Schema di Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possibili motivi di impugnativa (a cura di: Studio legale Sforza)

A cura di Avv. Arturo Sforza

Rif. 018-bis
28-02-03

STUDIO LEGALE SFORZA
AVV. ARTURO SFORZA


Roma, 28-02-2003

Gent.ma
Prof.ssa Dora Liguori
Legale rapp.te dell’U.N.A.M.S.
V.le delle Province
Roma


Oggetto: Schema di Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possibili motivi di impugnativa.

Dopo la lettura dello schema di regolamento in oggetto, potrei ipotizzare, in caso di pubblicazione del testo finora conosciuto, alcuni profili di illegittimità che vado di seguito ad individuare.

  1. Innanzitutto, il pubblicando Regolamento contiene le seguenti previsioni di dubbia legittimità:
l’art. 4 enuncia tra gli organi necessari delle istituzioni di Alta Cultura – a) il Presidente e c) il Consiglio di Amministrazione;
l’art. 5 afferma che il Presidente assume la veste di legale rappresentante delle medesime istituzioni, e viene nominato dal Ministro, su designazione del Consiglio accademico, entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
Quanto sopra appare in conflitto con la L. n. 508/99 ed, in definitiva, con l’art. 33 della Costituzione.
Com’è noto l’ultimo comma dell’art. 33 Cost. prescrive che le istituzioni di Alta Cultura fra cui i Conservatori di musica abbiano diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La L. n. 508/99, art. 2 , comma 3 , impone al Ministero competente il limite del rispetto dei principi di autonomia voluti dalla norma costituzionale citata. Il M.I.U.R., attualmente competente, dopo l’accorpamento del Ministero della Pubblica istruzione a quello dell’Università e della Ricerca Scientifica, in base al Titolo I della L. 9.5.1989, n. 168 è tenuto, a sua volta, a dare attuazione all’indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle istituzioni di Alta Cultura , così come nei confronti delle Università e degli Enti di Ricerca “ nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 Costituzione e specificati dalla Legge e dalle disposizioni di cui alla L. 23.8.1988, n. 400”.

Non sembra compatibile, con l’autonomia sancita dall’art. 33 Cost un’ingerenza costante e vincolante del M.I.U.R. su ciascuna istituzione di Alta Cultura, il cui presidente viene scelto e designato dal Ministro al cui controllo esso è politicamente e “gerarchicamente” sottoposto; inoltre, ben tre componenti del Consiglio di Amministrazione (art.. 7 del Regolamento) risultano di nomina ministeriale, con conseguente, pesante sbilanciamento della composizione dell’organo collegiale interno all’istituzione.

2) Altrettanto evidente risulta il contrasto delle citate norme regolamentari con il decreto legislativo n. 59/98, attributivo della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome. Infatti, i direttori di Conservatorio di Musica, in quanto rivestono la qualifica di dirigenti scolastici, ne hanno la legale rappresentanza e sono responsabili della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Con la presenza della figura del presidente, titolare di rappresentanza esterna nei Conservatori di musica, si determina nella pratica una discriminazione illegittima fra il direttore o dirigente di tali istituzioni di Alta Cultura ed i suoi colleghi dirigenti scolastici, titolari delle altre scuole statali.

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Tali si presentano i fondamentali motivi per l’impugnativa da parte del sindacato e dei direttori dei Conservatori di musica davanti al T.A.R. del Lazio avverso il regolamento, appena lo stesso verrà pubblicato.

Considerata la grave limitazione della autonomia delle istituzioni e delle prerogative dei direttori imposta dal pubblicando testo regolamentare, si potrebbe chiederne la sospensiva in ordine all’imposizione della figura del presidente, in modo che la rappresentanza esterna, in attesa della sentenza definitiva, resti affidata in base al D.Lgs. n. 59/98 , unica normativa vigente sulla dirigenza scolastica, esclusivamente al direttore del Conservatorio di musica.


Con i migliori saluti.

Avv. Arturo SFORZA