Resoconto di seduta

Parere espresso



ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7-a)

MERCOLED 29 SETTEMBRE 2004
327-a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caldoro.
La seduta inizia alle ore 15,10.


...OMISSIS...


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508" (n. 393)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) dichiara che l'opposizione concorre a garantire il numero legale indispensabile all'esame dell'atto in titolo pur essendo nettamente contraria all'ipotesi di stralcio degli articoli da 12 in poi. La sensibilità mostrata dal Presidente relatore sulle tematiche in questione fa infatti sperare in una possibilità di intesa, sia pure su aspetti limitati.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto contrario, interviene la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), la quale, pur dando atto al Presidente della validità dei rilievi e dei suggerimenti svolti nel corso della relazione, stigmatizza la scelta del Governo, poi recepita nello schema di parere, di procedere allo stralcio degli articoli da 12 in poi.
Invece di risolvere le principali criticità del provvedimento, peraltro censurate dal Consiglio di Stato, il Ministero rinvia infatti ulteriormente l'attuazione della riforma, attesa da ben cinque anni.
Nulla assicura peraltro, a suo avviso, l'effettivo rispetto dell'impegno a presentare lo f di regolamento relativo alle materie recate negli articoli oggetto dello stralcio entro il prossimo dicembre.
Nel rilevare indi che si tratta di un grave errore con cui nei fatti si riducono le potenzialità del riordino, senza offrire adeguate certezze agli istituti di alta formazione, ella giudica altresì errate le scelte adottate in ordine alle sperimentazioni, avviate ormai da tempo, lamentando che su di esse non sia stata svolta un'efficace attività di monitoraggio dei risultati.
Entrando nel merito dell'articolato, la senatrice critica inoltre la scelta di non attribuire ai corsi di formazione alla ricerca la terminologia di dottorati di ricerca, a suo avviso senz'altro più appropriata anche al fine di favorire lo scambio con le università. Senza disconoscere le specificità del sistema dell'alta formazione, ella ritiene che l'attribuzione di pari dignità con il sistema universitario non possa prescindere dall'adozione di tale terminologia.
Deplora poi la scelta del Ministero di operare molteplici rinvii a decreti ministeriali, che - come riconosciuto dallo stesso Presidente relatore - mettono a rischio l'autonomia delle istituzioni.
Stigmatizza altresì la scarsa chiarezza in merito al finanziamento del riordino del settore e dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999 e in ordine all'accesso degli studenti privatisti.
Conclude ribadendo il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere favorevole condizionato illustrato dal Presidente relatore.

Il senatore BEVILACQUA (AN) esprime anzitutto apprezzamento nei confronti della relazione svolta dal Presidente e dichiara di condividere gran parte dei contenuti dello schema di parere in votazione.
Non condivide tuttavia il giudizio positivo sulla non piena corrispondenza del settore rispetto a quello universitario, con particolare riferimento alla disciplina dei docenti.
Registra invece positivamente la scelta del Governo di ridurre il provvedimento ai primi undici articoli, atteso che essa testimonia la capacità di comprendere l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla parte relativa alla programmazione. Lo stralcio di detta parte, osserva, è del resto conseguente proprio alle osservazioni critiche del Consiglio di Stato

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) giudica anzitutto negativamente la scelta del Governo di procedere allo stralcio degli articoli da 12 in poi, sottolineando che le attese del settore erano senz'altro maggiori.
Il Governo non ha, a suo avviso, affrontato la questione con coraggio ed ha pertanto formulato uno schema di regolamento che ella definisce frutto di un parto immaturo.
La decisione di procedere allo stralcio denota altresì, a suo avviso, scarsa attenzione nei confronti del ruolo degli enti locali e delle regioni nel sistema dell'alta formazione, tanto più perché non tiene conto del processo di devoluzione in atto.
Chiede altresì al Presidente relatore di rendere maggiormente esplicito, con riferimento agli articoli 2 e 5, il tema del rispetto dell'autonomia, di prevedere l'adozione del termine "dottorato di ricerca" per i corsi di formazione alla ricerca (articolo 7), nonché di fare esplicita menzione all'opportunità di un effettivo raccordo con il sistema universitario (articolo 9).
Tuttavia, condividendo alcune delle condizioni poste nello schema di parere illustrato dal Presidente relatore, ne chiede la votazione per parti separate.

Su richiesta del senatore BRIGNONE (LP), il presidente relatore ASCIUTTI (FI) modifica lo schema di parere sostituendo, alla condizione n. 6, le parole "50 per cento" con le parole "60 per cento". Replica invece ai senatori Vittoria Franco, Soliani e Bevilacqua che ogni equiparazione, anche solo terminologica, con il settore universitario è esclusa dallo spirito della legge n. 508. Accogliendo la richiesta della senatrice Soliani, dispone infine che la votazione avvenga per parti separate.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie a maggioranza le premesse dello schema di parere favorevole condizionato avanzato dal Presidente relatore dalle parole "La Commissione" alle parole "la programmazione".
Con separate votazioni, sono altresì approvati il dispositivo, dalle parole "Esprime pertanto" alle parole "le seguenti condizioni", a maggioranza; le condizioni nn. 1 e 2, all'unanimità; le condizioni nn. 3 e 4, a maggioranza; le condizioni nn. 5, 6 e 7 (così come riformulata), all'unanimità; la condizione n. 8, a maggioranza.

La Commissione approva infine a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni nel suo complesso come riformulato.


La seduta termina alle ore 16,30.


PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 393

"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premesso che:
la legge n. 508 del 1999 ha inteso trasformare le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, fino ad allora disciplinate alla stregua di istituti di istruzione secondaria dal Testo unico delle leggi sulla scuola e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, in istituti di istruzione superiore, di pari livello e dignità - ancorché distinti e diversi - rispetto alle università,
la legge n. 508 prevedeva altresì, all'articolo 2, comma 7, una serie di regolamenti attuativi, in particolare per disciplinare: i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con le scuole e le università; le procedure di reclutamento del personale; i criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare; la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica; i criteri per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione,
con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è stato emanato il primo regolamento attuativo, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
restavano quindi da emanare i restanti regolamenti, che opportunamente il Ministero aveva deciso di raggruppare in un unico schema di decreto del Presidente della Repubblica, ora sottoposto all'esame parlamentare,

giudicati positivamente:
lo scopo di allineare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario, in linea con i principi di fondo con la legge n. 508, procedendo tuttavia con maggiore prudenza e gradualità, al fine di evitare gli errori commessi con la riforma universitaria, attualmente oggetto di parziale ripensamento,
la scelta del Governo di non procedere ad una piena corrispondenza con l'ordinamento universitario, sotto il profilo sia delle denominazioni che della disciplina dei titoli di studio e dello stato giuridico del personale docente, essendo indispensabile mantenere al sistema la sua specificità,
la soppressione dell'ex articolo 12 che, nella formulazione originaria dello schema di decreto, subordinava la trasformazione dei conservatori, degli istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza all'approvazione, con decreto ministeriale, di specifici progetti di riforma, in considerazione del fatto che tali istituzioni attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base. Tutte le istituzioni richiamate dalla legge n. 508 sono state infatti trasformate ad opera della legge stessa. Appare pertanto condivisibile la soppressione dell'ex articolo 12 e il contestuale inserimento, fra le norme transitorie, della previsione secondo cui le summenzionate istituzioni mantengono i corsi di base, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, fino a quando con decreto del Ministro sarà disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria,

preso atto degli esaurienti chiarimenti offerti dal Governo con riferimento:
alle sperimentazioni autorizzate dal Ministero nell'ultimo triennio,
all'opportunità di disciplinare il rapporto fra il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ai fini del reciproco riconoscimento dei crediti e all'individuazione di attività formative affini o integrative nell'ambito del disegno di legge n. 3008, di riordino del CUN, attualmente all'esame del Senato,
alla soppressione dell'ex articolo 18, che istituiva in ogni regione un comitato di coordinamento composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella stessa regione, oltre che da rappresentanti regionali e provinciali, con il compito di assicurare un coordinato sviluppo del sistema,

registrato il parere del Consiglio di Stato, che ha deplorato la scelta del Ministero di un diffuso rinvio a decreti ministeriali, non in linea con il dettato della legge n. 508, soprattutto con riferimento alla disciplina delle specifiche materie rimandate ad atti regolamentari dalla stessa legge n. 508 (fra cui, ad esempio, i requisiti di idoneità dei docenti, la disciplina delle sedi, il convenzionamento con le scuole e le università, la definizione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti, l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, l'accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti),

osserva preliminarmente che, anche alla luce del predetto parere del Consiglio di Stato e delle conformi osservazioni della Commissione affari costituzionali, non appare perseguibile la pur condivisibile scelta di raggruppare in un unico schema di decreto i regolamenti ancora in attesa di emanazione. Mentre la disciplina degli ordinamenti didattici appare infatti sostanzialmente matura, sì da essere stata opportunamente articolata nel Capo II dello schema sottoposto all'esame parlamentare, senza registrare significative critiche dal Consiglio di Stato, la disciplina della programmazione, sviluppo e valutazione del sistema è stata invece articolata con un sistematico rinvio ad atti di normazione secondaria, che ha incontrato la ferma opposizione del Consiglio di Stato. Non va infatti dimenticato che, nel disegnare la riforma delle istituzioni, la legge n. 508 non prevede alcun rinvio ad atti privi di valenza regolamentare. Al contrario, essa valorizza l'autonomia delle istituzioni che appare assai più garantita dalla definizione di norme regolamentari generali che dal rinvio a successivi provvedimenti amministrativi. Pur con grande rammarico, la Commissione ritiene quindi inevitabile disgiungere la disciplina degli ordinamenti didattici da quella della programmazione, impegnando peraltro il Governo alla tempestiva presentazione di uno schema di regolamento concernente la programmazione.

Esprime pertanto parere favorevole con le seguenti condizioni.
1. Si impegna anzitutto il Governo a presentare alle Camere lo schema di regolamento sulla programmazione entro il dicembre 2004.
2. All'articolo 3, si suggerisce di chiarire meglio la natura del diploma di perfezionamento o master, che non appare opportuno considerare sinonimi.
3. Sempre all'articolo 3, con riferimento ai corsi di formazione alla ricerca, si ritiene che essi abbiano finalità formative analoghe al dottorato di ricerca. Si suggerisce pertanto di prevederne la frequenza dopo il conseguimento del titolo di secondo livello.
4. Si sollecita ad evitare il rinvio al decreto ministeriale per l'individuazione delle scuole di cui all'articolo 5, suggerendo di mantenere l'individuazione effettuata con la Tabella A allegata allo schema di regolamento.
5. Si sollecita altresì a sopprimere il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione delle frazioni di impegno orario riservate alle attività di studio e di laboratorio, di cui all'articolo 6, fissandole direttamente nel regolamento.
6. All'articolo 8, si invita a fissare in 120 il numero di crediti necessario per acquisire il diploma accademico di secondo livello, fatte salve le esigenze specifiche di alcune discipline artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineare i parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
7. All'articolo 11, si invita a prevedere un limite degli obblighi di frequenza non inferiore al 60 per cento della totalità delle attività formative, suggerendo peraltro di fissarlo intorno all'80-90 per cento, in considerazione della specificità del settore.
8. Si chiede di espungere per il momento gli articoli da 12 in poi, la cui disciplina non appare allo stato sufficientemente matura, nel presupposto che essi siano oggetto di distinto regolamento da presentarsi alle Camere entro la fine dell'anno".