Emendamento a Disegno di Legge n. 2529

Informativa

Rif. 063
14-11-03

Emendamento al DISEGNO DI LEGGE N. 2529 RECANTE NORME IN MATERIA DI GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA E DI CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO, riguardante il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per lo strumento musicale – classe di concorso A77.

EMENDAMENTO


All’Art. 2, comma 3 aggiungere (vedi nota 1)

CON IL MEDESIMO DECRETO SARANNO DEFINITE ANCHE LE MODALITÀ ED I CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DEI CORSI DI DIDATTICA DELLA MUSICA AI FINI DEL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO MUSICALE.

Motivazione

I corsi di didattica della musica abilitano solo all’educazione musicale (vedi DL 212 del 25/09/2002, convertito dalla Legge 268 del 22/11/2002) (vedi nota 2)
I docenti di strumento musicale sono esclusi dalla possibilità di conseguire l’abilitazione, non esistendo alcun luogo ove poterla conseguire.

Il CNAM si è più volte espresso positivamente sulla necessità che i Conservatori istituiscano percorsi abilitanti all’insegnamento di strumento nella secondaria.


(nota 1) “Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”

(nota 2) “Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.”