PROGETTO DI LEGGE - N. 2881 (Camera: 688 - 829 - 1343 - 1397 - 1998-B)
Approvato all'unanimità in sede deliberante dalla VII Commissione permanente del Senato
In Grassetto le parti modificate rispetto alla 688 (Camera dei Deputati)
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge è
finalizzata alla riforma
delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia
nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli
Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA),
dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali
pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale).
1. Le Accademie di
belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica
e gli ISIA, nonché, con
l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma
2, i Conservatori di musica,
l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali
pareggiati costituiscono,
nell'ambito delle istituzioni
di alta cultura cui
l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il
diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema
dell'alta formazione e
specializzazione artistica e
musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate
dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e
dalle altre norme che vi
fanno espresso
riferimento.
2. I Conservatori
di musica, l'Accademia
nazionale di danza e gli
Istituti musicali pareggiati
sono trasformati in Istituti
superiori di studi musicali e
coreutici, ai sensi del
presente articolo.
3. Il Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica esercita, nei
confronti delle istituzioni
di cui all'articolo 1, poteri
di programmazione, indirizzo
e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I
della legge 9 maggio 1989,
n.168, e nel rispetto dei
principi di autonomia sanciti
dalla presente legge.
4. Le istituzioni
di cui all'articolo 1 sono
sedi primarie di alta
formazione, di
specializzazione e di ricerca
nel settore artistico e
musicale e svolgono correlate
attività di produzione. Sono
dotate di personalità
giuridica e godono di
autonomia statutaria,
didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del
presente articolo, anche in
deroga alle norme
dell'ordinamento contabile
dello Stato e degli enti
pubblici, ma comunque nel
rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni
di cui all'articolo 1
istituiscono e attivano corsi
di formazione ai quali si
accede con il possesso del
diploma di scuola secondaria
di secondo grado, nonché
corsi di perfezionamento e di
specializzazione. Le predette
istituzioni rilasciano
specifici diplomi accademici
di primo e secondo livello,
nonché di perfezionamento, di
specializzazione e di
formazione alla ricerca in
campo artistico e musicale.
Ai titoli rilasciati dalle
predette istituzioni si
applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge
19 novembre 1990, n.341. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con
il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del
Consiglio nazionale per
l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono
dichiarate le equipollenze
tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della
presente legge e i titoli di
studio universitari al fine
esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per
l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico
impiego per le quali ne è
prescritto il possesso.
6. Il rapporto di
lavoro del personale delle
istituzioni di cui
all'articolo 1 è regolato
contrattualmente ai sensi del
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato
in due distinte aree di
contrattazione,
rispettivamente per il
personale docente e non
docente. Nell'ambito della
contrattazione collettiva,
gli incarichi di insegnamento
saranno conferiti con
contratti di durata non
superiore al quinquennio,
rinnovabili. Il personale
docente e non docente, in
servizio nelle istituzioni di
cui all'articolo 1 alla data
di entrata in vigore della
presente legge con rapporto
di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato
presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento,
mantenendo
le funzioni e il
trattamento complessivo in
godimento.
7. Con uno o più
regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con
il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il CNAM e
le competenti Commissioni
parlamentari, sono
disciplinati:
a) i requisiti di
qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle
istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di
idoneità delle sedi;
c) le modalità di
trasformazione di cui al
comma 2;
d) i possibili
accorpamenti e fusioni,
nonché le modalità di
convenzionamento con
istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri
soggetti pubblici e
privati;
e) le
procedure di reclutamento del
personale;
f) i criteri
generali per l'adozione degli
statuti di autonomia e per
l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure,
i tempi e le modalità per la
programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo
dell'offerta didattica nel
settore;
h) i criteri
generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi
compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per
gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli
accessi;
i) la valutazione
dell'attività delle
istituzioni di cui
all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui
al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) valorizzazione
delle specificità culturali e
tecniche dell'alta formazione
artistica e musicale e delle
istituzioni del settore,
nonché definizione di
standard qualitativi
riconosciuti in ambito
internazionale;
b) rapporto
tra studenti e docenti,
nonché dotazione di strutture
e infrastrutture, adeguati
alle specifiche attività
formative;
c) programmazione
dell'offerta formativa sulla
base della valutazione degli
sbocchi professionali e della
considerazione del diverso
ruolo della formazione del
settore rispetto alla
formazione tecnica superiore
di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n.144,
e a quella universitaria,
prevedendo modalità e
strumenti di raccordo tra i
tre sistemi su base
territoriale;
d) previsione,
per le istituzioni di cui
all'articolo 1, della facoltà
di attivare, fino alla data
di entrata in vigore di
specifiche norme di riordino
del settore, corsi di
formazione musicale o
coreutica di base,
disciplinati in modo da
consentirne la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola
media e alla scuola
secondaria superiore;
e) possibilità di
prevedere, contestualmente
alla riorganizzazione delle
strutture e dei corsi
esistenti e, comunque, senza
maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, una
graduale statizzazione, su
richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati
e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute,
nonché istituzione di nuovi
musei e riordino di musei
esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese
quelle musicali, degli
archivi sonori, nonché delle
strutture necessarie alla
ricerca e alle produzioni
artistiche. Nell'ambito della
graduale statizzazione si
terrà conto, in particolare
nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti
non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente
riconosciuti che abbiano
fatto domanda,
rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di
entrata in vigore della
presente legge;
f) definizione di
un sistema di crediti
didattici finalizzati al
riconoscimento reciproco dei
corsi e delle altre
attività didattiche
seguite dagli
studenti, nonché
al riconoscimento
parziale o totale degli studi
effettuati qualora lo
studente intenda proseguirli
nel sistema universitario o
della formazione tecnica
superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio
1999, n.144;
g) facoltà di
convenzionamento, nei limiti
delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con
istituzioni scolastiche per
realizzare percorsi integrati
di istruzione e di formazione
musicale o coreutica anche ai
fini del conseguimento del
diploma di istruzione
secondaria superiore o del
proseguimento negli studi di
livello superiore;
h) facoltà di
convenzionamento, nei limiti
delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, con
istituzioni universitarie per
lo svolgimento di attività
formative finalizzate al
rilascio di titoli
universitari da parte degli
atenei e di diplomi
accademici da parte delle
istituzioni di cui
all'articolo 1;
i) facoltà di
costituire, sulla base della
contiguità territoriale,
nonché della complementarietà
e integrazione dell'offerta
formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono
confluire le istituzioni di
cui all'articolo 1 nonché
strutture delle università.
