IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO larticolo 87, comma 5, della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale darte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO, in particolare larticolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dellorganizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;
VISTO larticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare lautonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ..
ACQUISITO il parere dellorganismo consultivo provvisorio di cui allarticolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nelle adunanze del
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del ;
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nella seduta del ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ..
SU PROPOSTA del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento determina i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia, nonché per lesercizio dellautonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, dellAccademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, lAccademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Le istituzioni di cui allarticolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento disciplinano:
a) listituzione, lorganizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;
b) lo svolgimento dellattività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dellattività complessiva dellistituzione;
d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;
e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità allarticolo 6 della legge;
f) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
g) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
h) lorgano competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
i) per lAccademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui allarticolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
j) per lAccademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui allarticolo 2, comma 7, lettera g), della legge anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.
Art. 3
Autonomia regolamentare
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.
2. In particolare le istituzioni di cui allart. 1 adottano regolamenti nelle seguenti materie:
a) ordinamento dei corsi di formazione e relativi obiettivi;
b) larticolazione delle attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui allarticolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
c) aspetti organizzativi e di funzionamento degli organi e delle strutture;
d) amministrazione, finanza e contabilità.
TITOLO II
Organizzazione
Art. 4
Organi
1. Lorganizzazione delle istituzioni di cui allarticolo 1 è coerente al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attività di gestione. Sono organi necessari di indirizzo e governo:
a) il Presidente;
b) il Direttore artistico;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Consiglio accademico.
2. Lattività di gestione è affidata ad apposita struttura amministrativa, di cui allarticolo 13.
3. La funzione di controllo amministrativo e gestionale è affidata al Collegio dei revisori di cui allarticolo 9.
4. La valutazione dei risultati dellattività didattica e scientifica e dellandamento complessivo dellistituzione è affidata al Nucleo di valutazione di cui allarticolo 10.
5. Lo statuto prevede la Conferenza degli studenti, di cui allarticolo 11, con funzioni consultive.
ART. 5
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne sovrintende allandamento. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne definisce lordine del giorno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno tra i componenti esterni.
ART. 6
Direttore artistico
1. Il Direttore è responsabile dellandamento didattico, scientifico ed artistico. Presiede il Consiglio accademico e coordina lattività didattica e scientifica da esso deliberata.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio accademico, integrato da tutti i docenti, tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 7
Consiglio di amministrazione
1. Tenuto conto delle dimensioni organizzative e finanziarie dellente, il Consiglio di amministrazione ha una composizione variabile sino ad un numero massimo di tredici membri, ivi compreso il Presidente, nonché il Direttore che ne è membro di diritto.
2. Nel Consiglio di amministrazione, è assicurata la presenza di due docenti dellistituzione, eletti dal Consiglio accademico tra il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fanno altresì parte del Consiglio: un rappresentante degli studenti designato dalla Conferenza degli studenti; rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo; nonché esperti del settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del design e del sistema produttivo e sociale di cui almeno due designati dal Ministro e altri da istituzioni quali Regione, Comune, Provincia, fondazioni o organizzazioni culturali artistiche o scientifiche, pubbliche o private, che contribuiscono in maniera significativa al finanziamento dell'Ente o che operano nel settore di attività dell'istituzione.
3. Il Consiglio di amministrazione, attenendosi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle indicazioni programmatiche relative alla didattica e alla ricerca formulate dal Consiglio accademico, definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa. In particolare:
a) delibera lo statuto ed i regolamenti, nonché le successive eventuali modifiche, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dellart. 6 della legge n. 168 del 1989;
b) definisce la programmazione della gestione economica dellistituzione;
c) approva il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, lorganico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dellistituzione.
ART. 8
Consiglio accademico
1. Il Consiglio accademico è composto dal Direttore artistico, che lo presiede, da un numero variabile, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente, di docenti dellistituzione, eletti dal corpo accademico, e da un rappresentante degli studenti designato dalla conferenza degli studenti, sino alla concorrenza del numero complessivo di 13 membri.
2. Il Consiglio accademico ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche. In particolare:
a) verifica limpegno dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento;
b) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
c) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui allarticolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) ;
d) esercita le competenze relative al reclutamento previste dal regolamento di cui allarticolo 2, comma 7, lett. e), della legge;
e) delibera, sentita la Conferenza degli studenti e il Consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.
ART. 9
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro delleconomia e delle finanze che lo preside, uno designato dal Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, ed uno designato dal Consiglio di amministrazione stesso. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dallarticolo 2403 del codice civile in quanto compatibili.
ART. 10
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione, verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dellattività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dellistituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, lutilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dellistituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per lassegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
c) acquisisce periodicamente, mantenendone lanonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei lautonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
ART. 11
La Conferenza degli studenti
1. La Conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
ART. 12
Uffici e organizzazione amministrativa
1. Alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, è attribuita la gestione contabile, amministrativa e di spesa delle istituzioni. Nellambito della struttura stessa è istituito lUfficio Relazioni con il Pubblico.
2. Lorganico è definito dal Consiglio di amministrazione come previsto dallarticolo 7, comma 3, lett. d).
3) Alla struttura amministrativa è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dellistituzione.
L'incarico è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ad un dipendente dellistituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.
4) Lincarico di direttore amministrativo può essere altresì attribuito, come previsto dallarticolo 19 legge 165/2001, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dellente, a personale di qualifica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni o di enti privati ovvero ad esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale, con contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
TITOLO III
Procedure e norme transitorie
Art. 13
Statuto e regolamenti
1. Al solo fine di deliberare lo statuto e i regolamenti elettorali, di amministrazione, finanza e contabilità, in prima applicazione, il direttore in carica presso ciascuna delle istituzioni di cui all'articolo 1 insedia apposita commissione con funzione costituente.
2. Della commissione di cui al comma 1, presieduta dal direttore in carica, fanno parte:
a) due esperti del settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del design e del sistema produttivo e sociale designati rispettivamente dal Ministro e dalla Regione;
b) un esperto del settore giuridico amministrativo nominato dal Ministro;
c) un rappresentante dei docenti eletto dal collegio dei docenti in carica;
d) il direttore amministrativo in carica;
e) un rappresentante eletto dagli studenti.
3. Lo statuto e i regolamenti, di cui al comma 1, sono deliberati e trasmessi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui allart.6 comma 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168.
4. Entro i 60 giorni successivi all'approvazione dello statuto, esaurite le procedure elettorali, il competente ufficio elettorale proclama gli eletti quali componenti degli organi. Con successivo decreto ministeriale acquisite le designazioni di cui all'articolo 7 comma 2 e all'articolo 8 comma 1 vengono insediati il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, la conferenza degli studenti.
5. Alla prima adunanza del consiglio di amministrazione è eletto il Presidente dell'istituzione.
6. I regolamenti interni di organizzazione sono adottati, su proposta delle pertinenti strutture, con atto del direttore artistico, sentito il direttore amministrativo,
Art. 14
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione possono essere eletti Direttori artistici, i Direttori dellAccademia di arte drammatica e dellAccademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 15
Abrogazione di norme
1. Con lentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso ed in particolare le seguenti norme: articoli 212, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 254, 255, 256, 257, 367, 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.