Osservazioni sullo schema di regolamento concernente "ordinamenti Didattici delle Istituzioni AFAM"

Comunicato stampa

Rif. 014
03-02-05

Lo schema di regolamento concernente gli “ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” presentato dal vice-ministro On. Stefano Caldoro ai sindacati nella riunione del 1 febbraio contraddice nella forma e nella sostanza sia i dettati della legge 508/99 di cui dovrebbe invece dare attuazione, sia quanto le Commissioni Parlamentari, il Consiglio di Stato, il Cnam e le OO.SS., hanno più volte richiesto e osservato al proposito. Infatti gli organismi citati hanno più volte espresso la loro contrarietà allo stralcio come proposto e formulato, che risulterebbe così solo il frutto della volontà degli uffici del MIUR e che si configura come un tentativo surrettizio di invalidare gli effetti della legge di riforma 508/99. Pertanto tutta la bozza di DPR presenta nei vari articoli incongruenze ed eccessi di delega ma in particolare raggiunge illegittimità negli articoli art.11 e art.3 comma 10 che di fatto vanno, in particolare per l'art. 11, abilmente e con sottile perfidia a mirare alcuni aspetti fondamentali della riforma compreso l'assetto giuridico del personale.

Articolo 11: abilmente si obbligano le istituzioni a mantenere la formazione musicale e coreutica di base. L'articolo 11 conferisce infatti una delega al ministro per la cessazione dei corsi musicali e coreutici di base, in palese contrasto con quanto disposto dalla legge 508 la quale invece (art.2 comma 8, lett.d) dà facoltà alle istituzioni di attivare o meno detti corsi nel pieno rispetto dei principi di autonomia. Inoltre con la nuova dizione, oltre ad alterare la legge, viene spostata nel tempo (all'infinito) la cessazione, attraverso decreto del Ministro, di tale servizio da parte dei Conservatori che nella 508 è normato al momento della messa a regime dei cicli. A questa violazione palese di legge occorre aggiungere che il mantenimento in attività della formazione musicale e coreutica di base secondo i programmi dell'ordinamento previgente non consente nessuna innovazione né nei contenuti né nelle metodologie. Si vuole in pratica evitare di istituire la formazione musicale di base nella scuola primaria e secondaria nell'ambito della imminente attuazione della riforma dei cicli di cui alla legge 53, e di essere in linea con tutti i sistemi di istruzione vigenti nel resto d'Europa.
Il risultato è quello di invalidare la riforma del settore per un ritorno ai progetti incostituzionali (Argan, Mascagni etc) già respinti dal Parlamento con l'approvazione della legge 508.

Inoltre con questa formulazione nell'articolo 11 si interviene pesantemente, anche se in via indiretta, sulle strutture e sul personale, obbligandolo a compiti formativi di base e distogliendolo dai corsi di livello superiore di loro competenza.

Comma 10 dell'articolo 3: il ministro si investe della facoltà di autorizzare presso istituzioni private, l'attivazione di corsi di studio di livello superiore con il rilascio di titoli con identico valore legale a quelli rilasciati dalle istituzioni pubbliche dell'AFAM. Alle predette istituzioni private, guarda caso, non viene fatto obbligo dell'attivazione di corsi per la formazione musicale di base. L'intero comma 10 in questione va comunque soppresso. La legge 508/99 recita all'art. 1 che la riforma è relativa alle Accademie di belle Arti, all'Accademia Nazionale di Danza, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, agli ISIA, ai Conservatori di Musica e agli Istituti musicali pareggiati. I regolamenti applicativi di cui al successivo art. 2, comma 7 della legge 508/99 - e nella fattispecie quello previsto dalla lettera h, relativo agli ordinamenti didattici - sono da intendersi finalizzati alla riforma delle Istituzioni di cui all'art. 1. Non si vede come possa avere logicamente e normativamente senso il comma in discussione all'interno di un regolamento che norma sul funzionamento didattico delle Istituzioni di cui all'art 1 della legge: si tratta sicuramente di un “eccesso di delega”.
Il comma 10 dell'articolo 3 va pertanto soppresso in quanto nella legge 508/99 non si fa alcuna menzione di istituzioni private nè di altre istituzioni abilitate o da abilitare al rilascio dei titoli di studio nei settori artistici musicali e coreutici.
I regolamenti previsti dalla legge 508 devono esser attuativi, mai innovativi, e giammai contrastanti con quanto la legge 508/99 chiaramente dispone, e con quanto chiaramente indicato dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio di Stato, dal Cnam e dalle OO.SS.

P.S. L'UNAMS pur conoscendo i termini del regolamento ed essendo intervenuta, con prontezza, a denunciare i contenuti pubblica solo ora il testo in quanto reso ufficiale dal vice-ministro On. Caldoro dopo la protesta della Prof.ssa Liguori nell'incontro di martedì 1 febbraio. Seguiranno altre più precise delucidazioni.