TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 755, 1547, 2619 E 2821
Disciplina generale dellattività musicale
INDICECapo I - Disposizioni generali
Art.1. - (Principi generali)
Art.2.- (Interventi pubblici)
Art.3. - (Compiti dello Stato)
Art.4. - (Compiti delle regioni)
Art.5. - (Compiti dei comuni e delle province)
Art.6. - (Programmazione nazionale degli interventi pubblici)
Capo II - Centro nazionale per la musica
Art.7. - (Costituzione della società)
Art.8. - (Capitale sociale)
Art.9. - (Oggetto sociale)
Art.10. - (Organi della società)
Art.11. - (Presidente)
Art.12. - (Consiglio di amministrazione)
Art.13. - (Assemblea e collegio sindacale)
Art.14. - (Direttore generale)
Art.15. - (Proventi)
Art.16. - (Risorse finanziarie destinate allattività musicale)
Art.17. - (Personale)
Art.18. - (Gestione commissariale ed insolvenza)
Capo III - Promozione della musica italiana contemporanea
Art. 19. - (Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea)
Art. 20. - (Strutture per lesecuzione e lascolto della musica contemporanea)
Art. 21. - (Promozione della musica lirica, sinfonica e concertistica contemporanea)
Art. 22. - (Promozione della musica popolare contemporanea)
Art. 23. - (Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)
Art. 24. - (Comitato per la musica popolare contemporanea)
Capo IV - Soggetti della attività musicale
Art. 25. - (Fondazioni lirico-sinfoniche)
Art. 26. - (Teatri storici)
Art. 27. - (Compiti dei teatri storici)
Art. 28. - (Festival nazionali ed internazionali)
Art. 29. - (Istituzioni concertistico-orchestrali)
Art. 30. - (Associazioni musicali)
Capo V - Formazione
Art. 31. - (Istituzioni di alta formazione musicale)
Art. 32. - (Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)
Capo VI - Sistema delle residenze multiculturali
Art. 33. - (Definizione di residenza multiculturale)
Art. 34 - (Sistema delle residenze multiculturali)
Art. 35. - (Fondo di agevolazione del sistema delle residenze multiculturali)
Capo VII - Norme Finali
Art. 36. - (Delega al Governo per la disciplina dellattività di agente di spettacolo)
Art. 37. - (Abrogazioni)
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e concertistica.
2. La disciplina dellattività musicale rispetta la libertà dellarte, come riconosciuta e garantita dallarticolo 33 della Costituzione.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.2.- (Interventi pubblici)1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:
a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed esperienze, e unitariamente ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;
b) favoriscono la formazione professionale e laccesso dei giovani alle attività musicali;
c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica;
d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;
e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.
2. Ai sensi dellarticolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:
a) elabora, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con lobiettivo di una equilibrata diffusione dellofferta musicale sullintero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;
b) incentiva la produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea, anche assicurando forme di rappresentazione o esecuzione;
c) promuove e coordina il sistema delle residenze multiculturali, di cui al Capo VI.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove la produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nellambito dei seguenti principi:
a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nellambito della medesima regione;
b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale nazionale e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;
c) nellambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica e dellopera lirica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;
d) priorità dellassenza di fine di lucro e del reinvestimento nellattività degli eventuali utili conseguiti;
e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;
f) svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;
g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione allevento ed alla cultura musicali;
h) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.
Art.3. - (Compiti dello Stato)1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui allarticolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività musicali;
b) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale allestero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;
d) promuove lattività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dellhandicap, in accordo con le amministrazioni competenti;
e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza Stato-regioni, i criteri della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;
f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dellarchivio nazionale della musica in video, di cui allarticolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea;
g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonchè alla ricerca ed alla elaborazione musicale;
h) patrocina corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, promossi da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori.
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui allarticolo 2, le regioni, nellambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa:
a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;
b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a);
c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;
d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono lattività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;
e) promuovono le tradizioni musicali locali;
f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale;
g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nellambito del proprio territorio;
h) concorrono alla programmazione delle residenze multiculturali di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali;
i) concorrono a promuovere, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.
