Due esposti-denuncia Comunicato |
24-03-03 |
Al Sig. Ministro dei Beni e
Delle Attività Culturali
ROMA
Al Sig. Ministro del Tesoro,del Bilancio
e della Programmazione Economica
ROMA
Al Sig. Prefetto della
Provincia di TRIESTE
OGGETTO: Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste. Denuncia e richiesta d'intervento ex art. 25 C.C. ed art. 21 D.Lgs. n. 367/96, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative.
La sottoscritta, prof.ssa Dora LIGUORI nella qualità di legale rappresentante dell' U.N.A.M.S., sottopone alla considerazione delle Autorità in indirizzo quanto segue.
- Il Sovrintendente CAMBRELENG della Fondazione Teatro "Verdi" di Trieste, sentito il Consiglio di Amministrazione, pronunciatosi favorevolmente a maggioranza con due motivati pareri contrari, ha nominato direttore artistico il Sig. Eric VIGIE';
- Il VIGIE' non possiede i titoli previsti dell'art. 13, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 367 del 29/06/96 che prevede: "Il Direttore Artistico o musicale, deve essere individuato tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale";
- Il VIGIE' non è né musicista né musicologo e tantomeno rinomato o di comprovata competenza teatrale, come del resto lo stesso ha dichiarato;
- Il surriferito Direttore Artistico, ha peraltro dichiarato nel curriculum presentato al Consiglio di Amministrazione, come si evince dal testo di un'interrogazione parlamentare, di essere in possesso di Diploma di Conservatorio. Tuttavia, il "Diplòme en Musique de Chambre" conseguito presso il Conservatorio di Nizza in soli sei anni di frequenza riguarda una disciplina complementare che non può avere valore di diploma finale e conclusivo, bensì è un esame per l'appunto complementare ed intermedio finalizzato al conseguimento dell'effettivo diploma; altrettanto vale per il diploma in "Histoire de la Musique" riguardante anch'esso una disciplina complementare che peraltro non si insegna in quel Conservatorio;
- Com'è noto, l'art. 25 del Codice Civile, affida all'autorità governativa il controllo e la vigilanza delle Fondazioni. In particolare prevede tra l'altro: "annulla, sentiti gli amministratori, con il provvedimento definitivo le deliberazioni contrarie a norme imperative ...", "può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità...";
- L'art. 21, co. 1°, lett. a), del D.Lgs. n. 367 del 29.06.96 in materia di enti che operano nel settore musicale, prevede che l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del Tesoro, possa disporre lo "scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultano" – come nel caso in specie – "gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione".
Per quanto sopra ed in considerazione del fatto che il Direttore Artistico VIGIE' ha dichiarato pubblicamente ad alcuni organi di stampa (P. ed es. "Il Piccolo" di Trieste) di non essere "musicista né musicologo", ma "un uomo di teatro", quindi privo dei requisiti prescritti per la copertura di tale incarico, SI CHIEDE, a nome della scrivente Associazione, Organizzazione maggiormente rappresentativa dei musicisti interessati alla rimozione del provvedimento suindicato, lesivo della professionalità della categoria, di provvedere ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 367/96 e degli artt. 25 C.C. e 5 del D.P.R. n. 361 del 10.02.00, adottando gli atti di controllo e vigilanza dovuti, senza esclusione delle eventuali azioni di responsabilità ex art. 25 C.C.
Si resta in attesa di formale e tempestivo riscontro alla presente.
Roma, 19 marzo 2003.
Prof.ssa Dora LIGUORI
Legale rappresentante
U.N.A.M.S.
Al Sig. Ministro dei Beni e
Delle Attività Culturali
ROMA
Al Sig. Ministro del Tesoro,del Bilancio
e della Programmazione Economica
ROMA
Al Sig. Prefetto della
Provincia di BOLOGNA
OGGETTO: Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Denuncia e richiesta d'intervento ex art. 25 C.C. ed art. 21 D.Lgs. n. 367/96, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative.
La sottoscritta, prof.ssa Dora LIGUORI nella qualità di legale rappresentante dell'U.N.A.M.S., sottopone alla considerazione delle Autorità in indirizzo quanto segue.
- Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, sentito il Consiglio di Amministrazione, pronunciatosi favorevolmente a maggioranza, ha nominato direttore artistico il Sig. Vincenzo DE VIVO;
- Il DE VIVO non possiede i titoli previsti dell'art. 13, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 367 del 29/06/96 che prevede: "Il Direttore Artistico o musicale, deve essere individuato tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale";
- Il DE VIVO non è né musicista né musicologo e tantomeno rinomato o di comprovata competenza teatrale;
- Il surriferito Direttore Artistico vanta esclusivamente nel proprio curriculum l'attività svolta quale autore di articoli di recensione di opere teatrali su qualche giornale, come si evince dal testo di un'interrogazione parlamentare;
- Com'è noto, l'art. 25 del Codice Civile, affida all'autorità governativa il controllo e la vigilanza delle Fondazioni. In particolare prevede tra l'altro: "annulla, sentiti gli amministratori, con il provvedimento definitivo le deliberazioni contrarie a norme imperative...", "può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità...";
- L'art. 21, co. 1°, lett. a), del D.Lgs. n. 367 del 29.06.96 in materia di enti che operano nel settore musicale, prevede che l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del Tesoro, possa disporre lo "scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultano" – come nel caso in specie – "gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione".
Per quanto sopra ed in considerazione del fatto che il Direttore Artistico DE VIVO non è "musicista né musicologo" e risulta quindi, privo dei requisiti prescritti per la copertura di tale incarico, SI CHIEDE, a nome della scrivente Associazione, Organizzazione maggiormente rappresentativa dei musicisti interessati alla rimozione del provvedimento suindicato, lesivo della professionalità della categoria, di provvedere ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 367/96 e degli artt. 25 C.C. e 5 del D.P.R. n. 361 del 10.02.00, adottando gli atti di controllo e vigilanza dovuti, senza esclusione delle eventuali azioni di responsabilità ex art. 25 C.C.
Si resta in attesa di formale e tempestivo riscontro alla presente.
Roma, 21 marzo 2003.
Prof.ssa Dora LIGUORI
Legale rappresentante
U.N.A.M.S.