Sentenza del Consiglio di Stato circa i Presidenti delle Istituzioni AFAM: Copia Atto di Diffida |
10-10-05 |
ATTO DI DIFFIDA PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO
L'Organizzazione sindacale "Unione Artisti U.N.A.M.S. - Unione Nazionale Arte, Musica e Spettacolo", in persona del legale rappresentante pro-tempore, prof.ssa Dora Scocozza Liguori, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso l'Avv. Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24,
Premesso
- che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, con Sent. N. 4923/2005, ritualmente notificata a cura dell'istante, ha parzialmente accolto il ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. III bis, n. 12055 del 29 ottobre 2004, riformandola;
considerato
- che, in particolare, è stata dichiarata illegittima la norma dell'art. 5 del D.P.R. 28.02.03, n. 132, nella parte in cui prevede che la nomina del Presidente dell'istituzione di alta cultura (Accademia o Conservatorio di musica) da parte del Ministero, avvenga sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro terna di soggetti proposta dalle stesso Ministro;
- che finora, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 132/03 sono stati designati i Presidenti dei Consigli di amministrazione in applicazione del procedimento definito illegittimo, anche per contrasto con l'art. 33 Cost., dal Giudice d'appello;
tutto quanto sopra premesso e considerato, l'Organizzazione sindacale U.N.A.M.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
DIFFIDA E METTE FORMALMENTE IN MORA
- il Presidente del Consiglio dei Ministri pro - tempore,
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - M.I.U.R.-, in persona del Ministro pro-tempore,
affinché provvedano, ciascuno nell'ambito della propria competenza, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto a dare esecuzione alla Sent. N. 4123/05 del Consiglio di Stato, Sez. VI, annullando, per l'effetto, tutte le nomine dei Presidenti delle Istituzioni di alta cultura, ex art. 33 Cost., effettuate ai sensi della disposizione illegittima di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 132/03, avvertendo che in difetto, verrà nuovamente adito il Consiglio di Stato per l'ottemperanza al giudicato, ai sensi dell'art. 27, co. 4, del T.U. n. 1054/1924 e successive integrazioni e modificazioni.Roma, 5 ottobre 2005.