Tenuta del registro (art. 25, comma 5 del CCNL 5 febbraio 2005)
Comunicato stampa |
03-11-05 |
Ricordiamo ai docenti delle Istituzioni AFAM (Accademie, Conservatori e Istituti pareggiati), che con il nuovo anno accademico “ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal Direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma.
Lo stesso (registro) viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte-orario”.
Il registro, come ovvio, serve per certificare l'assolvimento degli obblighi di lavoro relativamente alle lezioni e alle esercitazioni tenute ed esso sostituisce altre modalità finora in uso (foglio firme, badge etc...).
Il registro medesimo, i cui contenuti sono sotto la responsabilità del docente, diventa atto definitivo alla chiusura dei corsi e a seguito del suo deposito in segreteria.
Durante lo svolgimento dei corsi, trattandosi di atto amministrativo, soggetto a controlli, il registro deve essere lasciato sempre a disposizione degli organi superiori.