Il commento che segue si riferisce ad una lettera scritta dal Prof. Carioti del 12/03/2007.

Come tutti sanno l'inventore o se si preferisce l'ideatore delle famigerate declaratorie è il Prof. Bruno Carioti (attualmente Direttore del Conservatorio di L'Aquila e Presidente della Conferenza dei Direttori.

Di recente sono venuto in possesso di un sua missiva del 12/03/2007.

Raramente si ha un esempio migliore di mistificazione dei fatti e delle leggi.

Il Prof. Carioti in una sua recente lettera scrive:

(...) Il ministero - e mi risulta che questa posizione sia stata chiaramente espressa dal Dott. Civello nell'incontro che è avvenuto oggi al conservatorio di Roma a proposito del progetto erasmus mundus - ora fa questo ragionamento: il tar ha bocciato il decreto sui settori quindi l'art 23 del contratto è inapplicabile quindi i docenti che sono attulamente titolari di conservatori e accademie restano nel ruolo ad esaurimento previsto dalla 508 quindi lascio tutto così e i nuovi docenti li assumo secondo un nuovo regolamento che devo andare ad emanare sulla base di quanto mi indicherà il cnam neoinsediato. Si avranno quindi due tipologie di docenti: serie A i neo assunti sulla base dei settori disciplinari che evidentemente hanno competenze più ampie, serie B i vecchi docenti nel ruolo ad esaurimento incardinati sulla semplice disciplina. Che ne dite, niente male no? (...)

Come prima cosa andiamo a vedere cosa è scritto nell'art. 23 del CCNL:

ART. 23 - INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Ferma restando per i professori la responsabilità del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione integrativa, attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell'organico. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori di prima e seconda fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

Adesso cerchiamo di inquadrare quale mistificazione delle leggi sta dietro al discorso del Direttore Carioti e del Dott. Civello (tirato in ballo dal Prof. Carioti).

Le FAMIGERATE DECLARATORIE (DM 142/06) ci assegnano la titolarità esclusivamente di quello che è indicato in premessa del DM stesso, ovvero “La corrispondenza tra la vecchia classe di concorso ed il nuovo settore artistico-disciplinare è riferita alla prima delle discipline comprese nell'elenco dei campi paradigmatici di competenza.”

Innanzi tutto occorre anche far notare che c'è una notevole confusione tra ciò che è il "settore disciplinare" (painoforte, per esempio) e i "campi paradigmatici" (le varie discipline che compongono il settore disciplinare). Con le declaratorie così come scritte e pensate finiscono con il far coincidere il "settore disciplinare" di titolarità con una delle discipline che costituisce il "campo paradigmatico" facendo perdere al titolare molta parte della sua titolarità.

Cosa significa tutto questo?

Vediamo cosa sarebbe successo ad un titolare di Pianoforte Principale se le famigerate declaratorie non fossero state annullate dal TAR Lazio. Faccio un solo esempio.

  • Pianoforte principale AVREBBE PERSO:
  • Metodologia dell'insegnamento strumentale
  • Trattati e metodi
  • Letteratura dello strumento
  • Pianoforte storico e fortepiano (* vedi nota)
  • Storia e tecnologia dello strumento
  • Improvvisazione allo strumento
  • Tecniche di lettura estemporanea
  • Pianoforte principale avrebbe acquistato (è più corretto dire mantenuto):
  • Prassi esecutiva e repertori.
  • In realtà tutte queste discipline sono i "campi paradigmatici" appartenenti per intero al "settore disciplinare" PIANOFORTE.

    (* nota) assurda unione di due discipline differente:
    - pianoforte storico fa parte della titolarità di pianoforte;
    - fortepiano è uno strumento, al pari di clavicembalo, differente dal pianoforte.

    È assolutamente evidente che chi difende tale impostazione sta tentando di farci credere nella Befana!!!

    Infatti l'art. 23 del CCNL parla espressamente di MODULI E CORSI NON PREVISTI IN ORGANICO!!!

