Il CNDM (DDS) si esprime in merito alla bozza di decreto del MIUR circa i corsi di Didattica
Riceviamo e volentieri pubblichiamo |
Rif. 061
12-09-05 |
CNDM (DDS) - COORDINAMENTO NAZIONALE DIDATTICA DELLA MUSICA (DOCENTI, DIPLOMATI E STUDENTI) (vedi nota 1)
Il Coordinamento Nazionale Didattica della Musica (Docenti, Diplomati e Studenti)
presa visione
del prot. 4908 del 26.07.05 in cui si preannuncia la sostituzione dell'ordinamento didattico del corso abilitante di didattica della musica con un nuovo corso biennale abilitante;
della bozza di decreto di riordino con relative tabelle inviato al CNAM;
delle osservazioni, dei documenti pervenuti e delle richieste di intervento avanzate da numerosissimi docenti titolari di didattica e di strumento musicale;
premessa la propria positiva valutazione
sia per il progetto di un nuovo biennio in didattica della musica da realizzarsi sin dall'inizio dell'anno accademico 2005/2006,
sia per la previsione del rilascio delle abilitazioni nelle classi A77;
non potendosi altresì esimere dall'osservare , in presenza di un tale radicale ripensamento, come
non si sia tenuto affatto conto dei numerosi documenti elaborati dai docenti di Didattica al riguardo (vedi nota 2),
né si prevedano richieste di pareri istituzionali (vedi nota 3);
pur nel consueto spirito di collaborazione che anima da sempre le attività del Coordinamento,
in attesa di conoscere i contenuti del documento con il quale i colleghi del DDM-GO hanno inoltrato al MIUR rilievi funzionali, richieste di chiarimenti e correzioni migliorative del testo, anche al fine di coordinare azioni comuni,
esprime forti perplessità
in merito al testo di decreto inviato al CNAM e soprattutto alle tabelle allegate, osservando in particolare quanto segue.
- Risulta da chiarire l'apparente contraddizione, nella bozza di decreto, tra l'espressione “valutata l'opportunità di istituire in forma sperimentale” e quanto recita l'art. 1 c.1 “i corsi ordinamentali di didattica della musica sono riordinati in corsi biennali”. Al proposito sembrerebbe logico sostituire un corso ordinamentale con un nuovo ordinamentale, stante peraltro il valore abilitante del titolo.
- Risulta riduttivo ricondurre le potenzialità formative espresse dalle scuole di Didattica della musica alle sole classi di concorso attualmente esistenti, come invece fa l'art. 2 c. 1 del decreto (il titolo è si abilitante, ma la scuola di Didattica non può essere considerata solo un corso abilitante) (vedi nota 4).
- Non viene fatto cenno alcuno nel nuovo percorso formativo agli attuali 5 insegnamenti di titolarità che costituiscono oggi il corso ordinamentale abilitante; ciò, in assenza delle necessarie tabelle di corrispondenza, conversione o di afferenze ad aree o settori disciplinari (vedi nota 5), configurerebbe un devastante annullamento delle titolarità attuali dei docenti, senza che queste vengano sostituite da altre, con ricadute, oltre che ovviamente sul piano culturale, anche dal punto di vista del diritto del lavoro, per quanto attiene per esempio ai futuri trasferimenti e alle future immissioni in ruolo.
- Viene meno la pariteticità degli attuali cinque settori disciplinari, esistente sin dall'istituzione del corso di didattica (1969), punto chiave e di forza dei corsi rispetto anche ad altre esperienze istituzionali. Non solo: è evidente un eccessivo squilibrio a favore delle aree musicologica e psico-pedagogia (cfr. tabella Discipline comuni), a fronte di quelle dell'area teorico-pratica, operativa, tipica e specifica dei conservatori, oltrechè fortemente qualificante nella formazione dell'insegnante di discipline musicali.
