ALLEGATO 4
Disciplina attività musicali (C. 7307 ed abbinati).
EMENDAMENTIART. 12.
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, compreso il presidente, scelti fra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:
a) due membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4. È membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività musicali del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
12. 35.Il Relatore.
Al comma 2 la parola: dieci è sostituita dalla seguente: sei.
12. 1.Rossetto.
Al comma 2, sostituire: dieci membri, con: sette membri.
12. 2.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire la parola: dieci con la parola: sette.
Conseguentemente, alle lettere a) e b) del comma 3, sostituire le parole: tre con le parole: due.
12. 3.Napoli, Malgieri, Butti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 4.Lenti.
Al comma 2, aggiungere, in fine: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 5.Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 6.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tra i musicisti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e da un rappresentante designato dall'opposizione.
* 12. 7.Sestini, Aprea, Scaltritti.
Al comma 3 le parole: le organizzazioni sindacali e sono soppresse.
12. 8.Rossetto.
Al comma 3 la parola: nove è sostituita dalla seguente: cinque.
12. 9.Rossetto.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: tre membri, di cui due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno designato dall'opposizione.
12. 10.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Al comma 3, alla lettera a) sostituire: tre con: due.
* 12. 11.Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 3, lettera a) la parola: tre è sostituita dalla seguente: due.
* 12. 12.Rossetto.
Al comma 3, punto a), sostituire: tre membri con: due membri.
* 12. 13.Il Relatore.
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con: due e aggiungere le seguenti: un membro designato dall'opposizione.
** 12. 14.Aprea, Sestini, Scaltritti.
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con la parola: due e aggiungere le parole: e un membro designato dall'opposizione.
** 12. 15.Lenti.
Al comma 3, alla lettera a) aggiungere alla fine: un membro designato dall'opposizione.
12. 16. Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 3, alla lettera b) sostituire tre membri con: due membri.
*12. 30. Il Relatore.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: tre con la parola: due.
*12. 17.Lenti.
Al comma 3, alla lettera b) sostituire: tre con due.
*12. 18.Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: tre con due.
*12. 19.Sestini, Aprea, Scaltritti.
Al comma 3, alla lettera b) sostituire le parole: tre con la seguente: due.
*12. 20.Rossetto.
Al comma 3, alla lettera b) sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*12. 21.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Al comma 3, lettera c) la parola: tre è sostituita dalla seguente: uno.
12. 22.Rossetto.
Al comma 3, punto c) sostituire: tre membri, con due membri.
*12. 31.Il Relatore.
Al comma 3, alla lettera c), sostituire: tre con due.
*12. 23.Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 3, lettera c) sostituire la parola: tre con la parola: due.
*12. 24.Lenti.
Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
*12. 25. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: tre con due e aggiungere la seguente lettera:
«d) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.».
12. 26.Aprea, Sestini, Scaltritti.
Al comma 3, lettera c) aggiungere le parole: «d) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.
*12. 27 Lenti.
Al comma 3, lettere b) e c), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) due membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore».
*12. 28.Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Sopprimere il comma 4.
12. 29.Napoli, Malgieri, Butti.
ART. 14.
Al comma 2 le parole: una sola volta sono soppresse.
14 1.Rossetto.
ART. 15.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - (Proventi). - 1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire e di lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001, e di lire 2 miliardi per l'anno 2002. A decorrere dall'anno 2003, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163.
3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001 e a lire 2 miliardi e a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 6. Il Relatore.
Al comma 1 sostituire da: un contributo fino al 2002 con: un contributo di 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002.
15. 1. Il Relatore.
Al comma 1 le parole: di lire 200 milioni per l'anno 2000 sono soppresse.
15. 2. Rossetto.
Al comma 1 le parole: pari a lire 200 milioni per l'anno 2000 sono soppresse.
15. 3. Rossetto.
Al comma 5 sostituire da: pari a .. fino al 2001 con: pari a 2 miliardi e 200 milioni per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi per l'anno 2002.
15. 4. Il Relatore.
Al comma 5 le parole: per l'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti per l'anno 2001.
15. 5. Rossetto.
ART. 16.
Sopprimere il comma 2.
16. 1. Napoli, Malgieri, Butti.
ART. 18.
Sopprimere il comma 2.
18. 1. Rossetto.
ART. 20.
Sopprimere il comma 2.
20. 1. Rossetto.
ART. 21.
Sopprimerlo.
21. 1. Il Relatore.