Ai Politecnici delle arti si
applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica
periodica, anche mediante
l'attività dell'Osservatorio
per la valutazione del
sistema universitario, del
mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard
e dei requisiti
prescritti; in caso di non
mantenimento da parte di
istituzioni statali, con
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica le stesse sono
trasformate in sedi
distaccate di altre
istituzioni e, in caso di
gravi carenze strutturali e
formative, soppresse; in caso
di non mantenimento da parte
di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il
pareggiamento o il
riconoscimento è revocato con
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).
1. E' costituito,
presso il Ministero
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, il Consiglio
nazionale per l'alta
formazione artistica e
musicale (CNAM), il quale
esprime pareri e formula
proposte:
a) sugli schemi
di regolamento di cui al
comma 7 dell'articolo 2,
nonché sugli schemi di
decreto di cui al comma 5
dello stesso articolo;
b) sui
regolamenti didattici degli
isti-tuti;
c) sul
reclutamento del personale
docente;
d) sulla
programmazione dell'offerta
formativa nei settori
artistico, musicale e
coreutico.
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, con
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, sono
disciplinati:
a) la
composizione del CNAM,
prevedendo che:
1) almeno i tre
quarti dei componenti siano
eletti in rappresentanza del
personale docente, tecnico e
amministrativo, nonchè degli
studenti delle istituzioni di
cui all'articolo 1;
2) dei restanti
componenti, una parte sia
nominata dal Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia
nominata dal Consiglio
universitario nazionale
(CUN);
b) le modalità di
nomina e di elezione dei
componenti del CNAM;
c) il
funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da
parte del CNAM di
rappresentanti in seno al
CUN, la cui composizione
numerica resta
conseguentemente
modificata.
3. In sede di prima
applicazione della presente
legge e fino alla prima
elezione del CNAM, le
relative competenze sono
esercitate da un organismo
composto da:
a) quattro membri
in rappresentanza delle
Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri
in rappresentanza dei
Conservatori e degli Istituti
musicali pareggiati;
c) quattro membri
designati in parti eguali dal
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro
studenti delle istituzioni di
cui all'articolo 1;
e) un direttore
amministrativo.
4. Le elezioni dei
rappresentanti e degli
studenti di cui al comma 3 si
svolgono, con modalità
stabilite con decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi
dalla data di en-trata
in vigore della presente
legge, presso il Ministero
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate
almeno un mese prima della
data stabilita per le
votazioni.
5. Per il
funzionamento del CNAM e
dell'organismo di cui al
comma 3 è autorizzata la
spesa annua di lire 200
milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi).
1. I diplomi
conseguiti presso le
istituzioni di cui
all'articolo 1
anteriormente
alla data di entrata in
vigore della presente
legge mantengono la loro
validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento
e ai corsi di
specializzazione.
2. I diplomi
conseguiti al termine di
corsi di didattica, compresi
quelli rilasciati prima
della data di entrata in
vigore della presente legge,
danno titolo di accesso
alle scuole di
specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990,
n.341. Tali diplomi, ove
rilasciati prima
dell'attivazione delle
predette scuole, sono
considerati validi per
l'accesso
all'insegnamento, purché
il titolare sia in possesso
del diploma di scuola media
superiore e del diploma di
conservatorio e di
accademia.
3. Per i diplomati presso
le istituzioni di cui
all'articolo 1, che ne
facciano richiesta entro il
termine di tre anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, purché
in possesso di diploma di
scuola secondaria di secondo
grado, sono istituiti
appositi corsi integrativi
della durata minima di un
anno, al fine del
conseguimento dei diplomi
accademici, secondo modalità
e criteri stabiliti con i
regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 7,
lettera h).
Art. 5.
(Edilizia).
1. Alle istituzioni di
cui all'articolo 1 si
applica la normativa vigente
in materia di edilizia
universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio).
1. Agli studenti delle
istituzioni di cui
all'articolo 1 si applicano
le disposizioni di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n.390,
e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale).
1. I regolamenti
didattici delle istituzioni
di cui all'articolo 1
disciplinano le modalità per
il passaggio degli studenti
ai nuovi ordinamenti
didattici, ferma restando la
possibilità per gli stessi di
completare i corsi
iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Nella regione
Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e
di Bolzano, il perseguimento
delle finalità della presente
legge è realizzato nel
rispetto degli
statuti di autonomia e
delle relative norme di
attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie).