Regolamenti attuativi (art. 2, comma 7, L. 508/99) - Bozza

Analisi di una "bozza"

Rif. 003
20-01-03

Pubblichiamo una bozza dei regolamenti attuativi di cui all’art 2, comma 7 della legge 508/99 che risulterebbero essere in fase di presentazione al C.N.A.M. da parte del Ministro.

Al momento in cui stiamo andando in stampa, infatti, il Ministro non ha ancora trasmesso formalmente alcunché al C.N.A.M.

Peraltro visto che le bozze in questione girano da vari giorni e sono in possesso di numerose persone, considerato che ne è stata data divulgazione anche tramite il forum di alcuni sindacati, riteniamo doveroso per diritto d’infomazione procedere alla pubblicazione con l’avvertenza che, al momento, non godono di nessuna ufficialità.

Da una prima e non ancora approfondita lettura rileviamo la necessità di chiarire alcuni aspetti “delicati” che ci appaiono piuttosto nebulosi.

In particolare ci appare negativo il comma 4 dell’art. 5 poiché estremamente limitativo e punitivo rispetto alle esigenze attuali in quanto anacronistico. Non ci appare ugualmente chiara la finalità del comma 5 del medesimo art. 5 allorché viene posta in atto una possibile discriminazione fra le Istituzioni, e in ogni caso una attivazione in via solo sperimentale.

Assolutamente negativo se non meglio determinato nei suoi fini l’art. 12.

L’art. 14 potrebbe essere “sopportato” solo se il Comitato Nazionale venisse integrato da rappresentanze dell’AFAM.

Negativo, l’art. 15 soprattutto per quanto riguarda il comma 6 che in parole povere contiene la previsione di un “grazioso regalo” di alcune discipline a professori universitari in problema di esubero.

L’art. 18, al comma 5 (ma il medesimo non è esaustivo) dovrebbe garantire gli attuali docenti in servizio oltre alle citate graduatorie. Altrimenti parrebbe assurdo che la garanzia riguardasse solo docenti in posizione di precariato.

Errato l’art. 17 nei suoi riferimenti.

In conclusione dopo tanto tempo il “parto” poteva essere migliore.

Qui di seguito la "bozza" dei regolamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTO larticolo 87, quinto comma della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare larticolo 2, comma 7, lettere a), b),
c), d), e), g), h) e i) nonch i criteri di cui al medesimo articolo, comma 8;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare larticolo 9 comma 5;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare larticolo 17, comma 2 ;
AQUISITO il parere espresso dal CNAM nelladunanza del ..... ;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza del ..;
VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, ........;
VISTO il parere della VII Commissione del Senato, .......;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del......;
SU PROPOSTA del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca;

E M A N A
il seguente regolamento:

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dellUniversit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
b) per istituzioni, le Accademie di Belle Arti, lAccademia nazionale di danza, lAccademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per CNAM, il Consiglio Nazionale per lAlta formazione Artistica e Musicale;
d) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
e) per regolamenti didattici, i regolamenti di cui allart. 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati da ciascuna istituzione;
f) per corsi di studio, i corsi di diploma accademico, di diploma accademico specialistico, il corso di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico come individuati allarticolo 3;
g) per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico specialistico di secondo livello, il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca;
h) per scuola, linsieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati ai sensi dellarticolo 5;
i) per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per lacquisizione di conoscenze ed abilit nelle attivit formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
j) per obiettivi formativi, linsieme di conoscenze e abilit che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio finalizzato;
k) per attivit formativa, ogni attivit organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra laltro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivit didattiche di gruppo, al tutorato, allorientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivit di studio individuale e di auto apprendimento;
l) per curriculum, linsieme delle attivit formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
m) per ordinamento didattico di un corso di studio, linsieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nellart. 11
n) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
o) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui allarticolo .;


p) per sistema, il sistema dellalta formazione e specializzazione artistica e musicale








CAPO II
Ordinamenti didattici
Art. 2
Finalit

1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per lordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di belle arti, dallAccademia nazionale di danza, dallAccademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini della realizzazione dellautonomia didattica le istituzioni disciplinano, con i regolamenti di cui allarticolo 11, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformit alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

Art. 3
Titoli e corsi di studio
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. Il corso di diploma accademico di primo livello ha lobiettivo di assicurare unadeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonch lacquisizione di specifiche competenze professionali.
3. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha lobiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per lacquisizione di competenze professionali elevate.
4. Il corso di specializzazione ha lobiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il Decreto del Ministro di cui allarticolo 5 del presente regolamento.
5. Il corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale ha lobiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivit di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.
6. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
7. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere.