2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonchè dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera a).
Art.5. - (Compiti dei comuni e delle province)1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui allarticolo 2, i comuni e le province:
a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a);
b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;
c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporalmente definita di soggetti musicali in teatri ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui al'articolo 4, comma 1, lettera h);
d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione musicale sul territorio;
e) concorrono a promuovere, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.
1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a).
2. Lintervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche e concertistiche, nel rispetto della libertà dellespressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale dellallocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti della musica, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi dellarticolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni.
3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse del Fondo nazionale per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 22.
4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 22, dei criteri relativi al numero e allentità massima degli interventi.
Capo II - Centro nazionale per la musica Art.7. - (Costituzione della società)1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominataCentro nazionale per la musica', che acquista la personalità giuridica, in deroga allarticolo 2331 del codice civile, con latto di costituzione.
2. Latto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica lamministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dellarticolo 12.
3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.
Art.8. - (Capitale sociale)1. Allatto della costituzione il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dellazionista. Il capitale sociale è versato presso listituto di emissione entro trenta giorni dallatto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nellambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.
3. Non si applica la disposizione dellarticolo 2362 del codice civile.
4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.
5. Il Centro nazionale per la musica può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione musicale previsti dallarticolo 9, nonchè di ulteriori compiti, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione a quanto previsto dallarticolo 3, comma 1, lettere b), c), d), f) ed h).
Art.9. - (Oggetto sociale)1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:
a) lattività di programmazione, a livello nazionale, dellallocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, a norma dellarticolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dallarticolo 6, nonchè la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico dello spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui allarticolo 22;
b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;
c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in conformità agli indirizzi previamente stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;
d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multiculturali di cui al Capo VI, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché dei piani regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);
e) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dellarticolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali ;
f) la diffusione della cultura musicale e lequilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite gli organismi regionali per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali;
g) il sostegno all'attività dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.
2. Per lattribuzione delle risorse indicata nel comma 1, lettera a), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale rispettivamente della commissione consultiva per la musica, prevista dallarticolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del Comitato per la musica popolare contemporanea di cui allarticolo 24 della presente legge. La composizione della commissione consultiva per la musica è ridefinita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Allattività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Art.10. - (Organi della società)1. Sono organi della società:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale;
d) lassemblea.
2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
Art.11. - (Presidente)1. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questultimo nei trenta giorni successivi;
d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.
2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.
3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dellarticolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dallarticolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dallarticolo 12, comma 3, lettera b).
Art.12. - (Consiglio di amministrazione)1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui allarticolo 9, nonchè quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica e con comprovate capacità organizzative, e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dallesercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dallassemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:
a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
4. I' membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dellufficio competente per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano allazionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dallevento che ha determinato la cessazione dalla carica.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, lassemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. Lamministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Art.13. - (Assemblea e collegio sindacale)1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dellassemblea, designati in rappresentanza dellazionista.
2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dellarticolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dallarticolo 8, comma 4, della presente legge.
Art.14. - (Direttore generale)1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dallarticolo 12, comma 2.
2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dellassemblea.
4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura lesecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.
5. La carica di direttore generale è incompatibile con lesercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dellincarico. Si applica il regime previdenziale dellassicurazione generale obbligatoria.
Art.15. - (Proventi)1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui allarticolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire 2 miliardi annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. A decorrere dallanno 2002, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperirsi nellambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dellUnione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonchè quelle di cui al comma 1 dellarticolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.
5. Allonere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art.16. - (Risorse finanziarie destinate allattività musicale)1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dellarticolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e concertistica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dallarticolo 9 della presente legge. Resta ferma lattribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei compiti previsti dallarticolo 9 della presente legge relativi alla musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dellarticolo 22, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.
2. Il Centro nazionale per la musica si avvale, per lutilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nellambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dallarticolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Art.17. - (Personale)1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa ed è costituito e regolato contrattualmente.
2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.
