VII Commissione - Resoconto di marted́ 13 febbraio 2001

...OMISSIS...

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 12.50

Disciplina attività musicali
C. 7307, approvato dal Senato, C. 412 Scoca, C. 775 Pecoraro Scanio, C. 2117 Risari, C. 2131 Aprea, C. 2374 Napoli, C. 3670 Carli, C. 4406 Cola, C. 4337 Pecoraro Scanio, C. 5121 Crema, C. 5374 Volontè.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge rinviato, da ultimo, l'8 febbraio 2001.

Giovanni CASTELLANI, presidente, ricorda che, nella seduta di giovedì 8 febbraio scorso, la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati al provvedimento fino a quelli relativi all'articolo 11, deliberando di accantonare l'emendamento Rossetto 8.1. Nella seduta odierna la Commissione esaminerà quindi gli emendamenti riferiti ai successivi articoli della proposta di legge (vedi allegato 4).

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, illustra il proprio emendamento 12.35, diretto a sostituire l'articolo 12 relativo al consiglio di amministrazione della società di cui all'articolo 7. Ricorda che il testo prevede che tale organo sia composto da 10 membri; tuttavia, anche alla luce dei numerosi emendamenti presentati in materia, in particolare da parte dei gruppi di opposizione, ritiene opportuno modificare la composizione del consiglio di amministrazione, anche sulla base del modello già adottato per la legge sul teatro. Con l'emendamento 12.35 si propone quindi che il consiglio di amministrazione sia composto da 7 membri di cui 2 sulla base della designazione del ministro per i beni e le attività culturali, 2 sulla base della designazione della conferenza Stato-regioni e 2 della conferenza Stato-città. Si prevede inoltre che il responsabile dell'ufficio competente per le attività musicali del Ministero per i beni e le attività culturali sia membro di diritto del consiglio di amministrazione. Tale composizione risponde in primo luogo ad un'esigenza di natura tecnica, considerato che il numero dispari facilita i risultati delle votazioni ed evita che alla fine prevalga il voto del presidente, come accade in caso di parità di voti.
Invita quindi i presentatori degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 12 a ritirarli.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.35 del relatore; esprime una valutazione conforme a quella del relatore in merito ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Maria LENTI (misto-RC-PRO) fa presente che, a causa di concomitanti impegni assunti in precedenza, non potrà prendere parte al seguito dell'esame degli emendamenti. Si riserva quindi di ripresentare nelle successive fasi dell'iter parlamentare le proprie proposte emendative, manifestando comunque sin d'ora il proprio orientamento contrario rispetto all'emendamento 12.35 del relatore. A suo avviso è infatti opportuno che sia ridotto il numero di membri designati dal ministro e dalla conferenza Stato-regioni prevedendo al contempo che il consiglio di amministrazione sia costituito da 10 membri, come previsto dalla proposta di legge. Tale consistenza numerica garantirebbe infatti una maggiore rappresentatività dei componenti ed una migliore possibilità di confronto tra i diversi interessi. Riterrebbe infatti opportuno prevedere che alcuni componenti vengano designati dai sindacati dei musicisti, che come quelli degli artisti rappresentano realtà di rilievo nel settore. Ricorda infatti che i rappresentanti di tali sindacati hanno espresso la loro contrarietà, anche tramite comunicati stampa, in quanto non gli è stata consentita la possibilità di esprimere le loro proposte in merito alla normativa sul teatro. Ritiene opportuno quindi prevedere la possibilità di una rappresentanza dei sindacati dei musicisti, che consenta di fornire utili suggerimenti e proposte costruttive ed indipendenti da parte di tali associazioni la cui istituzione ha rappresentato una conquista rilevante all'interno del settore dell'arte.

Giuseppe ROSSETTO (FI) ritira i propri emendamenti presentati all'articolo 12 con i quali si voleva alleggerire la struttura burocratica del consiglio di amministrazione. Prende tuttavia atto del fatto che l'emendamento 12.35 del relatore

riproduce sostanzialmente i contenuti di quasi tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 12.

La Commissione approva l'emendamento 12.35 del relatore, risultando così assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che non risultano presentati emendamenti all'articolo 13.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento ad esso riferito.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Rossetto 14.1.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Rossetto 14.1.