Art. 4
Produzione artistica e formazione finalizzata.

1. Le istituzioni svolgono attivit di produzione artistica, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici elevati. A tal fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivit formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonch attivit formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalit di svolgimento delle attivit formative sono disciplinate nel regolamento didattico.

Art. 5
Ordinamento didattico generale e scuole
1. Lofferta formativa delle istituzioni articolata in scuole individuate, sentito il CNAM, con decreto del Ministro che ne determina gli obiettivi formativi qualificanti e le correlate attivit formative ai sensi dellarticolo 10, e ricomprese in Dipartimenti in relazione allomogeneit degli obiettivi formativi qualificanti.
2. Le Istituzioni attivano corsi di studio nellambito di ciascuna scuola anche con indirizzi diversificati, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle correlate attivit formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa scuola, hanno identico valore legale.
4. In prima applicazione del presente regolamento, i corsi di primo livello sono istituiti nelle scuole individuate nellallegata tabella A, in conformit ai criteri determinati nel decreto di cui al comma 1, mediante trasformazione dei corsi gi attivati, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati.
5. In prima applicazione del presente regolamento i corsi di secondo livello e i corsi di specializzazione sono attivati esclusivamente in via sperimentale previa autorizzazione del Ministro che ne verifica gli obiettivi formativi e ladeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli indirizzi creativo- interpretativo, didattico-pedagogico, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione.

Art. 6
Crediti formativi accademici

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore
di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento,
2. La quantit media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altres, per ciascuna scuola la frazione dellimpegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivit di
laboratorio o ad altre attivit formative di tipo individuale, Tale frazione non pu
comunque essere inferiore a met, salvo nel caso in cui siano previste attivit formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivit formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dellesame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto effettuata con le modalit di cui allarticolo 12, comma 5, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione ovvero nello stesso
corso di altra istituzione, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati nel regolamento didattico.
6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne lattualit dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero
minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.
7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati, conoscenze e abilit professionali maturate.
8. In prima applicazione del presente regolamento con decreto del Ministro sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.



Art. 7
Ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito allestero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici, ferme restando le attivit di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dellarticolo 11, comma 4, lettera g), richiedono altres il possesso o lacquisizione di unadeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per laccesso e ne determinano le modalit di verifica, anche a conclusione di attivit formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
2. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza, ammettono altres ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacit e attitudini, ancorch privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito allestero, riconosciuto idoneo. Occorre, altres, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione o di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale occorre essere in possesso del diploma accademico specialistico o della laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito allestero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento occorre essere in possesso rispettivamente di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di laurea specialistica o diploma accademico di secondo livello.
6. II riconoscimento dellidoneit dei titoli di studio conseguiti allestero ai soli fini dellammissione a corsi di studio e di diploma deliberata dallistituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dellUnione europea e degli accordi internazionali vigenti.
7. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi programmato in relazione alle potenzialit formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui allart.2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge.



Art.8

Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi


1. per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti.
2. per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato con il Decreto del Ministro di cui allarticolo 5 comma 1.
3. per conseguire il master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. per ogni corso di studio definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti ai sensi dellarticolo 6, comma 2.



Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. Le istituzioni, con proprie deliberazioni attivano o disattivano i corsi di studio autorizzati, secondo quanto previsto dallarticolo 13 comma 3, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le istituzioni assicurano comunque la possibilit per gli studenti gi iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolt per gli studenti di optare per liscrizione ad altri corsi di studio attivati.
2. Allatto dellistituzione di un corso di diploma, lordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per leventuale prosecuzione degli studi in corsi di studio attivati presso la medesima istituzione, nonch, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre istituzioni o universit.
3. Le istituzioni, per le loro attivit formative, possono convenzionarsi con le universit e altri soggetti pubblici e privati, anche stranieri.


Art. 10
Obiettivi e attivit formative qualificanti delle scuole

l. Con decreto del Ministro di cui allarticolo 5, comma 1, individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle attivit formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attivit formative relative alla formazione di base;
b) attivit formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;
c) attivit formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
d) attivit formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonch abilit informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per linserimento nel mondo del lavoro, nonch attivit formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio pu dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.
2. Con il medesimo decreto altres determinato il numero dei crediti riservati ad attivit autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore a 10 %.


