Breve commento dell'Avv. Sforza alla nota ministeriale n. 6176 del 06.10.05
Comunicato stampa |
10-10-05 |
Roma, 7 ottobre 2005.
OGGETTO: Esecuzione Sentenza C.d.S., Sez. VI, n. 4923/05.
La sentenza in oggetto ha riformato in parte la decisione del TAR del Lazio, Sez. III bis, n. 12055 del 29 ottobre 2004.
Conseguenza dell'efficacia ex tunc della decisione di annullamento in appello è che vengono rimossi tutti i provvedimenti di designazione dei Presidenti di Accademie e Conservatori adottati dal M.I.U.R. dal 29 ottobre 2004, in esecuzione della sentenza di I grado, che riconosceva ancora legittimo l'art. 5 del D.P.R. n. 132/03.
Pertanto, l'annullamento dei suddetti atti illegittimi emessi dal MIUR è atto dovuto e vincolato, per la cui esecuzione si agirà in tutte le sedi consentite da parte dell'U.N.A.M.S., anche ai fini del risarcimento dei danni.
Non sembra pertinente il riferimento contenuto nella nota del D.G. dell'AFAM, n. 6176 del 06.10.05 ai cosiddetti rapporti o alle “situazioni esaurite” che risultano immodificabili, secondo la prevalente giurisprudenza, nel caso delle decisioni della Corte Costituzionale abrogative di disposizioni di legge ordinaria.