Camera dei Deputati
Attesto che la VII Commissione permanente (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa il 5 novembre 1997, il seguente testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati: Sbarbati, Burani, Procaccini, Gasperoni, Pistone, Lenti, Duca, De Murtas, Sgarbi, Gaidelli, Bracco, Brugger, Giacco, Pozza, Tasca, Aprea, Volpini, Rodeghiero, Napoli e Follini: Rodeghiero, Apollini, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Cè, Faustinelli, Frigerio, Martinelli, Santandrea, Stefani, e Vascon: Burani, Procaccini, Napoli:
RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
Questo articolo indica con chiarezza a quali Istituti di Alta Cultura si rivolge la presente legge |
1.La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati.
ARTICOLO 2
(Istituti superiori delle arti).
Il comma 1 esplicita che tutte le Istituzioni di Alta Cultura, presenti sul territorio, concorrono a formare un ISDA . prendendo ad esempio il Lazio possiamo asserire che l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia di Danza, l'Accademia di Arte Drammatica, il Conservatorio di Musica di Roma, Frosinone e Latina concorrono a formare l'ISDA della regione Lazio. |
1.Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario, denominate Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma 2.
Il comma 2 dà la possibilità con la parola almeno che in regioni particolarmente fornite di Istituti di Alta Cultura si possano istituire più ISDA. Ciò in analogia alle Università (prendendo per esempio sempre la regione Lazio esistono le Università: La Sapienza, Tor Vergata, Latina, Viterbo, ecc.). |
2.In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione di grado universitario, per la ricerca e per la produzione artistica e per l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di coordinamento territoriale degli istituti di cui al comma 1. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale che vi permangono se in possesso del requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In almeno tre regioni, entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISDA include anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche nonché le arti del gusto legate alla tradizione enogastromica italiana.
Al comma 3 si prevede che gli ISDA abbiano le stesse forme di autonomia delle Università. |
3.L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito delle normativa vigente; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui al titolo I della citata legge n. 168 del 1989, per quanto non previsto dalla presente legge.
Il comma 4 dà la possibilità a ciascun ISDA di darsi un proprio statuto. |
4.Ciascun ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro sentito il Consiglio nazionale delle arti, di cui all'articolo 3. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
ARTICOLO 3
(Consiglio nazionale delle arti).
Questo articolo 3 determina i tempi, (sei mesi) ovvero prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, venga istituito il CNDA. |
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca, della didattica, e della preparazione e specializzazione artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale
2.In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, ripartiti nel modo seguente:
a)tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;
b)un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c)un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
d)un rappresentante delle Accademie non statali;
e)un rappresentanti degli ISIA;
f)sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei conservatori e istituti musicali non statali.
g)un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
3.L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.
4.In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama così nominati:
a)uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);
b)uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
c)uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
d)uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e)uno dal Ministro della pubblica istruzione;
f)uno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.
5.Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti composta da non meno di tre membri eletti negli istituti di cui all'articolo 1.
6.Le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA sono definite con il decreto di cui al comma 1.
7.La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la prevalenza dei membri eletti in rappresentanza degli ISDA rispetto ai membri designati mediante nomina.
ARTICOLO 4
(Piani triennali di sviluppo).
Questo articolo 4 stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto e previo parere del CNDA vengono definite le modifiche ed i tempi di attuazione della Riforma ivi compresi i requisiti necessari alle istituzioni per la loro permanenza negli ISDA. |
1.Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e con il Ministro del tesoro, acquisito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera d), da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CNDA e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono dettate disposizioni per:
Viene chiarito che con decreto si trasporteranno le attuali strutture dalle competenze del M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione) a quello del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica. |
a)definire le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze, delle strutture e dei servizi relative agli istituti di cui all'articolo 1 dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche che verranno riordinate ai senso all'articolo 10, al fine di assicurare una offerta formativa analoga a quella attualmente garantita dal Ministero della pubblica istruzione;
Il piano riguarderà le modalità di istituzione degli ISDA e la loro quantità nelle varie regioni. Non riguarderà i conservatori e le Accademie perché costituiranno la parte didattica degli ISDA. Si ribadisce che lISDA sarà solo una sorta di rettorato regionale a cui afferiranno i Conservatori e le Accademie. Rileggere il mio commento allarticolo 2, comma 2. |
b)determinare il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i successivi aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con apposito provvedimento;
Sempre con decreto si provvederà a fare sì che gli statuti dei vari ISDA abbiano una base comune, esattamente come avviene per le Università, pur nel rispetto delle singole autonomie e delle tradizioni locali. |
c)individuare i criteri generali per la definizione degli statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 2, comma 1;
Sempre con decreto si salvaguarderanno le scuole pareggiate non statali provvedendo alla loro graduale statizzazione, sempre che ne abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta. |
d)provvedere alla graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;
Sempre con decreto gli attuali corsi dovranno trasformarsi in corsi di livello universitario. Ciò perché attualmente i programmi sono assolutamente non aggiornati ne aggiornabili (attualmente non esiste alcuna autonomia didattica). Lutenza è la più disparata per età, in seguito sarà costituita solo da ragazzi muniti di maturità. |
e)stabilire le procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.
