Il Consiglio di Stato rende ragione all'UNAMS

Comunicato stampa

Rif. 066
22-09-05

Pubblichiamo con estrema e particolare soddisfazione un estratto della sentenza del Consiglio di Stato che accoglie le tesi UNAMS circa le nomine dei Presidenti e la relativa lesione dei principi costituzionali che, al contrario, caratterizzavano il regolamento sull’autonomia emanato, a suo tempo, dal Ministro del MIUR.

È amaro dover constatare che, quando il MIUR stende atti o regolamenti afferenti alle Istituzioni di alta cultura, spesso ignora alcuni fondamentali principi costituzionali, giuridici e di buon governo, principi che dovrebbero invece sempre accompagnare gli atti medesimi. Con ciò, il primo a trarne svantaggio è proprio il ministro Moratti, tanto mal consigliato.

L’UNAMS, prima dell’emanazione del regolamento, ha posto in essere tutti i tentativi possibili ricorrendo a tutti i livelli, per evitare questo brutto scontro... ma tutto è stato altrettanto inutile. Così come al solito, il sindacato, per ottenere questa lampante ragione ha dovuto ricorrere alla giurisdizione amministrativa, che oggi finalmente con questa sentenza rende giustizia all’UNAMS e di conseguenza alle Istituzioni Afam.

Pertanto e, da subito, le Istituzioni non saranno più soggette a presidenti di nomina strettamente politica, con ricadute gestionali spesso altrettanto politiche, bensì potranno procedere, come da sentenza, a libere elezioni di una terna di presidenti da loro designati.

Su questa terna il ministro, di seguito, nominerà il Presidente.

È evidente che con questo si ottiene un importante recupero dell’autonomia.

Restiamo in attesa che qualcuno porga le sue scuse alle Istituzioni per questi anni di confusione e anche di sofferenza. A sua volta il sindacato attende che le Istituzioni e il loro personale, mettendo per una volta da parte logiche di qualsiasi tipo, diano atto all’UNAMS di questo enorme successo ottenuto, della libertà di pensiero politico dimostrato, nonché del coraggio e della tenacia con i quali ancora una volta l’Unione Artisti UNAMS ha difeso le Istituzioni.

Estratto sentenza del Consiglio di Stato


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunziato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1141 del 2005, proposto dall'UNIONE NAZIONALE ARTE MUSICA SPETTACOLO (U.N.A.M.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore e dai Direttori di Conservatorio (OMISSIS nomi) e di Accademia (OMISSIS nomi), rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Sforza, selettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, via Ettore Rolli n. 24;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, n. 12055 del 29 ottobre 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

---OMISSIS---

5. Alla luce di tali considerazioni, sicuramente illegittima appare al Collegio la norma dell'art. 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, nella parte in cui prevede che la nomina del Presidente dell'Istituzione, da parte del Ministro, avvenga sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti proposta dallo stesso Ministro.
Tale previsione, infatti, viola patentemente il principio di autogoverno del corpo docente, riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale come elemento cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33 Cost., giacché affida l'individuazione dell'organo di vertice dell'amministrazione alla eterodeterminazione del potere esecutivo, riducendo l'intervento del consiglio accademico alla mera scelta di soggetti tutti indicati dal Ministro.

---OMISSIS---

10. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'appello va accolto in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va annullato l'art. 5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, nella parte in cui prevede che il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro, anziché dal consiglio accademico.

---OMISSIS---


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie in parte, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

---OMISSIS---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 maggio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio.