LEGGI COMMENTO U.N.A.M.S.


Bozza di regolamento - L. 508 - art. 2 - comma 7

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell’Accademia Nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO, in particolare l’art. 2 comma 7, della legge n.508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.400, la disciplina dell’organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l’autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett.f), della legge n.508 del 1999.

ACQUISITO il parere dell’organismo consultivo provvisorio di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n.508 del 1999 reso nell’adunanza del ../../....

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ../../....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell’adunanza del… ../../....

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari rese nelle sedute del ../../....

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ../../....

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA
Il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Ministero" il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per "istituzioni" le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, l’Accademia nazionale di danza, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i "Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione" i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati tecnico-scientifici degli istituti superiori di industrie artistiche e gli organi direttivi degli Istituti musicali pareggiati;
d) per "CNAM" il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
e) per "legge" la legge 21 dicembre 1999, n.508.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. Le istituzioni di cui all’articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:

a) l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organci, incorrelazione alle specifiche attività formative e scientifiche;
b) lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
c) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell’attività complessiva dell’istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all’articolo 6 della legge;
e) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e per i rapporti con altri enti ed organismi anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all’attività didattica e le forme dell’eventuale partecipazione ad altre strutture anche autogestite;
g) l’organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
h) per le ccademie nazionali di arte drammatica e di danza, la possibilità di una loro articolazione sul territorio, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità al regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera g) della legge.

Art. 3
Organi necessari

1. Sono necessari:

a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato didattico e scientifico;
d) il collegio dei revisori;
e) il nucleo di valutazione.

2. la composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità dicostituzione, la durata degli organi di cui al comma 1, nnonchéle incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi.

3. Il direttore è eletto fra il personale docente, ha la rappresentanza legale dell’ente e sovrintendente al suo andamento, presiede il consiglio di amministrazione e il comitato didattico-scientifico, cura l’attuazione delle relativa deliberazioni ed è titolare dell’azione disciplinare.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore e da un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 9, assicurando la rappresentanza delle diverse componenti presenti nell’istituzione, compresi gli studenti. E’ prevista la presenza di almeno un terzo dei componenti, esperti nel settore artistico, musicale e coreutico, scelti fra personalità del mondo produttivo, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Il consiglio ha compiti di promozione e programmazione delle attività, di gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale, fatte salve le competenze delle strutture cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale di spesa.

5. Il comitato didattico-scientifico è composto dal direttore e da un numero di membri non superiore a 15, eletti fra il personale docente dei corsi di studio raggruppati per aree omogenee. Ha compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche.

6. Il collegio dei revisori, costituito con atto del Direttore, è composto da componenti, di cui uno deisgnato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88. Il Collegio dei revisori ha i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile.

7. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera dell’organo di gestione, è formato da 3 a 5 componenti, di cui almeno uno scelto fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione della gestione amministrativa, dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche mediante anilisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Le istituzioni assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessrie nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel riuspetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mentenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette una apposita relazione al Ministero.

8. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi, ne definisce la composizione e le competenze.

Art. 4
Autonomia regplamentare

1. I regolamenti didattici disciplinano i corsi di studio e l’articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali di cui al regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera b) della legge.

2. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge.

3. Ulteriori regolamenti possono essere adottati per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento.

Art. 5
Procedure

1. Per la redazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti.
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione.

3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere dei CNAM, esercita il controllo di cui all'art. 6 della legge n.168 del 1989.

4. Gli statuti prevedono gli organi e le modalità per eventuali successive modifiche fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dell'art. 6 della legge n.168 del 1989.

5. I regolamenti interni delle strutture sono adottati con atto del direttore, previa delibera degli organi preposti alle strutture medesime.

Art. 6
Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, le norme del presente regolamento si applicano alle Accademie di belle arti, all'accademia nazionale di arte drammatica e agli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici all'esito della trasformazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati.

2. Fino alla stipula del primo contratto di comparto di cui all'art. 2, comma 6 della legge, per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del d.Igvo n.29/1993 e successive modificazioni, con riferimento, per quanto applicabile, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sotto scritto in data 24 agosto 1995.