Si passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 15.6, diretto ad adeguare il testo all'esercizio finanziario in corso. Invita pertanto i presentatori degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 15 a ritirarli.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Giuseppe ROSSETTO (FI) ritira quindi i propri emendamenti riferiti all'articolo 15.

La Commissione approva l'emendamento 15.6 del relatore, risultando così assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16 e dell'emendamento ad esso riferito.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Napoli 16.1.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Napoli 16.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che non risultano presentati emendamenti all'articolo 17.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento ad esso riferito.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, propone di accantonare l'emendamento 18.1, in quanto attiene ad una questione affine a quella affrontata dall'emendamento Rossetto 8.1, accantonato dalla Commissione nella seduta dell'8 febbraio scorso.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Rossetto 18.1

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che non risultano presentati emendamenti all'articolo 19.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20 e dell'emendamento ad esso riferito.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Rossetto 20.1.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Giuseppe ROSSETTO (FI) fa presente di aver presentato l'emendamento 20.1 in quanto la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, richiamata dal comma 2 dell'articolo 20 risulta abrogata. Dichiara quindi la propria disponibilità a ritirarlo qualora

tale aspetto possa essere affrontato in sede di coordinamento formale.

Giovanni CASTELLANI, presidente, fa presente al collega Rossetto che la questione sarà valutata ai fini del successivo coordinamento formale.

Giuseppe ROSSETTO (FI) ritira quindi il proprio emendamento 20.1.

Si passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, rileva di aver presentato l'emendamento 21.1, interamente soppressivo dell'articolo 21 in quanto è stato dimostrato sotto il profilo tecnico e scientifico che l'effettiva realizzazione del concorso annuale previsto da tale articolo è di difficile attuazione ed implicherebbe la necessità di impiegare un ampio lasso di tempo. Invita quindi i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 21 a ritirarli, avvertendo che altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 21.1 del relatore, nonché una valutazione conforme a quella del relatore per quanto concerne i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

La Commissione approva l'emendamento 21.1, risultando così assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.
Si passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, evidenzia di aver presentato l'emendamento 22.1, interamente soppressivo dell'articolo 22, al fine di tenere conto di molti degli emendamenti presentati, diretti a sopprimere alcune parti di tale articolo. Rileva altresì che l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile appare, allo stato, imprecisa. Invita pertanto i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 22 a ritirarli, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 22.1 del relatore, nonché una valutazione conforme a quella del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

La Commissione approva l'emendamento 22.1 del relatore, risultando così assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Si passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rodeghiero 23.1, Sbarbati 23.2, Lenti 23.3, Napoli 23.4 e Sestini 23.5, diretti a sopprimere la lettere b) del comma 2 dell'articolo 23, nonché sull'emendamento Rossetto 23.6, diretto a sopprimere, rispettivamente, la lettera d) del comma 2 del medesimo articolo, il quale disciplina l'istituzione di un fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Rodeghiero 23.1, identico agli emendamenti Sbarbati 23.2, Lenti 23.3, Napoli 23.4 e Sestini 23.5.

Giuseppe ROSSETTO (FI), intervenendo in merito all'emendamento 23.6, fa presente che questo è diretto a sopprimere la lettera d) che prevede quale criterio la promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana. Ritiene tale previsione di scarsa forza ed impatto, richiamando i risultati poco incisivi raggiunti finora da comitati con finalità affini. Evidenzia altresì che con l'istituzione di un fondo in favore della musica contemporanea, che a suo avviso necessita di contributi statali meno di altre tipologie di musica in quanto si rivolge ad un bacino di utenze più ampio, si diminuiscono le risorse del fondo unico.

La Commissione respinge l'emendamento Rossetto 23.6.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che non risultano presentati emendamenti all'articolo 24.

Si passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Rossetto 25.1.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sbarbati 25.2, Lenti 25.3, Aprea 25.4, nonché degli identici emendamenti Lenti 25.5, Sbarbati 25.6 e Sestini 25.7: si intende che vi abbiano rinunciato.
Si passa all'esame dell'articolo 26 e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferito.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, fa presente che il proprio articolo aggiuntivo 26.01 è diretto ad inserire l'attuale articolo 33 dopo l'articolo 26.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 26.01.

