SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N.508"

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2002. Il disegno di legge, dopo la firma del Presidente della Repubblica, sarˆ inviato al Parlamento


Relazione Illustrativa

Disegno di legge


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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitandone di norma l'accesso a coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le disposizioni in essa contenute sono norme di principio, la cui attuazione è rimessa ad uno più regolamenti, da adottarsi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88.

Peraltro, al fine di poter provvedere alla stesura dei predetti regolamenti, nell'ambito dei quali è stato predisposto solo quello relativo all'autonomia statutaria e regolamentare delle nuove Istituzioni, appare necessario procedere ad alcune modifiche della legge 508, posto che i numerosissimi problemi ad essa sottesi rappresentano un ostacolo alla completa attuazione della riforma.

In particolare nel costituire il sistema dell'alta formazione sul modello universitario, il legislatore prevede che le nuove istituzioni rilascino diplomi accademici di primo e secondo livello (articolo 2, comma 5); in una norma transitoria, poi, stabilisce che i diplomi conseguiti con il previgente ordinamento, da un lato, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione (articolo 4, comma 1), dall'altro, unitamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, costituiscono titolo per accedere a corsi integrativi della durata di almeno un anno che dovranno essere attivati dalle stesse Istituzioni al fine di convertire i vecchi titoli nei nuovi; ai possessori dei predetti diplomi è assegnato un termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge entro il quale possono presentare istanza per partecipare ai corsi integrativi (articolo 4, comma 3).

Tali disposizioni impongono alcune considerazioni:

- La legge 508, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, attribuisce ad Accademie e Conservatori natura di Istituzioni di alta formazione. Il legislatore ha pertanto posto le Accademie e i Conservatori a livello universitario e ha riconosciuto ad esse pari dignità rispetto alle università, formandone però una categoria distinta e autonoma.

l'articolo 2 comma 5 prevede che le nuove istituzioni rilascino diplomi accademici di primo e secondo livello.

Il legislatore ha pertanto inteso attribuire ai nuovi titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori il medesimo valore e la medesima dignità dei titoli universitari pur affermandone, anche in relazione a tale aspetto, la specificità. I relativi percorsi formativi risultano pure ispirati al modello universitario; la legge 508/99, infatti, pur non facendo espresso riferimento alla durata dei corsi, prevede diplomi di primo e secondo livello riproducendo in sostanza quanto previsto per l'università dal D.M. 509/99 che articola i percorsi formativi sul modello 3 anni (per il conseguimento della laurea) + 2 anni (per il conseguimento della laurea specialistica).

La legge 508, peraltro, non assegna direttamente ai titoli accademici il medesimo valore legale dei titoli universitari, né ai fini della prosecuzione degli studi in ambito universitario, (né ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi), ma rimette ad un D.P.C.M. la dichiarazione delle equipollenze tra i nuovi diplomi e i titoli universitari ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Al riguardo va osservato che l'accesso all'impiego pubblico, originariamente consentito ai possessori di specifiche lauree individuate per legge o per regolamento, è stato ridisciplinato nella tornata contrattuale 1998/2001, in tutti i comparti del pubblico impiego, prevedendo in linea generale la validità di tutte le lauree conseguite all'esito di un percorso formativo coerente con le funzioni da svolgere. Il meccanismo delle equipollenze è ora pertanto superato; ciò comporta l'impossibilità di attribuire un effettivo valore legale ai diplomi accademici rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, valore legale tramite l'equipollenza. Appare, quindi, necessaria una modifica normativa che, preso atto dell'ormai avvenuto superamento dello strumento delle equipollenze, definisca in base a quali criteri debba riconoscersi valore legale ai diplomi accademici rilasciati da Accademie e Conservatori.

Inoltre, la legge 508 prevede la possibilità, per i possessori dei diplomi conseguiti presso Accademie e Conservatori secondo il vecchio ordinamento, di conseguire i nuovi diplomi accademici a seguito della frequenza di "almeno un anno integrativo".

Anche tale disposizione appare ormai anacronistica; la previsione di corsi integrativi non è infatti coerente con il sistema dei nuovi corsi e dei nuovi titoli universitari (previsti dal D.M. 509 e dai decreti applicativi del 2001) ormai introdotti, dall'anno accademico in corso - 2001/2002 -, in tutte le università italiane in sostituzione dei corsi e dei titoli previsti dal previgente ordinamento. Il nuovo ordinamento degli studi universitari, da un lato, prevede in linea generale corsi di primo livello di durata triennale, dall'altro introduce quale unità di misura del nuovo sistema i crediti formativi, superando così il riferimento ai singoli anni di corso.

Non si vede, quindi, perché i possessori dei titoli conseguiti presso le Accademie e i Conservatori nell'ambito del previgente ordinamento debbano essere gravati dall'onere di un anno integrativo, dal momento che i corsi superiori che essi hanno frequentato hanno la stessa durata del corso di laurea triennale universitario (mentre per le Accademie il percorso è addirittura quadriennale); d'altra parte eventuali carenze del vecchio percorso formativo possono essere tradotte allatto dell'ammissione ai corsi di secondo livello in "debiti formativi", colmabili con appositi corsi, che le università devono organizzare ai sensi del D.M. 509, e che ben possono essere previsti anche per le Accademie e i Conservatori. Pertanto, appare più in linea con l'attuale sistema attribuire ai vecchi diplomi il valore di titoli di accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello o di laurea specialistica, fatta salva l'esigenza di colmare eventuali debiti da accertare in sede di ammissione al rispettivo corso. Il valore di tali titoli risulta, pertanto, equivalente a quello della laurea triennale rilasciata dalle Università.

