CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei deputati
Gabriella Pistone
N. 2706


Presentata il 6 maggio 2002



Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati in Istituzioni di Grado Universitario.



Art. 1


(Finalità della legge)



1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati in Istituzioni di Grado Universitario.


Art. 2

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di Arte Drammatica e gli ISIA, nonché, con lapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di Danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nellambito delle Istituzioni di Alta Cultura cui l'Articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il Sistema universitario dellAlta Formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette Istituzioni, riformate in Istituzioni di Grado Universitario, sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati fondando nel loro interno gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esercita, nei confronti delle Istituzioni di cui all'Articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo 1 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le Istituzioni di cui all'Articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dellordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le Istituzioni di cui all'Articolo 1 istituiscono corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette Istituzioni rilasciano, in analogia con i titoli universitari: il diploma universitario (DU), si svolge nelle Istituzioni riformate, ha una durata non superiore a tre anni, comunque secondo le norme europee, orientato al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali; il diploma di laurea (DL), di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, contenuti culturali, teorie e pratiche dei linguaggi artistici; il diploma di specializzazione (DS), articolato in indirizzi, si consegue successivamente alla laurea, anche con attività di tirocinio didattico, lesame finale per il Diploma ha valore di esame di Stato ed abilita allinsegnamento e ammette ai concorsi previsti; dottorato di ricerca (DR) è regolato da specifiche disposizioni di legge.
Il Diploma di Laurea afferisce alla XXIII classe, Scienze e tecnologie delle arti, del design, della moda, della musica e dello spettacolo. Le discipline caratterizzanti il Corso di Laurea sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari omogenee: Arti pittoriche e grafiche; Arti plastiche; Arti musicali e coreutiche; Arti sceniche, teatrali, cinematografiche e ambientali; Tecniche e sistemi della comunicazione; Teoria e storia delle arti; Restauro e conservazione.

6. Il rapporto di lavoro, le procedure di reclutamento del personale delle Istituzioni di cui all'Art. 1 comma 1, è regolato, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con la normativa vigente per le Università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le Università.
In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle Istituzioni di cui al comma 1, al momento dellemanazione della presente legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti - relativi alla pianta organica delle Istituzioni di cui all'Art. 1 - cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni ed il trattamento complessivo in godimento. Il personale non docente in servizio nelle Istituzioni di cui all'Art. 1 è inquadrato in nuovi ruoli corrispondenti a quelli del personale non docente delle Università ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca , sentiti il CUN e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo lacquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia e per lesercizio dellautonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dellofferta didattica nel settore;
h) i criteri generali per listituzione e lattivazione dei Corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dellattività delle Istituzioni di cui all'Articolo 1.


8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dellalta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporti tra studenti e docenti, nonché dotazioni di strutture e infrastrutture, adeguate alle specifiche attività formative; riconoscimento agli studenti delle Istituzioni riformate, negli organi collegiali, degli stessi diritti e doveri, e diritto di voto, in vigore per gli studenti universitari;
c) programmazione dellofferta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'Articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, e a quella vigente nelle altre Istituzioni universitarie, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra di esse;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'Articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute. Nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nellambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dellesistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento totale o parziale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli in altre università o nella formazione tecnica superiore di cui all'Articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144;
g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna Istituzione, con altre Istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di Titoli universitari sia da parte degli Atenei sia delle Istituzioni riformate di Grado Universitario di cui all'Art. 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dellofferta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le Istituzioni di cui all'Art. 1. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, mediante lattività dellOsservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e di requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro del MIUR sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro del MIUR.

9.Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.


Art. 3
(Integrazione nel CUN)

1. Il CNAM è abolito.Le Istituzioni riformate di cui all'Art. 1 dovranno integrarsi, con le proprie specificità, competenze e rappresentatività, all'interno del CUN, secondo le norme elettorali vigenti nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN), e con un numero congruo, rappresentativo di membri eletti dal personale docente, non docente e dagli studenti.



Art. 4
(Validità dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'Art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dellaccesso allinsegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'Art. 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei titoli universitari previsti al comma 5 dell'Art.2 della presente Legge, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'Art. 2, comma 7, lettera h).

Art. 5

(Edilizia)


1. Alle Istituzioni di cui all'Art. 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 6

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'Articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.390, e successive modificazioni.


Art. 7

(Norma transitoria e finale)

1. I regolamenti didattici delle Istituzioni di cui all'Art. 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Art. 8

(Disposizioni per la regione Valle dAosta e per le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Nella regione Valle dAosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.


Art. 9
(Norme finanziarie)

1. I decreti legislativi dovranno prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca degli stanziamenti attualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero destinati alle Istituzioni di cui all'Art. 1 comma 1, non ancora riformate.
2. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente aumento dellautorizzazione di spesa prevista per i piani di sviluppo delle Università di cui alla legge 7 agosto 1990, n.245.
3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.