e il rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni relative alla contabilità di Stato.
Per quanto riguarda l'osservazione circa la soppressione della norma (ex articolo 18) che prevedeva l'istituzione di un Comitato regionale di coordinamento, fa presente che nel sistema universitario tale strumento non si è rivelato sempre efficace per assicurare sul territorio gli opportuni raccordi e, pertanto, il Ministero ha ritenuto più idoneo l'inserimento in seno ai consigli di amministrazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, così come è previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003.
Per effetto di tale partecipazione, infatti, si è già realizzata, ad esempio, una positiva sinergia nell'ambito degli interventi adottati per l'Accademia di belle arti di Roma, per la quale il Comune ha ampliato la dotazione edilizia, mettendo a disposizione ulteriori locali reperiti nello storico quartiere Testaccio. Per quanto riguarda, invece, l'ammissione agli esami finali dei candidati privatisti, la composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale, la programmazione del sistema, i requisiti di idoneità dei docenti, la disciplina delle sedi, l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, l'accorpamento e la fusione delle istituzioni esistenti, il trattamento del personale, i corsi di perfezionamento ed i master, la disciplina delle fondazioni, le accademie storiche non statali, ritiene che la relativa disciplina vada stralciata e rielaborata in termini più esaurienti in un successivo testo regolamentare, che il Governo si impegna a definire entro brevissimo termine.
Il provvedimento verrebbe pertanto ridotto ai soli Capi I e II, fino all'articolo 11 compreso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale ed analitica risposta fornita alle osservazioni avanzate in sede di relazione introduttiva e propone di esprimere un parere favorevole condizionato allo stralcio dei Capi III e IV e all'accoglimento delle integrazioni su cui lo stesso Governo ha manifestato disponibilità. In considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere parlamentare è improrogabilmente scaduto e dando atto al Governo di aver atteso la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva per consentire alle Camere di esprimersi su un provvedimento di grande rilievo, sollecita infine la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo entro la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.