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che, qualora l'articolo aggiuntivo 26.01 del relatore fosse approvato, occorrerebbe esaminare subito gli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 26.01 del relatore.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sbarbati 33.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Rodeghiero 33.5, identico agli emendamenti Lenti 33.2, Napoli 33.3 e Aprea 33.4.

Si passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 27.2 e 27.3, presentati in analogia con quelli riferiti all'articolo 30. Ritira quindi il proprio emendamento 27.1.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 27.2 e 27.3 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 27.2 e 27.3 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 28.

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che non risultano presentati emendamenti all'articolo 28.

Si passa all'esame dell'articolo 29.

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che non risultano presentati emendamenti all'articolo 29.

Si passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 30.1 e 30.2, che si sofferma ad illustrare. In particolare, per quanto concerne l'emendamento 30.2, rileva che esso deriva dall'esigenza di prevedere un tipo di rapporto meno stringente di quello a

tempo indeterminato, visto che quest'ultimo diventerebbe un onere eccessivo per il settore dello spettacolo. Intende quindi prevedere un tipo di rapporto di lavoro che rappresenti una «via di mezzo» tra quello precario e quello a tempo indeterminato.

Giovanni CASTELLANI, presidente, esprime alcune perplessità, in particolare dal punto di vista giuridico, sulla dizione «rapporto di lavoro stabile», prevista dall'emendamento 30.2 del relatore.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 30.1; si rimette alla Commissione in merito all'emendamento 30.2 del relatore. Auspica comunque che indicazioni più puntuali al riguardo possano essere fornite dalla XI Commissione lavoro, in sede di espressione del parere.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime comunque la propria disponibilità a riformulare, anche nel prosieguo dell'esame, tale dizione con una formulazione più congrua sotto il profilo giuridico.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 30.1 e 30.2 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sbarbati 31.1, Napoli 31.2, Lenti 31.3 e Aprea 31.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Rodeghiero 31.5.
Si passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime la valutazione favorevole sugli identici emendamenti Sbarbati 32.1, Lenti 32.2, Napoli 32.3 e Sestini 32.4, diretti a sopprimere l'intero articolo 32, ed espressione di un'esigenza manifestata da rappresentanti di vari gruppi politici.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

Giuseppe ROSSETTO (FI) sottoscrive l'emendamento Sestini 32.4.

Flavio RODEGHIERO (LNP) sottoscrive l'emendamento Sestini 32.4.

La Commissione approva l'emendamento Sestini 32.4, identico agli emendamenti Sbarbati 32.1, Lenti 32.2 e Napoli 32.3.

Si passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

La Commissione respinge gli emendamenti Rodeghiero 34.4, identico agli emendamenti Sbarbati 34.1, Lenti 34.2, Sestini 34.5.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Napoli 34.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Rodeghiero 34.6.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Napoli 34.7 e Sbarbati 34.8: si intende che vi abbiano rinunciato.


Si passa all'esame dell'articolo 35 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 35.8. Esprime parere contrario sugli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 35.8 del relatore, nonché una valutazione conforme a quella del relatore in merito ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Rodeghiero 35.2, identico all'emendamento Napoli 35.1, nonché l'emendamento Rodeghiero 35.5, identico agli emendamenti Sbarbati 35.3 e Aprea 35.4.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lenti 35.6 e 35.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 35.8 del relatore.

Giovanni CASTELLANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lenti 35.9 e 35.10, Sbarbati 35.11 e Sestini 35.12: si intende che vi abbiano rinunciato.
Si passa all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime una valutazione conforme a quella del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Rodeghiero 36.4, identico agli emendamenti Lenti 36.1, Sbarbati 36.2 e Aprea 36.3.
Si passa all'esame dell'articolo 37 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 37.3. Ritira quindi i propri emendamenti 37.1 e 37.2.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 37.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 37.3 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano VIGNALI (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 38.2, che si sofferma ad illustrare. Ritira quindi il proprio emendamento 38.1.