Art. 11
Regolamenti didattici

l. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero, sentito il CNAM.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono emanati con decreto del Direttore e sono pubblicizzati anche per via telematica. Lentrata in vigore degli ordinamenti didattici stabilita nel decreto di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivit formative da inserire nei curriculum;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivit formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
e) lelenco degli insegnamenti dei corsi e delleventuale articolazione in moduli, nonch delle altre attivit formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticit di ogni insegnamento e di ogni altra attivit formativa;
g) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altres gli aspetti di organizzazione dellattivit didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivit formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivit didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto nonch della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalit con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
e bis) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui allarticolo 7,
comma 2;
f) allorganizzazione di attivit formative propedeutiche alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonch di quelle
relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dellarticolo 6;
g) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attivit di
orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti distruzione secondaria superiore, nonch in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti
h) alleventuale introduzione di apposite modalit organizzative delle attivit formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalit di individuazione, per ogni attivit, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilit;
l) alla valutazione della qualit della didattica;
m) alle forme di pubblicit dei procedimenti e delle decisioni assunte;
n) alle modalit per il rilascio dei titoli congiunti ai sensi dellarticolo 3, comma 8.

5. I regolamenti didattici disciplinano le modalit con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per lelaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.


Art. 12
Procedure per la trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia Nazionale di danzal.

In sede di prima applicazione i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attivit didattiche in conformit alle norme del presente regolamento e nel rispetto dei requisiti di idoneit delle strutture e dei docenti determinati ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
2. Previa verifica della conformit dei progetti alle norme e ai requisiti di cui al comma 1, acquisito il preventivo parere del CNAM, con decreto del Ministro i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza sono trasformati in Istituti superiori.
3. Per gli Istituti musicali pareggiati i progetti di trasformazione devono essere deliberati dagli enti pubblici di riferimento.


CAPO III
Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema dellalta formazione e artistica e musicale e coreutica
Art.13
Programmazione del sistema dellalta formazione e specializzazione artistica e musicale
l. La programmazione persegue la finalit della qualificazione e del potenziamento del sistema dellalta formazione e specializzazione artistica e musicale.
2. Sono strumenti e modalit della programmazione listituzione, la soppressione, laccorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi; ladeguamento delle risorse delle istituzioni, ivi comprese quelle per strutture e personale docente e non docente; gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati; la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dallUnione europea o soggetti terzi.
3. A decorrere dallanno accademico 2003/2004, il Ministro, nellambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e coordinamento, anche ai fini dellassegnazione dei fondi per il finanziamento e per lo sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale coreutica, indica, con proprio decreto, criteri generali e linee guida per il funzionamento del sistema dellalta formazione artistica e musicale, in particolare per quanto riguarda:
a) gli obiettivi e le risorse finanziarie da impegnare, anche acquisibili autonomamente;
b) il fabbisogno di personale docente;
c) il fabbisogno di personale non docente, a tempo sia determinato, sia indeterminato;
d) listituzione e lattivazione dei corsi di studio, rispondenti a requisiti essenziali individuati dal Comitato ai sensi dellarticolo 14, in termini di risorse umane strumentali;
e) la programmazione e la promozione di iniziative per le ricerche e le produzioni
artistiche;
f) lattivazione di servizi e di interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altres determinati i criteri per:
a) leventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti;
b) la costituzione di nuove istituzioni;
c) listituzione di corsi in sedi decentrate;
d) la trasformazione e la soppressione di quelle istituzioni che non
conseguano gli obiettivi programmatici specifici;
e) la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita
istanza ai sensi della legge n.508/1999;
f) listituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e documentazione, nonch ogni altra struttura anche multimediale, ivi comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per listituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivit culturali;

g) la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dellistituzione;
4 bis. La costituzione di nuove Istituzioni di cui al comma 4 lett. b) si attua attraverso lattivazione, nellambito di unistituzione statale gi esistente di corsi decentrati in una nuova sede. A tal fine, la proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati. Listituzione alla quale affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti. Per lesercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il Consiglio di Amministrazione pu essere integrato da rappresentanti della Provincia e del Comune ove ha sede la nuova istituzione, Decorso un triennio dalla costituzione della struttura decentrata, con decreto del Ministro determinata la costituzione in istituzione autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione dellattivit dei corsi decentrati.

5. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite con il decreto di cui al comma 3, le
singole istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente.