Art.18. - (Gestione commissariale ed insolvenza)1. Nei casi di gravi irregolarità nelladempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dellarticolo 2543, secondo comma, del codice civile e dellarticolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Non si applicano le disposizioni dellarticolo 2409 del codice civile.
3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
Capo III - Promozione della musica italiana contemporanea Art. 19. - (Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea)1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi culturali sviluppati dallo Stato.
Art. 20. - (Strutture per lesecuzione e lascolto della musica contemporanea)1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per lesecuzione e lascolto della musica contemporanea, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, con particolare riguardo ai gruppi di musica popolare contemporanea.
2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, lIstituto per il credito sportivo, nellambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e ladeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.
Art. 21. - (Promozione della musica lirica, sinfonica e concertistica contemporanea)1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per un concorso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche e concertistiche, con determinazione del loro numero, della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si procede al bando di un concorso annuale di giovani musicisti, cantanti, autori ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica e concertistica ai quali assegnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti dellattività musicale di cui al Capo IV.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro acquisisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
4. Allonere derivante dalla applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con risorse da reperire nellambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 22. - (Promozione della musica popolare contemporanea)1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.
2. Con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) promozione dellattività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, lattività di orchestre giovanili e di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati allinnovazione ed al pluralismo creativo;
b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica;
c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;
d) promozione allestero della musica popolare contemporanea italiana;
e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca.
3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.
Art. 23. - (Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)1. Al finanziamento del Fondo di cui allarticolo 22 partecipa il soggetto incaricato per laccertamento, la liquidazione e la riscossione dellimposta sugli spettacoli e connessi, con il versamento di una somma pari all8 per cento di quanto da esso percepito annualmente, a titolo di aggio per lo svolgimento di attività delegate dallo Stato o dalle regioni per le predette attività.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.
3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi e per i soggetti dellattività musicale indicati al Capo IV. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrate dalla Società stessa.
4. Per il finanziamento di cui al comma 2, i diritti sulle opere di pubblico dominio musicale sono riversati dalla SIAE nella misura forfettaria del 3 per cento dellammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione di opere musicali incassati dalla Società stessa, al netto delle provvigioni.
5. Per la disciplina dei diritti sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.
Art. 24. - (Comitato per la musica popolare contemporanea)1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale.
2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nellambito del Fondo di cui allarticolo 22.
Capo IV - Soggetti della attività musicale Art. 25. - (Fondazioni lirico-sinfoniche)1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
2. Fino alla intervenuta trasformazione, secondo il procedimento e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e fermo quanto previsto dallarticolo 24 del medesimo decreto, agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate si applicano le disposizioni del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.
Art. 26. - (Teatri storici)1. La qualifica diteatro storico' è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.
3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;
b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dellespressione artistica e delle scelte culturali;
c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
d) entità dellapporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione.
4. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica diteatro di tradizione', ai sensi dellarticolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede, verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, procede alla conferma della qualifica di teatro storico.
Art. 27. - (Compiti dei teatri storici)1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nellambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dellarticolo 2, comma 3, lettera g).
2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.
3. Il Centro nazionale per la musica sostiene lattività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.
Art. 28. - (Festival nazionali ed internazionali)1. La qualifica difestival nazionale o internazionale', relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore;
b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;
b) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
c) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;
d) tradizione culturale del festival, nellambito del settore musicale di competenza, nonchè suo radicamento territoriale.
3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dallarticolo 24 della presente legge.
4. Per le attività dei festival nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per leffettivo svolgimento delle manifestazioni.
Art. 29. - (Istituzioni concertistico-orchestrali)1. La qualifica diistituzione concertistico-orchestrale' è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione di appartenenza dell'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.
2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione di appartenenza.
3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturale tiene conto dei seguenti princìpi:
a) personalità giuridica di diritto privato;
b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dellespressione artistica e delle scelte culturali;
c) presenza di un direttore artistico;
d) entità dellapporto dei soggetti partecipanti, nonchè, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dellattività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione;
e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).
