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ISTRUZIONE (7a)
GIOVEDI 24 SETTEMBRE 1998
230a Seduta
Presidenza del Presidente
OSSICINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per luniversità e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore DONISE chiede uninversione dellordine del giorno, sì dà esaminare subito i disegni di legge concernenti lEnte per le scuole materne per la Sardegna.
Il PRESIDENTE fa presente che detti disegni di legge sono assegnati in sede deliberante, per la quale non è ancora raggiunto il numero legale, mentre sussiste il numero legale per avviare i lavori in sede referente.
IN SEDE REFERENTE
(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallunificazione dei disegni di legge diniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli (132) MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (179) MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (1116) COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1437) NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dellinsegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (2265) SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2315) SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia di danza, dellAccademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dellesame congiunto e rinvio)
Riprende lesame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.
Il presidente OSSICINI avverte che il relatore Lombardi Satriani ha predisposto un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che è pubblicato in allegato al presente resoconto.
Il relatore LOMBARDI SATRIANI afferma come lampia e complessa attività di ricognizione e audizione svolta con proficuo impegno dal Comitato ristretto, poi discioltosi per la richiesta di rimessione dellesame in sede plenaria formulata da un Gruppo dellopposizione, in nessun modo possa dirsi vana. Essa è valsa di contro a definire le linee guida che ispirano il testo unificato, ora proposto con lintento di preservare lo spirito animatore del disegno di legge approvato dalla Camera, apportando tuttavia significativi miglioramenti.
La nuova proposta valorizza listanza, da più parti prospettata, di riconoscimento di un livello universitario quale proprio degli studi condotti sia nelle accademie sia nei conservatori. A tal fine istituisce un comparto universitario cui riconosce un ordinamento speciale, onde preservarlo da una condizione di subordinazione allistituzione universitaria tradizionale. In tal modo si realizza una mediazione di elevato profilo tra riconoscimento universitario e garanzia di autonomia degli studi artistici e musicali, presidiata questultima da un organismo appositamente costituito, il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale (CNAM).
Il testo proposto reca due distinti titoli, relativi il primo alle accademie di belle arti, allaccademia nazionale darte drammatica e agli istituti superiori per le industrie artistiche, il secondo ai conservatori e allaccademia nazionale di danza. Tale differenziazione non nasce da fini gerarchizzanti, bensì dallintento di salvaguardia delle specificità proprie delle diverse istituzioni. Le accademie e gli istituti di cui al primo dei due titoli menzionati sono riordinati in istituti superiori di livello universitario e sono definiti sedi primarie di studio, formazione, sviluppo e ricerca nel settore artistico. I criteri di tale riordinamento sono definiti con apposito regolamento governativo, emanato su proposta del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM. Peculiare rilievo assume, nellambito dei criteri predetti, il riferimento per ciascuna tipologia di istituzione ai requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica, con riguardo al personale docente, alle strutture didattiche e a vari altri elementi. Ancora, il regolamento individua i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi, per ladozione degli statuti e per lesercizio dellautonomia regolamentare, per la programmazione e il riequilibrio dellofferta didattica.
Anche le istituzioni del successivo titolo - vale a dire i conservatori di musica, laccademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati - sono riordinate in istituti di livello universitario ad ordinamento speciale, secondo i principi e le procedure sopra ricordate. Tali nuovi "Istituti superiori di studi coreutici e musicali" (questa la denominazione proposta) presentano connotati propri, rispetto alle altre istituzioni di formazione artistica, per la compresenza di corsi di formazione di base. Per questo, si fa espressa previsione di regolamenti didattici che disciplinino così i corsi di base come il loro raccordo con litinerario formativo superiore, con la possibilità altresì di stipulare convenzioni tra istituti musicali superiori e coreutici ed istituzioni scolastiche, al fine di realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione. Sono disposizioni, queste da ultime ricordate, in nessun modo scalfite dal progetto governativo di riforma dellistruzione media musicale attualmente in discussione alla Camera dei deputati (atto Camera n. 5029), che assume carattere integrativo, non certo sostitutivo, della prospettiva qui illustrata. Altro elemento connotante il testo unificato è costituito dal CNAM, cui è dedicato uno specifico articolo, disciplinante fra laltro la composizione del nuovo organo, la cui definizione è attribuita a un decreto ministeriale (previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) in modo tale da assicurare adeguata rappresentanza, oltre che al personale docente, tecnico ed amministrativo, agli studenti. E altresì definita, direttamente dal testo unificato, una composizione per la prima applicazione della legge. Linsieme delle disposizioni intende perseguire in modo equilibrato lobiettivo di preservare il nuovo ordinamento universitario speciale, relativo agli studi artistici e musicali, da una condizione di minorità nei confronti del Consiglio universitario nazionale, pur definendo i necessari raccordi con questultima istituzione.
Non mancano, nel testo proposto, significative innovazioni in materia di personale delle istituzioni artistiche musicali. Tra queste si segnala la previsione del conferimento degli insegnamenti mediante contratti di diritto privato, i quali possono avere durata annuale o pluriennale e sono rinnovabili. I requisiti per accedere a tali contratti sono disciplinati con decreto ministeriale, con lintento di valorizzare lesperienza professionale e didattica acquisita. Per quanto riguarda il personale docente di ruolo già in servizio, è previsto un inquadramento in appositi ruoli ad esaurimento presso listituzione di appartenenza, secondo un rapporto di lavoro disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area. Il personale non docente già in servizio è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione.