- Gli insegnamenti di nuova formulazione presenti nelle tabelle sono privi di declaratorie e di orientamenti didattici che ne individuino gli obiettivi didattico-formativi, al contrario delle materie attuali, il cui raggio d'azione è così specificato nei vigenti Orientamenti didattici (D.M. 13.4.92, peraltro indicato in premessa al decreto in oggetto), da ricomprendere quasi totalmente i contenuti delle discipline citate nelle nuove tabelle.
- Sembra improprio attribuire al Consiglio di Amministrazione (all'art. 1 c. 3) questioni relative alla didattica e quindi di competenza del Consiglio Accademico in forza del DPR 132/03.
- Appare da precisare la disciplina relativa al tirocinio, nonchè la mancata previsione di crediti e/o di debiti formativi, per gli studenti già iscritti, per quelli già abilitati, ecc.
- Infine, con riferimento a quanto previsto dallo schema di decreto legislativo di cui all'art. 5 della legge 53/03, per citare solo le cose più evidenti:
a) la mancata precisazione, oltre l'indicazione della tesi, dell'esame di stato (art. 3, c. 6);
b) la mancata indicazione dei crediti distinti per settori scientifico-disciplinari (di cui solo l'80% fissati, e con “non più del 25% dedicati all'area pedagogico-professionale”(art. 4, c. 2, lett. e);
c) la mancata indicazione dei parametri relativi alle tasse e ai contributi a carico dei corsisti;
d) la mancata previsione di organismi analoghi ai centri di ateneo o di interateneo (art. 6).
Tutto ciò considerato
il Coordinamento, richiede agli organi competenti il necessario e imprescindibile chiarimento di questi aspetti problematici, al fine di poter procedere all'avvio dell'anno accademico 2005-2006 con il corso coerentemente riordinato.
Nota 1
Il CNDM (DDS) - Coordinamento Nazionale Didattica della Musica (Docenti, Diplomati e Studenti), attivo fin dal 1989, promuove e coordina iniziative ed azioni nel settore della didattica della musica; tra queste:
ha rappresentato la quasi totalità dei docenti nelle azioni per la trasformazione da corso straordinario a corso ordinario anche ai fini dei successivi concorsi (1992);
ha proposto ed ottenuto il riconoscimento del valore abilitante per il titolo rilasciato dalle scuole di Didattica della musica (2002);
ha ottenuto l'assegnazione al diploma di Didattica della musica dei 30 punti nelle graduatorie permanenti (2003);
ha proposto e ottenuto che l'abilitazione in Strumento (77A) fosse distinta da quella in Educazione musicale, in relazione all'applicazione della legge 143/2004;
ha prodotto numerose proposte di riordino della scuola di Didattica delle musica in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art.5 della legge 53/2003.
L'adesione al CNDM (DDS) è libera ed è aperta anche agli aderenti di altri gruppi essendo relata alla posizione e al documento elaborati rispetto alla problematica affrontata. Nel suo ultimo incontro di studio nazionale il documento conclusivo è stato sottoscritto dai docenti di 32 Istituzioni pari a oltre il 70% del totale.
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Nota 2
Si sarebbero se non altro potuti evitare, nell'ansia della variazione, errori del tipo: Pratica dell'accompagnamento vocale e pianistico, laddove sfugge ai più in cosa possa sostanziarsi l'accompagnamento vocale!
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Nota 3
Per esempio i pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato, ecc., richiesti invece per l'emanazione del provvedimento in itinere denominato Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Nota 4
Al proposito va peraltro chiarita la dissonanza, in ordine alla previsione dei posti, tra la facoltà concessa dalla bozza di decreto al Consiglio di Amministrazione (art. 1, c. 4), la normativa attuale per le Accademie, e “la programmazione degli accessi ai corsi sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili per ogni ambito regionale” (art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
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Nota 5
Cfr. art. 21 c. 2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: "I professori di prima e seconda fascia sono inquadrati, ai fini dell'espletamento della loro funzione, nei settori disciplinari di appartenenza”.
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