Per quanto riguarda la graduale statizzazione degli istituti pareggiati si avrà un occhio di riguardo per gli istituti presenti nei capoluoghi di regione che siano sprovvisti di Istituti di Alta Cultura, sempre che ne abbiano i requisiti. |
2.Nell'ambito della graduale statizzazione di cui al comma 1, lettera d), si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti richiesti, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Si ribadisce, con la parola almeno, che l'organico non sarà inferiore a quello attuale. |
3.Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente almeno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.
ARTICOLO 5
(Ordinamento didattico).
L'articolo 5 dà la facoltà agli ISDA di darsi propri statuti e propri regolamenti, e inoltre, essi potranno rilasciare diplomi universitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca. |
1.Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, con il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e di contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Gli ISDA rilasciano, altresì distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi di tecniche professionali e contenuti scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea. Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica relative agli indirizzi che conducono agli insegnamenti delle materie artistiche, le Università stipulano apposite convenzioni con gli ISDA.
2.L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni. Limitatamente alla definizione di eventuali corsi di laurea, di diploma e di specializzazione svolti in collaborazione tra gli ISDA e le università, le funzioni sopracitate saranno esercitate dal CNDA di intesa con in CUN.
3.Gli statuti degli ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. È consentita la collaborazione tra gli ISDA e le Università dotate di corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca nei settori disciplinari regolati dalla presente legge. A tal fine il CNDA e il CUN esercitano di intesa le funzioni loro attribuite ai sensi del comma 2.
Esattamente ciò che attualmente può fare una qualsiasi scuola privata. Oggi come oggi nessun Istituto di Alta Cultura può fare nulla che non sia compreso negli immutabili programmi di studio o negli ancor più vincolanti capitolati di spesa. |
4.Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.
Non è una novità: esistono infatti numerose sentenze dei vari TAR che equiparano lattuale diploma di Conservatorio ad un diploma di laurea. Lultima, del TAR del Lazio, risale al 4 aprile 1996: |
5.I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 262. Essi hanno valore legale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentiti il CNDA ed il CUN, sono definite le modalità di ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 6
(Equipollenza dei diplomi).
Il comma stabilisce che i diplomi rilasciati fino ad ora dagli Istituti di Alta Cultura sono equiparati ai diplomi di laurea se congiunti ad un diploma di maturità. In assenza del diploma di maturità questi diplomi hanno comunque valore di laurea ai soli fini dell'insegnamento. |
1.I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, all'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.
Il comma 2 chiarisce che i diplomi in didattica sono validi per l'accesso all'insegnamento se congiunti ad un diploma di Conservatorio e ad un diploma di maturità. |
2.I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della piena operatività della presente legge e prima dell'attivazione delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono altresì titoli validi per l'accesso all'insegnamento purché conseguiti successivamente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ad un diploma di conservatorio o di accademia.
3.Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che facciano richiesta, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.
ARTICOLO 7
(Organi di governo).
1.A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.
2.La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
3.È abrogato le disposizioni l'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i posti di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.
ARTICOLO 8
(Personale docente e non docente).
Questo articolo 8, al comma 1, prevede in maniera chiara ed inequivocabile che tutti i posti all'interno degli ISDA verranno conferiti al personale attualmente in servizio nelle istituzioni. Pertanto non esistono differenziazioni tra docenti o discipline di insegnamento. |
1.In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1.
In questo comma viene tutelato il personale tecnico ed amministrativo attualmente in servizio negli attuali Istituti di Alta Cultura. |
2.Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1.
Le verifiche sono quelle che ogni docente universitario di ruolo deve "subire" ogni tre anni. |
3.I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è sottoposto a verifiche secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di contrattazione.
Il comma 4 prevede un nuovo sistema di reclutamento con nuove formule concorsuali, da definire, più consone a istituzioni di livello universitario. |
4.A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno definite con decreto del .Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche formule concorsuali.
Il comma 5 prevede che per tutto il personale in servizio di cui all'articolo 1 (Accademie e Conservatori) per 5 anni verrà creata una specifica area contrattuale. Cioè si avrà finalmente lo svincolo dalle contrattazioni che riguardano la scuola secondaria e che hanno da sempre limitato lo sviluppo delle Istituti di Alta Cultura: vedi trasferimenti d'ufficio, gestione dei fondi, progressione di carriera, ecc. |
5.Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti e il personale tecnico amministrativo in servizio alla predetta data presso le istituzioni di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area contrattuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del quinquennio di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario.
ARTICOLO 9
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).
L'articolo 9 prevede, come enunciato nel titolo, i raccordi tra ISDA e scuola artistica secondaria. |
1.Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione superiore impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10. Il numero dei componenti è stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.
2.La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare negli insegnamenti tecnici.
3.In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.
ARTICOLO 10
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari)
l'articolo 10, così come enunciato, suscita fortissime perplessità perché nessuna legge in itinere può far riferimento ad altra legge della quale ancora debbono iniziare i lavori in parlamento. |
1.Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici, si provvederà al riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.
ARTICOLO 11
(Edilizia)
1.Per le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
ARTICOLO 12
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le provincie autonome di Trento e Bolzano)
1.Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è delegato alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano che vi provvederanno secondo specifiche norme di attuazione da emanare secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia.
ARTICOLO 13
(Norme finanziarie).
1.Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione , rispettivamente, per le esigenze di funzionamento degli ISDA e per la successiva assegnazione agli stati di previsione, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.
2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito di previsione di base di parte corrente <<Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica .
3.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.