Seguono altre disposizioni, relative: alla costituzione, da parte delle istituzioni di livello universitario riordinate ed eventualmente con la partecipazione delle università, di politecnici delle arti, quali centri di eccellenza, determinati con decreto ministeriale secondo criteri selettivi che non dovrebbero alimentare vane proliferazioni territoriali; alle accademie non statali pareggiate e legalmente riconosciute nonché agli istituti musicali pareggiati, i quali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, pena la revoca del pareggiamento o del riconoscimento; al diritto allo studio degli studenti, garantito secondo la vigente normativa; alle istituzioni di formazione artistica che non siano riordinate in istituti di istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, le quali comunque beneficiano dellautonomia scolastica quale definita dallarticolo 21 della legge n. 59 del 1997; alla copertura finanziaria del provvedimento, assicurata mediante lo stanziamento di 6 miliardi per il 1998 e 11 miliardi a decorrere dal 1999. Considerata lurgenza della riforma delle accademie e dei conservatori, concordemente rappresentata dalle diverse forze politiche, il relatore auspica infine il prosieguo dellesame del testo nella sede deliberante.
Il seguito dellesame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(3432) Norme per la soppressione dellEnte per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallunificazione dei disegni di legge diniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri (1845) MANIS: Norme in materia di trasferimento delle competenze dellEnte scuole materne della Sardegna allo Stato (Rinvio del seguito della discussione congiunta)
Il PRESIDENTE avverte che è stato raggiunto il numero legale richiesto per la sede deliberante.
Riprende la discussione congiunta, rinviata il 16 settembre scorso.
Il senatore ASCIUTTI informa di avere svolto, insieme con il relatore Donise e dintesa con il Presidente della Commissione, un incontro informale con i rappresentanti di una federazione nazionale sindacale, i quali si sono impegnati a trasmettere, in tempi oltremodo rapidi, materiale di documentazione che può essere di interesse ai fini dellesame dei disegni di legge in titolo. Chiede pertanto che il seguito della discussione congiunta sia rinviato allinizio della settimana ventura.
La Commissione conviene e il seguito della discussione congiunta è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice PAGANO chiede linserimento con urgenza del provvedimento relativo allelevamento dellobbligo scolastico, atto Senato n. 3524, nellordine del giorno della Commissione.
Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in proposito.
La seduta termina alle ore 16.
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2881, 132, 179, 1116, 1437, 2265, 2315
Titolo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge, costituiscono il sistema dellalta formazione artistica e musicale, di livello universitario, ad ordinamento speciale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
Titolo II
RIORDINO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, Dellaccademia NAZIONALE Darte DRAMMATICA E DEGLI ISIA
Art. 2
(Principi e procedure per il riordino)
1. Le Accademie delle belle arti, laccademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dellordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui allarticolo 5, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, al rapporto al numero di studenti e numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;
b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui allarticolo 4 e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per ladozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dellofferta didattica nel settore dellalta formazione artistica e musicale;
e) i criteri e le modalità per lesercizio dellautonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto allarticolo 4.
3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dellosservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui allarticolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2.
Titolo III
ISTITUTI SUPERIORI MUSICALI E COREUTICI
Art. 3
(Conservatori e Accademia nazionale di danza)
1. I conservatori di musica, laccademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali di livello universitario ad ordinamento speciale, alle quali si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 1.
2. Al predetto riordino si provvede secondo i principi e le procedure di cui allarticolo 2.
3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per laccesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che laccesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
4. Nellesercizio dellautonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente titolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina lorario complessivo annuale da destinare allistruzione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Lordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui allarticolo 2, comma. 2, lettera b), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) larticolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso linsegnamento a distanza;
b) le forme di tutorato;
c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;
i) le modalità e gli strumenti per lorientamento e per favorire la mobilità degli studenti.
Art. 5
(Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale)
1. è costituito, presso il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui allarticolo 2, comma 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dellofferta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per lelezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti, dellAccademia darte drammatica "Silvio DAmico" e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dellaccademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge presso il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
Art. 6
(Personale)
1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.
2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dellaccesso ai contratti, lesperienza professionale e didattica acquisita.
3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.
4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso listituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.
5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
(Politecnici delle arti)
1. Con decreto del Ministro sono determinati i requisiti per la costituzione da parte degli istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale, riordinati ai sensi della presente legge, di Politecnici delle arti quali centri di eccellenza didattica, scientifica ed artistica, tenuto conto, tra laltro, della contiguità territoriale e della complementarietà e integrazione dellofferta formativa. Ai Politecnici delle arti, da istituire con decreto del Ministro, previo parere dellOsservatorio per la valutazione del sistema universitario, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 3 e allarticolo 4, nonché, per quanto riguarda il personale, di cui allarticolo 6 alla costituzione dei predetti politecnici possono partecipare, tenuto conto dei medesimi criteri, anche le Università.
Art. 8
(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)
1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 9
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui allarticolo 2, comma 3.
Art. 10
(Formazione artistica non universitaria)
1. Alle istituzioni non riordinate in istituti distruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Art. 11
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti allunità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica-strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione ed a quello del Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1998, utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.