Il sottosegretario Carlo CARLI esprime parere favorevole sull'emendamento 38.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.2 del relatore.

Giovanni CASTELLANI, presidente, ricorda che la Commissione dovrà ora procedere all'esame degli emendamenti Rossetto 8.1 e 18.1, precedentemente accantonati.

Giuseppe ROSSETTO (FI) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 8.1 e 18.1

Giovanni CASTELLANI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

...OMISSIS...


EMENDAMENTI

VII Commissione - Marted́ 13 febbraio 2001

... OMISSIS (Allegati 1, 2, 3)


ALLEGATO 4

Disciplina attività musicali (C. 7307 ed abbinati).

EMENDAMENTI

ART. 12.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, compreso il presidente, scelti fra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:
a) due membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. È membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività musicali del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
12. 35.Il Relatore.

Al comma 2 la parola: dieci è sostituita dalla seguente: sei.
12. 1.Rossetto.

Al comma 2, sostituire: dieci membri, con: sette membri.
12. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la parola: dieci con la parola: sette.

Conseguentemente, alle lettere a) e b) del comma 3, sostituire le parole: tre con le parole: due.
12. 3.Napoli, Malgieri, Butti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 4.Lenti.

Al comma 2, aggiungere, in fine: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 5.Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 6.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 7.Sestini, Aprea, Scaltritti.

Al comma 3 le parole: le organizzazioni sindacali e sono soppresse.
12. 8.Rossetto.

Al comma 3 la parola: nove è sostituita dalla seguente: cinque.
12. 9.Rossetto.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: tre membri, di cui due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno designato dall'opposizione.
12. 10.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3, alla lettera a) sostituire: tre con: due.
* 12. 11.Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 3, lettera a) la parola: tre è sostituita dalla seguente: due.
* 12. 12.Rossetto.

Al comma 3, punto a), sostituire: tre membri con: due membri.
* 12. 13.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con: due e aggiungere le seguenti: un membro designato dall'opposizione.
** 12. 14.Aprea, Sestini, Scaltritti.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con la parola: due e aggiungere le parole: e un membro designato dall'opposizione.
** 12. 15.Lenti.

Al comma 3, alla lettera a) aggiungere alla fine: un membro designato dall'opposizione.
12. 16. Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 3, alla lettera b) sostituire tre membri con: due membri.
*12. 30. Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: tre con la parola: due.
*12. 17.Lenti.

Al comma 3, alla lettera b) sostituire: tre con due.
*12. 18.Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: tre con due.
*12. 19.Sestini, Aprea, Scaltritti.

Al comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: tre con la seguente: due.
*12. 20.Rossetto.

Al comma 3, alla lettera b) sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*12. 21.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3, lettera c) la parola: tre è sostituita dalla seguente: uno.
12. 22.Rossetto.

Al comma 3, punto c) sostituire: tre membri, con due membri.
*12. 31.Il Relatore.

Al comma 3, alla lettera c), sostituire: tre con due.
*12. 23.Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 3, lettera c) sostituire la parola: tre con la parola: due.
*12. 24.Lenti.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*12. 25. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: tre con due e aggiungere la seguente lettera:
«d) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.».
12. 26.Aprea, Sestini, Scaltritti.

Al comma 3, lettera c) aggiungere le parole: «d) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.
*12. 27 Lenti.

Al comma 3, lettere b) e c), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore».
*12. 28.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere il comma 4.
12. 29.Napoli, Malgieri, Butti.

ART. 14.

Al comma 2 le parole: una sola volta sono soppresse.
14 1.Rossetto.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Proventi). - 1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire e di lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001, e di lire 2 miliardi per l'anno 2002. A decorrere dall'anno 2003, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163.
3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001 e a lire 2 miliardi e a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 6. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire da: un contributo fino al 2002 con: un contributo di 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002.
15. 1.
Il Relatore.

Al comma 1 le parole: di lire 200 milioni per l'anno 2000 sono soppresse.
15. 2.
Rossetto.

Al comma 1 le parole: pari a lire 200 milioni per l'anno 2000 sono soppresse.
15. 3.
Rossetto.

Al comma 5 sostituire da: pari a .. fino al 2001 con: pari a 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi per l'anno 2002.
15. 4. Il Relatore.