5. Il Centro nazionale per la musica sostiene lattività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 4.
6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali, già riconosciute ai sensi dellarticolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzate a destinare a tale fine una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dellarticolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione di appartenenza dellistituzione, verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, procede alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.
Art. 30. - (Associazioni musicali)1. La qualifica diassociazione musicale' è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune di appartenenza dellassociazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:
a) personalità giuridica di diritto privato;
b) assenza di fine di lucro;
c) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;
d) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;
e) definizione dellattività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;
f) tradizione culturale dellattività pregressa e radicamento territoriale dellassociazione.
3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dallarticolo 24 della presente legge.
4. Il Centro nazionale per la musica sostiene lattività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera e). A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.
5. In favore delle associazioni musicali che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto dallarticolo 29, comma 6.
Capo V - Formazione Art. 31. - (Istituzioni di alta formazione musicale)1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui allarticolo 3, comma 1, lettera e).
2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:
a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;
b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;
c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;
d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato;
e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per un numero qualificato di anni.
3. Lattività delle istituzioni di alta formazione musicale è sottoposta a giudizio triennale, al quale consegue, in caso di esito positivo, la conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.
4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un comitato consultivo da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi per la definizione di quanto previsto dallarticolo 21.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo, così come per il funzionamento del comitato di cui al comma 4, con risorse da reperire nellambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Ministro promuove inoltre forme di collaborazione tra le medesime istituzioni ed i soggetti dellattività musicale disciplinati dal Capo IV, ai fini della integrazione dellattività formativa con lo svolgimento di attività professionale.
Art. 32. - (Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)1. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dellattività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.
2. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le operazioni di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dellUnione europea.
3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonchè ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.
Capo VI - Sistema delle residenze multiculturali Art. 33. - (Definizione di residenza multiculturale)1. Sono residenze multiculturali i teatri storici, i teatri municipali ovvero l'insieme di più teatri nellambito di un territorio definito, e comunque non maggiore di quello di due province confinanti, caratterizzati dalla presenza contestuale, nel corso dellanno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza.
2. L'attività delle residenze multiculturali si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.
3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera d).
Art. 34 - (Sistema delle residenze multiculturali)1. Il sistema delle residenze multiculturali è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:
a) dellapporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;
b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio dellofferta;
c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 33, comma 2;
d) della intervenuta ammissione al contributo previsto dallarticolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Possono partecipare al sistema delle residenze multiculturali i teatri:
a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto alliniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata;
b) che ottemperino ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;
c) che non abbiano un proprio organico artistico;
d) che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre sinfoniche e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo delle attività musicali.
3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonchè la compagnia teatrale e gli altri soggetti che svolgono attività musicale e di danza, vengono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.
4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze multiculturali, oltre a quanto previsto dallarticolo 35 della presente legge, con risorse da reperire nellambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonchè per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.
Art. 35. - (Fondo di agevolazione del sistema delle residenze multiculturali)1. Nellambito del fondo di intervento istituito ai sensi dellarticolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per lagevolazione del sistema delle residenze multiculturali, di cui allarticolo 34 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dellattività dei teatri ammessi al sistema, nonchè dei soggetti che stipulano convenzioni nellambito del sistema stesso.
2. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettersi al finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;
c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.
3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nellambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui allarticolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.
Capo VII - Norme Finali Art. 36. - (Delega al Governo per la disciplina dellattività di agente di spettacolo)1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dellattività di agente di spettacolo, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) definizione dellagente di spettacolo, con individuazione dellattività svolta nel territorio dello Stato e consistente nella prestazione di assistenza, organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza, rese in favore di singoli artisti dello spettacolo;
b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;
c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dellUnione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;
d) previsione che liscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dellUnione europea;
e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dellattività da parte degli iscritti al registro, anche mediante ladozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento;
f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni diciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con linteressato;
g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dellattività degli agenti di spettacolo in Italia e allestero;
h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra lagente di spettacolo e gli artisti;
i) obbligo dellagente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nellesercizio o a causa di questa.
1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 40 e 41, nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n. 800 del 1967.