6. I programmi di cui al comma 5, deliberati dai competenti organi delle istituzioni e
corredati dei pareri dei comitati regionali di coordinamento, sono trasmessi al MIUR che li
valuta sulla base delle linee guida definite dal Ministro tenuto conto dei risultati ottenuti in
relazione a quanto previsto nel programma precedente.

7. Sentito il CNAM ed il Comitato, il Ministro, con proprio decreto, approva la
programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali di ogni istituzione.



Art. 13 bis
Tutorato

1. Le Istituzioni provvedono ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilit del consiglio accademico.
2. Il tutorato finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessit, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivit universitarie.



Art. 14
Valutazione

1. Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede alla valutazione del sistema dellalta formazione artistica e musicale ed in particolare alla definizione dei parametri e degli standard di riferimento per lidoneit delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni, Dei predetti criteri e parametri tiene conto il Ministro nelladozione del decreto relativo alla programmazione di cui allarticolo 13.
2. Il Comitato, nellambito della valutazione del sistema dellalta formazione artistica e musicale, provvede alla verifica del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui agli articoli 13,15 e 16.
3. Il Comitato, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione delle istituzioni, elabora ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonch, alla fine di ogni triennio, un rapporto sullo stato dellalta formazione artistica e musicale. I predetti rapporti sono trasmessi dal Ministro alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 15
Personale delle istituzioni
1. Il Ministro, con proprio decreto disciplina le procedure per il conseguimento, attraverso giudizi su base nazionale, dellidoneit allinsegnamento nei corsi di cui allarticolo 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti in particolare:

a) il numero massimo di soggetti che possono conseguire lidoneit per ciascun insegnamento in misura non superiore al 20% del fabbisogno indicato nel programma triennale;
b) le procedure e i termini per lindizione e la conclusione dei giudizi idoneativi, da tenersi con cadenza biennale;
c) i requisiti artistici culturali e professionali per la partecipazione ai giudizi di idoneit;
d) le modalit e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, composte da esperti di alta qualificazione, anche stranieri, di cui una quota su base elettiva;
e) le cause di ineleggibilit e di incompatibilit per i componenti delle commissioni;
f) i criteri generali di valutazione differenziati per ciascun insegnamento;
g) le modalit per la formazione delle liste degli abilitati e la durata della abilitazione;

3. Le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti ed alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure selettive disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneit di cui al comma 1. Il finanziamento dei contratti pu essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
4. Nel limite della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, rinnovabili una sola volta, con studiosi stranieri o italiani che abbiano acquisito una qualificazione artistica e professionale riconosciuta in ambito internazionale. A tal fine le istituzioni formulano specifiche proposte al Ministro per il conseguente nulla osta da esprimere sulla base dei curriculum degli interessati, sentito il CNAM.
5. Per le attivit formative di cui allarticolo 10 lettera d), le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicit degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di et.
6. Per la copertura degli insegnamenti ricompresi nei settori scientifico disciplinari delle universit le istituzioni conferiscono incarichi di insegnamento a professori Universitari ovvero provvedono tramite convenzioni con le universit.
7. In sede di programmazione annuale delle attivit le Istituzioni assicurano la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche e lassolvimento degli impegni previsti dalle norme di stato giuridico. A tal fine, ferma restando per i docenti la responsabilit del corso relativo al proprio insegnamento possono essere attribuiti, nellambito della programmazione didattica e con il consenso dellinteressato, laffidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli didattici, coerenti con la disciplina dinsegnamento.

Art.16
Sedi delle istituzioni
1. Le istituzioni dispongono di spazi, di strutture e di attrezzature adeguati al perseguimento delle specifiche finalit istituzionali e conformi ai parametri individuati dal Comitato.
2. Con il decreto di cui allarticolo 13 comma 3 sono definite iniziative, tempi e modalit per
ladeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, con riguardo ai laboratori,
ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai
centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale; le disposizioni relative
a musei, collezioni e biblioteche sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attivit
culturali.
3. Gli spazi e le attrezzature in dotazione delle istituzioni possono essere utilizzati, previa convenzione, da universit e da altri enti pubblici e privati.
4. Le istituzioni disciplinano le modalit per la fruibilit allesterno del proprio patrimonio
artistico, musicale e bibliografico.



Art. 17
Comitati regionali di coordinamento
1. In ogni regione, al fine di assicurare un coordinato sviluppo del sistema, istituito un apposito comitato composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, e dai rappresentanti delle province sedi di istituzioni.

