Considerazioni di Dora Liguori su Decreto legge approvato il 20 settembre 2002 Comunicato Stampa |
Rif. 042 |
Venerdì 20 settembre 2002 il Ministro Moratti ha presentato al Consiglio dei Ministri un decreto Legge il cui testo, peraltro, non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale.
Comunque se il testo resterà quello sotto riportato sorgono spontanee alcune considerazioni:
Entrando nello specifico del testo, raramente è stato dato di leggere qualcosa di più contraddittorio e fumoso. Infatti, sarebbe utile che qualcuno ci spiegasse cosa e a chi si riferiscono i, citati nel testo, "corsi di specializzazione" e "scuole di specializzazione".
Questa nebulosità risulta preoccupante.
Dunque, un passo avanti come qualcuno afferma?.
Comunque l'unica parte sufficientemente chiara resta il punto 4. Volendo si poteva fare meglio molto meglio.
P.S. A Roma si dice: consoliamoci con l'aglietto.
Testo fatto circolare in queste oreIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI...............
OMISSIS...
ART.4 - Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica
...omissis...
3 – Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui allarticolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.508 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per lanno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità revisionale del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, dellUniversità e della ricerca..........
...omissis
ART.6 – Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1 – Allo scopo di determinare il valore e consentire limmediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dallAccademia Nazionale di Danza, dallAccademia dArte drammatica, dagli istituti per industrie artistiche, dai Conservatori di Musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo lordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n.508, allarticolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui allarticolo 1, in base allordinamento previdente al momento dellentrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dellaccesso allinsegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei credititi formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui allarticolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nellambito dei corsi di laurea presso le università.
c) è aggiunto il seguente comma:
4. Ai fini dellaccesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.