PROGETTO DI LEGGE - N. 5029
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Attivazione di corsi e indirizzi musicali e coreutici
nella scuola secondaria).
1. Nella scuola media e negli istituti di istruzione
secondaria superiore sono attivati, a decorrere dall'anno
scolastico l998-1999, corsi e indirizzi musicali e coreutici,
previa ridefinizione dei piani di studio e degli orari delle
materie di insegnamento con le modalità previste dall'articolo
205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e in modo da assicurare un'offerta
formativa distribuita su tutto il territorio nazionale. I
predetti corsi e indirizzi assorbono le analoghe iniziative in
atto, a carattere sperimentale, nella scuola media, negli
istituti di istruzione secondaria superiore e nei conservatori
di musica. I corsi ed indirizzi coreutici sono attivati tenuto
conto dell'offerta formativa di livello superiore.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, previa
attivazione, per la scuola media, della procedura di cui
all'articolo 405 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, bandisce un concorso
speciale per titoli per l'assegnazione delle cattedre
disponibili per gli insegnamenti musicali nella fase di prima
applicazione delle presenti disposizioni, riservato al
personale docente che ha svolto l'insegnamento nelle
iniziative sperimentali in atto nella scuola media per almeno
trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nell'ultimo
triennio, e in possesso del diploma di conservatorio e
dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale
nella scuola media. Le cattedre sono assegnate salvaguardando,
per quanto possibile, la continuità didattica
nell'insegnamento svolto dai vincitori del concorso.
3. Fino all'approvazione della legge quadro in materia di
riordino dei cicli scolastici, all'insegnamento nei corsi e
indirizzi di cui al comma 1, da attivare negli istituti di
istruzione secondaria superiore, si provvede con personale
assunto con rapporto a tempo determinato, in possesso del
corrispondente diploma di conservatorio. Analogamente si
provvede per l'assunzione del personale docente nei corsi
coreutici da attivare nella scuola media.
4. Per la fruizione degli spazi necessari allo svolgimento
dei corsi e indirizzi di cui al comma 1 e il reperimento dei
relativi strumenti e attrezzature didattiche l'istituzione
scolastica interessata stipula, ove necessario, un'apposita
convenzione con il conservatorio di musica più vicino.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabilite le norme per la
prosecuzione degli studi musicali e coreutici per gli alunni
che hanno seguito i corsi e indirizzi di cui al comma 1.
Art. 2.
(Interventi di sostegno di istituti ed enti).
1. Per sostenere gli istituti ed enti non statali che
svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e
sviluppo nel sett.ore delle arti visive e musicali è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1998, 1999 e 2000.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e con l'Autorità di governo
competente in materia di spettacolo, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione degli istituti ed enti destinatari dei
contributi e per l'assegnazione dei contributi stessi, con
priorità per gli istituti ed enti di riconosciuta rilevanza in
ambito nazionale e internazionale, per quelli funzionanti in
ambiti territoriali dove non esiste una corrispondente offerta
formativa statale e per quelli che integrino la medesima
offerta formativa.
3. Al fine di assicurare il funzionamento del
conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro, è assegnato
alla provincia di Pesaro e Urbino un contributo di lire 418
milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni annue, a
decorrere dall'anno 1999, per le spese di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese
già previste dall'articolo 8 della convenzione annessa al
regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. Le disponibilità
eventualmente eccedenti, alla fine di ogni esercizio, gli
oneri predetti possono essere destinate, nell'esercizio
successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di
conservazione dei beni mobili, di proprietà della "Fondazione
Gioacchino Rossini" di Pesaro.
4. La "Fondazione Giacchino Rossini", la provincia di
Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione
disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti
conseguenti all'assegnazione in uso al conservatorio di musica
"G. Rossini", per il suo funzionamento amministrativo e
didattico, dei beni di cui al comma 3. Dalla data di
stipulazione della predetta convenzione cessa di avere
efficacia la convenzione di cui al comma 3.
Art. 3.
(Norma di copertura).
1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in
lire 35 miliardi annue a decorrere dal 1998, ed all'onere di
cui all'articolo 2, comma 1, pari a lire 5 miliardi, per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nonché a quello
relativo all'articolo 2, comma 2, pari a lire 418 milioni, per
l'anno finanziario 1998, e a lire 500 milioni annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.