La prima cosa che salta allocchio è la separazione tra Accademie di Belle Arti, Accademia di arte drammatica ed ISIA dai Conservatori di Musica e lAccademia Nazionale di Danza.
Questa scelta non è chiara perché in tutta la proposta di legge non vengono forniti utili chiarimenti: infatti, è prevista per le Accademie la stessa sorte dei Conservatori.
"Con ogni evidenza chi ha redatto il testo ritiene i docenti di Accademia privi di capacità di comprenderne la reale pericolosità e pensa che, essi, accecati da una presupposta insofferenza verso i musicisti (aizzata dai soliti noti) e pur essendo la divisione prevista esclusivamente formale, paghi e felici si getteranno, come pecore impazzite, nel burrone contentandosi del nulla" (Dora Liguori).
Allart. 1, comma 1, apparentemente si parla di tutti i Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti; in realtà si tratta di una truffa o se si preferisce di una beffa subdolamente perpetrata a danno dei Conservatori e delle Accademie e di tutto il loro personale. Larcano della truffa si svela nel comma 3 dello stesso articolo: il Ministro ( ) si riserva il potere di programmare le istituzioni secondo i principi di autonomia enunciati nella presente legge (sic!). Non è assolutamente chiaro quali parametri saranno adottati. Come vedremo più avanti, tra i vari principi di autonomia ci sono anche quelli dalla Bassanini per le scuole secondarie ciò, ovviamente, vale per quei Conservatori e Accademie che saranno secondarizzati (ricordo che la proposta Sbarbati prevedeva espressamente il passaggio di tutte le attuali istituzioni complete di corpo docente ed ATA al nuovo ordinamento.
Lart. 2 (Accademie di Belle Arti) è esteso in parte anche ai Conservatori di Musica dallart. 3, comma 2.
Cioè con apposito decreto il Ministro stabilirà: per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, al rapporto al numero di studenti e numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche.
Ovvero il Ministro deciderà quali istituzioni passeranno al nuovo ordinamento e quali no, quali docenti si e quali no, quali ATA si e quali no.
Al comma 1, sub b, stabilirà il titolo che rilasceranno le istituzioni. La legge Sbarbati prevedeva espressamente una Laurea (valida per tutti i concorsi se congiunta ad un diploma di maturità, oppure valida per linsegnamento in mancanza di diploma di maturità); ora non si sa se si tratterà di maturità, laurea breve o laurea. Insomma in questo articolo non dice nulla, ma più avanti si.
Conservatori:
Art. 3, comma 3: vengono lasciati i corsi di base ai conservatori. Questo significa:
Al comma 4 si specifica che il titolo rilasciato sarà proprio una maturità. Soprattutto saremo ancora dipendenti, almeno per questa parte, dal Ministero della Pubblica Istruzione. Cioè scuole secondarie, almeno in parte, e comunque sempre un ibrido pronto per essere secondarizzato del tutto.
Lart. 5, comma 2, (Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale) chiarisce che non tutte le attuali istituzioni saranno riordinate, lasciando però qualche dubbio.
La cosa è chiarita ai commi 4 e 5 dellart. 6 dove non parla del personale docente ed ATA attualmente in servizio negli attuali Istituti di Alta Cultura (come prevedeva la proposta Sbarbati), ma di quello che si troverà in servizio nelle Istituzioni di livello universitario riordinate (quali?).
Lart. 6 (personale) al comma 4 continua a parlare di ruolo ad esaurimento. Fino a qualche tempo fa la CGIL sbandierava la sua preoccupazione per questo ruolo ad esaurimento; a tuttoggi su questa nuova versione del ruolo ad esaurimento non mi pare che abbia avuto nulla da ridire.
La cosa strana è che non ho sentito, U.N.A.M.S. a parte, nessuno preoccuparsi di questa nuova versione di proposta di legge.
Se qualcuno lo ha fatto e la cosa mi è sfuggita ne chiedo scusa. Se ancora non lo ha fatto cosa aspetta a farlo?
Al comma 1: Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili. Ovvero per il personale questa legge prevede una instabilità "a vita".
Lart. 7 in pratica lascia carta bianca alle Università per quanto riguarda il personale, con la scusa della creazione di politecnici.
Questa vera perla (il Politecnico delle Arti), per chi vuol capire, è la vera chiave di lettura di tutto il testo Satriani.
"Infatti è proprio attraverso la costituzione di detti Politecnici che si nasconde lintenzione di spazzare, alla faccia della Costituzione, Leggi, Sentenze, ecc., il presupposto ciarpame che si ritiene vi sia nelle attuali Istituzioni. Salvando, però, tramite delega in bianco al Ministro, i parenti stretti" (Dora Liguori).
Il vero scopo di questa proposta, cioè la beffa, finalmente appare in tutta la sua imponenza nellart. 10 (Formazione artistica non universitaria) dove esplicitamente si parla di istituzioni non riordinate in istituti distruzione superiore di livello universitario ( ) cui si applicano le disposizioni di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (la legge sullautonomia per le scuole secondarie!).
Ci sarebbe dellaltro ma credo che questo sia già sufficiente per decidere una mobilitazione!
Ringrazio tutti i sedicenti movimenti pro riforma dei Conservatori sorti in questi anni ed alcuni sindacati nazionali che invece di sostenere una buona proposta di legge (Sbarbati) stanno tentando di farla morire.
LU.N.A.M.S. spera ancora di poter salvare la proposta Sbarbati e con essa tutti i Conservatori e le Accademie con tutto il personale, anche se i margini diventano sempre più stretti. LU.N.A.M.S. spera anche che altri movimenti e/o sindacati si ravvedano dalle loro masochistiche posizioni.
LU.N.A.M.S. rivolge un accorato appello a tutti i colleghi: Attenzione stiamo per essere definitivamente secondarizzati! Non lasciamoci convincere della bontà di questa legge beffa.
(il Delegato regionale U.N.A.M.S.)
Prof. Antonio Calosci
Ancona, martedì, 2 febbraio 1999
(2 febbraio 1999 = data di inserimento sul sito UNAMS - data di prima pubblicazione: 15 ottobre 1998)