    Ma ora dobbiamo chiederci cosa significa corso in organico.

    Il corso in organico è quello che abbiamo sempre fatto e che, grazie alla VECCHIA TITOLARITÀ difesa e mantenuta dal RUOLO AD ESAURIMENTO come previsto dalla L. 508/99, comprende tutto ciò che ognuno di noi ha sempre svolto.
    Per esempio (continuando a parlare sempre di pianoforte) tutto ciò che le famigerate declaratorie ci tolgono era preciso programma di esame dei vecchi corsi sia medi sia superiori.

    In pratica con le declaratorie con facilità sarebbero state introdotte pratiche concorsuali, attraverso l'art. 23 del CCNL, per consentire a tutti noi di poter continuare ad insegnare (o meglio per impedire alla maggioranza di noi di poter continuare ad insegnare) ciò che abbiamo sempre insegnato. Questo favorisce l'assegnazione di incarichi a personale esterno con buona pace dei Professori di ruolo.

    Tutti questi sospetti sono confermati dalla RIGIDITÀ con la quale queste declaratorie sono state IMPOSTE scavalcando i pareri previsti per legge e soprattutto senza voler mai accettare delle mediazioni.

    Eppure sarebbero bastate poche correzioni.

    Quali?

    Per esempio.

    1. Eliminare la contraddittoria dizione: “La corrispondenza tra la vecchia classe di concorso ed il nuovo settore artistico-disciplinare è riferita alla prima delle discipline comprese nell'elenco dei campi paradigmatici di competenza.”;

    2. definire diversamente le nuove classi di concorso (PREVIO CONTRATTAZIONE CON LE OO.SS. che restano titolari delle modifiche per via contrattuale dello Stato Giuridico dei Lavoratori e acquisendo i prescritti pareri anche del CNAM, che nella sua lettera continua AD IGNORARE) USANDO la precisa dizione:

    PIANOFORTE

  • vecchia classe di concorso: F310

  • nuova classe di concorso: COST/05 (relativa al settore disciplinare PIANOFORTE)
  • AL titolare del settore disciplinare di PIANOFORTE competono tutte le discipline dei seguenti campi paradigmatici:
  • Prassi esecutive e repertori: COST/05-a
  • Metodologia dell'insegnamento strumentale: COST/05-b
  • Trattati e metodi: COST/05-c
  • Letteratura dello strumento: COST/05-d
  • Storia e tecnologia dello strumento: COST/05-e
  • Improvvisazione allo strumento: COST/05-f
  • Tecniche di lettura estemporanea: COST/05-g
  • Pianoforte storico e fortepiano: : COST/05-h (* vedi nota sotto))
  • “i titolari del ruolo ad esaurimento nella classe di concorso F390 mantengono la piena titolarità confluendo nella titolarità del SETTORE DISCIPLINARE PIANOFORTE comprensivo di tutte le discipline COST/05 (a, b, c, d, e, f, g), e anche i futuri concorsi saranno ovviamente indirizzati verso un settore disciplinare e non verso una singola disciplina.
  • (* nota) COST/05-h (pianoforte storico e fortepiano) le declaratorie uniscono in modo subdolo due discipline differenti:
    1. pianoforte storico è in ogni caso un pianoforte e fa parte della titolarità del Professore di Pianoforte;
    2. fortepiano è in ogni caso un altro strumento, al pari del clavicembalo, differente dal Pianoforte e quindi fuori titolarità.

    Le declaratorie invece, smembrando la titolarità in tante discipline e, senza la sentenza del TAR, avrebbero comportato la riduzione radicale delle proprie competenze e, dette competenze, sin qui svolte per diritto avrebbero potuto in parte essere assegnate al vecchio titolare; ma ciò solo per gentile concessione del Direttore o di chi per lui, o meglio ancora distribuite a docenti esterni a contratto.

    Abbiamo ottimi motivi per meditare sull'accaduto!!!

    Prof. Antonio Calosci