Al comma 2, dopo le parole: musica lirica, sinfonica e cameristica aggiungere: e di teatro artistico, musicale in genere.
21. 2. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Nella rubrica sostituire le parole: musica lirica con le seguenti: musica operistica.
21. 3. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
ART. 22.
Sopprimerlo.
22. 1. Il Relatore.
Al comma 1 sostituire le parole: e la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare con le parole: e la diffusione capillare della cultura e della tecnica esecutiva-musicale, anche tra bambini e ragazzi.
22. 2. Napoli, Malgieri, Butti.
Al comma 1 sostituire le parole: .. l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile ... fino alla fine del periodo con le seguenti: l'insegnamento della musica in tutti i suoi generi e della tecnica esecutiva di strumenti musicali, secondo i metodi didattici più aggiornati, presso la scuola di base.
22. 3. Napoli, Malgieri, Butti.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il Centro nazionale per la musica può, altresì, favorire anche mediante incentivi economici, l'istituzione di complessi formati da bambini e ragazzi in età adolescenziale e la loro circolazione all'interno del territorio nazionale ed all'estero.
22. 4. Napoli, Malgieri, Butti.
Sostituire il titolo con il seguente: istituzione di un circuito nazionale per la promozione della musica d'insieme presso l'infanzia.
22. 5. Napoli, Malgieri, Butti.
ART. 23.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 1. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 2. Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 3. Lenti.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 4. Napoli, Malgieri, Butti.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 23. 5.Sestini, Aprea, Scaltritti.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
23. 6.Rossetto.
ART. 25.
Sopprimerlo.
25. 1.Rossetto.
Sopprimere il comma 1.
* 25. 2.Sbarbati, Mazzocchin.
Sopprimere il comma 1.
* 25. 3.Lenti.
Sopprimere il comma 1.
* 25. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.
Sopprimere il comma 2.
** 25. 5.Lenti.
Sopprimere il comma 2.
** 25. 6.Sbarbati, Mazzocchin.
Sopprimere il comma 2.
** 25. 7.Sestini, Aprea, Scaltritti.
ART. 26.
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.
2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
26. 01.Il Relatore.
ART. 27.
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) presenza della direzione artistica, affidata a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;.
27. 2.Il Relatore.
Al comma 3, lettera c), sostituire: direttore artistico scelto con: direzione artistica scelta.
27. 1.Il Relatore.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, i teatri di tradizione, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzati a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. 3.Il Relatore.
ART. 30.
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) presenza della direzione artistica.
30. 1.Il Relatore.
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) personale con rapporto di lavoro stabile.
30. 2.Il Relatore.
ART. 31.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 1.Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 2.Napoli, Malgieri, Butti.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 3.Lenti.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e didattica.
*31. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.
Al comma 5, dopo le parole: associazioni musicali, inserire le seguenti: con personalità giuridica di diritto privato.
31. 5.Rodeghiero Bianchi Clerici, Santandrea.
ART. 32.
Sopprimerlo.
*32. 1.Sbarbati, Mazzocchin.
Sopprimerlo.
*32. 2.Lenti.
Sopprimerlo.
*32. 3.Napoli, Malgieri, Butti.
Sopprimerlo.
*32. 4.Sestini, Aprea, Scaltritti.
ART. 33.
Sopprimerlo.
33. 1.Sbarbati, Mazzocchin.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza di giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
*33. 2.Lenti.
Sostituire l'intero articolo con il seguente:
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le
istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza di giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
*33. 3.Napoli, Malgieri, Butti.
Sostituirlo cn il seguente:
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza di giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
*33. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
* 33. 5. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
ART. 34
Sostituire l'intero articolo 34 con il seguente:
Art. 34.
(Definizione di Centri territoriali).
1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale per la Musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro Nazionale per la Musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale (lirica, concerti, teatro, danza ecc...) da svolgersi nella regione.
2. Al centro territoriale per la Musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali ecc..) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali.
** 34. 1.Sbarbati, Mazzocchin.
Sostituirlo con il seguente:
(Definizione di Centro territoriale per la musica).
1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale per la musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale (lirica, concerti, teatro, danza ecc.) da svolgersi nella regione.
2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione tra più Centri territoriali.
** 34. 2.Lenti.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 34.
(Definizione di Centro territoriale per la musica).
1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale per la musica che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicale (lirica, concerti, teatro, danza, ecc...).
2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali, ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero definito delle manifestazioni che intendono attivare nello stesso triennio. È consentita la collaborazione tra più Centri territoriali.
** 34. 4. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 34.
(Centri territoriali).
1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale viene costituito in ogni regione in «Centro territoriale per la Musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro Nazionale per la Musica e in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicali (lirica, concerti, teatro, danza ecc.) da svolgersi nella regione.
2. Al centro territoriale per la Musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associazioni musicali ecc.) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero abbastanza definito delle manifestazioni che intendono attivare nel trienno. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali.
** 34. 5. Sestini, Aprea, Scaltritti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale, viene costituito il «Centro territoriale per la Musica» che coinvolgerà tutti gli enti locali e che, con funzione analoga al Centro Nazionale per la Musica ed in collaborazione con esso, coordinerà tutte le attività di produzione musicali da svolgersi nella regione.
2. Al Centro territoriale per la Musica affluiranno tutte le proposte delle realtà operanti nel territorio che dovranno prevedere, sulla base di un progetto triennale, un numero definito delle manifestazioni che intendono attivare nel triennio. È consentita la collaborazione fra più centri territoriali.
34. 3. Napoli, Malgieri, Butti.
Al comma 1, sostituire le parole: residenze multidisciplinari, con le altre: Centri territoriali per la musica.
34. 6. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Sostituire il titolo con il seguente: Centri territoriali.
34. 7.Napoli, Malgieri, Butti.
Sostituire nel titolo: residenze multiculturali, con: centri territoriali.
34. 8.Sbarbati, Mazzocchin.
ART. 35
Sostituirlo con il seguente:
1. Per la promozione del Centro territoriale per la Musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede con il Fondo Unico per lo Spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163. A tal fine il Centro nazionale per la Musica ed il Centro Nazionale per il Teatro stipulano protocolli d'intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
* 35. 1. Napoli, Malgieri, Butti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per la promozione del Centro territoriale per la musica, oltre quanto previsto dal presente articolo, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la musica e il Centro nazionale per il teatro stipulano protocolli di intesa, tesi al coordinamento delle rispettive attività.
* 35. 2. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Sopprimere i commi 1, 2, 3.
** 35. 3.Sbarbati, Mazzocchin.
Sopprimere i commi 1, 2, 3,
**35. 4.Aprea, Sestini, Scaltritti.
In subordine alla sostituzione dell'articolo stesso, sopprimere i commi 1, 2, e 3.
**35. 5. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
Sopprimere il comma 1.
35. 6.Lenti.
Sopprimere il comma 2.
35. 7.Lenti.
Al comma 2, lettera a), sopprimere e che fino a conclusione della lettera a).
35. 8.Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
35. 9.Lenti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per la promozione del Centro territoriale per la musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la porte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine il centro nazionale per la musica e il Centro nazionale per il teatro stipulato protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
* 35. 10.Lenti.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Per la promozione del centro territoriale per la Musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo Unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro Nazionale per la Musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulato protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
*35. 11.Sbarbati, Mazzocchin.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per la promozione del Centro territoriale per la Musica, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la Musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulato protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
*35. 12.Sestini, Aprea, Scaltritti.
Al comma 1 sostituire le parole: delle residenza multidisciplinari con le parole: dei Centri territoriali.
**36. 1.Lenti.
Al comma 1 dopo la parola: sistema, sostituire le parole: residenze multidisciplinari con: Centri territoriali.
.
**36. 2.Sbarbati, Mazzocchin.
Al comma 1, dopo la parola: sistema, le parole: delle residenze multidisciplinari sono sostituite dalle seguenti: del Centri territoriali.
** 36. 3. Aprea, Sestini, Scaltritti.
Al comma 1, sostituire le parole: delle residenze multidisciplinari con le seguenti: dei Centri territoriali per la musica.
** 36. 4. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.
ART. 37.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37. - (Disciplina dell'attività di agente di spettacolo). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 delta legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela è rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;
b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;
c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;
d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;
e) istituzione della Commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche mediante l'adozione
di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro;
f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;
g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;
h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;
i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.
37. 3.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400.
37. 1.Il Relatore.
Nuova rubrica: Disciplina dell'attività di agente di spettacolo.
37. 2.Il Relatore.
ART. 38.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 38. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 40.
2. All'articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore,» sono soppresse.
38. 2.Il Relatore.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 121, primo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1981, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore» sono soppresse.
38. 1.Il Relatore.
...Omissis (Allegato 5)