Nel rivedere la legge 508/99, si è evidenziata un'ulteriore grave carenza delle disposizioni in essa contenute. Se infatti, come già detto, il legislatore ha posto le Accademie e i Conservatori a livello universitario, riconoscendo ad esse pari dignità rispetto alle università, ha però disegnato un sistema distinto e autonomo, caratterizzato dalla specificità della formazione, riservando in sostanza quest'ultima alle relative Istituzioni. Tuttavia la costituzione del nuovo sistema, in assenza di una definizione degli aspetti caratterizzanti, non ha impedito l'attivazione da parte delle Università di corsi tradizionalmente svolti dalle Accademie e dai Conservatori.

Deriva da quanto sin qui detto, in un quadro più coerente con la riforma universitaria disegnata dal legislatore l'opportunità di provvedere alla modifica della legge 508/99; a tal fine è preordinato lo schema di disegno di legge, che si compone di due articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato:

Si fa presente, infine, che le disposizioni contenute nel presente schema di disegno di legge contengono norme di principio - posto che, come sopra si è chiarito, l'attuazione della stessa legge 508/99 è rimessa ad una complessa attività regolamentare. Lo schema di disegno di legge non comporta pertanto oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Non si procede pertanto alla redazione della relativa relazione tecnico finanziaria.

 

 

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

 

Impatto comunitario

Non si ravvisano profili di impatto comunitario.

 

Impatto normativo

Il disegno di legge incide sulla legge 21 dicembre 1999, n.508, che istituisce il sistema dell'alta formazione artistica e musicale. In particolare le disposizioni in esso contenute sono volte a determinare il valore legale dei nuovi diplomi accademici di primo e secondo livello, rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, sia ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea e laurea specialistica in ambito universitario, sia ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi. Si determina altresì il valore dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente presso le Accademie e i Conservatori in un quadro più coerente con il nuovo sistema universitario.

 

Impatto costituzionale

Il disegno di legge mira a dare completa attuazione, nell'ambito del sistema costituito dalla legge 508/99, all'articolo 33 della Costituzione, che riconosce le Accademie e i Conservatori quali istituzioni di alta cultura.

 

Impatto normativo regionale - autonomie locali

Non è individuabile alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. Il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica rientra ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione nell'ambito delle materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Impatto amministrativo

Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture amministrative.

 

 

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

SOGGETTI DESTINATARI

Istituzioni interessate: tutte le istituzioni interessate alla riforma di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508: l'accademia di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati.

Soggetti beneficiari: possessori dei diplomi rilasciati dalle suddette istituzioni.

 

AMBITO dell'iNTERVENTO LEGISLATIVO

Lo schema normativo è volto a modificare gli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella parte concernente i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui sopra, in relazione al problema dell'accesso ai pubblici concorsi, o della loro utilizzazione ai fini del prosieguo degli studi anche nelle università, e in relazione altresì alla questione della validità, per l'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, dei diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente alla riforma operata con la legge 508/99.

 

FINALITÀ dell'iNTERVENTO

Lo schema normativo intende conferire al sistema dell'alta formazione una maggiore coerenza con il sistema universitario, pur assicurandogli il mantenimento di una originaria natura e fisionomia. Pertanto, a parte l'equiparazione stabilita tra i diplomi in discorso e le lauree istituite nel quadro della riforma universitaria, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, lo schema in esame ricorre alla categoria dei "crediti formativi" caratterizzanti la nuova didattica universitaria, per conferire flessibilità al sistema dell'accesso ai corsi nelle accademie e conservatori per i quali sono rilasciati diplomi di secondo livello, nonché ai corsi di laurea specialistica.

A fronte di ciò va rilevato che, al fine di assicurare la specificità del sistema dell'alta formazione, lo schema prevede che i relativi corsi siano "istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1" e che con decreto del MIUR siano "determinate le caratteristiche dell'alta formazione artistica e musicale".

 

VALUTAZIONI dell'iMPATTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non sembra che l'attuazione della legge di cui trattasi comporti il ricorso a speciali strutture e procedimenti.


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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N.508"

 

 

Articolo 1

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n.508, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 2, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente : "Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi accademici di primo livello, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei predetti diplomi sono valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università. I diplomi accademici di primo livello, consentono l'ammissione, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di laurea specialistica presso le Università".
  2. all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma 6 bis:
  3. "6 bis. Al fine di soddisfare le esigenze didattiche delle Accademie e dei Conservatori di musica, coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali costituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con riserva dell'esito del contenzioso pendente per l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, possono essere individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato". 

  4. all'articolo 2, comma 7, lettera h), sopprimere le parole: "ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3" .
  5. all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:
  6. "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione."

  7. all'articolo 4, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  8. "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purch´ in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università "

  9. all'articolo 4, è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado."

 

Articolo 2

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e il CUN, sono determinate le caratteristiche peculiari dell'alta formazione artistica e musicale.