Al comma 5 le parole: per l'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti per l'anno 2001.
15. 5.
Rossetto.

ART. 16.

Sopprimere il comma 2.
16. 1.
Napoli, Malgieri, Butti.

ART. 18.

Sopprimere il comma 2.
18. 1.
Rossetto.

ART. 20.

Sopprimere il comma 2.
20. 1.
Rossetto.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1.
Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: musica lirica, sinfonica e cameristica aggiungere: e di teatro artistico, musicale in genere.
21. 2.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Nella rubrica sostituire le parole: musica lirica con le seguenti: musica operistica.
21. 3.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 1.
Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: e la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare con le parole: e la diffusione capillare della cultura e della tecnica esecutiva-musicale, anche tra bambini e ragazzi.
22. 2. Napoli, Malgieri, Butti.

Al comma 1 sostituire le parole: .. l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile ... fino alla fine del periodo con le seguenti: l'insegnamento della musica in tutti i suoi generi e della tecnica esecutiva di strumenti musicali, secondo i metodi didattici più aggiornati, presso la scuola di base.
22. 3. Napoli, Malgieri, Butti.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il Centro nazionale per la musica può, altresì, favorire anche mediante incentivi economici, l'istituzione di complessi formati da bambini e ragazzi in età adolescenziale e la loro circolazione all'interno del territorio nazionale ed all'estero.
22. 4. Napoli, Malgieri, Butti.

Sostituire il titolo con il seguente: istituzione di un circuito nazionale per la promozione della musica d'insieme presso l'infanzia.
22. 5. Napoli, Malgieri, Butti.

ART. 23.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 1.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 2.
Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 3.
Lenti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 4.
Napoli, Malgieri, Butti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 5.Sestini, Aprea, Scaltritti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
23. 6.Rossetto.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1.Rossetto.

Sopprimere il comma 1.
* 25. 2.Sbarbati, Mazzocchin.

Sopprimere il comma 1.
* 25. 3.Lenti.

Sopprimere il comma 1.
* 25. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.

Sopprimere il comma 2.
** 25. 5.Lenti.

Sopprimere il comma 2.
** 25. 6.Sbarbati, Mazzocchin.

Sopprimere il comma 2.
** 25. 7.Sestini, Aprea, Scaltritti.

ART. 26.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.
2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
26. 01.Il Relatore.

ART. 27.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
presenza della direzione artistica, affidata a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;.
27. 2.Il Relatore.

Al comma 3, lettera c), sostituire: direttore artistico scelto con: direzione artistica scelta.
27. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, i teatri di tradizione, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzati a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. 3.Il Relatore.

ART. 30.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) presenza della direzione artistica.
30. 1.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) personale con rapporto di lavoro stabile.
30. 2.Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 1.Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 2.Napoli, Malgieri, Butti.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 3.Lenti.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.

Al comma 5, dopo le parole: associazioni musicali, inserire le seguenti: con personalità giuridica di diritto privato.
31. 5.Rodeghiero Bianchi Clerici, Santandrea.

ART. 32.

Sopprimerlo.
*32. 1.Sbarbati, Mazzocchin.

Sopprimerlo.
*32. 2.Lenti.

Sopprimerlo.
*32. 3.Napoli, Malgieri, Butti.

Sopprimerlo.
*32. 4.Sestini, Aprea, Scaltritti.

ART. 33.

Sopprimerlo.
33. 1.Sbarbati, Mazzocchin.

Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza di giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
*33. 2.Lenti.

Sostituire l'intero articolo con il seguente:
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le

istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza di giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
*33. 3.Napoli, Malgieri, Butti.

Sostituirlo cn il seguente:
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza di giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
*33. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
* 33. 5. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

ART. 34

Sostituire l'intero articolo 34 con il seguente:

Art. 34.
(Definizione di Centri territoriali).

1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale per la Musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro Nazionale per la Musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale (lirica, concerti, teatro, danza ecc...) da svolgersi nella regione.
2. Al centro territoriale per la Musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali ecc..) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali.
** 34. 1.Sbarbati, Mazzocchin.

Sostituirlo con il seguente:

(Definizione di Centro territoriale per la musica).

1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale per la musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale (lirica, concerti, teatro, danza ecc.) da svolgersi nella regione.
2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione tra più Centri territoriali.
** 34. 2.Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.
(Definizione di Centro territoriale per la musica).

1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale per la musica che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale (lirica, concerti, teatro, danza, ecc...).
2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali, ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero definito delle manifestazioni che intendono attivare nello stesso triennio. È consentita la collaborazione tra più Centri territoriali.
** 34. 4. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Centri territoriali).

1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione in «Centro territoriale per la Musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro Nazionale per la Musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicali (lirica, concerti, teatro, danza ecc.) da svolgersi nella regione.
2. Al centro territoriale per la Musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel trienno. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali.
** 34. 5. Sestini, Aprea, Scaltritti.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale, viene costituito il «Centro territoriale per la Musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro Nazionale per la Musica ed in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicali da svolgersi nella regione.
2. Al Centro territoriale per la Musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali.
34. 3. Napoli, Malgieri, Butti.

Al comma 1, sostituire le parole: residenze multidisciplinari, con le altre: Centri territoriali per la musica.
34. 6. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sostituire il titolo con il seguente: Centri territoriali.
34. 7.Napoli, Malgieri, Butti.

Sostituire nel titolo: residenze multiculturali, con: centri territoriali.
34. 8.Sbarbati, Mazzocchin.

ART. 35

Sostituirlo con il seguente:
1. Per la promozione del Centro territoriale per la Musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede con il Fondo Unico per lo Spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163. A tal fine il Centro nazionale per la Musica ed il Centro Nazionale per il Teatro stipulano protocolli d'intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
* 35. 1. Napoli, Malgieri, Butti.

Sostituirlo con il seguente:
1. Per la promozione del Centro territoriale per la musica, oltre quanto previsto dal presente articolo, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la musica e il Centro nazionale per il teatro stipulano protocolli di intesa, tesi al coordinamento delle rispettive attività.
* 35. 2. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere i commi 1, 2, 3.
** 35. 3.Sbarbati, Mazzocchin.

Sopprimere i commi 1, 2, 3,
**35. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.

In subordine alla sostituzione dell'articolo stesso, sopprimere i commi 1, 2, e 3.
**35. 5. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sopprimere il comma 1.
35. 6.Lenti.

Sopprimere il comma 2.
35. 7.Lenti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere e che fino a conclusione della lettera a).
35. 8.Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
35. 9.Lenti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per la promozione del Centro territoriale per la musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la porte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine il centro nazionale per la musica e il Centro nazionale per il teatro stipulato protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
* 35. 10.Lenti.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Per la promozione del centro territoriale per la Musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo Unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro Nazionale per la Musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulato protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
*35. 11.Sbarbati, Mazzocchin.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per la promozione del Centro territoriale per la Musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la Musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulato protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
*35. 12.Sestini, Aprea, Scaltritti.

Al comma 1 sostituire le parole: delle residenza multidisciplinari con le parole: dei Centri territoriali.
**36. 1.Lenti.

Al comma 1 dopo la parola: sistema, sostituire le parole: residenze multidisciplinari con: Centri territoriali.
.
**36. 2.Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 1, dopo la parola: sistema, le parole: delle residenze multidisciplinari sono sostituite dalle seguenti: del Centri territoriali.
** 36. 3. Aprea, Sestini, Scaltritti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle residenze multidisciplinari con le seguenti: dei Centri territoriali per la musica.
** 36. 4. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 37. - (Disciplina dell'attività di agente di spettacolo). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 delta legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela è rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;
b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;
c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;
d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;
e) istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche mediante l'adozione

di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro;
f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;
g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;
h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;
i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.
37. 3.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400.
37. 1.Il Relatore.

Nuova rubrica: Disciplina dell'attività di agente di spettacolo.
37. 2.Il Relatore.

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 38. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 40.
2. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore,» sono soppresse.
38. 2.Il Relatore.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 121, primo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1981, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore» sono soppresse.
38. 1.Il Relatore.

...Omissis (Allegato 5)