In merito al recente Decreto Legge: Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

Chiarimento

Rif. 041
24-02-02

ATTENZIONE:
IL TESTO QUI SOTTO RIPORTATO NON E' ANCORA IL TESTO UFFCIALE DEL DECRETO-LEGGE.

APPENA IN POSSESSO DEL TESTO UFFICIALE LO PUBLICHEREMO.

A BREVE SEGUIRÀ UN COMMENTO"

Testo fatto circolare in queste ore

ART.6 – Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1 – Allo scopo di determinare il valore e consentire l’immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia Nazionale di Danza, dall’Accademia d’Arte drammatica, dagli istituti per industrie artistiche, dai Conservatori di Musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n.508, all’articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previdente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei credititi formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le università”.
c) è aggiunto il seguente comma:
“4. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.