Considerazioni di Dora Liguori su Decreto legge approvato il 20 settembre 2002

Comunicato Stampa

Rif. 042
25-02-02

Venerdì 20 settembre 2002 il Ministro Moratti ha presentato al Consiglio dei Ministri un decreto Legge il cui testo, peraltro, non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale.

Comunque se il testo resterà quello sotto riportato sorgono spontanee alcune considerazioni:

Entrando nello specifico del testo, raramente è stato dato di leggere qualcosa di più contraddittorio e fumoso. Infatti, sarebbe utile che qualcuno ci spiegasse cosa e a chi si riferiscono i, citati nel testo, "corsi di specializzazione" e "scuole di specializzazione".

Questa nebulosità risulta preoccupante.

Dunque, un passo avanti… come qualcuno afferma?.

Comunque l'unica parte sufficientemente chiara resta il punto 4. Volendo si poteva fare meglio… molto meglio.

P.S. A Roma si dice: consoliamoci con l'aglietto.

Testo fatto circolare in queste ore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI...............

OMISSIS...

ART.4 - Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica

...omissis...

3 – Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.508 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità revisionale del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca..........

...omissis

ART.6 – Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1 – Allo scopo di determinare il valore e consentire l’immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia Nazionale di Danza, dall’Accademia d’Arte drammatica, dagli istituti per industrie artistiche, dai Conservatori di Musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n.508, all’articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previdente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”.
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei credititi formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le università”.
c) è aggiunto il seguente comma:
“4. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.