2. 1 comitati eleggono nel loro seno un presidente ed individuano la sede dell istituzione che assicura il supporto tecnico e amministrativo.
3. 1 comitati, oltre ad esercitare le funzioni di cui allarticolo 2, comma 6, provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi, di orientamento, di diritto allo studio, di formazione continua e ricorrente; nonch al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, e promuovono, sulla base delle istanze economiche, sociali e culturali del territorio, lo sviluppo della produzione artistica, musicale e coreutica.


Art. 17 bis
Fondazioni

1. Per lo svolgimento delle attivit strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonch per la valorizzazione del patrimonio, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati. Con decreto del Ministro sono definiti:
a) i criteri e le modalit per la costituzione e il funzionamento delle fondazioni ;
b) le tipologie di attivit e di beni che possono essere conferiti alle fondazioni con funzioni strumentali rispetto ai fini istituzionali propri dellIstituzione.



CAPO IV Disposizioni finali
Art. 18
Norme transitorie e finali

1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le scuole relative ai predetti corsi.
2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gi iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altres la facolt per gli studenti di optare per liscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dellopzione le istituzioni riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gi iscritti.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e lAccademia nazionale di danza mantengono attivi i corsi di formazione musicale e coreutica di base, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. Con Decreto del Ministro disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione allattivazione della formazione musicale e coreutica di base nellambito dellistruzione primaria e secondaria.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui allarticolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui allarticolo 6.
Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
5. Le disposizioni di cui allarticolo 15 si applicano per la copertura degli insegnamenti per i
quali risultino esaurite le relative graduatorie previste dallarticolo 2 comma 6 della legge


Art. 18 bis
Istituzioni non statali
1. Lautorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al presente regolamento conferita a Istituzioni promosse o gestite da Enti e da privati con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni della programmazione di cui allart. 13.
2. Lautorizzazione concessa previa verifica della disponibilit di idonee strutture ed attrezzature e di risorse finanziarie e umane necessarie per lefficace svolgimento dei corsi. 3. I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto lautorizzazione di cui al comma 1 possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui lordinamento didattico sia conforme alle disposizioni di cui allart. 11 e sia approvato con decreto del Ministro sentito il CNAM.
4. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivit formative sono conferiti secondo le modalit e le procedure di cui allart. 15.
5. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
6. Le Accademie gi abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico sono comunque tenute a presentare istanza per lautorizzazione entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e3.


Art.18 ter
(Finanziamento delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. A decorrere dallesercizio finanziario successivo allentrata in vigore del presente regolamento le risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni, ivi compresa la spesa per il personale, confluiscono in un unico fondo di finanziamento ordinario da istituire in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero.
2. Il fondo di cui al comma 1 ripartito annualmente quale contributo di finanziamento ordinario per ciascuna Istituzione.



Art. 19
Abrogazione di norme

1. A decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dellarticolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 239, 240, 241, 242, 243, 251,
252 .. (DA INTEGRARE) del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297.




Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma,




CONSERVATORI DI MUSICA



DIPARTIMENTI
SCUOLE

Canto e teatro musicale Canto
Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali

Musica elettronica

Strumenti a fiato
Jazz
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Corno
Fagotto
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Oboe
Tromba
Trombone
Saxofono
Basso Tuba
Flauto dolce


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Clavicembalo
Organo e Composizione organistica
Pianoforte
Strumenti a percussione
Fisarmonica



Strumenti ad arco e a corda
Arpa
Chitarra
Contrabbasso
Viola
Violino
Violoncello
Liuto
Mandolino
Viola da gamba


Teoria e analisi, composizione e direzione
Composizione
Composizione Polifonica Vocale
Direzione dorchestra
Musica Corale e Direzione di Coro
Strumentazione per banda
Musica sacra
Prepolifonia
Didattica
Didattica della Musica


ACCADEMIE DI BELLE ARTI


DIPARTIMENTI
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Pittura
Scultura
Grafica darte

Progettazione e arti applicate
Scenografia
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Restauro



ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)


DIPARTIMENTO
SCUOLE
Disegno industriale
Design
Ceramica
Progettazione grafica ed editoriale



ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

DIPARTIMENTI
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Arte coreutica
Danza classica

Danza moderna e contemporanea
Didattica della danza
Coreografia



ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA


DIPARTIMENTO
SCUOLE


Arti del teatro
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Teatro di figura